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Sentenza 12 maggio 2021
Sentenza 12 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2021, n. 18689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18689 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ND LI, parte civile costituita nel procedimento a carico di CH RI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 20/05/2019 dal Tribunale di Bergamo in funzione di giudice di appello;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso proposto dalla parte civile ND LI e le note del 12 febbraio 2021 depositate dai difensori di RI CH;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle in favore della Cassa delle Ammende. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18689 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 22/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore della parte civile, avv. Manfredi LI, ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di condanna resa il 19/11/2018 dal Giudice di Pace di Treviglio, ha assolto RI CH dal delitto di cui all'art. 595, comma 2, cod. pen. perché il fatto non costituisce reato ed ha annullanto le statuizioni in favore della costituita parte civile e la condanna al pagamento delle spese processuali. 2. L'imputata RI CH è stata tratta a giudizio per avere asseritamente diffamato l'avv. ND LI presentando presso l'Ordine degli Avvocati di Bergamo un esposto nel quale rappresentava che costui aveva intrapreso, nell'ambito di una vertenza civile, talune procedure esecutive al fine di riscuotere dei crediti, al cui pagamento era stata condannata, nonostante la pendenza di trattative di bonario componemento tra le parti e nonostante l'avvenuto pagamento della prima rata stabilita nell'accordo in epoca anteriore al pignorarnento. 3. La difesa della parte civile articola le proprie censure in tre motivi. 3.1 Con il primo e secondo motivo, proposti a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta l'erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen. sotto un duplice profilo: da un lato perché, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza di assoluzione, l'imputata alla data di presentazione dell'esposto, risalente al 15 ottobre 2015, era ben consapevole di avere provveduto al pagamento della prima rata soltanto il 5 giugno 2015 e, dunque, in epoca successiva alla consegna degli atti di pignoramento all'UNEP, risalente al 3 e 4 giugno 2015; dall'altro lato, in ragione del rilievo attribuito dal giudice di appello sia all'età dell'imputata (classe 1942), sia alla non dimestichezza della stessa con le procedure giudiziarie. 3.2 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta la riconosciuta sussistenza del requisito della continenza espressiva dell'esposto, nonostante la sovrabbondanza delle enunciazioni impiegate nell'articolazione dell'esposto, obiettando che l'atto non avrebbe perso la propria forza argomentativa laddove fosse stato formulato senza l'utilizzo di espressioni offensive lesive dell'onore e, in ogni caso, non utili alla prospettazione dei fatti narrati. 4. Con nota del 12 febbraio 2021, i difensori dell'imputata, avv. Antonella Podavitte e avv. RO Bona, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo, ovvero: - per passaggio in giudicato della sentenza impugnata in quanto, a fronte della motivazione della sentenza, pronunciata il 20/05/2019 e regolarmente depositata il 19/06/2019 -e, dunque, nel termine di 30 giorni indicato dal giudice-, il ricorso per cassazione arreca il timbro del 05/09/2019 e, dunque, di una data successiva al termine di 45 giorni previsto dall'art. 585 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per proporre impugnazione, termine che, tenuto conto del 2 Y(. periodo di sospensione feriale dei termini, era scaduto il precedente giorno 03/09/2019, martedì; -per carenza d'interesse del ricorrente, in ragione della formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato", non preclusiva di un'eventuale azione in sede civile. I difensori hanno, inoltre, avanzato richiesta di condanna della parte civile al pagamento delle spese ai sensi degli artt. 541, comma 2, e 616 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Giova, in via preliminare, evidenziare la non fondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa di RI CH. 1.1 Quanto al profilo di inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta irrevocabilità della sentenza, deve darsi atto che a margine della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 20/05/2019 e depositata in cancelleria in data 19/06/2019, vi è l'attestazione a firma del