TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/10/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1286/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1286/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] – UCRAINA il Parte_1 C.F._1
14/04/1988, rappresentata e difesa dall'Avv. ZAMFIR FLORIN, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] - Controparte_1 C.F._2
ROMANIA il 26/08/1982, rappresentato e difeso dall'Avv. ZAMFIR FLORIN, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 24/02/2017 in SIGHETU MA –
ROMANIA, precisando che i coniugi sono residenti in Italia e che la loro vita matrimoniale si è svolta, negli ultimi anni, sul territorio italiano, che dall'unione non sono nati figli, e che da diversi mesi la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile a causa del venir meno della necessaria comunione materiale e spirituale tra le parti. Pertanto, hanno deciso, di comune accordo, di applicare la legge romena al presente procedimento, in quanto legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi (Art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento UE 1259/2010).
All'udienza presidenziale, tenuta in data 10/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“
1. LA CESSIONE DELLA CONVIVENZA
1.1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando in piena autonomia la loro residenza e dimora.
2. LA LEGGE APPLICABILE
2.1. Dichiarare, lo scioglimento del matrimonio civile tra la sig.ra e il sig. Parte_2
, celebrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di SIGHETU Parte_3
MA (Romania) il 24/02/2017, come da certificato Serie CY n. 250069, in applicazione della legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi (art. 5, par. 1, lett. c) Reg. UE 1259/2010), con riferimento agli artt. 373 lett. a), 374 c. 1, 383 Cod. Civ. romeno e in conformità agli artt. 1, 3,
7, 10 Reg. UE 1111/2019, art. 5, par. 1, lett. c) Reg. UE 1259/2010 e art. 31, par. 1, Legge n.
218/1995.
3. IL COGNOME DELLA MOGLIE DOPO DIVORZIO
3.1. Dare atto, che la sig.ra manifesta la volontà di mantenere il cognome Parte_2
“ ; Parte_2
3.2. Dare atto, che il sig. acconsente affinché la sig.ra Parte_3 Parte_2
mantenga il cognome “ ;
[...] Parte_2
3.3. Disporre, ai sensi dell'art. 383 del Codice civile romeno e in base ai criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n.
950 del 1984, che la sig.ra mantenga il cognome “ . Parte_2 Parte_2
4. LA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA
4.1. Dare atto, che la trascrizione della sentenza, a margine dell'atto di matrimonio romeno e ucraino, nonché tutte le ulteriori incombenze, ivi compresa l'annotazione nei registri dello stato civile di detti Stati, saranno curate dalle parti, in conformità con le normative vigenti in Romania e
Ucraina.
5. ACCORDI SUI RAPPORTI ECONOMICI
5.1. Dare atto, che le parti hanno raggiunto l'accordo su tutti gli altri rapporti economici intercorrenti.
5.2. Disporrete che il sig. corrisponderà alla sig.ra , Parte_3 Parte_2
a titolo di assegno divorzile, la somma complessiva di € 15.000,00, da versarsi in 50 rate mensili da € 300,00 ciascuna. In caso di mancato pagamento di tre rate, la sig.ra sarà Parte_2 creditrice dell'intero importo residuo nei confronti del sig. .” Parte_3
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Venendo in considerazione una controversia connotata da elementi di estraneità, in quanto relativa ad un rapporto familiare tra soggetti stranieri, si deve preliminarmente valutare la sussistenza della giurisdizione e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione il Regolamento
(UE) n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori. Ai sensi del medesimo Regolamento, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi, ai sensi dell'art. 3, lett. a) Reg. UE n. 1111/2019, posto che i coniugi in questione risultano tuttora residenti in Italia.
Peraltro, la mancata trascrizione del matrimonio in Italia non è di per sé elemento ostativo al riconoscimento del vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, come statuito dalla Suprema Corte a sezioni unite, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato
Civile italiani, non è neppure elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio:
"Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del
28.10.1985).
Quanto poi alla legge applicabile, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1259/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, i coniugi possono concludere un accordo formale sulla scelta della legge nazionale applicabile al proprio divorzio o alla separazione personale purché si tratti della legge: del paese dove i coniugi hanno la loro residenza abituale nel momento in cui viene concluso l'accordo, oppure del paese dove i coniugi avevano la loro ultima residenza abituale, nella misura in cui uno di essi risieda ancora in tale luogo nel momento in cui viene concluso l'accordo, oppure del paese di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza nel momento in cui viene concluso l'accordo, oppure del paese in cui viene adito il caso.
Nel caso di specie, i coniugi hanno sottoscritto un accordo in data 04/06/2025, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale hanno dichiarato congiuntamente di voler applicare la legge rumena, paese di cittadinanza del sig. . Controparte_1 Secondo la legge rumena, scelta dalle parti, ed in particolare ai sensi degli artt. 373 e ss. del Codice
Civile Rumeno, il divorzio può essere ottenuto con il consenso di entrambi i coniugi (mediante procedura giudiziale, amministrativa o notarile). Con lo scioglimento del matrimonio attraverso il divorzio, i coniugi possono concordare di mantenere i nomi che avevano durante il matrimonio.
Detto ordinamento, peraltro, non prevede l'istituto della separazione ovvero ammette che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi;
detta circostanza tuttavia non rappresenta un ostacolo al giudice italiano per la dichiarazione di scioglimento del vincolo posto che l'elemento di riferimento per integrare il rispetto dell'ordine pubblico risiede nell'accertata cessazione della comunione di vita (Cass. n. 12473/18; n. 16978/06).
Alla luce delle norme applicabili al caso concreto, come sopra richiamate, le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24/02/2017 in SIGHETU MA
- ROMANIA tra e , trascritto presso l'ufficio di Parte_1 Controparte_1 stato civile del medesimo Comune con atto Serie CY n. 250069, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in parte motiva;
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 15 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli