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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/10/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 793/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SS
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 793/2022, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
c.f. nata SS (AL) 14/06/1965 difeso da Parte_1 C.F._1
avv. Giulia Cavallero presso il cui studio in alessandria via Gramsci n. 4 ha eletto domicilio
- ricorrente -
contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Berni Francesca e Carmela De Lucia presso il cui studio in via Fieschi n. 3/13
GENOVA ha eletto domicilio
- resistente -
Conclusioni del ricorrente: “Voglia il Tribunale ill.mo, Ogni contraria istanza, eccezione e domanda rigettata, IN VIA ISTRUTTORIA A. Ammettersi interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova orale: 1) vero che, in costanza di convivenza e in particolare dal 2016 a
1 tutto il 2021, allorchè la mattina usciva di casa con e la sera rientrava dal lavoro, Per_1
urlava ripetutamente contro il figlio frasi quali “dai muoviti, cazzo”, “svegliati, Controparte_1 porca puttana”, “non ce la faccio più di te”;
2) vero che, nel periodo di cui sopra, la madre urlava rimproveri e imprecazioni
contro
Per_1
per vestirlo o per dargli da mangiare o per fargli fare i compiti o quando lo stesso non eseguiva i suoi comandi;
3) vero che, nel periodo di cui sopra, in più occasioni la madre strattonava , ad Per_1
esempio, per vestirlo o per farlo mangiare o per fargli fare i compiti;
7) vero che, in costanza di convivenza, nelle occasioni di difficoltà o agitazione del figlio, CP_1
proferiva la frase “cosa ho fatto di male io per meritarmi questo… decidi di mettere al
[...] mondo un figlio e ti rovini la vita”, rivolta ad;
Per_1
8) vero che, in costanza di convivenza, allorchè la sera la madre rientrava a casa dal lavoro, trovava seduto sul divano a giocare, salutava solo il gatto e andava in camera a Per_1
cambiarsi;
9) vero che, in costanza di convivenza e in particolare dal 2020 a tutto il 2021, Controparte_1
rimproverava urlando e, talvolta, schiaffeggiava quando lo stesso teneva in braccio il Per_1 gatto e l'animale gli forava la maglietta con le unghie;
10) vero che, dal 2016 al 2021, durante il periodo di vacanze estive che i coniugi trascorrevano con
in Sardegna, presso l'hotel Capriccioli, era il padre ad occuparsi di in via Per_1 Per_1
esclusiva;
11) vero che, durante tali periodi di vacanza, era il padre a giocare in spiaggia con , a Per_1
cambiarlo, ad assisterlo durante i pasti, ad assisterlo durante le crisi epilettiche e a portarlo in camera e stare con lui quando doveva dormire;
12) vero che, durante tali periodi di vacanza, la madre trascorreva le giornate prendendo il sole e andando a fare shopping a Porto Cervo con amiche, lasciando con il padre;
Per_1
13) vero che, durante tali periodi di vacanza, usciva la sera dopo cena a Porto Controparte_1
Cervo con amiche, lasciando in hotel marito e figlio;
14) vero che, durante tali periodi di vacanza, la madre urlava rimproveri contro se si Per_1
sporcava con il cibo e se non eseguiva i suoi comandi;
15) vero che, in occasione di una colazione durante tali periodi di vacanza, la madre sbuffava e si allontanava allochè si sporcava col latte lasciandolo con il padre;
Per_1
2 28) vero che, con comunicazione datata 04 gennaio 2022 prodotta sub. 39), che si rammostra alla parte, dava corso alla pratica di separazione personale;
Parte_1
29) vero che l'unione affettiva tra e era cessata prima di dicembre Parte_1 Controparte_1
2021;
30) vero che, a partire dal 2016, i coniugi condividevano interessi, occasioni di svago, vacanze e weekend solo alla presenza di;
Per_1
31) vero che, in data 14 settembre 2023, accompagnava presso Controparte_1 Per_1
l'Ospedale Gaslini di Genova, ove lo stesso era sottoposto a visita odontoiatrica;
34) vero che, nell'anno 2021, la ha perso il cliente (con sede in Parte_2 Parte_3
Sarcedo);
35) vero che le commesse del predetto Cliente rappresentavano per la circa il 70- Parte_2
75% dell'intero fatturato annuale della stessa;
36) vero che, nell'anno 2022, la ha perso il cliente (con sede in Parte_2 CP_2
Rivoli);
37) vero che la somma di € 500.000,00 per l'acquisito della quota di partecipazione in CP_2
è stata tratta dalla da un finanziamento di € 600.000,00; Parte_2
38) vero che affitta il garage di sua proprietà, sito in Alessandria, Via Mazzini Controparte_1
144, a terzi, ad un canone mensile di € 70,00;
39) vero che, nel luglio 2022, ha trascorso un weekend a Cervinia;
Controparte_1
40) vero che, a gennaio 2023, ha trascorso un weekend a sciare a Livigno;
Controparte_1
41) vero che, nell'aprile 2022, ha trascorso qualche giorno di vacanza a Controparte_1
Barcellona;
42) vero che, nel luglio 2022, ha trascorso un periodo di vacanza in Puglia, a Controparte_1
Porto Guaceto, presso il resort quattro stelle Meditur Village;
43) vero che, nel giugno 2023, ha trascorso un periodo di vacanza in Puglia, a Controparte_1
Vieste, presso il resort quattro stelle Hotel Gabbiano Beach;
44) vero che, nel gennaio 2023, ha organizzato una vacanza alle Maldive con Controparte_1
a cui poi ha rinunciato. Parte_4
Si indicano a testi informati i signori:
3 - residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]; Testimone_2
- , residente in [...]; Testimone_3
- , residente in [...]; Testimone_4
- , residente in [...]; Tes_5
- residente in [...]; Testimone_6
- residente in [...]; Testimone_7
- residente in [...]; Parte_4
- residente in [...]; Testimone_8
- , c/Istituto scolastico Umberto Eco di Alessandria;
Testimone_9
- residente in [...]; Testimone_10
- , residente in [...]; Testimone_11
- residente in [...]; Persona_2
- residente in [...]; Persona_3
- , residente in [...]. Persona_4
B.
1- Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., a e Zurich Bank S.p.A., in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (con sede legale in Via Benigno Crespi n. 23, Milano),
l'esibizione, mediante produzione in giudizio, degli estratti conto e del saldo dei conti correnti intestati e/o cointestati a e/o comunque ove la stessa opera come delegata, relativi Controparte_1
alle ultime tre annualità nonché degli estratti conto dei conti deposito titoli intestati (e/o cointestati) alla resistente, relativi alle ultime tre annualità, e degli estratti conto dei fondi pensione sottoscritti dalla stessa, relativi alle ultime tre annualità;
2- Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., a , l'esibizione, mediante produzione in giudizio, Controparte_1
degli estratti conto delle carte di credito alla medesima intestate, relativi agli ultimi tre anni;
3- Richiedersi, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., l'acquisizione di informazioni sulla persona di CP_1
presso l'Anagrafe dei conti correnti presso il Ministero del Tesoro, con riguardo ai conti
[...]
correnti ove la stessa opera come titolare o delegata e alle carte di credito alla stessa intestate e/o in uso.
NEL MERITO
4 Già dichiarata la separazione personale dei coniugi e con sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 518/2024, pronunciata in data 04.06.2024 dal Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale,
- Col raggiungimento della maggiore età da parte di , dichiarare cessata la materia del Per_1
contendere in punto affido dello stesso e regime di frequentazioni coi genitori;
qualora il Tribunale ritenesse comunque di pronunciarsi in punto frequentazioni, disporre la permanenza del figlio per uguale tempo presso ciascun genitore, dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì della settimana successiva con accompagnamento a scuola con un genitore e dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina successivo con l'altro, in periodo extrascolastico dal venerdì alle ore 10,00 della mattina fino al venerdì mattina successivo sempre alle ore 10,00. Durante le vacanze scolastiche estive,
trascorrerà inoltre due settimane di vacanza anche non consecutive con ciascun Per_1
genitore. Detto periodo di vacanze dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno. Durante il periodo natalizio il figlio trascorrerà con ciascun genitore una settimana comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, mentre durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Per ogni ulteriore festività si seguirà il criterio dell'alternanza.
- Assegnare la casa coniugale sita in Alessandria, Via Mazzini n. 144, di proprietà della sig.ra
completa di mobili ed arredi, alla moglie che continuerà a viverci con il figlio minore. CP_1
- Ferma la revoca della disponibilità a che la madre gestisca in autonomia l'intero ammontare della indennità di accompagnamento di cui è percettore, ferma altresì l'assenza dei Per_1
presupposti per disporre una somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio, atteso il raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso con il compimento della maggiore età
e/o comunque il reddito e patrimonio di cui lo stesso sarà titolare col raggiungimento dei 18 anni, revocare il contributo al mantenimento del figlio disposto con l'ordinanza presidenziale a carico del padre o comunque ridurlo eventualmente ponendo a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 15 di ciascun mese, una contribuzione alla spesa di baby sitter per il tempo in cui si trova con la madre e per il numero di ore che questa ha dichiarato di Per_1
utilizzarla (comunque al massimo 12 ore al mese) che andrà quantificata in misura non superiore ad € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente.
- Porre a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative al figlio, secondo quando previsto dal Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di
Alessandria.
- Autorizzare i coniugi ad ottenere il rilascio di documenti validi per l'espatrio anche relativamente
5 al figlio.
