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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 761/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente e Relatore
SABATINI LIVIO, Giudice
TORNESI DANIELA RITA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 6136/2024 depositato il 25/03/2024, relativo alla sentenza n.
16592/2015 sezione 30
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore, letto il ricorso Ricorrente_2, volto all'ottemperanza della sentenza n. 16592/15 del 10 maggio 2015, tramite la quale l'allora Commissione Tributaria Provinciale di
Roma, in accoglimento della sua opposizione al rifiuto oppostogli dall'odierna resistente Agenzia delle
Entrate Roma I, ha accertato il suo diritto alla restituzione di quanto versato in eccedenza, a titolo di Irpef sui ratei pensionistici erogati a far tempo dal 1° marzo 2012, rispetto alla ritenuta fiscale del 15% di cui all'art.11 sesto comma del Dlgs n. 252/05; all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va preso atto della contumacia dell'Agenzia delle Entrate opposta, regolarmente evocata e non costituitasi in giudizio.
Ciò posto, limitatamente all'obbligo restitutorio la domanda non può quindi essere accolta, in assenza di riscontri circa entrambi i suddetti requisiti.
Infatti, al di là del rilievo che nel caso di specie la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia opposta non consentirebbe comunque di ritenere applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, pare lecito escludere che l'assolvimento dei suddetti adempimenti possa, in ipotesi, aversi per incontroverso e, dunque, non abbisogni di dimostrazione, ciò riguardando piuttosto le circostanze di fatto a fondamento della domanda e non già anche i presupposti processuali della domanda, viceversa a presidio del generale interesse allo svolgimento della lite e la cui verifica, dunque, fa comunque carico al giudicante.
Orbene, al di là del rilievo che, a rigore, la suddetta res iudicata andrebbe documentata attraverso la prescritta attestazione della Segreteria, a mente dell'art. 124 disp. att. cpc comprovante la mancata proposizione degli ordinari mezzi d'impugnazione (ex pl., Cass. n. 10623/09), comunque l'istante non dato conto di aver effettivamente notificato la sentenza, ai fini del decorso del termine “breve” di cui all'art. 326 cpc.
Diverse considerazioni, al contrario, meritano le spese legali liquidate a titolo soccombenza,
A seguito delle modifiche introdotte dal Dl n. 156/15, com'è noto emanato su delega della Legge n. 23/14,
è infatti venuta meno la possibilità per il contribuente di ricorrere al processo di esecuzione forzata regolato dal codice di procedura civile, originariamente prevista, sicché il giudizio di ottemperanza costituisce l'unico rimedio per l'attuazione delle sentenze tributarie nel caso di inadempimento dell'Amministrazione. Ai fini della prevista costituzione in mora, poi, è dato riscontrare come la sentenza in premessa figura essere stata notificata il 16 novembre 2023. In tema di riscossione della spese di lite nel processo tributario, inoltre, è da ritenere che, se il pagamento in favore del contribuente o del suo difensore antistatario non avviene spontaneamente da parte dell'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, eseguita a mente dell'art. 38 del Dl n.546/92, tali spese possano essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di una formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento
(cfr. Cass. n. 3097/24).
Le spese di lite del presente giudizio non sono ripetibili, stante la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara contumace l'opposta Agenzia delle Entrate – Roma I;
accoglie nei limiti di cui alla motivazione il ricorso;
designa il Direttore della suddetta Agenzia, quale
Commissario ai fini dell'ottemperanza; dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 18 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente e Relatore
SABATINI LIVIO, Giudice
TORNESI DANIELA RITA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 6136/2024 depositato il 25/03/2024, relativo alla sentenza n.
16592/2015 sezione 30
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore, letto il ricorso Ricorrente_2, volto all'ottemperanza della sentenza n. 16592/15 del 10 maggio 2015, tramite la quale l'allora Commissione Tributaria Provinciale di
Roma, in accoglimento della sua opposizione al rifiuto oppostogli dall'odierna resistente Agenzia delle
Entrate Roma I, ha accertato il suo diritto alla restituzione di quanto versato in eccedenza, a titolo di Irpef sui ratei pensionistici erogati a far tempo dal 1° marzo 2012, rispetto alla ritenuta fiscale del 15% di cui all'art.11 sesto comma del Dlgs n. 252/05; all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va preso atto della contumacia dell'Agenzia delle Entrate opposta, regolarmente evocata e non costituitasi in giudizio.
Ciò posto, limitatamente all'obbligo restitutorio la domanda non può quindi essere accolta, in assenza di riscontri circa entrambi i suddetti requisiti.
Infatti, al di là del rilievo che nel caso di specie la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia opposta non consentirebbe comunque di ritenere applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, pare lecito escludere che l'assolvimento dei suddetti adempimenti possa, in ipotesi, aversi per incontroverso e, dunque, non abbisogni di dimostrazione, ciò riguardando piuttosto le circostanze di fatto a fondamento della domanda e non già anche i presupposti processuali della domanda, viceversa a presidio del generale interesse allo svolgimento della lite e la cui verifica, dunque, fa comunque carico al giudicante.
Orbene, al di là del rilievo che, a rigore, la suddetta res iudicata andrebbe documentata attraverso la prescritta attestazione della Segreteria, a mente dell'art. 124 disp. att. cpc comprovante la mancata proposizione degli ordinari mezzi d'impugnazione (ex pl., Cass. n. 10623/09), comunque l'istante non dato conto di aver effettivamente notificato la sentenza, ai fini del decorso del termine “breve” di cui all'art. 326 cpc.
Diverse considerazioni, al contrario, meritano le spese legali liquidate a titolo soccombenza,
A seguito delle modifiche introdotte dal Dl n. 156/15, com'è noto emanato su delega della Legge n. 23/14,
è infatti venuta meno la possibilità per il contribuente di ricorrere al processo di esecuzione forzata regolato dal codice di procedura civile, originariamente prevista, sicché il giudizio di ottemperanza costituisce l'unico rimedio per l'attuazione delle sentenze tributarie nel caso di inadempimento dell'Amministrazione. Ai fini della prevista costituzione in mora, poi, è dato riscontrare come la sentenza in premessa figura essere stata notificata il 16 novembre 2023. In tema di riscossione della spese di lite nel processo tributario, inoltre, è da ritenere che, se il pagamento in favore del contribuente o del suo difensore antistatario non avviene spontaneamente da parte dell'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, eseguita a mente dell'art. 38 del Dl n.546/92, tali spese possano essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di una formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento
(cfr. Cass. n. 3097/24).
Le spese di lite del presente giudizio non sono ripetibili, stante la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara contumace l'opposta Agenzia delle Entrate – Roma I;
accoglie nei limiti di cui alla motivazione il ricorso;
designa il Direttore della suddetta Agenzia, quale
Commissario ai fini dell'ottemperanza; dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 18 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore