Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07693/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7693 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, non costituito in giudizio;
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
del Decreto -OMISSIS- – Posizione n. -OMISSIS- del 22.03.2022 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 6° Divisione – 2° Sezione (notificato al ricorrente in data 07.04.2022 con atto recante prot. M_D ARM017 REG2022 -OMISSIS-emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II reparto – 6° Divisione – 2° Reparto) con cui sono state rigettate le istanze presentate in data 06.06.2019 dal 1° Maresciallo dell'Aeronautica Militare Italiana -OMISSIS-, finalizzate ad ottenere il riconoscimento della patologie sofferte dallo stesso quali dipendenti da Causa di Servizio e conseguente concessione del relativo equo indennizzo, e decretato:“[…] Le infermità “CARDIOPATIA ISCHEMICA DA CORONAROPATIA MULTIVASALE TRATTATA CON PTCA/STENT” e “IPERTENSIONE ARTERIOSA” […] sono riconosciute NON dipendenti da causa di servizio […]”, nonché, di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il Parere nr. -OMISSIS-del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso all'Adunanza nr. -OMISSIS-del 18.03.2022 con cui l'Organo Verificatore ha disposto: “[…] che l'infermità CARDIOPATIA ISCHEMICA DA CORONANOPATIA MULTIVASALE TRATTATA CON PTCA STENT NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento, subocclusione od occlusione del lume casale per fatti ateromatosi dell'intima della parete arteriosa. Premesso che l'ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli, costituzionali o acquisiti su base individuale, si rileva che l'interessato risultava essere fumatore, dislipidemico ed iperteso. La forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico – fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti; - che l'infermità IPERTENSIONE ARTERIOSA NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di una patologia a genesi multifattoriale come il fumo di sigaretta (l'istante era fumatore), l'alimentazione (ricca di grassi), (l'istante risulta essere affetto da dislipidemia) la sedentarietà, la familiarità, l'età anagrafica, lo stress, o cause secondarie. Il singolo stress lavorativo non giustifica da solo come unico elemento l'insorgenza di uno stato ipertensivo. Nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere a ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti […]””, nonché, di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. NI De IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Il 1° Maresciallo dell’Aeronautica Militare Italiana sig. -OMISSIS- -con ultima sede di servizio in Pratica di Mare (RM) ed all’epoca dei fatti del ricorso in congedo, con residenza in Ardea (RM)- adiva questo TAR per l’annullamento del decreto del Ministero della difesa -OMISSIS- (Posizione n. -OMISSIS-) del 22.03.2022 -e del sottostante parere del n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS-del 18.03.2022 dal Comitato di Verifica per le cause di servizio (di seguito CVCS)- con cui era stata respinta la sua istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con concessione di equo indennizzo, relativamente alle infermità “cardiopatia ischemica da coronaropatia multivasale trattata con ptca/stent” e “ipertensione arteriosa”, accertate con provvedimento 26.05.2021 n. -OMISSIS-della C.M.O. di Roma.
Reputava il ricorrente che la patologia fosse invece riconducibile al servizio complessivamente prestato durante tutta la sua carriera da Sottufficiale del Corpo dell’Aeronautica. Sarebbe stato sottoposto ad un ingente livello di stress presso i vari Enti dove ha prestato servizio per gli incarichi svolti, a suo dire, senza limiti di orari e con condizioni metereologiche e ambientali non sempre ottimali.
Impugnava quindi il citato decreto censurandolo per “Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: difetto di motivazione. Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento”.
Deduceva che il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio e il conseguente decreto fossero stati adottati in assenza di un adeguato iter istruttorio e apparato motivazionale.
Si costituivano le intimate Amministrazione della difesa e dell’economia, resistendo al ricorso con memoria e documenti.
All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 la causa era discussa ed assunta in decisione.
DIRITTO
2 Il ricorso non può trovare accoglimento.
In via preliminare, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex pluribus , Cons. Stato, Sez. II, n. 10398/2024; Sez. IV, n. 6945/2022), secondo cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) si pone quale organo centrale e definitivo nell'accertamento del nesso eziologico tra l’infermità del dipendente e l’attività lavorativa. Ai sensi degli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 461/2001, tale consesso opera una valutazione di sintesi superiore rispetto alle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO), alle quali compete il solo "giudizio diagnostico", il Comitato di Verifica è investito di una valutazione multifattoriale — tecnica, giuridica e amministrativa — volta a stabilire la riconducibilità della patologia al servizio. Tale parere assume valore vincolante per l'Amministrazione, la quale, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 461/2001: “si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato [...] l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato [...] l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato”.