- Rigettare la domanda di addebito nonché ogni altra domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando che le parti sono entrambe titolari di redditi propri ed economicamente indipendenti.
Con vittoria di spese ed onorari di causa e di CTU”.
Conclusioni del resistente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria stanza, eccezione, deduzione reietta, - previa ammissione in via istruttoria di tutte le istanze istruttorie dedotte nelle
memorie ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. dell'11.12.2023, ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del
13.01.2024 ed ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. del 2.02.2024 non ammesse;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della responsabilità in capo a Parte_5
ex art. 151 2° comma c.c., con riserva di agire con separato giudizio per il Parte_1
risarcimento del danno;
- assegnare l'abitazione coniugale (di proprietà esclusiva dell'esponente) sita in Alessandria, Via Mazzini 144, con tutti i mobili, suppellettili e gli arredi presenti (anch'essi già di proprietà esclusiva dell'esponente), alla signora che ivi l'abiterà con il Controparte_1 figlio minore;
- disporre l'affido condiviso del minore , nato ad [...]_1 Per_1
il 10/09/2007 ad entrambi i genitori, con collocazione anagrafica dello stesso presso la madre, disponendo – a conferma dell'Ordinanza presidenziale del 13.05.2023 - che il minore sia collocato dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì della settimana successiva con accompagnamento a scuola con il padre, quando, all'uscita da scuola, partirà la settimana di competenza materna fino al
venerdì mattina successivo. Tutte le settimane, a seconda del genitore con il quale il minore risiede,
l'altro genitore lo prenderà a scuola il martedì e lo riaccompagnerà a scuola il mattino del mercoledì. Durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, il minore starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre notte compresa, e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 7 gennaio con accompagnamento a scuola. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, sarà assegnata ad un genitore la domenica di Pasqua e all'altro il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, starà due settimane consecutive con il padre e due settimane Per_1
consecutive con la madre, da programmare secondo le esigenze lavorative delle parti;
- a conferma dell'Ordinanza presidenziale del 13.05.2023, porre a carico di l'obbligo di versare, Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, alla moglie, la somma di Euro 1.200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio , da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni Per_1
degli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e sanitarie, non coperte dal S.S.N., secondo le disposizioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di
6 Alessandria; - disporre che l'indennità di accompagnamento di venga gestita in Per_1 autonomia da - porre, altresì, a carico di l'obbligo di versare, Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 10di ogni mese alla moglie, la somma non inferiore a Euro 1.800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della signora da rivalutarsi annualmente secondo Controparte_1
le variazioni degli indici ISTAT;
- vinte le spese ed onorari di causa, in caso di contestazione e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”
Svolgimento del processo
In data 2 agosto 2008, il Sig. e la Sig.ra contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
civile nel Comune di Alessandria, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione nasceva il figlio , in data 10 settembre 2007, affetto da grave Per_1
ipoglicemia con conseguente sofferenza cerebrale, crisi epilettiche farmaco-resistenti e grave ritardo psicomotorio. veniva riconosciuto portatore di handicap ai sensi della Legge 104, art. 3 Per_1
comma 3, e percepisce un'indennità di accompagnamento.
Con ricorso ritualmente notificato l'odierno ricorrente sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Alessandria per ottenere la separazione dalla moglie;
domandava altresì affidarsi congiuntamente ai genitori il figlio minore , con stabile e prevalente collocazione presso di sé e Per_1
frequentazioni con la madre a week end alternati, oltre a due giorni infrasettimanali con pernotto.
In caso di contrasto in ordine ad affido e collocazione, chiedeva disporsi CTU ai fini della valutazione del minore, dei genitori e del rapporto di ciascuno con e, quindi, Per_1 dell'individuazione del miglior regime di affido, collocazione e frequentazione.
Chiedeva, altresì, assegnarsi la ex casa coniugale alla sig.ra CP_1
Con riferimento agli aspetti patrimoniali il ricorrente nulla opponeva a che la madre gestisse per intero l'indennità di accompagnamento di cui è percettore il figlio (€ 500,00 circa) e si Per_1
dichiarava altresì disponibile a farsi carico della baby sitter , part-time, nei giorni in cui il minore si sarebbe trovato presso la madre, secondo il regime di visite di cui sopra.
Si costituiva la resistente sig.ra con comparsa del 07.06.2022, chiedendo che la Controparte_3
pronuncianda separazione prevedesse l' addebito al marito.
A tal fine – contestando la prospettazione di parte ricorrente - esponeva che con il pretesto di un litigio il ricorrente si era allontanato dalla casa coniugale senza farvi più ritorno.
In punto affido del minore , la resistente sig.ra chiedeva che il figlio Per_1 Controparte_1
fosse affidato ad entrambi i genitori ma con stabile e prevalente collocazione presso di lei e
7 frequentazioni padre-figlio a week end alternati oltre a un giorno infrasettimanale.
Chiedeva inoltre porsi a carico del ricorrente un assegno di € 2.000,00 a titolo di contributo al mantenimento di , oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché € 1.800,00 a titolo di Per_1
assegno di mantenimento per sé.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 17.06.2022, il Presidente del
Tribunale disponeva procedersi preliminarmente alla valutazione della capacità genitoriali delle parti e delle modalità di affido del minore, incaricando a tal fine la CTU dr.ssa di Persona_5
Torino.
All'esito delle operazioni peritali il CTU indicava, quale regime maggiormente rispondente, allo stato, all'interesse del minore , l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 frequentazioni pari tempo con l'uno e con l'altro, in via alternata e con le seguenti modalità: dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì della settimana successiva con accompagnamento a scuola con un genitore e dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina successivo con l'altro, oltre, tutte le settimane, al martedì (dall'uscita da scuola al mattino successivo) col genitore non collocatario;
durante le vacanze scolastiche natalizie, dal 23 dicembre al 30 dicembre notte compreso, con un genitore, e dal 31 dicembre al 7 gennaio, con l'altro genitore, ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, sarà assegnata al genitore la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, due settimane consecutive con il padre e due settimane consecutive con la madre, da programmare secondo le esigenze lavorative delle parti.
Con ordinanza presidenziale veniva disposto quindi quanto segue: “ Il Presidente sciogliendo la riserva di decisione dell'udienza del 5.5.2023 nella causa per separazione giudiziale promossa con ricorso depositato il 17.3.2022 da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
sentite le parti e valutati gli esiti della CTU;
Rilevato che il CTU, dott.ssa ha concluso valutando positivamente la capacità Persona_5
genitoriale delle parti, e che le sue conclusioni non sono state contestate dalle parti, e che sono frutto di indagine attenta metodologicamente corretta;
Rilevato che il ricorrente propone di farsi carico interamente delle spese di baby sitter e che pertanto appare opportuno stabilire a suo carico un contributo al mantenimento del figlio;
1)
Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) assegna la casa coniugale alla che vi vivrà con il CP_1
figlio minore;
3) affida il figlio minore in via condivisa ai genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso la madre;
lo stesso sarà collocato dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì della settimana successiva con accompagnamento a scuola con il padre, quando, all'uscita da
8 scuola, partirà la settimana di competenza materna fino al venerdì mattina successivo. Tutte le settimane, a seconda del genitore con il quale il minore risiede, l'altro genitore lo prenderà a scuola il martedì e lo riaccompagnerà a scuola il mattino del mercoledì. Durante le vacanze scolastiche natalizie il minore starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre notte compreso, e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 7 gennaio con accompagnamento a scuola.
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, sarà assegnata a un genitore la domenica di Pasqua
e il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, starà due settimane consecutive con Per_1
il padre e due settimane consecutive con la madre, da programmare secondo le esigenze lavorative delle parti. 4) pone a carico dell' l'obbligo di corrispondere mensilmente alla un Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento del figlio minore di euro 1200, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e sanitarie, non coperte dal S.S.N., secondo le disposizioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Alessandria. Nomina Giudice Istruttore della causa il dott. Giuseppe Bersani e rimette le parti dinanzi a quest'ultimo per l'udienza di prima comparizione del 26.9.2023 ore 9,30. Concede termine a parte ricorrente sino al 20.7.2023 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa e termine alla convenuta sino al 16.9.2023 per la costituzione in giudizio. Avverte la convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre detto termine non potranno essere proposte eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”.
La causa veniva quindi rimessa avanti il Giudice designato fissando l'udienza del 26.09.2023, con termine al ricorrente sino al 20.07.2023 per il deposito di memoria integrativa e alla resistente sino al 16.09.2023 per la costituzione in giudizio.
Depositati tali atti e depositate altresì le memorie autorizzate ex art. 183 comma 6 c.p.c., inutilmente tentata la conciliazione tra le parti, veniva emessa l'ordinanza istruttoria del 13.02.2024, successivamente revocata, a fronte di istanza del ricorrente, quindi sostituita da quella del
26.02.2024; con ordinanza del 10.06.2024, erano inoltre ammesse le prove orali (per interrogatorio formale e testi) richieste dalle parti ritenute ammissibili e rilevanti ai fini della decisione da parte del Giudice designato.
La causa era dunque istruita con l'espletamento dell'attività istruttoria ammessa.
Esaurita la fase istruttoria - all'udienza del 27.05.2025 – la causa era riserva per la decisone collegiale con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
9 SULLA RICHIESTA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è stata formulata da entrambe le parti;
dell'esposizione dei fatti emerge chiaramente che i coniugi hanno cessato la convivenza da tempo avendo il marito lasciato la casa coniugale da alcuni anni;
sussistono, pertanto, nella fattispecie concreta, tutti i presupposti di legge, ed in particolare l'intollerabilità della convivenza e il venir meno di qualsiasi comunanza di vita anche sotto il profilo affettivo;
nel caso di specie – peraltro - è già stata pronunciata la sentenza parziale n. 518/2024 del 04.06.2024.
