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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/12/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6122/2021
avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
, tutti con il patrocinio dell'avv. CHIEREGATO C.F._3
STEFANO, del foro di Verona
pagina 1 di 7 ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._4
dell'avv. TERNULLO RICCARDO, come da mandato difensivo in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate in data 6 maggio 2025
Per parte convenuta: come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate in data 6 maggio 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Osserva innanzitutto il Collegio che gli attori, in sede di precisazione delle conclusioni, non hanno reiterato le originarie domande di:
- accertamento della falsità della sottoscrizione apposta in calce al testamento olografo, datato 22 gennaio 2013 e registrato a Verona in data 17/02/2015,
con il quale il loro padre, , aveva disposto di tutti i suoi beni, Persona_1
mobili e immobili, a favore del figlio riservando l'usufrutto CP_1
sugli immobili alla moglie, ; Persona_2
pagina 2 di 7 - declaratoria di indegnità di a succedere al padre ex articolo CP_1
463 c.c.;
- accertamento della incapacità di intendere e di volere del loro padre, Per_1
al momento della redazione del predetto testamento e quella, direttamente conseguente, di declaratoria di nullità e/o annullamento di esso;
- di ordine al convenuto di rendere della gestione dei beni ereditari;
- di condanna del convenuto alla corresponsione in loro favore di una indennità per la mancata utilizzazione degli immobili caduti in successione e di consegna delle chiavi degli immobili;
con la conseguenza che si deve ritenere che vi abbiano implicitamente rinunciato.
Tale scelta deve ritenersi conseguente all'acquiescenza prestata di fatto dagli stessi attori alle risultanze della ctu grafologica espletata in corso di causa,
che ha appurato che: “il testamento datato Verona 22-01-2013 è stato
interamente scritto e sottoscritto da ”, escludendo così che lo Persona_1
stesso potesse essere stato oggetto di alterazione o falsificazione da parte di altri soggetti terzi e quindi anche l'interferenza del convenuto nella sua redazione, che era prospettata dagli attori e da loro posta a fondamento della domanda di declaratoria di sua indegnità a succedere.
pagina 3 di 7 A conferma di tale conclusione deve evidenziarsi che negli atti conclusivi la difesa attorea non ha svolto nessuna argomentazione a sostegno delle predette domande, ad eccezione di quella di ordine di rendere il conto, e nemmeno ha svolto osservazioni critiche alla predetta ctu.
Proprio perché gli attori non hanno riproposto la domanda di ordine al convenuto di rendere il conto della gestione dei beni ereditari essa non può
più essere esaminata.
Peraltro, è opportuno comunque evidenziare come mancherebbero comunque del tutto i presupposti di fatto per il suo accoglimento atteso che tale domanda può trovare giustificazione solo nel caso in cui uno o più dei coeredi si siano trovati a gestire o detenere dei beni appartenuti al de cuius e poi caduti in successione, per un certo periodo di tempo, ma nel caso di specie gli attori non hanno dimostrato tali presupposti con riguardo agli immobili mentre non hanno nemmeno dimostrato che il convenuto fosse contitolare con il padre di conti correnti bancari o che avesse avuto la possibilità di operare su conti a lui esclusivamente intestati quando era in vita.
Gli attori hanno invece riproposto in sede di p.c. la domanda che avevano avanzato, in via subordinata, in atto di citazione, sul presupposto della validità
del testamento da loro impugnato, di accertamento della lesione della quota loro riservata come legittimari e di conseguente declaratoria di nullità,
pagina 4 di 7 annullamento e/o invalidità delle disposizioni contenute nel testamento medesimo e di ordine di loro reintegrazione in tale quota.
Orbene, è indubbio che, data la piena efficacia e validità del testamento sopra citato, il testatore, nominando come unico erede, ha leso la CP_1
quota riservata ai legittimari con la conseguenza che si dovrà procedere alla riduzione della quota attribuita al convenuto, ai sensi dell'art. 554 c.c., e alla conseguente reintegrazione degli attori nel diritto alla quota loro riservata come legittimari.
