Decreto cautelare 19 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2025, proposto da
Bios S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Crisci e Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto della Regione Calabria del 4 febbraio 2025, n. 26, con cui si è deciso di «non accogliere l’istanza di rinnovo dell’accreditamento prot. 288035 de 26.6.2023 (…) . essendo stata trasmessa l’istanza in data successiva al termine ultimo stabilito dall’art. 14 bis della legge regionale n. 24/2008 per come introdotto dalla legge n. 22/2022» .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, della Regione Calabria e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. CO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Oggetto del presente giudizio, proposto da Bios S.r.l. – Laboratorio di analisi cliniche, è il decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria del 4 febbraio 2025, n. 26, con cui non è stata accolta l’istanza di rinnovo dell’accreditamento presentata da detto operatore economico il 26 giugno 2023.
Nel provvedimento, l’ufficio commissariale ha rilevato che:
- l’art. 11, comma 7 l.r. 18 luglio 2008, n. 24, impone l’obbligo di rinnovo triennale dell’accreditamento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all’Azienda sanitaria competente;
- in via transitoria, l’art. 14- bis , comma 2 della legge citata, introdotto dall’art. 1, comma 1, l.r. 7 luglio 2022, n. 22, prevede che i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che non abbiano presentato istanza di rinnovo dell’accreditamento possono regolarizzare le loro posizioni - purché abbiano erogato e continuino ad erogare, attraverso accordi e contratti, prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Regionale -, presentando le istanze entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della l. 22 del 2022, corredandole dall’autocertificazione concernente la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativa;
- tuttavia, Bios S.r.l., accreditata con decreto del presidente della Giunta Regionale n. 1 del 2011, aveva presentato istanza di rinnovo dell’accreditamento solo dopo la scadenza del termine di cui all’art. 14- bis , comma 2, sicché la sua domanda non poteva essere presa in considerazione.
2. – L’operatore sanitario privato, rivolgendosi a questo Tribunale Amministrativo Regionale ha contestato la decisione dell’Ufficio commissariale.
2.1. – Con il primo motivo ha dedotto di aver, in realtà, presentato domanda di rinnovo dell’accreditamento già in data 21 luglio 2015, senza ricevere alcun riscontro da parte dell’amministrazione.
Quindi, ad essa non era applicabile il comma 2 dell’art. 14- bis l.r. n. 24 del 2008, valorizzato nel provvedimento impugnato, bensì il comma 1, per il quale, al fine di garantire le indifferibili attività rese dal servizio sanitario regionale, per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanze di rinnovo dell’accreditamento, i cui procedimenti, ancorché avviati, non siano stati conclusi con provvedimento di rinnovo, l’accreditamento è prorogato fino alla conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di legge, da adottarsi entro il 31 marzo 2025, previa presentazione di autocertificazione concernente la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi.
Ed in effetti, essa aveva regolarmente trasmesso le autocertificazioni cui la legge fa riferimento nel 2021, nel 2022 e nel 2023; ed aveva sottoscritto con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza accordi contrattuali per il periodo 2022-2024.
In data 26 giugno 2023 aveva bensì inviato una nuova istanza di rinnovo dell’accreditamento, ma ciò era stato fatto per conformarsi alle indicazioni ricevute dall’amministrazione.
Dunque, il provvedimento impugnato, secondo la parte ricorrente, dovrebbe essere annullato per violazione di legge, carenza di istruttoria e irragionevolezza manifesta.
In via subordinata, e per il caso in cui si ritenga applicabile l’art. 14- bis , comma 2, ha dedotto questione di legittimità costituzionale della norma, che, in contrasto con le finalità del primo comma, inteso a garantire al servizio sanitario il necessario concorso delle prestazioni svolte dagli operatori privati, ha posto dei termini decadenziali irragionevolmente brevi.
2.2. – Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta che l’amministrazione regionale l’abbia indotta in errore, trasmettendo la nota dell’1 giugno 2023, prot. n. 249709, con cui ha segnalato di non aver ricevuto l’istanza di rinnovo e chiedendo, nel caso l’istanza fosse già stata presentata, di riproporla utilizzando l’apposita modulistica, cosa che essa aveva fatto il 26 giugno 2023.
