TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/08/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 02/04/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 18/04/1951 – ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.
678/2024, e
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(ROMANIA) il 30/08/1977, entrambi con il proc. dom. avv. MADONNA GIANLUCA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi contraevano matrimonio civile a Bergamo il 03/10/2015 e che dalla loro unione è nato il figlio
[...]
(nato a [...] il [...]). Per_1
1 Con atto depositato fuori udienza in data 26/06/2025, il difensore comune delle parti comunicava e documentava la prematura morte del signor in Parte_1
Bergamo il giorno 10/06/2025.
Il Collegio, preso atto di tale fatto sopravvenuto, osserva che la morte del coniuge in pendenza della causa di separazione fa cessare la materia del contendere, sia sul giudizio relativo allo status sia su quello relativo alle domande accessorie.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto a tutte le domande avanzate in ricorso dalle parti.
Nulla in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 02/04/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 18/04/1951 – ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n.
678/2024, e
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(ROMANIA) il 30/08/1977, entrambi con il proc. dom. avv. MADONNA GIANLUCA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi contraevano matrimonio civile a Bergamo il 03/10/2015 e che dalla loro unione è nato il figlio
[...]
(nato a [...] il [...]). Per_1
1 Con atto depositato fuori udienza in data 26/06/2025, il difensore comune delle parti comunicava e documentava la prematura morte del signor in Parte_1
Bergamo il giorno 10/06/2025.
Il Collegio, preso atto di tale fatto sopravvenuto, osserva che la morte del coniuge in pendenza della causa di separazione fa cessare la materia del contendere, sia sul giudizio relativo allo status sia su quello relativo alle domande accessorie.
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto a tutte le domande avanzate in ricorso dalle parti.
Nulla in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2