Tale pronuncia deve trovare integrale conferma all'esito del procedimento, non essendo venute meno le ragioni della separazione e non avendo i coniugi ripreso la convivenza.
SULL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
La richiesta di addebito della separazione formulata dalla sig.ra si fonda: a) sul Controparte_1
presunto tradimento da parte del marito con la sig.ra e b) sulla circostanza che Controparte_4
il medesimo - in data 29 dicembre 2021 - ha lasciato la casa coniugale al termine di un litigio a causa della somministrazione in favore del minore del vaccino anticovid deciso unilateralmente dalla madre.
Va premesso che - per giurisprudenza costante - la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2,
c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. “addebito reciproco”).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio.
Il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, tanto che l'addebito può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare.
Nel caso di specie si ritiene da parte del Tribunale che entrambe le condotte attribuibili al sig.
e sopra richiamate non abbiano avuto la rilevanza causale sopra indicata nella causazione Pt_1
della separazione, ma siano state – invece – una conseguenza diretta della disaffezione fra i coniugi di cui si è dato conto nella separazione. Entrambe le parti danno infatti atto di una relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente negli anni precedenti l'abbandono della casa coniugale che sarebbe stata “perdonata” dalla moglie. E' peraltro indubbio che tale evento abbia sicuramente incrinato i rapporti di fiducia, stima reciproca ed affetto fra gli stessi coniugi ed abbia costituito
10 l'evento prodromico ai fatti accaduti successivamente.
Relativamente all'abbandono della casa coniugale avvenuto in data 29 dicembre 2021 va infatti evidenziato che – seppure fondato su un motivo asseritamente rilevante nella prospettazione di parte ricorrente (id est l'avvenuta somministrazione del vaccino anticovid da parte della madre senza il preventivo consento del padre) – si tratta di una condotta che – per la sua natura definitiva ed irrevocabile - appare sintomatica dell' avvenuta fine dell'affectio coniugalis che costituisce la base del matrimonio.
Con riferimento a tale comportamento – pertanto – non è ravvisabile il rapporto causale fra il medesimo e la fine del matrimonio.
Ad analoga conclusione si deve giungere con riferimento alla presunta ed ulteriore relazione extraconiugale del ricorrente.
Mediante l'istruttoria orale è - infatti - stato provato che la crisi coniugale era già in atto nel momento in cui al marito vengo attribuiti i comportamenti che giustificherebbero la pronuncia di addebito;
in tale momento il matrimonio era naufragato da tempo a causa – verosimilmente – proprio del tradimento del marito nel 2015, della sopravvenuta mancanza di empatia fra i coniugi e
– infine - dalle difficoltà nella gestione del figlio . Per_1
In tal senso è la deposizione del teste (amico di entrambe le parti), il quale, ha Persona_3 riferito quanto segue: “ “So che aveva deciso di allontanarsi da casa per i dissapori sorti Pt_1
con la moglie. Me ne parlò per la prima volta nell'Agosto 2020 dei dissapori suddetti, legati all'atteggiamento della moglie verso il figlio”. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste la quale interrogata sul motivo per cui il ricorrente ha lasciato la casa coniugale ha Persona_2 riferito che: “Nulla so in merito all'effettivo episodio, posso dire che da tempo c'era una crisi tra i coniugi”. Nel caso concreto l'episodio relativo alla vaccinazione di ha Per_1
definitivamente fatto venir meno la fiducia del ricorrente nei confronti della moglie, ed è stata il litigio a seguito del quale, il padre ha deciso di allontanarsi da casa a tutela del minore, per andare a trascorrere la notte in torrefazione, contestualmente informando la CP_1
A seguito di tale episodio il ricorrente ha iniziato le pratiche della separazione ed informato la resistente dell'alloggio nel frattempo reperito.
Anche in tale circostanza – ma non solo – va individuata la pregressa fine del matrimonio che – altrimenti – come era già avvenuto in passato (nel caso del tradimento del 2015) poteva trovare un componimento nell'interesse della famiglia e del figlio all'epoca ancora minore e bisognoso dell'affetto di entrambi i genitori.
11 All'esito dell'istruttoria orale espletata non è stato pienamente provato che, dopo il primo tradimento del 2015, ve ne sia stato un altro o che la relazione extraconiugale in allora intrattenuta sia proseguita in costanza di matrimonio.
Tale circostanza non è stata riferita da alcuno dei testimoni escussi, ed è stata esclusa dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_7 Testimone_6 Persona_2
figlia del ricorrente interrogata su tale aspetto ha risposto: “Non è vero, Testimone_7 perché mio padre non intratteneva alcuna relazione nei giorni successivi all'abbandono in quanto non ho mai visto tale e non me ne hanno mai parlato apertamente i coniugi. Nei Controparte_4
giorni successivi al litigio (ndr: del dicembre 2021, a causa del vaccino anti covid somministrato dalla madre ad all'insaputa del padre) io e parlavamo al telefono della Per_1 Controparte_1
situazione creatasi, del litigio e di quanto stava accadendo e non ha mai riferito della CP_1 relazione con ”. Controparte_4
Il teste su tale aspetto ha dichiarato quanto segue: “So che quando era uscito Testimone_6
dalla casa coniugale il sig. non intratteneva una relazione extraconiugale. Ho questa Pt_1 convinzione perché il sig. non me l'ha mai riferito.”. Pt_1
I soli testi e (rispettivamente fratello e amica della resistente), hanno Testimone_12 Tes_13 confermato che quest'ultima, nei giorni successivi all'allontanamento da casa del ricorrente, avrebbe scoperto che il marito intratteneva una presunta relazione extraconiugale con CP_4
. Tuttavia tale circostanza non porta a ritenere provato che una tale relazione
[...]
effettivamente sussistesse, in quanto tratta di circostanze che entrambi i testi hanno riferito per averle apprese dalla resistente, ossia dalla parte che richiede l'addebito.
La testimonianza resa dagli stessi sul punto è dunque sostanzialmente neutra, in quanto verte sulla avvenuta dichiarazione di una parte in causa e non sul fatto oggetto di prova.
La domanda di addebito della detta separazione al marito, formulata dalla sig.ra Controparte_1
deve pertanto essere rigettata.
SUL REGIME DI AFFIDO DEL MINORE, SULLA COLLOCAZIONE E LA
FREQUENTAZIONE DEI GENITORI
In ordine al tale aspetto della causa va evidenziato che il figlio è divenuto maggiorenne Per_1
in data 10 settembre 2025.
Va tuttavia parimenti evidenziato che si tratta di giovane adulto che è affetto da invalidità civile al
12 100%.
La giurisprudenza (cfr. Cassazione Civile ordinanza n. 2670/2023), ha precisato che il secondo comma dell'art.337 septies c.c. nel prevedere l'estensione integrale ai figli maggiorenni con gravi disabilità delle disposizioni previste in favore dei figli minori, deve intendersi riferito alle sole disposizioni in tema di visite, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi, oltre all'assegnazione della casa coniugale, ma non alle disposizioni sull'affidamento, condiviso o esclusivo.
Deve pertanto ritenersi che la previsione di cui all'art. 337 septies, secondo comma, c.c. secondo cui “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori” deve essere interpretata nel senso che possono trovare applicazione le norme sulla presenza, le visite, la cura ed il mantenimento da parte del genitore non convivente ma non le norme sull'affidamento.
E' stato infatti più volte precisato che l'art. 337 septies c.c. (che ha ripreso il contenuto dell'art.155 quinques c.c.) “non ha inteso determinare in via generale una generalizzata dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni” considerato che “la categoria di portatori di handicap grave comprende anche portatori di handicap solo fisico e che quindi
l'applicazione indiscriminata sia delle norme sull'affidamento, sia di quelle sul mantenimento previste per i minori, finirebbe per produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminatori nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino pienamente integra la propria capacità di intendere e volere”.
La disposizione citata, pertanto, non deve essere letteralmente interpretata, ma coordinata con i principi generali del nostro ordinamento propri degli istituti a tutela delle persone con disabilità: in tal senso la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n.16027/2001) ha evidenziato come il quadro normativo, già allora fosse ispirato “ad una sempre più avvertita esigenza di solidarietà sociale in un sistema integrato di interventi e servizi dal quale emerge uno “statuto del portatore di handicap”, come soggetto debole di cui la collettività è tenuta a darsi carico mediante opportune misure di sostegno che si sviluppa in uno “statuto della famiglia del portatore di handicap”.
Deve quindi essere ribadito che “va esclusa l'applicazione automatica e generalizzata delle norme sull'affidamento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, nel disposto dell'art.337 septies, comma 2, c.c., è possibile cogliere l'intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, ulteriore rispetto a quelle perviste dalla legge” con la conseguenza che “è così applicabile al figlio maggiorenne portatore di handicap
l'art.337 ter c.c. nella parte in cui attribuisce ai genitori il potere di spartirsi tra loro, secondo la
13 più conveniente regolamentazione, i compiti di accudimento e di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del figlio al quale anche dopo la rottura della convivenza coniugale essi devono prestare cura e assistenza.”
