Art. 118.
Ai sottufficiali di grado superiore a vicebrigadiere che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio in rafferma con diritto a pensione per raggiunto limite di eta' o di servizio o per infermita' dipendente di causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958, l'indennita' speciale prevista dall'art. 31.
Ai sottufficiali di grado superiore a vicebrigadiere che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio in rafferma con diritto a pensione per raggiunto limite di eta' o di servizio o per infermita' dipendente di causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958, l'indennita' speciale prevista dall'art. 31.