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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 5614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5614 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12355/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice ID FF, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 12355/2020 promossa da:
Parte_1
[...] con l'avv. A. Marengoni;
ATTORI contro
ONroparte_1 con l'avv. V. Colomba e l'avv. V. Zanni;
CONVENUTA
ONroparte_2 con l'avv. M. Iolita;
ER IA
CP_3 con l'avv. A. Marengoni;
INTERVENUTA
pagina 1 di 15 Oggetto: mutuo
Conclusioni: per gli attori:
ONrariis rejectis spese di lite rifuse con IVA e CPA come per legge, Voglia il Tribunale di Brescia Ill.mo:
- nei confronti della convenuta opposta ONroparte_4
- NEL MERITO, IN VIA (SE DEL CASO) PREGIUDIZIALE/RICONVENZIONALE:
1. accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità del contratto di prestito 004/01020503 del 20.4.2012 (stipulato con l'allora Banco di Brescia S.p.A.) in virtù del quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, per mancanza della funzione economico - individuale concreta apparente (ex art.1418 cc comma 2° e 1325 cc n.2), come meglio esposto in atti;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai signori e Pt_1 Parte_1 alla convenuta - opposta in virtù del contratto di prestito 004/01020503 del 20.4.2012 (in origine stipulato con Banco di Brescia S.p.A.), in forza del quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo;
2. sia nell'ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di nullità del citato contratto di mutuo, sia qualora invece non sia accolta la domanda precedente e al verificarsi di tale eventualità anche (se del caso) in via gradata rispetto a essa e limitatamente al periodo di tempo antecedente il momento in cui la cessione del credito per cui è causa è divenuta opponibile ai signori in virtù della pubblicazione in Parte_2
Gazzetta Ufficiale e/o della successiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per stabilire in che limiti esistesse e di quale ammontare effettivamente fosse il credito che è stato ceduto, relativamente a: - il rapporto di conto corrente numero 17848 intercorso tra i signori
[...]
e e l'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A.; Parte_1 Parte_1
- il rapporto di conto corrente 7602 intercorso tra la società agricola (la quale Parte_3 ha subito nel tempo i cambiamenti di composizione sociale e denominazione di cui in atti) e l'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A. (poi confluito in a sua volta da ultimo incorporata in ONroparte_5
, che ha ceduto il credito per cui è causa a ) accertare e ONroparte_2 ONroparte_4 dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1418 cc e/o all'art.2033 cc, indebitamente, o comunque senza una giusta causa, corrisposte, per mancanza di un effettivo titolo, tutte le somme versate all'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A., con riguardo a qualsiasi emolumento che risulti dalla documentazione prodotta in corso di causa effettivamente percepito dal medesimo, nonché addebitato al verificarsi di presupposti tali da renderlo indipendente e autonomo da ogni altro (a titolo esemplificativo, considerando quanto risulti addebitato per commissioni di massimo scoperto o sostitutive, ivi comprese commissioni di affidamento o di istruttoria veloce, penali di sconfinamento;
per gli interessi sul capitale o per quelli sugli interessi) qualora si possa ritenere esistente il credito corrispondente solo se contemplato da un valido ed efficace accordo contrattuale, per esempio un (sia esso tipico o atipico) contratto di conto corrente di corrispondenza, un contratto di apertura di credito o fido, un contratto di sconto bancario, pagina 2 di 15 considerato nel suo complesso e/o da singole clausole, ma non risulti essere stata adottata la forma scritta, imposta a pena di nullità dal combinato disposto dei commi 1° e 3° dell'art.117 del D. Lgs. 385 del 1993, tenuto conto del testo contrattuale del contratto di apertura che è stato acquisito e prodotto in giudizio a seguito di istanza ex art.119 TUB;
accertare e dichiarare, anche (se del caso) in via gradata rispetto alla precedente domanda:
- la nullità di qualsiasi pattuizione che contempli somme dovute a titolo di commissione di massimo scoperto ex artt.1418 cc e 1346 cc per indeterminatezza dell'oggetto, qualora si accerti l'inesistenza, nella fattispecie, di una pattuizione scritta tra le parti che chiarisca quando effettivamente, al ricorrere di quali presupposti precisi, sia dovuta la CMS e come vada quantificata (come più diffusamente argomentato in atti) e/o ex artt.1325 cc e 1418 cc comma 2° per mancanza di causa (sia relativamente alla parte da quantificare entro il fido che in relazione al dovuto per sconfinamenti da esso, come più puntualmente argomentato in atti), con salvezza dell'accordo contrattuale per il resto ex art.1419 cc, nonché accertare e dichiarare la nullità delle eventuali pattuizioni intervenute dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art.2 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009,