funzionario di cancelleria dott. Giordano Muccio che dà contezza della circostanza che l'impugnazione è stata proposta in data 03/09/2019 e, dunque, nel rispetto del termine invocato come violato. E' questo un dato rispetto al quale nessun valore può e deve attribuirsi al timbro apposto a margine del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile -arrecante la data del 05/09/2019-, in quanto privo di qualsiasi attestazione della cancelleria. Tanto chiarito, va evidenziato che in ogni caso l'eccezione di inammissibilità non può essere accolta poiché erroneamente fondata sull'applicabilità dell'art. 544 cod. proc. pen. ad un procedimento che rientra nella competenza del giudice di pace. Va, infatti, ricordato il consolidato e pressochè unanime orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'art. 32, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 -che fissa, per il giudice di pace, in quindici giorni il termine per il deposito della motivazione, qualora la stessa non sia dettata a verbale-, in quanto disposizione di carattere derogatorio rispetto alla previsione di cui all'art. 544 cod. proc. pen., non consente nei procedimenti riguardanti reati di competenza al giudice di pace un termine diverso di quello previsto per legge. Dunque, in ragione del carattere derogatorio rivestito dall'art. 32, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non può trovare applicazione l'art. 2 del citato d.lgs. il quale espressamente prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito (Cass., Sez. 4 , n. 36767 del 17/11/2020, dep. 2020, Farchioni, Rv. 280163; Cass. Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Vitelli, Rv. 277809; Cass. Sez. 4, n. 16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv. 269608). 1.2 Quanto alla eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata in ragione della formula "perché il fatto non costituisce reato" con la quale RI CH è stata assolta, il Collegio, pur consapevole di decisioni di segno contrario, ritiene di aderire 3 )2e all'orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare anche nel caso in cui la decisione di assoluzione sia stata resa con la detta formula, in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e, dunque, si trova in posizione migliore rispetto a chi, invece, deve cominciare il giudizio "ex novo" (Sez. 2, n. 10638 del 30/01/2020, Enderlin, Rv. 278519; Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182-02; Sez. 4, n. 10114 del 21/11/2019, dep. 2020, Zanini, Rv. 278643; Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019, Marzuoli, Rv. 276640; Sez. 5, n. 10369 del 06/02/2019, Di Leo, Rv. 276344; Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, Rv. 273519). 2. Nessuno dei motivi di ricorso proposti nell'interesse della parte civile ND LI è fondato e idoneo a provocare l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Quanto al profilo soggettivo del reato, interessato dal primo e dal secondo motivo del ricorso, deve darsi atto che a fronte del dato obbiettivo, esplicitato nella sentenza impugnata, secondo cui RI CH inoltrò l'esposto nei confronti dell'avv. ND LI in data 15 ottobre 2015 e, dunque, quando già era a conoscenza dell'avvio delle procedure esecutive - la notifica delle quali si era perfezionata il 26 giugno 2015-, con altrettanta obbiettività il giudice d'appello ha ampiamente e logicamente motivato in merito alla circostanza che l'imputata, avanti negli anni e certamente non avvezza alle procedure giudiziarie, si vide notificare gli atti di pignoramento nonostante la pendenza di trattative con la controparte - rappresentate dallo scambio di mail intercorso tra il proprio legale, avv. Antonella Podavitte, e l'avv. ND LI nei giorni 18 e 19 maggio 2015- precedenti al pagamento della prima rata e, comunque, antecedenti all'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'odierno ricorrente. Il giudice d'appello, correttamente, ha ritenuto di doversi concentrare sulla questione se, in ipotesi, RI CH fosse stata guidata dalla ragionevole convinzione soggettiva della veridicità dei fatti rappresentati nell'esposto o se, diversamente, il nucleo dell'esposto fosse sufficiente a far ritenere una consapevole e non veritiera versione della vicenda e che, dunque, l'imputata, il giorno in cui presentava l'esposto, fosse consapevole del fatto che il pagamento della prima rata, da lei effettuato il 5 giugno 2015, risaliva ad epoca successiva alla consegna degli atti di pignoramento all'UNEP avvenuta nei precedenti giorni 3 e 4 giugno 2015. Le censure proposte non tengono conto del fatto che il giudice d'appello ha ritenuto