In applicazione di questo principio e nell'ambito di quello che viene definito “statuto della famiglia del portatore di handicap” è consentito qualificare il “diritto di visita” del genitore non collocatario, non più come semplice diritto, ma come “un dovere di partecipazione e condivisione dell'assistenza
e delle cure del figlio”.
In tale prospettiva deve quindi essere affermato che spetti al giudice il potere di intervenire nella crisi familiare per disciplinare le frequentazioni del genitore non convivente con il figlio maggiorenne con disabilità, applicando il principio di diritto di cui all'ordinanza citata: “In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n.104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art.155 quinquies
c.c.) trovano applicazione le sole, disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo”.
Pertanto nel caso concreto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla chiesta di affidamento di . Per_1
Relativamente alle modalità di visite, di cura e di mantenimento ritiene invece il Tribunale che il provvedimento presidenziale – che si fonda essenzialmente sulle indicazioni della CTU – debba trovare integrale conferma, anche in considerazione del fatto che le parti hanno fattivamente provveduto all'attuazione, creando aspettative ed abitudini in capo al figlio . Per_1
A tale conclusioni si giunge anche in considerazione del fatto che le contestazioni sollevate dalla resistente sulla capacità genitoriale del sig. non hanno trovato conferma nella citata CTU Pt_1
svolta in fase presidenziale.
Deve quindi essere disposto, in ordina tale aspetto, quanto segue: il figlio sarà collocato Per_1 dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì della settimana successiva con accompagnamento a scuola con il padre, quando, all'uscita da scuola, partirà la settimana di competenza materna fino al venerdì mattina successivo. Tutte le settimane, a seconda del genitore con il quale il minore risiede,
l'altro genitore lo prenderà a scuola il martedì e lo riaccompagnerà a scuola il mattino del mercoledì. Durante le vacanze scolastiche natalizie il minore starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre notte compreso, e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 7 gennaio con accompagnamento a scuola. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, sarà assegnata a un
14 genitore la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, starà Per_1
due settimane consecutive con il padre e due settimane consecutive con la madre, da programmare secondo le esigenze lavorative delle parti.
SULLA RICHIESTA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DA PARTE DELLA
Parte_6
Relativamente alla richiesta della resistente della sig. ra di un assegno di Controparte_1
mantenimento per sé ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti di legge.
Come è noto i presupposti (nell'an) per il riconoscimento di un assegno di mantenimento al coniuge sono: la mancanza, in capo al richiedente, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
l'esistenza di una disparità economico-patrimoniale tra le parti.
Va subito evidenziato che il tenore di vita del nucleo familiare durante la vita coniugale era di tipo medio alto. Tale tenore di vita non appare – tuttavia - precluso all'odierna resistente in considerazione del reddito e soprattutto del patrimonio di cui dispone.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge – infatti - che entrambe le parti in causa possono fare affidamento sulla considerevole fonte di reddito derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa e sul proprio rilevante patrimonio personale.
Risulta infatti documentalmente che la sig.ra è titolare di diverse proprietà immobiliari CP_1
e di risparmi consistente, a cui si aggiunge un reddito, quale consulente finanziaria, di oltre
60.000,00 euro lordi (nell'anno 2022), per un totale di circa 2.500,00 – 2.800,00 euro netti al mese.
Parimenti il ricorrente sig. può contare su un reddito di almeno 2.500,00 mensili netti, Pt_1
oltre ad un considerevole patrimonio costituito dal 100% della società il cui utili (pari Parte_2
ad euro 5.126,00 nel 2021, euro 15.146,00 nel 2020 ed euro 44.465,00) non vengono distribuiti, ma entrano a far parte del patrimonio della stessa e – quindi - indirettamente in quello del ricorrente che la possiede al 100%.
Pertanto dalla documentazione prodotta in giudizio la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente sig. può essere così sintetizzata: egli è amministratore unico e socio al 100% Pt_1
della società dalla società percepisce attualmente un Parte_2 Parte_2
emolumento, quale amministratore, pari ad € 2.500,00 mensili;
egli è altresì amministratore unico e socio al 60% (insieme alla figlia ) della società Immobiliare costituita Tes_7 CP_5 nell'anno 2018 ai fini della mera gestione dell'immobile ove la ha la sede ed esercita la Pt_2
propria attività commerciale;
la è in parte proprietaria e in parte intestataria dei CP_5
15 leasing di una porzione del predetto capannone, che a sua volta concede in locazione alla dall'ottobre 2019 all'aprile 2022, il ricorrente è stato poi amministratore delegato della Pt_2 società da cui, per tale funzione, ha percepito un compenso pari ad € 1.420,00 mensili;
CP_2
tale reddito è cessato a partire da maggio 2022 a seguito della cessione della quota della stessa, peraltro ottenendo una plusvalenza di circa 126.075,00 lordi. Il ricorrente sig. è anche ì Pt_1 titolare di due conti correnti con complessivo saldo attivo di € 33.000,00 circa poi ridottosi a €
19.887,00, nonché di un'assicurazione e di un fondo pensione per complessivi € 98.000,00 circa, il tutto per un portafoglio totale di euro 115.000,00 circa;
quanto al patrimonio immobiliare, è comproprietario con la resistente di n. 3 boxes ed altresì proprietario di altro immobile ad uso abitativo, sito in Alessandria, via 28 marzo, attualmente fruito dalla prima moglie del ricorrente;
attualmente il ricorrente conduce in locazione l'appartamento presso il quale si è trasferito dopo aver lasciato la casa coniugale, al canone mensile di € 700,00 mensili;
infine egli è proprietario infine di una moto BMW e di una vespa GTS.
Nel caso concreto, pertanto, per le ragioni sopra indicate, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della resistente ben potendo entrambi i coniugi, in considerazione del reddito e del patrimonio personale, sostenere le spese per il tenore di vita sostenuto in costanza di matrimonio.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DI Per_1
A diversa conclusione si deve giungere con riferimento all'individuazione di un assegno di mantenimento in favore di a carico del padre. Per_1
Le prove per testi hanno consentito di accertare che il figlio , in considerazione della sua Per_1
disabilità è stato accudito fin dal 2018 da una baby sitter.
Il provvedimento presidenziale – che come sopra evidenziato merita conferma sotto questo aspetto - aveva previsto un affido condiviso nel tempo del minore e, alla luce della disponibilità dichiarata dall'Alberici di farsi carico del costo della baby sitter, un contributo al mantenimento di
, a carico del padre, di euro 1.200,00 mensili. Per_1
Tale determinazione deve essere confermata ma rivista nel quantum, in considerazione del fatto che ad (avendo raggiunto la maggiore età) viene attualmente riconosciuta – oltre a Per_1
quella già percepita a titolo di indennità di accompagnamento pari attualmente ad € 531,76 mensili
- anche una pensione di invalidità di circa € 600,00 mensili che si aggiungeranno alla predetta indennità.
Per tali ragioni, l'assegno di mantenimento stabilito con l'ordinanza presidenziale deve essere
16 solo ridotto alla somma di euro 1.000,00 mensili, anche in considerazione delle mutate ed aumentate esigenze di . Per_1
Tale somma dovrà essere utilizzata - oltre che per il pagamento della baby sitter - anche per far fronte a tutte le esigenze che si renderanno necessarie per rendere più agevole la vita di
. Per_1
L'indicazione di tale somma appare inoltre proporzionato alle effettive capacità economiche (e patrimoniali) del padre che – alla luce di quanto sopra esposto - appaiono sicuramente superiori a quelle della resistente.
Sulle spese del Giudizio
Il parziale accoglimento di entrambe le domande svolte dalle parti, consente di compensare fra le parti le spese di causa nonché quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria definitivamente decidendo
Conferma la sentenza parziale del 4 giugno 2024 del Tribunale di Alessandria già pronunciata fra le parti;
Rigetta
la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente.
Dichiara
cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di affidamento del figlio Per_1
Dispone
che il figlio assuma la residenza presso la casa della madre a cui assegna la casa Per_1
coniugale sita in Alessandria, Via Mazzini n. 144, di proprietà della sig.ra completa di CP_1
mobili ed arredi.
dispone che il figlio sia collocato dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì della settimana Per_1 successiva con accompagnamento a scuola con il padre, quando, all'uscita da scuola, partirà la settimana di competenza materna fino al venerdì mattina successivo. Tutte le settimane, a seconda del genitore con il quale il minore risiede, l'altro genitore lo prenderà a scuola il martedì e lo riaccompagnerà a scuola il mattino del mercoledì. Durante le vacanze scolastiche natalizie il minore starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre notte compreso, e con l'altro genitore
17 dal 31 dicembre al 7 gennaio con accompagnamento a scuola. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, sarà assegnata a un genitore la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, starà due settimane consecutive con il padre e due settimane consecutive Per_1
con la madre, da programmare secondo le esigenze lavorative delle parti.
Rigetta
la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente sig.ra Controparte_3
Dispone
a carico del sig. un assegno di contributo al mantenimento in favore di di Parte_1 Per_1
euro 1.000,00 mensili da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione
ISTAT;
Dispone
che la madre gestisca in autonomia l'intero ammontare della indennità di accompagnamento di cui
è percettore;
pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, le spese Per_1
straordinarie relative al figlio, secondo quando previsto dal Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
Autorizza
i coniugi ad ottenere il rilascio di documenti validi per l'espatrio anche relativamente al figlio.
