Art. 4.
Il trattamento minimo integrativo per la vecchiaia spettante, a norma dell' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , ai pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di eta', se uomini, ed il 60° anno di eta', se donne, e' corrisposto con effetto dal primo giorno dell'anno in cui medesimi compiono le eta' anzidette.
Il trattamento minimo integrativo per la vecchiaia spettante, a norma dell' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , ai pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di eta', se uomini, ed il 60° anno di eta', se donne, e' corrisposto con effetto dal primo giorno dell'anno in cui medesimi compiono le eta' anzidette.