che gli atti processuali nella disponibilità di RI CH, avanti negli anni, non avvezza alle procedure giudiziarie e destinataria di procedure esecutive nonostante gli sforzi economici intrapresi e le trattative di componimento in corso, erano tali da indurla a considerare "scorretto e biasimevole" nonché contrario ai doveri legati all'esercizio della professione forense il comportamento processuale assunto dall'avv. ND LI. 4 Dunque l'intento dell'imputata non era certamente quello di diffamare l'odierno ricorrente, ma soltanto quello di segnalare e denunciare all'organo preposto le ritenute gravi irregolarità riscontrate nell'espletamento della funzione, segnalazione dalla quale era scaturito un procedimento disciplinare, ancorché esitato in un'archiviazione. Si è trattato non di un attacco gratuito alla persona, ma della denuncia di comportamenti tenuti dal legale che avevano prodotto ripercussioni negative sui suoi interessi economici. Sicchè, pur a fronte della durezza delle espressioni utilizzate, il giudice di appello ha motivatamente escluso in capo all'imputata la coscienza e volontà di screditare la reputazione professionale dell'avv. ND LI, e, piuttosto, ritenuto che i giudizi negativi enunciati nell'esposto muovevano da fatti che erano proprio quelli narrati, sebbene sviluppati con una cronologia storica differente da quella verificatasi, ma giustificata dall'erroneo convincimento di aver subito il torto dì procedure esecutive nonostante l'adempimento. Sul tema, i giudici di legittimità hanno già avuto occasione di affermare che è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Olivieri, Rv. 275554). Si tratta di una indicazione interpretativa che consente di convenire con le ragioni esposte dal giudice d'appello allorchè ha ritenuto che le espressioni utilizzate da RI CH nel corpo dell'esposto, alludenti a comportamenti scorretti, vessatori e soprattutto ingiustificatamente esosi posti in essere dall'avv. ND LI, sebbene aspre e sferzanti, se collocate nel contesto della vertenza civile in corso e intese nel loro giusto valore, rientrino nel nucleo della scriminante del diritto di critica. CH RI, (è opportuno ribadire) in là con gli anni ed estranea alle realtà giudiziarie, ragionevolmente e giustificatamente convinta della verità dei fatti riportati anche in ragione del susseguirsi cronologico degli stessi (nell'ordine: trattative in corso con la controparte;
pagamento della prima rata stabilita nell'accordo; notifica di procedure esecutive), ha denunciato i comportamenti del legale, contestandone l'operato perché lesivo dei suoi interessi economici, interessi che l'imputata pretendeva, a modo suo, di difendere. Ritiene il Collegio che tale rilievo valga ad escludere l'elemento soggettivo della diffamazione contestata. 4. Quanto al terzo motivo, va evidenziato che il giudice d'appello, dopo aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza sul diritto di critica e sui suoi limiti, ha ritenuto che, nel caso al suo esame, non fosse stato superato il limite della continenza in quanto le espressioni utilizzate nell'esposto, manifestazione di uno sfogo talora sferzante, non si risolvevano in gratuite offese, ma avevano come obbiettivo, unico e primario, quello di porre l'accento sulle iniziative intraprese dall'avv. Ferdinando LI, sicchè il linguaggio usato si profilava come funzionale esclusivamente al giudizio critico e non come mero pretesto denigratorio. Premesso che in materia di diffamazione, sussiste il potere cognitivo e valutativo della Corte di cassazione in merito alla offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, 5 poiché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706), ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il giudice di appello abbia fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza secondo cui, sebbene l'esimente del diritto di critica postuli una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, tuttavia la stessa non vieti l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo del quale si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui i termini stessi vengono utilizzati (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133; Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, Cascio, Rv. 279084; Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C, Rv. 267866; Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5, n. 36077 del 09/07/2007, Mazzucco, Rv. 237726). Ne consegue, ad avviso del Collegio, che nella condotta incriminata non sia affatto riscontrabile l'elemento oggettivo del reato, mancando l'offesa all'onore e alla reputazione del