n. 2, che si pongano in contrasto con la disposizione da ultimo menzionata e infine delle pattuizioni che, intervenute in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge n.1 del 24.1.2012, convertito in legge, con modificazioni, con la legge di conversione 24.3.2012 n.27, art.27 bis, risultino in contrasto con quanto stabilito in esso e dal combinato disposto dell'art.117 bis del D. Lgs. 385 del 1993 e del D.M. 30.6.2012, con salvezza, anche in questo caso, del contratto di conto corrente per il resto ex art.1419 cc;
- la nullità di qualsiasi pattuizione che risulti contraria a norme imperative in materia di anatocismo, tempo per tempo vigenti, tenuto conto sia del dettato dell'art.1283 cc che, in quanto applicabile, della disciplina speciale, in particolare dell'art.120 D. Lgs 283 del 1993 (considerate, se del caso, anche le modifiche che ha subito nel tempo) e dell'eventuale pertinente normativa secondaria di attuazione;
- l'eventuale mancato rispetto di ogni disposizione contrattuale nonché di norme imperative in materia di jus variandi (accertando e verificando, altresì, o se ed entro quali limiti possa ritenersi avvenuto il corretto esercizio della relativa facoltà, sia in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti che con riguardo al momento in cui possano ritenersi efficaci le relative comunicazioni, se validamente avvenute) e di decorrenza delle valute, tempo per tempo vigenti, operando, se del caso, la quantificazione della differenza tra dovuto e versato ai titoli citati;
- l'eventuale applicabilità, per violazione del dettato dell'art.1284 cc circa la pattuizione di interessi a un tasso superiore a quello legale e/o della legislazione speciale (legge 154 del
1992 o D. Lgs 385 del 1993) del diverso tasso di cui alle medesime disposizioni, nonché la differenza tra quanto risulti per conseguenza dovuto e quanto effettivamente corrisposto;
pagina 3 di 15 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE (SE DEL CASO, RICONVENZIONALE): accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad stante la nullità del contratto in virtù del quale è stato ONroparte_4 ottenuto il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA (SE DEL CASO RICONVENZIONALE): accertare e dichiarare che in realtà nessuna pretesa creditoria può essere stata acquistata, in quanto da ritenersi, in realtà, già completamente estinta prima di essere solo apparentemente divenuta di
[...] nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuto sussistente il credito di cui al ONroparte_4 contratto di finanziamento del 20.4.2012 stipulato tra i signori e ed il Banco di Brescia: Pt_1 Parte_1
- rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente n.ro 17848 intercorso tra i signori e Pt_1
e nonché il rapporto n. 7602 intercorso tra la società agricola Parte_1 ONroparte_5 [...]
e il medesimo istituti di credito, espunte tutte le rimesse che risultino prive di Parte_3 giustificazione in accoglimento totale o parziale delle domande proposte in via pregiudiziale di merito (o di alcune di esse) nonché operata la compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1241 cc e seguenti, tra i crediti da ricalcolo del saldo e/o ex art.2033 cc
• relativamente agli addebiti privi di giustificazione verificatisi nel corso dello svolgimento del rapporto di conto corrente 17848 intercorso direttamente con gli attori - opponenti, fino alla data in cui è divenuta efficace la cessione del credito (con conseguente cessazione della coesistenza di rapporti di credito e debito tra medesimi soggetti) e per l'intero ammontare;
• relativamente agli addebiti privi di giustificazione verificatisi nel corso dello svolgimento del rapporto di conto 7602 intercorso invece con la società agricola fino al 4.1.2011: per Parte_3
l'intero nella sola misura in cui, per effetto del ricalcolo del saldo, risulti inesistente l'esposizione alla quale è stato fatto fronte con il bonifico avvenuto il 10.12.2010, qualora si ritenga in tale eventualità inapplicabile l'art.1302 cc, trattandosi di credito da indebito sorto in capo direttamente ai signori e ex Pt_1 Parte_1 art.2033 cc, anziché di una pretesa creditoria in capo alla società agricola con la quale erano obbligati in via solidale in quel momento;
limitatamente invece a un terzo nella misura in cui la medesima esposizione debitoria risulti invece permanente alla data del bonifico (benché eventualmente, ridimensionata) e/o si ritenga applicabile l'art.1302 cc, nonché per quanto attiene a ogni pretesa creditoria da ricalcolo del saldo e/o indebito ex art.2033 cc che risulti e/o si ritenga sussistente in capo alla società nel periodo tra il
