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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/09/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2816/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Parte_1 C.F._1
Amaro Nessi
- attrice opponente contro
(P.I. ), nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa quale mandataria, (P.I. Controparte_2
), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppe Cinelli
- convenuta opposta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note scritte del 4/4/2025, che rinviano all'atto di citazione, “1) revocare e/o dichiarare nullo e inefficace nei confronti della IGnora il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 666/2021, emesso il 5.6.2021 dal Tribunale di Pisa e notificato alla comparente il giorno
8.6.2021, per i titoli e causali esposte in premessa al presente atto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese, compensi e competenze di giudizio, rimborso forfetario CAP ed IVA come per legge”; in via istruttoria, insiste nella richiesta di c.t.u. contabile;
per la convenuta opposta: come da note scritte del 3/4/2025, “accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi
1 qui integralmente richiamate e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone, ove insistite, alle richieste avversarie per i motivi tutti già esposti, sempre con vittoria di spese e competenze legali, maggiorate con accessori di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. La IG.ra ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 666/2021, Parte_1 emesso dal Tribunale di Pisa in data 5/6/2021, con il quale le è stato ingiunto, il pagamento di €
336.176,61, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di Controparte_3 posizione successivamente ceduta all'odierna convenuta opposta. Il credito azionato trae origine dalla fideiussione omnibus n. 000557737, prestata dall'opponente in data 12/7/2017, fino alla concorrenza dell'importo di € 400.000,00, in favore della ditta individuale “Cerrai Elettronica di Cerrai Giovanni”, intestata al coniuge (doc. 3, fascicolo di parte opposta).
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione e ha, altresì, sollevato le seguenti eccezioni: i) la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto redatta su modello ABI;
ii) la nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dell'opposta per mancata coltivazione di idonee istanze giudiziarie nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione assunta dalla ditta garantita;
iii) la violazione dell'art. 1956 c.c., avendo la BA continuato ad erogare il credito pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche della debitrice;
iv) l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto e il possibile superamento del tasso soglia usurario.
1.2. Si è costituita in giudizio a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
In via preliminare, la convenuta ha formulato istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta e ha eccepito la prescrizione e/o decadenza, anche parziale, del diritto di controparte al ricalcolo del saldo dare/avere e alla restituzione delle somme addebitate a qualsiasi titolo sui rapporti di causa;
nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte, deducendo, in ogni caso, il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. che l'opponente, in quanto coniuge del titolare della ditta individuale debitrice principale, era a conoscenza del suo stato di insolvenza.
1.3. All'udienza di prima comparizione – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite c.t.u. grafologica.
2 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/4/2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni;
il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.4. Con comparsa conclusionale, l'opponente ha eccepito la sua qualità di consumatrice, deducendo la vessatorietà e, conseguentemente, la nullità ex art. 36 d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) della clausola contenuta all'art. 6 della fideiussione, relativa alla deroga al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., in quanto predisposta unilateralmente e non oggetto di specifica trattative individuale.
**********
2. In diritto
2.1. In applicazione del criterio della ragione più liquida, rispondente ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111, co. 2, Cost., la decisione può essere fondata sulla base della questione di più agevole risoluzione con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni non trattate e, quindi, non decise.
2.2. A tal riguardo, l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente nella propria comparsa conclusionale – ammissibile in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sulla quale controparte ha avuto modo di prendere posizione mediante la propria memoria di replica – avente ad oggetto la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 6 della fideiussione, in ragione della natura di consumatrice della IG.ra e del carattere vessatorio della clausola Pt_1 stessa, risulta fondata ed è idonea a risolvere l'intera controversia.
2.3. Deve infatti risolversi positivamente la questione inerente alla sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica.
La qualifica di “consumatore”, ai sensi dell'art. 2, lett. b), Direttiva 93/2013, spetta a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando quindi dirimente il criterio funzionale, volto a verificare se il rapporto contrattuale di cui è parte il soggetto asseritamente consumatore sia o meno riconducibile all'attività professionale da costui svolta.
In tale prospettiva, incombe sul giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto astrattamente rientrane nell'ambito applicativo della suddetta direttiva, verificare, alla luce delle circostanze concrete, se il contraente possa effettivamente qualificarsi come “consumatore” (Trib.
Firenze, n. 2807/2023).