legale ND LI, poiché, in realtà, le espressioni utilizzate da RI CH nel corpo dell'esposto -in specie quella secondo cui l'avv. ND Bontenripelli avrebbe assunto un comportamento "scorretto e biasimevole" e, ancora, "riprovevole e censurabile" per non essersi lo stesso preoccupato, prima di procedere esecutivamente nei suoi confronti, di assumere notizie in merito all'avvenuto pagamento della prima rata pattuita- costituiscono la piena, quanto congrua, rappresentazione della vicenda che la denunciante ha inteso fornire all'autorità destinataria per giustificare la propria censura in ordine alle modalità "vergognose" con cui era stata compiuta l'attività contestata e per evidenziare la lesione che, dal censurato modus operandi, era derivata ai propri interessi patrimoniali (Sez. 5, n. 9634 del 13/01/2010, Falconieri, Rv 246890; Sez. 5; Sez. 5, n. 27616 del 11/02/2019, Rubichi, Rv. 276771). Questa Corte ha avuto modo di affermare che non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Cass. Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044; Cass. Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, Cernoia, Rv. 248422). L'esposto di RI CH, che ha visto sfumare la possibilità di risolvere la controversia civile dando seguito all'accordo raggiunto con la controparte, ha avuto il chiaro ed unico obiettivo, attraverso la rappresentazione della propria versione dei fatti, di sollecitare il ripristino della legalità ritenuta -a torto o a ragione- compromessa. Ed è in questi termini che deve intendersi il significato delle espressioni, pur aspre e polemiche, utilizzate dalla CH, preoccupata, ma 6 soprattutto indignata, per l'ulteriore compromissione dei propri interessi economici (Sez. 5, n. 23579 del 17/02/2014, Marcianò, Rv. 260213) dovuta ad "un ingiusto aggravamento di spese legali inutili in favore dell'avv. LI". Deve, dunque, affermarsi che non costituisce diffamazione la esposizione, pur attuata con toni sferzanti, di una legittima doglianza formulata in un contesto naturalmente conflittuale quale è quello delle procedure esecutive, da chi ritenga l'ingiusta lesione dei propri interessi economici coinvolti. 5. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso risultando infondati tutti e tre i motivi. 6. Il rigetto determina la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, ritiene la Corte di disporre l'integrale compensazione tra l'imputata RI CH e la parte civile ND LI, in considerazione degli opposti esiti delle sentenze di merito.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti. Così deciso il 22/02/2021.
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso proposto dalla parte civile ND LI e le note del 12 febbraio 2021 depositate dai difensori di RI CH;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle in favore della Cassa delle Ammende. Penale Sent. Sez. 5 Num. 18689 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 22/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore della parte civile, avv. Manfredi LI, ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di condanna resa il 19/11/2018 dal Giudice di Pace di Treviglio, ha assolto RI CH dal delitto di cui all'art. 595, comma 2, cod. pen. perché il fatto non costituisce reato ed ha annullanto le statuizioni in favore della costituita parte civile e la condanna al pagamento delle spese processuali. 2. L'imputata RI CH è stata tratta a giudizio per avere asseritamente diffamato l'avv. ND LI presentando presso l'Ordine degli Avvocati di Bergamo un esposto nel quale rappresentava che costui aveva intrapreso, nell'ambito di una vertenza civile, talune procedure esecutive al fine di riscuotere dei crediti, al cui pagamento era stata condannata, nonostante la pendenza di trattative di bonario componemento tra le parti e nonostante l'avvenuto pagamento della prima rata stabilita nell'accordo in epoca anteriore al pignorarnento. 3. La difesa della parte civile articola le proprie censure in tre motivi. 3.1 Con il primo e secondo motivo, proposti a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta l'erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen. sotto un duplice profilo: da un lato perché, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza di assoluzione, l'imputata alla data di presentazione dell'esposto, risalente al 15 ottobre 2015, era ben consapevole di avere provveduto al pagamento della prima rata soltanto il 5 giugno 2015 e, dunque, in epoca successiva alla consegna degli atti di pignoramento all'UNEP, risalente al 3 e 4 giugno 2015; dall'altro lato, in ragione del rilievo attribuito dal giudice di appello sia all'età dell'imputata (classe 1942), sia alla non dimestichezza della stessa con le procedure giudiziarie. 