Peraltro, con riguardo a quest'ultimo aspetto, contrariamente a quanto originariamente ritenuto dal giudice istruttore, la qualità di erede legittimario del de cuius va riconosciuta anche all'attore nipote dello stesso Parte_2
cuius, in quanto, come era stato precisato in atto di citazione si tratta del figlio premorto del de cuius, , deceduto a Verona il 30/01/1997. Persona_3
Non è però possibile, allo stato, adottare la pronuncia conseguente all'accertamento della lesione del diritto alla legittima spettante agli attori atteso che solo negli atti conclusivi essi hanno precisato che il de ciuis era premorto alla loro madre e nonna, che quindi ne era diventata coerede insieme ai figli.
Si verte pertanto in una ipotesi di pluralità di masse ereditarie da dividere con la conseguenza che la causa va rimessa sul ruolo al fine di determinare le pagina 5 di 7 quote spettanti ai legittimari su tale presupposto a meno che le parti non esprimano il loro consenso a considerare le due masse ereditarie come una sola massa.
Inoltre, è necessario far chiarire al ctu che era stato incaricato di stimare il valore degli immobili caduti in successione chi fossero stati, al momento dell'apertura della successione, i proprietari del terreno, facente parte della massa, sito in Lazise e identificato al foglio 28 mappale 221.
Il ctu, infatti, ha precisato tale dato solo con riguardo all'appartamento di
Verona e al terreno, sito sempre in Lazise e indentificato sempre al foglio 28,
mappale 209 (cfr. pag. 10 della relazione del ctu).
La liquidazione delle spese di lite, comprese quelle della espletata ctu, va riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dà atto della rinuncia da parte degli attori alle domande,
originariamente svolte, meglio indicate in motivazione;
- provvede sull'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo pagina 6 di 7 Verona, 09/12/2025
Il Presidente
dott. Massimo Vaccari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6122/2021
avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
, tutti con il patrocinio dell'avv. CHIEREGATO C.F._3
STEFANO, del foro di Verona
pagina 1 di 7 ATTORI
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._4
dell'avv. TERNULLO RICCARDO, come da mandato difensivo in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate in data 6 maggio 2025
Per parte convenuta: come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. depositate in data 6 maggio 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Osserva innanzitutto il Collegio che gli attori, in sede di precisazione delle conclusioni, non hanno reiterato le originarie domande di:
- accertamento della falsità della sottoscrizione apposta in calce al testamento olografo, datato 22 gennaio 2013 e registrato a Verona in data 17/02/2015,
con il quale il loro padre, , aveva disposto di tutti i suoi beni, Persona_1
mobili e immobili, a favore del figlio riservando l'usufrutto CP_1
sugli immobili alla moglie, ; Persona_2
pagina 2 di 7 - declaratoria di indegnità di a succedere al padre ex articolo CP_1
463 c.c.;
- accertamento della incapacità di intendere e di volere del loro padre, Per_1
al momento della redazione del predetto testamento e quella, direttamente conseguente, di declaratoria di nullità e/o annullamento di esso;
- di ordine al convenuto di rendere della gestione dei beni ereditari;
- di condanna del convenuto alla corresponsione in loro favore di una indennità per la mancata utilizzazione degli immobili caduti in successione e di consegna delle chiavi degli immobili;
con la conseguenza che si deve ritenere che vi abbiano implicitamente rinunciato.
Tale scelta deve ritenersi conseguente all'acquiescenza prestata di fatto dagli stessi attori alle risultanze della ctu grafologica espletata in corso di causa,
che ha appurato che: “il testamento datato Verona 22-01-2013 è stato
interamente scritto e sottoscritto da ”, escludendo così che lo Persona_1
stesso potesse essere stato oggetto di alterazione o falsificazione da parte di altri soggetti terzi e quindi anche l'interferenza del convenuto nella sua redazione, che era prospettata dagli attori e da loro posta a fondamento della domanda di declaratoria di sua indegnità a succedere.
pagina 3 di 7 A conferma di tale conclusione deve evidenziarsi che negli atti conclusivi la difesa attorea non ha svolto nessuna argomentazione a sostegno delle predette domande, ad eccezione di quella di ordine di rendere il conto, e nemmeno ha svolto osservazioni critiche alla predetta ctu.
