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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 30/05/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7 B 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL901PF00014 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL901PF00014 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL901PF00014 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente/Appellato: chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'accertamento impugnato origina da una segnalazione pervenuta dagli Uffici centrali in base alla quale la contribuente, signora Ricorrente_1, risulta, nell'anno di imposta 2018, aver posseduto redditi imponibili di lavoro dipendente non dichiarati.
Il reddito risultante dalla certificazione unica rilasciata dalla Società_1 s.r.l. è pari ad € 26.355,00, su cui l'Ufficio ha proceduto con un accertamento ai sensi dell'art. 41 bis D.P.R. n. 600/1973. Le maggiori imposte dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, ammontano ad € 4.334,00, oltre sanzioni ed interessi,
e così per un importo totale pari ad € 9.066,93.
L'avviso è stato notificato a mani della diretta interessata in data 27/3/2024 (doc. 1).
In data 3/5/2024 la signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TL901PF00014/2024 sulla base dei seguenti motivi: 1) Decadenza e prescrizione del credito;
2) Prescrizione di sanzioni e interessi;
3) Mancanza del requisito della certezza del credito in relazione all'illegittima applicazione degli interessi passivi.
Si sono costituite le parti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente eccepisce la prescrizione del credito.
L'accertamento riguarda l'imposta del 2018 la cui dichiarazione doveva essere presentata nel 2019.
Conseguentemente, in applicazione dell'art. 41 bis DPR 600/1973 il termine di notifica dell'accertamento è fissato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e quindi il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento era il 31/12/2024; la notifica dell'accertamento è avvenuta in data 27/3/2024 ossia in termini.
L'avviso è stato notificato a mani della destinataria e risulta completo nei dati essenziali.
Tale motivo di ricorso va quindi respinto.
E' altresì infondata l'eccezione relativa alla prescrizione di sanzioni ed interessi che riguardano, come noto, le cartelle di pagamento e non la sanzione irrogata per la prima volta con la notifica dell'avviso di accertamento, contenente la contestazione della violazione commessa dalla contribuente.
Circa l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla illegittima applicazione degli interessi passivi viene di fatto contestata una cartella di pagamento non ancora emessa. Sicchè il motivo è infondato.
Il ricorso va respinto con condanna alle spese della parte ricorrente
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, in composizione monocratica definitivamente pronunciando contrariis rejectis rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente che liquida in Euro 1200,00 oltre oneri accessori.
Il Giudice MonocraticoDr. Domenico Pellegrini
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 30/05/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7 B 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL901PF00014 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL901PF00014 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL901PF00014 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente/Appellato: chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'accertamento impugnato origina da una segnalazione pervenuta dagli Uffici centrali in base alla quale la contribuente, signora Ricorrente_1, risulta, nell'anno di imposta 2018, aver posseduto redditi imponibili di lavoro dipendente non dichiarati.
Il reddito risultante dalla certificazione unica rilasciata dalla Società_1 s.r.l. è pari ad € 26.355,00, su cui l'Ufficio ha proceduto con un accertamento ai sensi dell'art. 41 bis D.P.R. n. 600/1973. Le maggiori imposte dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, ammontano ad € 4.334,00, oltre sanzioni ed interessi,
e così per un importo totale pari ad € 9.066,93.
L'avviso è stato notificato a mani della diretta interessata in data 27/3/2024 (doc. 1).
In data 3/5/2024 la signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TL901PF00014/2024 sulla base dei seguenti motivi: 1) Decadenza e prescrizione del credito;
2) Prescrizione di sanzioni e interessi;
3) Mancanza del requisito della certezza del credito in relazione all'illegittima applicazione degli interessi passivi.
Si sono costituite le parti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente eccepisce la prescrizione del credito.
L'accertamento riguarda l'imposta del 2018 la cui dichiarazione doveva essere presentata nel 2019.
Conseguentemente, in applicazione dell'art. 41 bis DPR 600/1973 il termine di notifica dell'accertamento è fissato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e quindi il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento era il 31/12/2024; la notifica dell'accertamento è avvenuta in data 27/3/2024 ossia in termini.
L'avviso è stato notificato a mani della destinataria e risulta completo nei dati essenziali.
Tale motivo di ricorso va quindi respinto.
E' altresì infondata l'eccezione relativa alla prescrizione di sanzioni ed interessi che riguardano, come noto, le cartelle di pagamento e non la sanzione irrogata per la prima volta con la notifica dell'avviso di accertamento, contenente la contestazione della violazione commessa dalla contribuente.
Circa l'ultimo motivo di ricorso, relativo alla illegittima applicazione degli interessi passivi viene di fatto contestata una cartella di pagamento non ancora emessa. Sicchè il motivo è infondato.
Il ricorso va respinto con condanna alle spese della parte ricorrente
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, in composizione monocratica definitivamente pronunciando contrariis rejectis rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente che liquida in Euro 1200,00 oltre oneri accessori.
Il Giudice MonocraticoDr. Domenico Pellegrini