La ratio protettiva sottesa alla disciplina consumeristica, che consente al giudice di rilevare d'ufficio la nullità delle clausole idonee a determinare un significativo squilibro normativo in danno del garante, anche in mancanza di specifica allegazione della parte interessata, salvo che la stessa non abbia un interesse contrario (Cass. Sez. Un. n. 26242/2014; Cass. Sez. Un. n. 28314/2019), solleva il 3 consumatore dall'onere di dimostrare i presupposti applicativi del D.lgs. n. 206/2005. Spetta, invece, alla controparte l'onere di provare che il rapporto controverso sia connesso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, al fine di evitare di imporre al consumatore una probatio diabolica (C.d.A. Firenze, n. 1091/2022).
Nella fattispecie, l'opponente, già in atto di citazione, ha espressamente dedotto di rivestire la qualità di consumatrice, avendo sottoscritto la fideiussione oggetto del decreto ingiuntivo per scopi estranei a qualsivoglia attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Parte opposta, a fronte di tale allegazione, non ha fornito prova che la prestazione della garanzia fosse funzionale all'attività professionale della garante, limitandosi ad affermare che la IG.ra era coniuge Pt_1 convivente del rappresentante legale della debitrice principale.
Tale circostanza, tuttavia, non è idonea a escludere la natura di consumatrice dell'opponente, dovendosi ritenere superata la tesi del c.d. “professionista di riflesso”, giacché, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, deve ritenersi consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. Sez. Un. n. 5868/2023).
Pertanto, non potendosi desumere dalla mera convivenza con il debitore principale l'inquadramento dell'opponente quale imprenditrice o professionista, deve concludersi che la stessa ha sottoscritto la fideiussione nella veste di persona fisica agendo come consumatrice, estranea a finalità professionali,
e per ragioni meramente personali connesse al rapporto con il debitore principale.
2.4. Tanto premesso, occorre procedere all'esame della natura vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 6 della fideiussione sottoscritta dalla IG.ra Pt_1
Tale clausola deve essere ricompresa, in forza di una presunzione iuris tantum, nel novero delle clausole vessatorie previste dal legislatore sia ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., sia dell'art. 33, co. 2, lett. t), Codice di Consumo. La previsione derogatoria, infatti, determina a carico del fideiussore decadenze e limitazione alla possibilità di opporre eccezioni, poiché impedisce a quest'ultimo di far valere la decadenza del creditore negligente che non abbia tempestivamente coltivato le proprie istanze nei confronti del debitore principale (Trib. Napoli, Sez. imprese, n. 6591/2025).
Va inoltre evidenziato che, mentre per superare la presunzione di vessatorietà prevista dall'art. 1341, co. 2, c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del contraente, al fine di vincere la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è necessario che la clausola potenzialmente vessatoria sia stata oggetto di una trattativa individuale con il consumatore, ai sensi dell'art. 34, co. 5, D.lgs. n. 206/2005.
4 Tale impostazione risponde all'esigenza di assicurare una tutela sostanziale del consumatore, soggetto contrattualmente più debole, in quanto posto in una condizione di asimmetria informativa e di potere negoziale. Ne consegue che, in ambito consumeristico, non è sufficiente la specifica approvazione per iscritto richiesta dall'art. 1341, co. 2, c.c., ma è necessaria la dimostrazione dell'avvenuta pattuizione autonoma e specifica del contenuto della clausola idonea a porre il consumatore in posizione di svantaggio (“In materia di fideiussione, le parti possano convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 co. 2 c.c.)”, cfr. Trib. Milano, n. 6991/2019; conforme, C.d.A. Firenze, n.
1091/2022).
Nella specie, parte opposta non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'intervenuta trattativa individuale con la IG.ra in relazione alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; pertanto, deve Pt_1 essere dichiarata la nullità parziale dell'art. 6 della fideiussione azionata dalla BA, con conseguente applicazione della disciplina codicistica e reviviscenza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, entro il quale il creditore è tenuto a proporre le proprie istanze e a coltivarle diligentemente nei confronti del debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
2.5. A questo punto, occorre verificare se l'opposta abbia rispettato il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., atteso che il mancato rispetto di tale condizione comporta la liberazione del fideiussore e la conseguente decadenza della creditrice dal diritto di agire nei suoi confronti.
Nel caso in esame, la creditrice non ha fornito prova di aver proposto alcuna istanza giudiziale entro il termine di legge, né nei confronti della debitrice principale (Cerrai Elettronica di Cerrai Giovanni) né nei confronti della garante (IG.ra . L'opposta si è limitata a produrre una raccomandata Pt_1
a.r. del 30/9/2019 (doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta), con la quale l'allora titolare del credito,
comunicava la chiusura di tutti i rapporti bancari con l'impresa Cerrai, intimando Controparte_3 contestualmente anche alla IG.ra il pagamento dell'intero debito entro 15 giorni dal Pt_1 ricevimento della comunicazione.