10.12.2010 e il 4.1.2011, la data in cui è divenuta efficace la trasformazione della società di persone in società di capitali ed è cessato ogni obbligo solidale dei soci;
NEL MERITO, IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: sempre rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente n.ro 17848 intercorso tra i signori e Pt_1
con riguardo al periodo antecedente la data in cui è divenuta efficace e/o opponibile la cessione Parte_1
e 7602, intercorso tra la e con riguardo al Parte_4 ONroparte_5 pagina 4 di 15 periodo fino al 4.1.2011 espungendo tutte le rimesse che risultino prive di giustificazione in accoglimento totale o parziale delle domande proposte in via pregiudiziale di merito (o di alcune di esse) nonché operata la compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1241 cc e seguenti, tra i crediti da ricalcolo del saldo e/o ripetizione di indebito ex art.2033 cc (nella misura di cui alla domanda precedente), accertare e dichiarare quale sia l'effettiva posizione debitoria dei signori e nei Parte_1 Parte_1 confronti di non potendo quest'ultima avere acquistato crediti diversi, ONroparte_4 nell'ammontare, da quelli in essere al momento della cessione;
NEL MERITO IN OGNI CASO: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- nei confronti di ONroparte_2
- ONrariis rejectis, spese di lite rifuse con IVA e CPA come per legge, Voglia il Tribunale di Brescia
Ill.mo:
Nel merito (se del caso in via pregiudiziale): con sentenza avente efficacia di giudicato tra le parti (fermo quanto osservato nell'atto di citazione del terzo, circa i principi di diritto applicabili all'azione di rendiconto, anche in ordine alla natura del provvedimento da adottare):
1. ex artt.263 cpc e segg. ordinare a la presentazione del conto completo, con il deposito in ONroparte_2 cancelleria dei documenti giustificativi, compresi tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto e la documentazione contrattuale completa, comprensiva quindi non solo del relativo contratto di apertura, ma anche di tutti quelli collegati (apertura di credito o altro tipo di affidamento, di sconto, eventuali conti anticipi o salvo buon fine ecc…) con particolare riferimento a quanto non già agli atti come specificato nel paragrafo 2b della parte in fatto dell'atto di citazione del terzo, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, relativamente ai seguenti rapporti di conto corrente: 17848; 5713, poi divenuto
7062, limitatamente, tuttavia, al necessario per ricostruire il saldo alle date del 10.12.2010 (stante il pagamento effettuato dai signori e in quella data, con addebito sul conto 17848 e Pt_1 Parte_1 accredito su quello 7602) e 4.1.2011;
2. accertare e dichiarare la nullità del contratto di prestito 004/01020503 del 20.4.2012, stipulato con l'allora
Banco di Brescia S.p.A., in virtù del quale è stato ottenuto dalla cessionaria il ONroparte_4 decreto ingiuntivo opposto, per mancanza della funzione economico - individuale concreta apparente (ex art.1418 cc comma 2° e 1325 cc n.2), come più diffusamente esposto in atti;
accertare e dichiarare che nulla era dovuto dai signori e alla data in cui è divenuta efficace la cessione all'istituto di Pt_1 Parte_1 credito cedente, cosicché neppure è dovuto alcunché alla cessionaria convenuta-opposta virtù del contratto di prestito 004/01020503 del 20.4.2012 (in origine stipulato con Banco di Brescia S.p.A.), in forza del quale pagina 5 di 15 è stato ottenuto il decreto ingiuntivo, non potendosi essere trasferito un credito che non esisteva in capo alla solo apparente cedente, della quale è successore universale ONroparte_2
3. sia, nell'ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di nullità del citato contratto di mutuo, sia qualora invece non sia accolta la domanda precedente e in tale eventualità, anche (se del caso) in via gradata e limitatamente al periodo di tempo antecedente il momento in cui la cessione del credito per cui è causa è divenuta opponibile ai signori in virtù della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e/o Parte_2 della successiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche al fine di stabilire in che limiti esistesse e di quale ammontare effettivamente fosse il credito che è stato ceduto, relativamente a: I. il rapporto di conto corrente n.ro 17848 intercorso tra i signori e Parte_1