Compensa integralmente fra le parti le spese di causa e quelle di CTU.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Antonio Marozzo)
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SS
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 793/2022, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
c.f. nata SS (AL) 14/06/1965 difeso da Parte_1 C.F._1
avv. Giulia Cavallero presso il cui studio in alessandria via Gramsci n. 4 ha eletto domicilio
- ricorrente -
contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Berni Francesca e Carmela De Lucia presso il cui studio in via Fieschi n. 3/13
GENOVA ha eletto domicilio
- resistente -
Conclusioni del ricorrente: “Voglia il Tribunale ill.mo, Ogni contraria istanza, eccezione e domanda rigettata, IN VIA ISTRUTTORIA A. Ammettersi interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova orale: 1) vero che, in costanza di convivenza e in particolare dal 2016 a
1 tutto il 2021, allorchè la mattina usciva di casa con e la sera rientrava dal lavoro, Per_1
urlava ripetutamente contro il figlio frasi quali “dai muoviti, cazzo”, “svegliati, Controparte_1 porca puttana”, “non ce la faccio più di te”;
2) vero che, nel periodo di cui sopra, la madre urlava rimproveri e imprecazioni
contro
Per_1
per vestirlo o per dargli da mangiare o per fargli fare i compiti o quando lo stesso non eseguiva i suoi comandi;
3) vero che, nel periodo di cui sopra, in più occasioni la madre strattonava , ad Per_1
esempio, per vestirlo o per farlo mangiare o per fargli fare i compiti;
7) vero che, in costanza di convivenza, nelle occasioni di difficoltà o agitazione del figlio, CP_1
proferiva la frase “cosa ho fatto di male io per meritarmi questo… decidi di mettere al
[...] mondo un figlio e ti rovini la vita”, rivolta ad;
Per_1
8) vero che, in costanza di convivenza, allorchè la sera la madre rientrava a casa dal lavoro, trovava seduto sul divano a giocare, salutava solo il gatto e andava in camera a Per_1
cambiarsi;
9) vero che, in costanza di convivenza e in particolare dal 2020 a tutto il 2021, Controparte_1
rimproverava urlando e, talvolta, schiaffeggiava quando lo stesso teneva in braccio il Per_1 gatto e l'animale gli forava la maglietta con le unghie;
10) vero che, dal 2016 al 2021, durante il periodo di vacanze estive che i coniugi trascorrevano con
in Sardegna, presso l'hotel Capriccioli, era il padre ad occuparsi di in via Per_1 Per_1
esclusiva;
11) vero che, durante tali periodi di vacanza, era il padre a giocare in spiaggia con , a Per_1
cambiarlo, ad assisterlo durante i pasti, ad assisterlo durante le crisi epilettiche e a portarlo in camera e stare con lui quando doveva dormire;
12) vero che, durante tali periodi di vacanza, la madre trascorreva le giornate prendendo il sole e andando a fare shopping a Porto Cervo con amiche, lasciando con il padre;
Per_1
13) vero che, durante tali periodi di vacanza, usciva la sera dopo cena a Porto Controparte_1
Cervo con amiche, lasciando in hotel marito e figlio;
14) vero che, durante tali periodi di vacanza, la madre urlava rimproveri contro se si Per_1
sporcava con il cibo e se non eseguiva i suoi comandi;
15) vero che, in occasione di una colazione durante tali periodi di vacanza, la madre sbuffava e si allontanava allochè si sporcava col latte lasciandolo con il padre;
Per_1
2 28) vero che, con comunicazione datata 04 gennaio 2022 prodotta sub. 39), che si rammostra alla parte, dava corso alla pratica di separazione personale;
Parte_1
29) vero che l'unione affettiva tra e era cessata prima di dicembre Parte_1 Controparte_1
2021;
30) vero che, a partire dal 2016, i coniugi condividevano interessi, occasioni di svago, vacanze e weekend solo alla presenza di;
Per_1
31) vero che, in data 14 settembre 2023, accompagnava presso Controparte_1 Per_1
l'Ospedale Gaslini di Genova, ove lo stesso era sottoposto a visita odontoiatrica;
34) vero che, nell'anno 2021, la ha perso il cliente (con sede in Parte_2 Parte_3
Sarcedo);
35) vero che le commesse del predetto Cliente rappresentavano per la circa il 70- Parte_2
75% dell'intero fatturato annuale della stessa;
36) vero che, nell'anno 2022, la ha perso il cliente (con sede in Parte_2 CP_2
Rivoli);
37) vero che la somma di € 500.000,00 per l'acquisito della quota di partecipazione in CP_2
è stata tratta dalla da un finanziamento di € 600.000,00; Parte_2
38) vero che affitta il garage di sua proprietà, sito in Alessandria, Via Mazzini Controparte_1
144, a terzi, ad un canone mensile di € 70,00;
39) vero che, nel luglio 2022, ha trascorso un weekend a Cervinia;
Controparte_1
40) vero che, a gennaio 2023, ha trascorso un weekend a sciare a Livigno;
Controparte_1
41) vero che, nell'aprile 2022, ha trascorso qualche giorno di vacanza a Controparte_1
Barcellona;
42) vero che, nel luglio 2022, ha trascorso un periodo di vacanza in Puglia, a Controparte_1
Porto Guaceto, presso il resort quattro stelle Meditur Village;
43) vero che, nel giugno 2023, ha trascorso un periodo di vacanza in Puglia, a Controparte_1
Vieste, presso il resort quattro stelle Hotel Gabbiano Beach;
44) vero che, nel gennaio 2023, ha organizzato una vacanza alle Maldive con Controparte_1
a cui poi ha rinunciato. Parte_4
Si indicano a testi informati i signori:
3 - residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]; Testimone_2
- , residente in [...]; Testimone_3
- , residente in [...]; Testimone_4
- , residente in [...]; Tes_5
- residente in [...]; Testimone_6
- residente in [...]; Testimone_7
- residente in [...]; Parte_4
- residente in [...]; Testimone_8
- , c/Istituto scolastico Umberto Eco di Alessandria;
Testimone_9
- residente in [...]; Testimone_10
- , residente in [...]; Testimone_11
- residente in [...]; Persona_2
- residente in [...]; Persona_3
- , residente in [...]. Persona_4
B.
1- Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., a e Zurich Bank S.p.A., in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (con sede legale in Via Benigno Crespi n. 23, Milano),
l'esibizione, mediante produzione in giudizio, degli estratti conto e del saldo dei conti correnti intestati e/o cointestati a e/o comunque ove la stessa opera come delegata, relativi Controparte_1
alle ultime tre annualità nonché degli estratti conto dei conti deposito titoli intestati (e/o cointestati) alla resistente, relativi alle ultime tre annualità, e degli estratti conto dei fondi pensione sottoscritti dalla stessa, relativi alle ultime tre annualità;
2- Ordinarsi, ex art. 210 c.p.c., a , l'esibizione, mediante produzione in giudizio, Controparte_1
degli estratti conto delle carte di credito alla medesima intestate, relativi agli ultimi tre anni;
3- Richiedersi, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., l'acquisizione di informazioni sulla persona di CP_1
presso l'Anagrafe dei conti correnti presso il Ministero del Tesoro, con riguardo ai conti
[...]
correnti ove la stessa opera come titolare o delegata e alle carte di credito alla stessa intestate e/o in uso.
NEL MERITO
4 Già dichiarata la separazione personale dei coniugi e con sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 518/2024, pronunciata in data 04.06.2024 dal Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale,
- Col raggiungimento della maggiore età da parte di , dichiarare cessata la materia del Per_1
contendere in punto affido dello stesso e regime di frequentazioni coi genitori;
qualora il Tribunale ritenesse comunque di pronunciarsi in punto frequentazioni, disporre la permanenza del figlio per uguale tempo presso ciascun genitore, dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì della settimana successiva con accompagnamento a scuola con un genitore e dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina successivo con l'altro, in periodo extrascolastico dal venerdì alle ore 10,00 della mattina fino al venerdì mattina successivo sempre alle ore 10,00. Durante le vacanze scolastiche estive,
trascorrerà inoltre due settimane di vacanza anche non consecutive con ciascun Per_1
genitore. Detto periodo di vacanze dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno. Durante il periodo natalizio il figlio trascorrerà con ciascun genitore una settimana comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, mentre durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Per ogni ulteriore festività si seguirà il criterio dell'alternanza.
- Assegnare la casa coniugale sita in Alessandria, Via Mazzini n. 144, di proprietà della sig.ra
completa di mobili ed arredi, alla moglie che continuerà a viverci con il figlio minore. CP_1
- Ferma la revoca della disponibilità a che la madre gestisca in autonomia l'intero ammontare della indennità di accompagnamento di cui è percettore, ferma altresì l'assenza dei Per_1
presupposti per disporre una somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio, atteso il raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso con il compimento della maggiore età
e/o comunque il reddito e patrimonio di cui lo stesso sarà titolare col raggiungimento dei 18 anni, revocare il contributo al mantenimento del figlio disposto con l'ordinanza presidenziale a carico del padre o comunque ridurlo eventualmente ponendo a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 15 di ciascun mese, una contribuzione alla spesa di baby sitter per il tempo in cui si trova con la madre e per il numero di ore che questa ha dichiarato di Per_1
utilizzarla (comunque al massimo 12 ore al mese) che andrà quantificata in misura non superiore ad € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente.
- Porre a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative al figlio, secondo quando previsto dal Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di
Alessandria.
- Autorizzare i coniugi ad ottenere il rilascio di documenti validi per l'espatrio anche relativamente
5 al figlio.