Tale atto, di natura meramente stragiudiziale, non può in alcun modo essere qualificato come 'istanza' ai sensi dell'art. 1957 c.c., secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che l'istanza che il creditore deve proporre entro il termine semestrale deve consistere in un ricorso agli strumenti di tutela giurisdizionale del credito, in via di cognizione o di
5 esecuzione, e non può mai identificarsi con un semplice atto stragiudiziale, quale una diffida o intimazione di pagamento (Cass. civ. n. 1724/2016; Cass. civ. n. 283/1997: “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore l'onere di proporre "le sue istanze" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale "ratio", consegue che il termine "istanza" si riferisce
a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito
e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato. Resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo”).
Solo successivamente, nel giugno 2021, la IG.ra è stata destinataria di una richiesta Pt_1 giudiziale, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Tale iniziativa processuale, tuttavia, è intervenuta a distanza di circa due anni dalla chiusura dei rapporti bancari con la debitrice principale, ben oltre il termine di sei mesi stabilito dall'art. 1957 c.c.
2.6. Ne consegue che, non avendo la creditrice dimostrato di aver agito né nei confronti della debitrice principale né nei confronti della garante entro il termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione principale, l'opposizione della IG.ra deve Pt_1 essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
3. Spese
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno liquidate come da dispositivo, in misura difforme rispetto alla nota spese depositata, dovendosi applicare i minimi tabellari per le fasi di trattazione ed istruttoria, stante la superfluità dell'attività di consulenza tecnica svolta a seguito del disconoscimento operato dall'opponente, poi risultato infondato (cfr. c.t.u., p. 22).
Dette spese devono essere distratte in favore dell'Avv. Tommaso Amaro Nessi che ha dichiarato di esserne antistatario.
3.2. Inoltre, in applicazione del principio di causalità, le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 666/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 5/6/2021;
6 - condanna nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in € 17.252,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Tommaso Amaro Nessi, che se ne è dichiarato antistatario;
- le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste a definitivo carico di parte opponente.
Pisa, 23/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Parte_1 C.F._1
Amaro Nessi
- attrice opponente contro
(P.I. ), nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa quale mandataria, (P.I. Controparte_2
), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Giuseppe Cinelli
- convenuta opposta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note scritte del 4/4/2025, che rinviano all'atto di citazione, “1) revocare e/o dichiarare nullo e inefficace nei confronti della IGnora il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 666/2021, emesso il 5.6.2021 dal Tribunale di Pisa e notificato alla comparente il giorno
8.6.2021, per i titoli e causali esposte in premessa al presente atto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese, compensi e competenze di giudizio, rimborso forfetario CAP ed IVA come per legge”; in via istruttoria, insiste nella richiesta di c.t.u. contabile;
per la convenuta opposta: come da note scritte del 3/4/2025, “accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi
1 qui integralmente richiamate e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone, ove insistite, alle richieste avversarie per i motivi tutti già esposti, sempre con vittoria di spese e competenze legali, maggiorate con accessori di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. La IG.ra ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 666/2021, Parte_1 emesso dal Tribunale di Pisa in data 5/6/2021, con il quale le è stato ingiunto, il pagamento di €
336.176,61, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di Controparte_3 posizione successivamente ceduta all'odierna convenuta opposta. Il credito azionato trae origine dalla fideiussione omnibus n. 000557737, prestata dall'opponente in data 12/7/2017, fino alla concorrenza dell'importo di € 400.000,00, in favore della ditta individuale “Cerrai Elettronica di Cerrai Giovanni”, intestata al coniuge (doc. 3, fascicolo di parte opposta).
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione e ha, altresì, sollevato le seguenti eccezioni: i) la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto redatta su modello ABI;
ii) la nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza dell'opposta per mancata coltivazione di idonee istanze giudiziarie nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione assunta dalla ditta garantita;
iii) la violazione dell'art. 1956 c.c., avendo la BA continuato ad erogare il credito pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche della debitrice;
iv) l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto e il possibile superamento del tasso soglia usurario.
1.2. Si è costituita in giudizio a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
In via preliminare, la convenuta ha formulato istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta e ha eccepito la prescrizione e/o decadenza, anche parziale, del diritto di controparte al ricalcolo del saldo dare/avere e alla restituzione delle somme addebitate a qualsiasi titolo sui rapporti di causa;
nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte, deducendo, in ogni caso, il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. che l'opponente, in quanto coniuge del titolare della ditta individuale debitrice principale, era a conoscenza del suo stato di insolvenza.