e l'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A; II. il rapporto di conto corrente 7602 Parte_1 intercorso tra la società agricola (la quale ha subito nel tempo i cambiamenti Parte_3 di composizione sociale e denominazione di cui in atti) e l'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A. (poi confluito in che ha ceduto il credito per cui è causa a , ONroparte_5 ONroparte_4 accertare e dichiarare, anche, se del caso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1418 cc e segg. ed all'art.2033 cc, indebitamente o comunque senza giusta causa corrisposte, per mancanza di un effettivo titolo, tutte le somme versate all'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A. e/o agli altri istituti di credito ai quali è subentrata, a seguito di operazioni societarie, successivamente (da ultimo ONroparte_5 incorporata a seguito di fusione in , con riguardo a qualsiasi emolumento che risulti ONroparte_2 dalla documentazione prodotta in corso di causa effettivamente percepito dal medesimo, nonché addebitato in occasione della concretizzazione di presupposti tali da renderlo indipendente e autonomo da ogni altro (a titolo esemplificativo, considerando quanto risulti pagato per commissioni di massimo scoperto o successive, ivi comprese commissioni di affidamento o d'istruttoria veloce, commissioni di disponibilità fondi, penali di sconfinamento;
per gli interessi sul capitale o per quelli sugli interessi) qualora si possa ritenere esistente il credito corrispondente solo se contemplato da un valido ed efficace accordo contrattuale, per esempio un (sia esso tipico o atipico) contratto di conto corrente di corrispondenza, un contratto di apertura di credito o fido, un contratto di sconto bancario, considerato nel suo complesso e/o da singole clausole, ma non risulti essere stata adottata la forma scritta (anche solo limitatamente alle singole clausole), imposta a pena di nullità dapprima dalle disposizioni di cui all'art.1284 cc, relativamente alla pattuizione di un tasso degli interessi superiore a quello legale e/o alla legge 154 del 1992, nonché dal combinato disposto dei commi 1° e 3° dell'art.117 del D. Lgs. 385 del 1993, nella misura in cui risultino applicabili pro tempore;
4. accertare e dichiarare, anche (se del caso) in via gradata rispetto alla precedente domanda:
• la nullità di qualsiasi pattuizione che contempli somme dovute a titolo di commissione di massimo scoperto ex artt.1418 cc e 1346 cc per indeterminatezza dell'oggetto, qualora si accerti l'inesistenza, nella pagina 6 di 15 fattispecie, di una pattuizione scritta tra le parti che chiarisca quando effettivamente, al ricorrere di quali presupposti precisi, sia dovuta la CMS e come vada quantificata (come più diffusamente argomentato in atti, compreso l'atto introduttivo del presente giudizio, come trascritto nell'atto di citazione del terzo) e/o ex artt.1325 cc e 1418 cc comma 2° per mancanza di causa (sia relativamente alla parte da quantificare entro il fido che in relazione al dovuto per sconfinamenti da esso, come più puntualmente argomentato in atti), con salvezza dell'accordo contrattuale per il resto ex art.1419 cc, nonché accertare e dichiarare la nullità delle eventuali pattuizioni intervenute dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art.2 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che si pongano in contrasto con la disposizione da ultimo menzionata e infine delle pattuizioni che, intervenute in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge n.1 del 24.1.2012, convertito in legge, con modificazioni, con la legge di conversione 24.3.2012 n.27, art.27 bis, risultino in contrasto con quanto stabilito in esso e dal combinato disposto dell'art.117 bis del D. Lgs. 385 del 1993 e del D.M. 30.6.2012, con salvezza, anche in questo caso, del contratto di conto corrente per il resto ex art.1419 cc;
• la nullità di qualsiasi pattuizione che risulti contraria a norme imperative in materia di anatocismo, tempo per tempo vigenti, tenuto conto sia del dettato dell'art.1283 cc che, in quanto applicabile, della disciplina speciale, in particolare dell'art.120 D. Lgs 283 del 1993 (tenuto conto delle modifiche che ha subito nel tempo) e dell'eventuale pertinente normativa secondaria di attuazione;
• l'eventuale mancato rispetto di ogni disposizione contrattuale nonché di norme imperative in materia di jus variandi (accertando e verificando, altresì, o se ed entro quali limiti possa ritenersi avvenuto il corretto esercizio della relativa facoltà, sia in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti che con riguardo al momento in cui possano ritenersi efficaci le relative comunicazioni, se validamente avvenute) e di decorrenza delle valute, tempo per tempo vigenti, operando, se del caso, la quantificazione della differenza tra dovuto e versato ai titoli citati;
• l'eventuale applicabilità, per violazione del dettato dell'art.1284 cc circa la pattuizione d'interessi a un tasso superiore a quello legale e/o della legislazione speciale (legge 154 del 1992 o D. Lgs 385 del 1993) del diverso tasso di cui alle medesime disposizioni, nonché la differenza tra quanto risulti per conseguenza dovuto e quanto effettivamente corrisposto;