- Rigettare la domanda di addebito nonché ogni altra domanda ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando che le parti sono entrambe titolari di redditi propri ed economicamente indipendenti.
Con vittoria di spese ed onorari di causa e di CTU”.
Conclusioni del resistente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria stanza, eccezione, deduzione reietta, - previa ammissione in via istruttoria di tutte le istanze istruttorie dedotte nelle
memorie ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. dell'11.12.2023, ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del
13.01.2024 ed ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. del 2.02.2024 non ammesse;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della responsabilità in capo a Parte_5
ex art. 151 2° comma c.c., con riserva di agire con separato giudizio per il Parte_1
risarcimento del danno;
- assegnare l'abitazione coniugale (di proprietà esclusiva dell'esponente) sita in Alessandria, Via Mazzini 144, con tutti i mobili, suppellettili e gli arredi presenti (anch'essi già di proprietà esclusiva dell'esponente), alla signora che ivi l'abiterà con il Controparte_1 figlio minore;
- disporre l'affido condiviso del minore , nato ad [...]_1 Per_1
il 10/09/2007 ad entrambi i genitori, con collocazione anagrafica dello stesso presso la madre, disponendo – a conferma dell'Ordinanza presidenziale del 13.05.2023 - che il minore sia collocato dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì della settimana successiva con accompagnamento a scuola con il padre, quando, all'uscita da scuola, partirà la settimana di competenza materna fino al
venerdì mattina successivo. Tutte le settimane, a seconda del genitore con il quale il minore risiede,
l'altro genitore lo prenderà a scuola il martedì e lo riaccompagnerà a scuola il mattino del mercoledì. Durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, il minore starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre notte compresa, e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 7 gennaio con accompagnamento a scuola. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, sarà assegnata ad un genitore la domenica di Pasqua e all'altro il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, starà due settimane consecutive con il padre e due settimane Per_1
consecutive con la madre, da programmare secondo le esigenze lavorative delle parti;
- a conferma dell'Ordinanza presidenziale del 13.05.2023, porre a carico di l'obbligo di versare, Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, alla moglie, la somma di Euro 1.200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio , da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni Per_1
degli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e sanitarie, non coperte dal S.S.N., secondo le disposizioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di
6 Alessandria; - disporre che l'indennità di accompagnamento di venga gestita in Per_1 autonomia da - porre, altresì, a carico di l'obbligo di versare, Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 10di ogni mese alla moglie, la somma non inferiore a Euro 1.800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della signora da rivalutarsi annualmente secondo Controparte_1
le variazioni degli indici ISTAT;
- vinte le spese ed onorari di causa, in caso di contestazione e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”
Svolgimento del processo
In data 2 agosto 2008, il Sig. e la Sig.ra contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
civile nel Comune di Alessandria, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione nasceva il figlio , in data 10 settembre 2007, affetto da grave Per_1
ipoglicemia con conseguente sofferenza cerebrale, crisi epilettiche farmaco-resistenti e grave ritardo psicomotorio. veniva riconosciuto portatore di handicap ai sensi della Legge 104, art. 3 Per_1
comma 3, e percepisce un'indennità di accompagnamento.
Con ricorso ritualmente notificato l'odierno ricorrente sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Alessandria per ottenere la separazione dalla moglie;
domandava altresì affidarsi congiuntamente ai genitori il figlio minore , con stabile e prevalente collocazione presso di sé e Per_1
frequentazioni con la madre a week end alternati, oltre a due giorni infrasettimanali con pernotto.
In caso di contrasto in ordine ad affido e collocazione, chiedeva disporsi CTU ai fini della valutazione del minore, dei genitori e del rapporto di ciascuno con e, quindi, Per_1 dell'individuazione del miglior regime di affido, collocazione e frequentazione.
Chiedeva, altresì, assegnarsi la ex casa coniugale alla sig.ra CP_1
Con riferimento agli aspetti patrimoniali il ricorrente nulla opponeva a che la madre gestisse per intero l'indennità di accompagnamento di cui è percettore il figlio (€ 500,00 circa) e si Per_1
dichiarava altresì disponibile a farsi carico della baby sitter , part-time, nei giorni in cui il minore si sarebbe trovato presso la madre, secondo il regime di visite di cui sopra.
Si costituiva la resistente sig.ra con comparsa del 07.06.2022, chiedendo che la Controparte_3
pronuncianda separazione prevedesse l' addebito al marito.
A tal fine – contestando la prospettazione di parte ricorrente - esponeva che con il pretesto di un litigio il ricorrente si era allontanato dalla casa coniugale senza farvi più ritorno.
In punto affido del minore , la resistente sig.ra chiedeva che il figlio Per_1 Controparte_1
fosse affidato ad entrambi i genitori ma con stabile e prevalente collocazione presso di lei e
7 frequentazioni padre-figlio a week end alternati oltre a un giorno infrasettimanale.
Chiedeva inoltre porsi a carico del ricorrente un assegno di € 2.000,00 a titolo di contributo al mantenimento di , oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché € 1.800,00 a titolo di Per_1
assegno di mantenimento per sé.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi del 17.06.2022, il Presidente del
Tribunale disponeva procedersi preliminarmente alla valutazione della capacità genitoriali delle parti e delle modalità di affido del minore, incaricando a tal fine la CTU dr.ssa di Persona_5
Torino.
All'esito delle operazioni peritali il CTU indicava, quale regime maggiormente rispondente, allo stato, all'interesse del minore , l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 frequentazioni pari tempo con l'uno e con l'altro, in via alternata e con le seguenti modalità: dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì della settimana successiva con accompagnamento a scuola con un genitore e dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina successivo con l'altro, oltre, tutte le settimane, al martedì (dall'uscita da scuola al mattino successivo) col genitore non collocatario;
durante le vacanze scolastiche natalizie, dal 23 dicembre al 30 dicembre notte compreso, con un genitore, e dal 31 dicembre al 7 gennaio, con l'altro genitore, ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, sarà assegnata al genitore la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, due settimane consecutive con il padre e due settimane consecutive con la madre, da programmare secondo le esigenze lavorative delle parti.
Con ordinanza presidenziale veniva disposto quindi quanto segue: “ Il Presidente sciogliendo la riserva di decisione dell'udienza del 5.5.2023 nella causa per separazione giudiziale promossa con ricorso depositato il 17.3.2022 da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
sentite le parti e valutati gli esiti della CTU;
Rilevato che il CTU, dott.ssa ha concluso valutando positivamente la capacità Persona_5
genitoriale delle parti, e che le sue conclusioni non sono state contestate dalle parti, e che sono frutto di indagine attenta metodologicamente corretta;
Rilevato che il ricorrente propone di farsi carico interamente delle spese di baby sitter e che pertanto appare opportuno stabilire a suo carico un contributo al mantenimento del figlio;
1)
Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) assegna la casa coniugale alla che vi vivrà con il CP_1
figlio minore;
3) affida il figlio minore in via condivisa ai genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso la madre;
lo stesso sarà collocato dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì della settimana successiva con accompagnamento a scuola con il padre, quando, all'uscita da
8 scuola, partirà la settimana di competenza materna fino al venerdì mattina successivo. Tutte le settimane, a seconda del genitore con il quale il minore risiede, l'altro genitore lo prenderà a scuola il martedì e lo riaccompagnerà a scuola il mattino del mercoledì. Durante le vacanze scolastiche natalizie il minore starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre notte compreso, e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 7 gennaio con accompagnamento a scuola.
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, sarà assegnata a un genitore la domenica di Pasqua
e il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, starà due settimane consecutive con Per_1
il padre e due settimane consecutive con la madre, da programmare secondo le esigenze lavorative delle parti. 4) pone a carico dell' l'obbligo di corrispondere mensilmente alla un Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento del figlio minore di euro 1200, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e sanitarie, non coperte dal S.S.N., secondo le disposizioni di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Alessandria. Nomina Giudice Istruttore della causa il dott. Giuseppe Bersani e rimette le parti dinanzi a quest'ultimo per l'udienza di prima comparizione del 26.9.2023 ore 9,30. Concede termine a parte ricorrente sino al 20.7.2023 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa e termine alla convenuta sino al 16.9.2023 per la costituzione in giudizio. Avverte la convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre detto termine non potranno essere proposte eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”.
La causa veniva quindi rimessa avanti il Giudice designato fissando l'udienza del 26.09.2023, con termine al ricorrente sino al 20.07.2023 per il deposito di memoria integrativa e alla resistente sino al 16.09.2023 per la costituzione in giudizio.
Depositati tali atti e depositate altresì le memorie autorizzate ex art. 183 comma 6 c.p.c., inutilmente tentata la conciliazione tra le parti, veniva emessa l'ordinanza istruttoria del 13.02.2024, successivamente revocata, a fronte di istanza del ricorrente, quindi sostituita da quella del
26.02.2024; con ordinanza del 10.06.2024, erano inoltre ammesse le prove orali (per interrogatorio formale e testi) richieste dalle parti ritenute ammissibili e rilevanti ai fini della decisione da parte del Giudice designato.
La causa era dunque istruita con l'espletamento dell'attività istruttoria ammessa.
Esaurita la fase istruttoria - all'udienza del 27.05.2025 – la causa era riserva per la decisone collegiale con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
9 SULLA RICHIESTA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è stata formulata da entrambe le parti;
dell'esposizione dei fatti emerge chiaramente che i coniugi hanno cessato la convivenza da tempo avendo il marito lasciato la casa coniugale da alcuni anni;
sussistono, pertanto, nella fattispecie concreta, tutti i presupposti di legge, ed in particolare l'intollerabilità della convivenza e il venir meno di qualsiasi comunanza di vita anche sotto il profilo affettivo;
nel caso di specie – peraltro - è già stata pronunciata la sentenza parziale n. 518/2024 del 04.06.2024.