1.3. All'udienza di prima comparizione – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite c.t.u. grafologica.
2 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/4/2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni;
il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.4. Con comparsa conclusionale, l'opponente ha eccepito la sua qualità di consumatrice, deducendo la vessatorietà e, conseguentemente, la nullità ex art. 36 d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) della clausola contenuta all'art. 6 della fideiussione, relativa alla deroga al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., in quanto predisposta unilateralmente e non oggetto di specifica trattative individuale.
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2. In diritto
2.1. In applicazione del criterio della ragione più liquida, rispondente ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111, co. 2, Cost., la decisione può essere fondata sulla base della questione di più agevole risoluzione con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni non trattate e, quindi, non decise.
2.2. A tal riguardo, l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente nella propria comparsa conclusionale – ammissibile in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sulla quale controparte ha avuto modo di prendere posizione mediante la propria memoria di replica – avente ad oggetto la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 6 della fideiussione, in ragione della natura di consumatrice della IG.ra e del carattere vessatorio della clausola Pt_1 stessa, risulta fondata ed è idonea a risolvere l'intera controversia.
2.3. Deve infatti risolversi positivamente la questione inerente alla sussistenza del presupposto soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica.
La qualifica di “consumatore”, ai sensi dell'art. 2, lett. b), Direttiva 93/2013, spetta a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando quindi dirimente il criterio funzionale, volto a verificare se il rapporto contrattuale di cui è parte il soggetto asseritamente consumatore sia o meno riconducibile all'attività professionale da costui svolta.
In tale prospettiva, incombe sul giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto astrattamente rientrane nell'ambito applicativo della suddetta direttiva, verificare, alla luce delle circostanze concrete, se il contraente possa effettivamente qualificarsi come “consumatore” (Trib.
Firenze, n. 2807/2023).
La ratio protettiva sottesa alla disciplina consumeristica, che consente al giudice di rilevare d'ufficio la nullità delle clausole idonee a determinare un significativo squilibro normativo in danno del garante, anche in mancanza di specifica allegazione della parte interessata, salvo che la stessa non abbia un interesse contrario (Cass. Sez. Un. n. 26242/2014; Cass. Sez. Un. n. 28314/2019), solleva il 3 consumatore dall'onere di dimostrare i presupposti applicativi del D.lgs. n. 206/2005. Spetta, invece, alla controparte l'onere di provare che il rapporto controverso sia connesso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, al fine di evitare di imporre al consumatore una probatio diabolica (C.d.A. Firenze, n. 1091/2022).
Nella fattispecie, l'opponente, già in atto di citazione, ha espressamente dedotto di rivestire la qualità di consumatrice, avendo sottoscritto la fideiussione oggetto del decreto ingiuntivo per scopi estranei a qualsivoglia attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Parte opposta, a fronte di tale allegazione, non ha fornito prova che la prestazione della garanzia fosse funzionale all'attività professionale della garante, limitandosi ad affermare che la IG.ra era coniuge Pt_1 convivente del rappresentante legale della debitrice principale.
Tale circostanza, tuttavia, non è idonea a escludere la natura di consumatrice dell'opponente, dovendosi ritenere superata la tesi del c.d. “professionista di riflesso”, giacché, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, deve ritenersi consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. Sez. Un. n. 5868/2023).
Pertanto, non potendosi desumere dalla mera convivenza con il debitore principale l'inquadramento dell'opponente quale imprenditrice o professionista, deve concludersi che la stessa ha sottoscritto la fideiussione nella veste di persona fisica agendo come consumatrice, estranea a finalità professionali,
e per ragioni meramente personali connesse al rapporto con il debitore principale.
2.4. Tanto premesso, occorre procedere all'esame della natura vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 6 della fideiussione sottoscritta dalla IG.ra Pt_1
Tale clausola deve essere ricompresa, in forza di una presunzione iuris tantum, nel novero delle clausole vessatorie previste dal legislatore sia ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., sia dell'art. 33, co. 2, lett. t), Codice di Consumo. La previsione derogatoria, infatti, determina a carico del fideiussore decadenze e limitazione alla possibilità di opporre eccezioni, poiché impedisce a quest'ultimo di far valere la decadenza del creditore negligente che non abbia tempestivamente coltivato le proprie istanze nei confronti del debitore principale (Trib. Napoli, Sez. imprese, n. 6591/2025).
