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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8933 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Pisano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 17/10/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Siliqua.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
17/10/1998 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Siliqua, anno 1998, numero 12, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
e in data 18 ottobre 1998, in Siliqua (CA), Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri del Comune di Siliqua, Anno 1998, Numero 12, Parte II,
Serie A, Ufficio 1.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare al Comune di Siliqua (CA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) In considerazione delle condizioni economiche delle parti e della permanenza della figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, presso la madre, il signor verserà, entro il giorno cinque di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento delle figlia la Persona_1 somma di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, e parteciperà in ragione del 50% alle spese straordinarie necessarie per la salute e l'istruzione della figlia, determinate richiamando il contenuto
Linee Guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense il 29/11/2017.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare, pertanto, alcuna reciproca pretesa economica.
5) Confermato, per il resto, quanto stabilito in sede di separazione consensuale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8933 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Pisano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 17/10/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Siliqua.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
17/10/1998 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Siliqua, anno 1998, numero 12, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
e in data 18 ottobre 1998, in Siliqua (CA), Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri del Comune di Siliqua, Anno 1998, Numero 12, Parte II,
Serie A, Ufficio 1.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare al Comune di Siliqua (CA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) In considerazione delle condizioni economiche delle parti e della permanenza della figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, presso la madre, il signor verserà, entro il giorno cinque di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento delle figlia la Persona_1 somma di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, e parteciperà in ragione del 50% alle spese straordinarie necessarie per la salute e l'istruzione della figlia, determinate richiamando il contenuto
Linee Guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense il 29/11/2017.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non vantare, pertanto, alcuna reciproca pretesa economica.
5) Confermato, per il resto, quanto stabilito in sede di separazione consensuale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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