Sul piano processuale, è principio cardine che il sindacato giurisdizionale sui pareri del CVCS, essendo espressione di discrezionalità tecnica, debba limitarsi a un vaglio di legittimità esterno. Al G.A. è preclusa la sostituzione delle proprie valutazioni mediche a quelle dell'organo tecnico, potendo egli intervenire esclusivamente in presenza di macroscopici vizi di irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenze istruttorie.
A questo giudice amministrativo è quindi “consentita una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l’accertamento del nesso di causalità [...] costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico” (Cons. Stato, Sez. II, n. 3740/2023).
Entrando nel merito del gravame, emerge l'insussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare -in modo inconfutabile sì da rendere abnormemente illogica la valutazione del CVCS- che le patologie contratte dal sig. Cola siano riconducibili a fattori di servizio eccedenti l'ordinarietà, essendo principio consolidato che non possano assurgere a concause i disagi intrinseci alla specificità del servizio militare che, per sua natura, richiede prestazioni fisiche e mentali di impegno non comune.
Si osserva in primo luogo come il Comitato di Verifica, nell’esercizio delle proprie prerogative di accertamento del nesso eziologico, abbia correttamente escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal ricorrente, attesa la loro natura prettamente multifattoriale e l’assenza di fattori di servizio dotati di efficacia causale assorbente.
Con riferimento alla “Cardiopatia Ischemica da coronaropatia multivasale trattata con ptca stent” il parere tecnico ha evidenziato come tale patologia sia riconducibile a un’insufficiente irrorazione del miocardio derivante da fatti ateromatosi della parete arteriosa, i quali affondano le proprie radici in fattori soggettivi e costituzionali del tutto estranei alla prestazione lavorativa; segnatamente, depongono in tal senso la pregressa abitudine al fumo (abbandonata solo nel 2019), lo stato di dislipidemia e l’ipertensione arteriosa documentati in capo all’istante.
Parimenti, per quanto concerne l’“Ipertensione Arteriosa”, l'Organo di verifica ha rimarcato la genesi multifattoriale del disturbo, alimentata da variabili quali la familiarità — risultando il padre, la madre e la nonna del soggetto affetti da analoghe patologie — l’età anagrafica e uno stile di vita non esente da fattori di rischio individuali.
La motivazione addotta dal Comitato appare perciò congrua e immune da vizi, avendo l'Organo tecnico ponderato tutti gli elementi connessi allo svolgimento del servizio e ritenuto che le mansioni espletate non presentassero profili di eccezionalità tali da assurgere a concausa efficiente e determinante sulla base di ragioni esplicate e da reputarsi non abnormemente illogiche o errate.
Risulta invece generica la prospettazione del ricorrente circa l'incidenza concausale dello stress lavorativo poiché la giurisprudenza è costante nell'affermare che “un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni in ambito militare, costituendo gli stessi un aspetto caratterizzante della detta attività” (T.A.R. Napoli, sez. VI, n. 5806/2016).
Non decisive, altresì, sono le considerazioni ipotetiche espresse nel rapporto informativo al CVCS — laddove si ipotizza che il servizio “possa aver creato” stati di stress — atteso che tale relazione deve limitarsi a fornire dati oggettivi sull’attività prestata, spettando unicamente al Comitato il giudizio conclusivo sul nesso di causalità.
In definitiva, atteso che lo stress, per poter incidere sulla variazione della pressione arteriosa, deve risultare “continuo, intenso, fonte di angoscia per l’individuo, assorbente sotto il profilo psichico e fisico” , e non essendo stati documentati eventi eccezionali o situazioni di surmenage che superino l'ordinarietà dei compiti d’istituto, il parere impugnato resiste alle censure di parte, configurandosi come un’attendibile applicazione dei criteri medico-legali basata sull'obiettiva oggettività dei fatti riscontrati.
3 Il ricorso va quindi respinto in ogni sua domanda e istanza. Le spese legali seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda e istanza.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, nonché gli altri accessori se dovuti per legge, da versarsi a favore dei due costituiti Ministeri, creditori in solido per l’intero importo liquidato, spettante per metà a ciascuno di essi nei rapporti interni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN NN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
NI De IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De IN | NN NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.