Va inoltre evidenziato che, mentre per superare la presunzione di vessatorietà prevista dall'art. 1341, co. 2, c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del contraente, al fine di vincere la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è necessario che la clausola potenzialmente vessatoria sia stata oggetto di una trattativa individuale con il consumatore, ai sensi dell'art. 34, co. 5, D.lgs. n. 206/2005.
4 Tale impostazione risponde all'esigenza di assicurare una tutela sostanziale del consumatore, soggetto contrattualmente più debole, in quanto posto in una condizione di asimmetria informativa e di potere negoziale. Ne consegue che, in ambito consumeristico, non è sufficiente la specifica approvazione per iscritto richiesta dall'art. 1341, co. 2, c.c., ma è necessaria la dimostrazione dell'avvenuta pattuizione autonoma e specifica del contenuto della clausola idonea a porre il consumatore in posizione di svantaggio (“In materia di fideiussione, le parti possano convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., ma, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, la conclusione di tale accordo derogatorio deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34 co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 co. 2 c.c.)”, cfr. Trib. Milano, n. 6991/2019; conforme, C.d.A. Firenze, n.
1091/2022).
Nella specie, parte opposta non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'intervenuta trattativa individuale con la IG.ra in relazione alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; pertanto, deve Pt_1 essere dichiarata la nullità parziale dell'art. 6 della fideiussione azionata dalla BA, con conseguente applicazione della disciplina codicistica e reviviscenza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, entro il quale il creditore è tenuto a proporre le proprie istanze e a coltivarle diligentemente nei confronti del debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
2.5. A questo punto, occorre verificare se l'opposta abbia rispettato il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., atteso che il mancato rispetto di tale condizione comporta la liberazione del fideiussore e la conseguente decadenza della creditrice dal diritto di agire nei suoi confronti.
Nel caso in esame, la creditrice non ha fornito prova di aver proposto alcuna istanza giudiziale entro il termine di legge, né nei confronti della debitrice principale (Cerrai Elettronica di Cerrai Giovanni) né nei confronti della garante (IG.ra . L'opposta si è limitata a produrre una raccomandata Pt_1
a.r. del 30/9/2019 (doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta), con la quale l'allora titolare del credito,
comunicava la chiusura di tutti i rapporti bancari con l'impresa Cerrai, intimando Controparte_3 contestualmente anche alla IG.ra il pagamento dell'intero debito entro 15 giorni dal Pt_1 ricevimento della comunicazione.
Tale atto, di natura meramente stragiudiziale, non può in alcun modo essere qualificato come 'istanza' ai sensi dell'art. 1957 c.c., secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che l'istanza che il creditore deve proporre entro il termine semestrale deve consistere in un ricorso agli strumenti di tutela giurisdizionale del credito, in via di cognizione o di
5 esecuzione, e non può mai identificarsi con un semplice atto stragiudiziale, quale una diffida o intimazione di pagamento (Cass. civ. n. 1724/2016; Cass. civ. n. 283/1997: “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore l'onere di proporre "le sue istanze" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale "ratio", consegue che il termine "istanza" si riferisce
a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito
e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato. Resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo”).
Solo successivamente, nel giugno 2021, la IG.ra è stata destinataria di una richiesta Pt_1 giudiziale, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Tale iniziativa processuale, tuttavia, è intervenuta a distanza di circa due anni dalla chiusura dei rapporti bancari con la debitrice principale, ben oltre il termine di sei mesi stabilito dall'art. 1957 c.c.
2.6. Ne consegue che, non avendo la creditrice dimostrato di aver agito né nei confronti della debitrice principale né nei confronti della garante entro il termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione principale, l'opposizione della IG.ra deve Pt_1 essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
3. Spese
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno liquidate come da dispositivo, in misura difforme rispetto alla nota spese depositata, dovendosi applicare i minimi tabellari per le fasi di trattazione ed istruttoria, stante la superfluità dell'attività di consulenza tecnica svolta a seguito del disconoscimento operato dall'opponente, poi risultato infondato (cfr. c.t.u., p. 22).
Dette spese devono essere distratte in favore dell'Avv. Tommaso Amaro Nessi che ha dichiarato di esserne antistatario.
3.2. Inoltre, in applicazione del principio di causalità, le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte opponente.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto n. 666/2021, emesso dal Tribunale di Pisa in data 5/6/2021;
6 - condanna nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in € 17.252,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Tommaso Amaro Nessi, che se ne è dichiarato antistatario;
- le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste a definitivo carico di parte opponente.
Pisa, 23/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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