2.3. – Con il terzo motivo si evidenzia che l’amministrazione aveva comunque provveduto a svolgere istruttoria, attraverso l’accesso dell’Organismo Tecnicamente Accreditante ai locali dell’operatore economico privato. Essa aveva, quindi, posto in essere una condotta contraddittoria con il contenuto del provvedimento impugnato.
2.4. – Infine, il provvedimento impugnato non aveva tenuto in alcuna considerazione le controdeduzioni trasmesse a seguito della comunicazione di preavviso di rigetto.
3. – L’Ufficio commissariale, costituitosi, ha difeso la correttezza del proprio operato.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui pure il ricorso è stato notificato, nel costituirsi ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Regione Calabria ha ribadito la tardività della richiesta di rinnovo dell’accreditamento, presentata il 26 giugno 2023 e che nessun accenno faceva alla precedente istanza del 2015.
In ogni caso, anche questa istanza sarebbe stata tardiva, perché successiva al triennio di validità dell’accreditamento, ottenuto con decreto del presidente della Giunta Regionale n. 1 del 2011.
4. – Con decreto del 19 febbraio 2025, n. 92, confermato con ordinanza collegiale del 13 marzo 2025, n. 129, è stata accolta l’istanza di sospensiva proposta dalla società ricorrente.
Il merito del ricorso è stato trattato all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2025, in vista del quale solo la Regione Calabria ha presentato memorie.
5. – L’amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato è la Regione Calabria, che è dunque l’unica passivamente legittimata al giudizio.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile nei confronti delle altre amministrazioni.
6. - Come già rilevato in sede cautelare, emerge ex tabulas che già nel 2015 l’operatore sanitario privato ricorrente ha presentato istanza di rinnovo dell’accreditamento.
Pertanto, da un lato vi è un travisamento di fatti, poiché l’amministrazione ha del tutto omesso di valutare la presenza di tale atto.
Dall’altro lato, non è applicabile al caso in esame l’art. 14- bis comma 2 l.r. 18 luglio 2008, n. 24, così come introdotto dall’art. 1, comma 1 l.r. 7 luglio 2022, n. 22, che prevede un termine decadenziale solo per la presentazione dell’istanza di rinnovo dell’accreditamento da parte degli operatori sanitari che non l’avessero presentata in precedenza.
L’amministrazione avrebbe dovuto, quindi, decidere sull’istanza di rinnovo dell’accreditamento, così come presentata sin dal 2015.
7. – In questa sede, l’amministrazione regionale ha sostenuto che l’istanza del 2015 non sarebbe comunque suscettibile di favorevole valutazione, essendo essa stessa posteriore al termine triennale di efficacia dell’accreditamento.
Si tratta, nondimeno, di argomentazione nuova, non contenuta nel provvedimento impugnato.
In proposito, si ricordi che la dimostrazione della legittimità del proprio operato può avvenire da parte dell'amministrazione resistente in qualunque fase del giudizio anche con argomenti nuovi, purché ovviamente essa non si risolva in una inammissibile integrazione postuma della motivazione, ovvero non allarghi il perimetro originario del giudizio (Cons. Stato, Sez. II, 9 maggio 2025, n. 3964).
8. – Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione.
La complessità della normativa applicabile giustifica l’integrale compensazione elle spese di lite anche nella presente fase di merito, con eccezione del contributo unificato, che dovrà essere rimborsato dalla Regione Calabria ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo dichiara inammissibile nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.
b) lo accoglie nei confronti della Regione Calabria e, per l’effetto, annulla decreto della Regione Calabria del 4 febbraio 2025, n. 26;
c) compensa tra le parti le spese e le competenze di lite, con eccezione del contributo unificato, che dovrà essere rimborsato dalla Regione Calabria ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
CO LL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO LL | VO CO |
IL SEGRETARIO