3.2 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta la riconosciuta sussistenza del requisito della continenza espressiva dell'esposto, nonostante la sovrabbondanza delle enunciazioni impiegate nell'articolazione dell'esposto, obiettando che l'atto non avrebbe perso la propria forza argomentativa laddove fosse stato formulato senza l'utilizzo di espressioni offensive lesive dell'onore e, in ogni caso, non utili alla prospettazione dei fatti narrati. 4. Con nota del 12 febbraio 2021, i difensori dell'imputata, avv. Antonella Podavitte e avv. RO Bona, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo, ovvero: - per passaggio in giudicato della sentenza impugnata in quanto, a fronte della motivazione della sentenza, pronunciata il 20/05/2019 e regolarmente depositata il 19/06/2019 -e, dunque, nel termine di 30 giorni indicato dal giudice-, il ricorso per cassazione arreca il timbro del 05/09/2019 e, dunque, di una data successiva al termine di 45 giorni previsto dall'art. 585 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per proporre impugnazione, termine che, tenuto conto del 2 Y(. periodo di sospensione feriale dei termini, era scaduto il precedente giorno 03/09/2019, martedì; -per carenza d'interesse del ricorrente, in ragione della formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato", non preclusiva di un'eventuale azione in sede civile. I difensori hanno, inoltre, avanzato richiesta di condanna della parte civile al pagamento delle spese ai sensi degli artt. 541, comma 2, e 616 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Giova, in via preliminare, evidenziare la non fondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa di RI CH. 1.1 Quanto al profilo di inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta irrevocabilità della sentenza, deve darsi atto che a margine della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 20/05/2019 e depositata in cancelleria in data 19/06/2019, vi è l'attestazione a firma del funzionario di cancelleria dott. Giordano Muccio che dà contezza della circostanza che l'impugnazione è stata proposta in data 03/09/2019 e, dunque, nel rispetto del termine invocato come violato. E' questo un dato rispetto al quale nessun valore può e deve attribuirsi al timbro apposto a margine del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile -arrecante la data del 05/09/2019-, in quanto privo di qualsiasi attestazione della cancelleria. Tanto chiarito, va evidenziato che in ogni caso l'eccezione di inammissibilità non può essere accolta poiché erroneamente fondata sull'applicabilità dell'art. 544 cod. proc. pen. ad un procedimento che rientra nella competenza del giudice di pace. Va, infatti, ricordato il consolidato e pressochè unanime orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'art. 32, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 -che fissa, per il giudice di pace, in quindici giorni il termine per il deposito della motivazione, qualora la stessa non sia dettata a verbale-, in quanto disposizione di carattere derogatorio rispetto alla previsione di cui all'art. 544 cod. proc. pen., non consente nei procedimenti riguardanti reati di competenza al giudice di pace un termine diverso di quello previsto per legge. Dunque, in ragione del carattere derogatorio rivestito dall'art. 32, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non può trovare applicazione l'art. 2 del citato d.lgs. il quale espressamente prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito (Cass., Sez. 4 , n. 36767 del 17/11/2020, dep. 2020, Farchioni, Rv. 280163; Cass. Sez. 2, n. 50391 del 27/09/2019, Vitelli, Rv. 277809; Cass. Sez. 4, n. 16148 del 14/03/2017, Cattin, Rv. 269608). 1.2 Quanto alla eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata in ragione della formula "perché il fatto non costituisce reato" con la quale RI CH è stata assolta, il Collegio, pur consapevole di decisioni di segno contrario, ritiene di aderire 3 )2e all'orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare anche nel caso in cui la decisione di assoluzione sia stata resa con la detta formula, in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e, dunque, si trova in posizione migliore rispetto a chi, invece, deve cominciare il giudizio "ex novo" (Sez. 2, n. 10638 del 30/01/2020, Enderlin, Rv. 278519; Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182-02; Sez. 4, n. 10114 del 21/11/2019, dep. 2020, Zanini, Rv. 278643; Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019, Marzuoli, Rv. 276640; Sez. 5, n. 10369 del 06/02/2019, Di Leo, Rv. 276344; Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, Rv. 273519). 