Tale pronuncia deve trovare integrale conferma all'esito del procedimento, non essendo venute meno le ragioni della separazione e non avendo i coniugi ripreso la convivenza.
SULL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
La richiesta di addebito della separazione formulata dalla sig.ra si fonda: a) sul Controparte_1
presunto tradimento da parte del marito con la sig.ra e b) sulla circostanza che Controparte_4
il medesimo - in data 29 dicembre 2021 - ha lasciato la casa coniugale al termine di un litigio a causa della somministrazione in favore del minore del vaccino anticovid deciso unilateralmente dalla madre.
Va premesso che - per giurisprudenza costante - la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2,
c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. “addebito reciproco”).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio.
Il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, tanto che l'addebito può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare.
Nel caso di specie si ritiene da parte del Tribunale che entrambe le condotte attribuibili al sig.
e sopra richiamate non abbiano avuto la rilevanza causale sopra indicata nella causazione Pt_1
della separazione, ma siano state – invece – una conseguenza diretta della disaffezione fra i coniugi di cui si è dato conto nella separazione. Entrambe le parti danno infatti atto di una relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente negli anni precedenti l'abbandono della casa coniugale che sarebbe stata “perdonata” dalla moglie. E' peraltro indubbio che tale evento abbia sicuramente incrinato i rapporti di fiducia, stima reciproca ed affetto fra gli stessi coniugi ed abbia costituito
10 l'evento prodromico ai fatti accaduti successivamente.
Relativamente all'abbandono della casa coniugale avvenuto in data 29 dicembre 2021 va infatti evidenziato che – seppure fondato su un motivo asseritamente rilevante nella prospettazione di parte ricorrente (id est l'avvenuta somministrazione del vaccino anticovid da parte della madre senza il preventivo consento del padre) – si tratta di una condotta che – per la sua natura definitiva ed irrevocabile - appare sintomatica dell' avvenuta fine dell'affectio coniugalis che costituisce la base del matrimonio.
Con riferimento a tale comportamento – pertanto – non è ravvisabile il rapporto causale fra il medesimo e la fine del matrimonio.
Ad analoga conclusione si deve giungere con riferimento alla presunta ed ulteriore relazione extraconiugale del ricorrente.
Mediante l'istruttoria orale è - infatti - stato provato che la crisi coniugale era già in atto nel momento in cui al marito vengo attribuiti i comportamenti che giustificherebbero la pronuncia di addebito;
in tale momento il matrimonio era naufragato da tempo a causa – verosimilmente – proprio del tradimento del marito nel 2015, della sopravvenuta mancanza di empatia fra i coniugi e
– infine - dalle difficoltà nella gestione del figlio . Per_1
In tal senso è la deposizione del teste (amico di entrambe le parti), il quale, ha Persona_3 riferito quanto segue: “ “So che aveva deciso di allontanarsi da casa per i dissapori sorti Pt_1
con la moglie. Me ne parlò per la prima volta nell'Agosto 2020 dei dissapori suddetti, legati all'atteggiamento della moglie verso il figlio”. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste la quale interrogata sul motivo per cui il ricorrente ha lasciato la casa coniugale ha Persona_2 riferito che: “Nulla so in merito all'effettivo episodio, posso dire che da tempo c'era una crisi tra i coniugi”. Nel caso concreto l'episodio relativo alla vaccinazione di ha Per_1
definitivamente fatto venir meno la fiducia del ricorrente nei confronti della moglie, ed è stata il litigio a seguito del quale, il padre ha deciso di allontanarsi da casa a tutela del minore, per andare a trascorrere la notte in torrefazione, contestualmente informando la CP_1
A seguito di tale episodio il ricorrente ha iniziato le pratiche della separazione ed informato la resistente dell'alloggio nel frattempo reperito.
Anche in tale circostanza – ma non solo – va individuata la pregressa fine del matrimonio che – altrimenti – come era già avvenuto in passato (nel caso del tradimento del 2015) poteva trovare un componimento nell'interesse della famiglia e del figlio all'epoca ancora minore e bisognoso dell'affetto di entrambi i genitori.
11 All'esito dell'istruttoria orale espletata non è stato pienamente provato che, dopo il primo tradimento del 2015, ve ne sia stato un altro o che la relazione extraconiugale in allora intrattenuta sia proseguita in costanza di matrimonio.
Tale circostanza non è stata riferita da alcuno dei testimoni escussi, ed è stata esclusa dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_7 Testimone_6 Persona_2
figlia del ricorrente interrogata su tale aspetto ha risposto: “Non è vero, Testimone_7 perché mio padre non intratteneva alcuna relazione nei giorni successivi all'abbandono in quanto non ho mai visto tale e non me ne hanno mai parlato apertamente i coniugi. Nei Controparte_4
giorni successivi al litigio (ndr: del dicembre 2021, a causa del vaccino anti covid somministrato dalla madre ad all'insaputa del padre) io e parlavamo al telefono della Per_1 Controparte_1
situazione creatasi, del litigio e di quanto stava accadendo e non ha mai riferito della CP_1 relazione con ”. Controparte_4
Il teste su tale aspetto ha dichiarato quanto segue: “So che quando era uscito Testimone_6
dalla casa coniugale il sig. non intratteneva una relazione extraconiugale. Ho questa Pt_1 convinzione perché il sig. non me l'ha mai riferito.”. Pt_1
I soli testi e (rispettivamente fratello e amica della resistente), hanno Testimone_12 Tes_13 confermato che quest'ultima, nei giorni successivi all'allontanamento da casa del ricorrente, avrebbe scoperto che il marito intratteneva una presunta relazione extraconiugale con CP_4
. Tuttavia tale circostanza non porta a ritenere provato che una tale relazione
[...]
effettivamente sussistesse, in quanto tratta di circostanze che entrambi i testi hanno riferito per averle apprese dalla resistente, ossia dalla parte che richiede l'addebito.
La testimonianza resa dagli stessi sul punto è dunque sostanzialmente neutra, in quanto verte sulla avvenuta dichiarazione di una parte in causa e non sul fatto oggetto di prova.
La domanda di addebito della detta separazione al marito, formulata dalla sig.ra Controparte_1
deve pertanto essere rigettata.
SUL REGIME DI AFFIDO DEL MINORE, SULLA COLLOCAZIONE E LA
FREQUENTAZIONE DEI GENITORI
In ordine al tale aspetto della causa va evidenziato che il figlio è divenuto maggiorenne Per_1
in data 10 settembre 2025.
Va tuttavia parimenti evidenziato che si tratta di giovane adulto che è affetto da invalidità civile al
12 100%.
La giurisprudenza (cfr. Cassazione Civile ordinanza n. 2670/2023), ha precisato che il secondo comma dell'art.337 septies c.c. nel prevedere l'estensione integrale ai figli maggiorenni con gravi disabilità delle disposizioni previste in favore dei figli minori, deve intendersi riferito alle sole disposizioni in tema di visite, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi, oltre all'assegnazione della casa coniugale, ma non alle disposizioni sull'affidamento, condiviso o esclusivo.
Deve pertanto ritenersi che la previsione di cui all'art. 337 septies, secondo comma, c.c. secondo cui “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori” deve essere interpretata nel senso che possono trovare applicazione le norme sulla presenza, le visite, la cura ed il mantenimento da parte del genitore non convivente ma non le norme sull'affidamento.
E' stato infatti più volte precisato che l'art. 337 septies c.c. (che ha ripreso il contenuto dell'art.155 quinques c.c.) “non ha inteso determinare in via generale una generalizzata dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni” considerato che “la categoria di portatori di handicap grave comprende anche portatori di handicap solo fisico e che quindi
l'applicazione indiscriminata sia delle norme sull'affidamento, sia di quelle sul mantenimento previste per i minori, finirebbe per produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminatori nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino pienamente integra la propria capacità di intendere e volere”.
La disposizione citata, pertanto, non deve essere letteralmente interpretata, ma coordinata con i principi generali del nostro ordinamento propri degli istituti a tutela delle persone con disabilità: in tal senso la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n.16027/2001) ha evidenziato come il quadro normativo, già allora fosse ispirato “ad una sempre più avvertita esigenza di solidarietà sociale in un sistema integrato di interventi e servizi dal quale emerge uno “statuto del portatore di handicap”, come soggetto debole di cui la collettività è tenuta a darsi carico mediante opportune misure di sostegno che si sviluppa in uno “statuto della famiglia del portatore di handicap”.
Deve quindi essere ribadito che “va esclusa l'applicazione automatica e generalizzata delle norme sull'affidamento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, nel disposto dell'art.337 septies, comma 2, c.c., è possibile cogliere l'intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, ulteriore rispetto a quelle perviste dalla legge” con la conseguenza che “è così applicabile al figlio maggiorenne portatore di handicap
l'art.337 ter c.c. nella parte in cui attribuisce ai genitori il potere di spartirsi tra loro, secondo la
13 più conveniente regolamentazione, i compiti di accudimento e di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del figlio al quale anche dopo la rottura della convivenza coniugale essi devono prestare cura e assistenza.”