Proprio perché gli attori non hanno riproposto la domanda di ordine al convenuto di rendere il conto della gestione dei beni ereditari essa non può
più essere esaminata.
Peraltro, è opportuno comunque evidenziare come mancherebbero comunque del tutto i presupposti di fatto per il suo accoglimento atteso che tale domanda può trovare giustificazione solo nel caso in cui uno o più dei coeredi si siano trovati a gestire o detenere dei beni appartenuti al de cuius e poi caduti in successione, per un certo periodo di tempo, ma nel caso di specie gli attori non hanno dimostrato tali presupposti con riguardo agli immobili mentre non hanno nemmeno dimostrato che il convenuto fosse contitolare con il padre di conti correnti bancari o che avesse avuto la possibilità di operare su conti a lui esclusivamente intestati quando era in vita.
Gli attori hanno invece riproposto in sede di p.c. la domanda che avevano avanzato, in via subordinata, in atto di citazione, sul presupposto della validità
del testamento da loro impugnato, di accertamento della lesione della quota loro riservata come legittimari e di conseguente declaratoria di nullità,
pagina 4 di 7 annullamento e/o invalidità delle disposizioni contenute nel testamento medesimo e di ordine di loro reintegrazione in tale quota.
Orbene, è indubbio che, data la piena efficacia e validità del testamento sopra citato, il testatore, nominando come unico erede, ha leso la CP_1
quota riservata ai legittimari con la conseguenza che si dovrà procedere alla riduzione della quota attribuita al convenuto, ai sensi dell'art. 554 c.c., e alla conseguente reintegrazione degli attori nel diritto alla quota loro riservata come legittimari.
Peraltro, con riguardo a quest'ultimo aspetto, contrariamente a quanto originariamente ritenuto dal giudice istruttore, la qualità di erede legittimario del de cuius va riconosciuta anche all'attore nipote dello stesso Parte_2
cuius, in quanto, come era stato precisato in atto di citazione si tratta del figlio premorto del de cuius, , deceduto a Verona il 30/01/1997. Persona_3
Non è però possibile, allo stato, adottare la pronuncia conseguente all'accertamento della lesione del diritto alla legittima spettante agli attori atteso che solo negli atti conclusivi essi hanno precisato che il de ciuis era premorto alla loro madre e nonna, che quindi ne era diventata coerede insieme ai figli.
Si verte pertanto in una ipotesi di pluralità di masse ereditarie da dividere con la conseguenza che la causa va rimessa sul ruolo al fine di determinare le pagina 5 di 7 quote spettanti ai legittimari su tale presupposto a meno che le parti non esprimano il loro consenso a considerare le due masse ereditarie come una sola massa.
Inoltre, è necessario far chiarire al ctu che era stato incaricato di stimare il valore degli immobili caduti in successione chi fossero stati, al momento dell'apertura della successione, i proprietari del terreno, facente parte della massa, sito in Lazise e identificato al foglio 28 mappale 221.
Il ctu, infatti, ha precisato tale dato solo con riguardo all'appartamento di
Verona e al terreno, sito sempre in Lazise e indentificato sempre al foglio 28,
mappale 209 (cfr. pag. 10 della relazione del ctu).
La liquidazione delle spese di lite, comprese quelle della espletata ctu, va riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dà atto della rinuncia da parte degli attori alle domande,
originariamente svolte, meglio indicate in motivazione;
- provvede sull'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo pagina 6 di 7 Verona, 09/12/2025
Il Presidente
dott. Massimo Vaccari
pagina 7 di 7