2. Nessuno dei motivi di ricorso proposti nell'interesse della parte civile ND LI è fondato e idoneo a provocare l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Quanto al profilo soggettivo del reato, interessato dal primo e dal secondo motivo del ricorso, deve darsi atto che a fronte del dato obbiettivo, esplicitato nella sentenza impugnata, secondo cui RI CH inoltrò l'esposto nei confronti dell'avv. ND LI in data 15 ottobre 2015 e, dunque, quando già era a conoscenza dell'avvio delle procedure esecutive - la notifica delle quali si era perfezionata il 26 giugno 2015-, con altrettanta obbiettività il giudice d'appello ha ampiamente e logicamente motivato in merito alla circostanza che l'imputata, avanti negli anni e certamente non avvezza alle procedure giudiziarie, si vide notificare gli atti di pignoramento nonostante la pendenza di trattative con la controparte - rappresentate dallo scambio di mail intercorso tra il proprio legale, avv. Antonella Podavitte, e l'avv. ND LI nei giorni 18 e 19 maggio 2015- precedenti al pagamento della prima rata e, comunque, antecedenti all'iniziativa giudiziaria intrapresa dall'odierno ricorrente. Il giudice d'appello, correttamente, ha ritenuto di doversi concentrare sulla questione se, in ipotesi, RI CH fosse stata guidata dalla ragionevole convinzione soggettiva della veridicità dei fatti rappresentati nell'esposto o se, diversamente, il nucleo dell'esposto fosse sufficiente a far ritenere una consapevole e non veritiera versione della vicenda e che, dunque, l'imputata, il giorno in cui presentava l'esposto, fosse consapevole del fatto che il pagamento della prima rata, da lei effettuato il 5 giugno 2015, risaliva ad epoca successiva alla consegna degli atti di pignoramento all'UNEP avvenuta nei precedenti giorni 3 e 4 giugno 2015. Le censure proposte non tengono conto del fatto che il giudice d'appello ha ritenuto che gli atti processuali nella disponibilità di RI CH, avanti negli anni, non avvezza alle procedure giudiziarie e destinataria di procedure esecutive nonostante gli sforzi economici intrapresi e le trattative di componimento in corso, erano tali da indurla a considerare "scorretto e biasimevole" nonché contrario ai doveri legati all'esercizio della professione forense il comportamento processuale assunto dall'avv. ND LI. 4 Dunque l'intento dell'imputata non era certamente quello di diffamare l'odierno ricorrente, ma soltanto quello di segnalare e denunciare all'organo preposto le ritenute gravi irregolarità riscontrate nell'espletamento della funzione, segnalazione dalla quale era scaturito un procedimento disciplinare, ancorché esitato in un'archiviazione. Si è trattato non di un attacco gratuito alla persona, ma della denuncia di comportamenti tenuti dal legale che avevano prodotto ripercussioni negative sui suoi interessi economici. Sicchè, pur a fronte della durezza delle espressioni utilizzate, il giudice di appello ha motivatamente escluso in capo all'imputata la coscienza e volontà di screditare la reputazione professionale dell'avv. ND LI, e, piuttosto, ritenuto che i giudizi negativi enunciati nell'esposto muovevano da fatti che erano proprio quelli narrati, sebbene sviluppati con una cronologia storica differente da quella verificatasi, ma giustificata dall'erroneo convincimento di aver subito il torto dì procedure esecutive nonostante l'adempimento. Sul tema, i giudici di legittimità hanno già avuto occasione di affermare che è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Olivieri, Rv. 275554). Si tratta di una indicazione interpretativa che consente di convenire con le ragioni esposte dal giudice d'appello allorchè ha ritenuto che le espressioni utilizzate da RI CH nel corpo dell'esposto, alludenti a comportamenti scorretti, vessatori e soprattutto ingiustificatamente esosi posti in essere dall'avv. ND LI, sebbene aspre e sferzanti, se collocate nel contesto della vertenza civile in corso e intese nel loro giusto valore, rientrino nel nucleo della scriminante del diritto di critica. CH RI, (è opportuno ribadire) in là con gli anni ed estranea alle realtà giudiziarie, ragionevolmente e giustificatamente convinta della verità dei fatti riportati anche in ragione del susseguirsi cronologico degli stessi (nell'ordine: trattative in corso con la controparte;