In applicazione di questo principio e nell'ambito di quello che viene definito “statuto della famiglia del portatore di handicap” è consentito qualificare il “diritto di visita” del genitore non collocatario, non più come semplice diritto, ma come “un dovere di partecipazione e condivisione dell'assistenza
e delle cure del figlio”.
In tale prospettiva deve quindi essere affermato che spetti al giudice il potere di intervenire nella crisi familiare per disciplinare le frequentazioni del genitore non convivente con il figlio maggiorenne con disabilità, applicando il principio di diritto di cui all'ordinanza citata: “In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n.104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art.155 quinquies
c.c.) trovano applicazione le sole, disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo”.
Pertanto nel caso concreto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla chiesta di affidamento di . Per_1
Relativamente alle modalità di visite, di cura e di mantenimento ritiene invece il Tribunale che il provvedimento presidenziale – che si fonda essenzialmente sulle indicazioni della CTU – debba trovare integrale conferma, anche in considerazione del fatto che le parti hanno fattivamente provveduto all'attuazione, creando aspettative ed abitudini in capo al figlio . Per_1
A tale conclusioni si giunge anche in considerazione del fatto che le contestazioni sollevate dalla resistente sulla capacità genitoriale del sig. non hanno trovato conferma nella citata CTU Pt_1
svolta in fase presidenziale.
Deve quindi essere disposto, in ordina tale aspetto, quanto segue: il figlio sarà collocato Per_1 dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì della settimana successiva con accompagnamento a scuola con il padre, quando, all'uscita da scuola, partirà la settimana di competenza materna fino al venerdì mattina successivo. Tutte le settimane, a seconda del genitore con il quale il minore risiede,
l'altro genitore lo prenderà a scuola il martedì e lo riaccompagnerà a scuola il mattino del mercoledì. Durante le vacanze scolastiche natalizie il minore starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre notte compreso, e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 7 gennaio con accompagnamento a scuola. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, sarà assegnata a un
14 genitore la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, starà Per_1
due settimane consecutive con il padre e due settimane consecutive con la madre, da programmare secondo le esigenze lavorative delle parti.
SULLA RICHIESTA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DA PARTE DELLA
Parte_6
Relativamente alla richiesta della resistente della sig. ra di un assegno di Controparte_1
mantenimento per sé ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti di legge.
Come è noto i presupposti (nell'an) per il riconoscimento di un assegno di mantenimento al coniuge sono: la mancanza, in capo al richiedente, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
l'esistenza di una disparità economico-patrimoniale tra le parti.
Va subito evidenziato che il tenore di vita del nucleo familiare durante la vita coniugale era di tipo medio alto. Tale tenore di vita non appare – tuttavia - precluso all'odierna resistente in considerazione del reddito e soprattutto del patrimonio di cui dispone.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge – infatti - che entrambe le parti in causa possono fare affidamento sulla considerevole fonte di reddito derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa e sul proprio rilevante patrimonio personale.
Risulta infatti documentalmente che la sig.ra è titolare di diverse proprietà immobiliari CP_1
e di risparmi consistente, a cui si aggiunge un reddito, quale consulente finanziaria, di oltre
60.000,00 euro lordi (nell'anno 2022), per un totale di circa 2.500,00 – 2.800,00 euro netti al mese.
Parimenti il ricorrente sig. può contare su un reddito di almeno 2.500,00 mensili netti, Pt_1
oltre ad un considerevole patrimonio costituito dal 100% della società il cui utili (pari Parte_2
ad euro 5.126,00 nel 2021, euro 15.146,00 nel 2020 ed euro 44.465,00) non vengono distribuiti, ma entrano a far parte del patrimonio della stessa e – quindi - indirettamente in quello del ricorrente che la possiede al 100%.
Pertanto dalla documentazione prodotta in giudizio la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente sig. può essere così sintetizzata: egli è amministratore unico e socio al 100% Pt_1
della società dalla società percepisce attualmente un Parte_2 Parte_2
emolumento, quale amministratore, pari ad € 2.500,00 mensili;
egli è altresì amministratore unico e socio al 60% (insieme alla figlia ) della società Immobiliare costituita Tes_7 CP_5 nell'anno 2018 ai fini della mera gestione dell'immobile ove la ha la sede ed esercita la Pt_2
propria attività commerciale;
la è in parte proprietaria e in parte intestataria dei CP_5
15 leasing di una porzione del predetto capannone, che a sua volta concede in locazione alla dall'ottobre 2019 all'aprile 2022, il ricorrente è stato poi amministratore delegato della Pt_2 società da cui, per tale funzione, ha percepito un compenso pari ad € 1.420,00 mensili;
CP_2
tale reddito è cessato a partire da maggio 2022 a seguito della cessione della quota della stessa, peraltro ottenendo una plusvalenza di circa 126.075,00 lordi. Il ricorrente sig. è anche ì Pt_1 titolare di due conti correnti con complessivo saldo attivo di € 33.000,00 circa poi ridottosi a €
19.887,00, nonché di un'assicurazione e di un fondo pensione per complessivi € 98.000,00 circa, il tutto per un portafoglio totale di euro 115.000,00 circa;
quanto al patrimonio immobiliare, è comproprietario con la resistente di n. 3 boxes ed altresì proprietario di altro immobile ad uso abitativo, sito in Alessandria, via 28 marzo, attualmente fruito dalla prima moglie del ricorrente;
attualmente il ricorrente conduce in locazione l'appartamento presso il quale si è trasferito dopo aver lasciato la casa coniugale, al canone mensile di € 700,00 mensili;
infine egli è proprietario infine di una moto BMW e di una vespa GTS.
Nel caso concreto, pertanto, per le ragioni sopra indicate, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della resistente ben potendo entrambi i coniugi, in considerazione del reddito e del patrimonio personale, sostenere le spese per il tenore di vita sostenuto in costanza di matrimonio.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DI Per_1
A diversa conclusione si deve giungere con riferimento all'individuazione di un assegno di mantenimento in favore di a carico del padre. Per_1
Le prove per testi hanno consentito di accertare che il figlio , in considerazione della sua Per_1
disabilità è stato accudito fin dal 2018 da una baby sitter.
Il provvedimento presidenziale – che come sopra evidenziato merita conferma sotto questo aspetto - aveva previsto un affido condiviso nel tempo del minore e, alla luce della disponibilità dichiarata dall'Alberici di farsi carico del costo della baby sitter, un contributo al mantenimento di
, a carico del padre, di euro 1.200,00 mensili. Per_1
Tale determinazione deve essere confermata ma rivista nel quantum, in considerazione del fatto che ad (avendo raggiunto la maggiore età) viene attualmente riconosciuta – oltre a Per_1
quella già percepita a titolo di indennità di accompagnamento pari attualmente ad € 531,76 mensili
- anche una pensione di invalidità di circa € 600,00 mensili che si aggiungeranno alla predetta indennità.
Per tali ragioni, l'assegno di mantenimento stabilito con l'ordinanza presidenziale deve essere
16 solo ridotto alla somma di euro 1.000,00 mensili, anche in considerazione delle mutate ed aumentate esigenze di . Per_1
Tale somma dovrà essere utilizzata - oltre che per il pagamento della baby sitter - anche per far fronte a tutte le esigenze che si renderanno necessarie per rendere più agevole la vita di
. Per_1
L'indicazione di tale somma appare inoltre proporzionato alle effettive capacità economiche (e patrimoniali) del padre che – alla luce di quanto sopra esposto - appaiono sicuramente superiori a quelle della resistente.
Sulle spese del Giudizio
Il parziale accoglimento di entrambe le domande svolte dalle parti, consente di compensare fra le parti le spese di causa nonché quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria definitivamente decidendo
Conferma la sentenza parziale del 4 giugno 2024 del Tribunale di Alessandria già pronunciata fra le parti;
Rigetta
la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente.
Dichiara
cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di affidamento del figlio Per_1
Dispone
che il figlio assuma la residenza presso la casa della madre a cui assegna la casa Per_1
coniugale sita in Alessandria, Via Mazzini n. 144, di proprietà della sig.ra completa di CP_1
mobili ed arredi.
dispone che il figlio sia collocato dal venerdì all'uscita da scuola al venerdì della settimana Per_1 successiva con accompagnamento a scuola con il padre, quando, all'uscita da scuola, partirà la settimana di competenza materna fino al venerdì mattina successivo. Tutte le settimane, a seconda del genitore con il quale il minore risiede, l'altro genitore lo prenderà a scuola il martedì e lo riaccompagnerà a scuola il mattino del mercoledì. Durante le vacanze scolastiche natalizie il minore starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre notte compreso, e con l'altro genitore
17 dal 31 dicembre al 7 gennaio con accompagnamento a scuola. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, sarà assegnata a un genitore la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, starà due settimane consecutive con il padre e due settimane consecutive Per_1
con la madre, da programmare secondo le esigenze lavorative delle parti.
Rigetta
la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente sig.ra Controparte_3
Dispone
a carico del sig. un assegno di contributo al mantenimento in favore di di Parte_1 Per_1
euro 1.000,00 mensili da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione
ISTAT;
Dispone
che la madre gestisca in autonomia l'intero ammontare della indennità di accompagnamento di cui
è percettore;
pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, le spese Per_1
straordinarie relative al figlio, secondo quando previsto dal Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
Autorizza
i coniugi ad ottenere il rilascio di documenti validi per l'espatrio anche relativamente al figlio.
Compensa integralmente fra le parti le spese di causa e quelle di CTU.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Antonio Marozzo)
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