TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2026, n. 27
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Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento

    La giurisprudenza amministrativa consolidata stabilisce che il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è definitivo nell'accertamento del nesso eziologico tra infermità e attività lavorativa. Il sindacato giurisdizionale è limitato a un vaglio di legittimità esterno, potendo intervenire solo in presenza di macroscopici vizi di irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenze istruttorie. Nel merito, le patologie (cardiopatia ischemica e ipertensione arteriosa) sono di natura multifattoriale, riconducibili a fattori individuali (fumo, dislipidemia, familiarità, età, stile di vita) e non a specifici disagi o surmenage psico-fisico legati al servizio militare, i quali sono considerati immanenti alla prestazione e non sufficienti a costituire concausa efficiente e determinante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2026, n. 27
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 27
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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