pagamento della prima rata stabilita nell'accordo; notifica di procedure esecutive), ha denunciato i comportamenti del legale, contestandone l'operato perché lesivo dei suoi interessi economici, interessi che l'imputata pretendeva, a modo suo, di difendere. Ritiene il Collegio che tale rilievo valga ad escludere l'elemento soggettivo della diffamazione contestata. 4. Quanto al terzo motivo, va evidenziato che il giudice d'appello, dopo aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza sul diritto di critica e sui suoi limiti, ha ritenuto che, nel caso al suo esame, non fosse stato superato il limite della continenza in quanto le espressioni utilizzate nell'esposto, manifestazione di uno sfogo talora sferzante, non si risolvevano in gratuite offese, ma avevano come obbiettivo, unico e primario, quello di porre l'accento sulle iniziative intraprese dall'avv. Ferdinando LI, sicchè il linguaggio usato si profilava come funzionale esclusivamente al giudizio critico e non come mero pretesto denigratorio. Premesso che in materia di diffamazione, sussiste il potere cognitivo e valutativo della Corte di cassazione in merito alla offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, 5 poiché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706), ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il giudice di appello abbia fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza secondo cui, sebbene l'esimente del diritto di critica postuli una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, tuttavia la stessa non vieti l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo del quale si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui i termini stessi vengono utilizzati (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133; Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, Cascio, Rv. 279084; Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C, Rv. 267866; Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5, n. 36077 del 09/07/2007, Mazzucco, Rv. 237726). Ne consegue, ad avviso del Collegio, che nella condotta incriminata non sia affatto riscontrabile l'elemento oggettivo del reato, mancando l'offesa all'onore e alla reputazione del legale ND LI, poiché, in realtà, le espressioni utilizzate da RI CH nel corpo dell'esposto -in specie quella secondo cui l'avv. ND Bontenripelli avrebbe assunto un comportamento "scorretto e biasimevole" e, ancora, "riprovevole e censurabile" per non essersi lo stesso preoccupato, prima di procedere esecutivamente nei suoi confronti, di assumere notizie in merito all'avvenuto pagamento della prima rata pattuita- costituiscono la piena, quanto congrua, rappresentazione della vicenda che la denunciante ha inteso fornire all'autorità destinataria per giustificare la propria censura in ordine alle modalità "vergognose" con cui era stata compiuta l'attività contestata e per evidenziare la lesione che, dal censurato modus operandi, era derivata ai propri interessi patrimoniali (Sez. 5, n. 9634 del 13/01/2010, Falconieri, Rv 246890; Sez. 5; Sez. 5, n. 27616 del 11/02/2019, Rubichi, Rv. 276771). Questa Corte ha avuto modo di affermare che non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Cass. Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044; Cass. Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, Cernoia, Rv. 248422). L'esposto di RI CH, che ha visto sfumare la possibilità di risolvere la controversia civile dando seguito all'accordo raggiunto con la controparte, ha avuto il chiaro ed unico obiettivo, attraverso la rappresentazione della propria versione dei fatti, di sollecitare il ripristino della legalità ritenuta -a torto o a ragione- compromessa. Ed è in questi termini che deve intendersi il significato delle espressioni, pur aspre e polemiche, utilizzate dalla CH, preoccupata, ma 6 soprattutto indignata, per l'ulteriore compromissione dei propri interessi economici (Sez. 5, n. 23579 del 17/02/2014, Marcianò, Rv. 260213) dovuta ad "un ingiusto aggravamento di spese legali inutili in favore dell'avv. LI". Deve, dunque, affermarsi che non costituisce diffamazione la esposizione, pur attuata con toni sferzanti, di una legittima doglianza formulata in un contesto naturalmente conflittuale quale è quello delle procedure esecutive, da chi ritenga l'ingiusta lesione dei propri interessi economici coinvolti. 5. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso risultando infondati tutti e tre i motivi. 6. Il rigetto determina la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, ritiene la Corte di disporre l'integrale compensazione tra l'imputata RI CH e la parte civile ND LI, in considerazione degli opposti esiti delle sentenze di merito.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti. Così deciso il 22/02/2021.