5. accertare e dichiarare, per conseguenza, quale fosse la situazione di dare – avere tra le parti (tenuto conto di tutti i rapporti di conto corrente di cui al presente atto), al momento in cui è divenuta opponibile la cessione ad o della chiusura dei singoli rapporti di conto corrente, se ONroparte_6 precedente, operata solo se del caso la compensazione (in particolare, in caso di ritenuta validità del contratto di prestito) tra il credito, se effettivamente esistente, ceduto ad e i ONroparte_6 crediti da ricalcolo del saldo e/o indebito che si accerti esistenti in capo ai signori e con Pt_1 Parte_1 riguardo al contratti 17848, ovvero in capo alla società relativamente al solo Parte_5 pagina 7 di 15 rapporto 7062 (fermi i limiti in cui può essere eccepita la compensazione ex art.1302 cc, n ell a mi s u r a in cui detta norma risulti applicabile e nei termini in cui ciò è possibile, come meglio precisato in atti, in considerazione della qualità di obbligato in solido, fino alla data del 4.1.2011, con necessità di tenere conto dell'intero credito da indebito ex art.2033 cc nel caso in cui risulti inesistente l'esposizione alla quale i soci hanno fatto fronte con il bonifico avvenuto il 10.12.2010), nonché condannare in ONroparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione di quanto risulti eventualmente (in particolare nel caso si ritenga nullo il contratto di mutuo o il credito da ricalcolo del saldo e/o ex art.2033 cc risulti superiore, nel suo ammontare, a quello della pretesa creditoria che sarebbe stata ceduta, con conseguente totale estinzione della medesima per compensazione ed esistenza di un residuo) dovuto ai signori e/o ciascuno per quanto di sua competenza, ex art.2033 cc, Parte_1 Parte_1 con interessi dal pagamento o dalla domanda a seconda della ritenuta condizione di buona o mala fede del percepente.
Si insiste inoltre per l'accoglimento di ogni istanza istruttoria formulata in corso di causa, in particolare nella memoria ex art.183 comma 6° n.2 del 4.6.2022, fatta salva la necessità di escludere ogni riferimento a eventuali valutazioni tecniche prospettate come necessarie da parte del nominando perito, ma utili solo ai fini della decisione sulle domande oggetto di rinuncia nella presente sede.
Per CP_3
ONrariis rejectis, spese di lite rifuse con IVA e CPA come per legge, Voglia il Tribunale di Brescia Ill.mo:
Nel merito (se del caso in via pregiudiziale): con sentenza avente efficacia di giudicato tra le parti (fermo quanto osservato in atti, circa i principi di diritto applicabili all'azione di rendiconto, anche in ordine alla natura del provvedimento da adottare):
1. ex artt.263 cpc e segg. ordinare a la presentazione del conto completo, con il deposito in ONroparte_2 cancelleria dei documenti giustificativi, compresi tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto e la documentazione contrattuale completa, comprensiva quindi non solo del relativo contratto di apertura, ma anche di tutti quelli collegati (apertura di credito o altro tipo di affidamento, di sconto, eventuali conti anticipi o salvo buon fine ecc…) con particolare riferimento a quanto non già agli atti, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, relativamente al rapporto di conto corrente 5713, poi divenuto 7062; 2. relativamente al rapporto di conto corrente 7602 intercorso tra la società agricola
[...]
(poi divenuta in seguito e l'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A. (poi Parte_3 CP_3 confluito in che ha ceduto il credito per cui è causa a , ONroparte_5 ONroparte_4 accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1418 cc e segg. e/o all'art.2033 cc, indebitamente e comunque senza giusta causa corrisposte, per mancanza di un effettivo titolo, tutte le somme versate all'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A. e/o agli altri istituti di credito ai quali è pagina 8 di 15 subentrata, a seguito di operazioni societarie, successivamente (da ultimo incorporata a ONroparte_5 seguito di fusione in , con riguardo a qualsiasi emolumento che risulti dalla ONroparte_2 documentazione prodotta in corso di causa effettivamente percepito dal medesimo, nonché addebitato in occasione della concretizzazione di presupposti tali da renderlo indipendente e autonomo da ogni altro (a titolo esemplificativo, considerando quanto risulti pagato per commissioni di massimo scoperto o successive, ivi comprese commissioni di affidamento o d'istruttoria veloce, commissioni di disponibilità fondi, penali di sconfinamento;
per gli interessi sul capitale o per quelli sugli interessi) qualora si possa ritenere esistente il credito corrispondente solo se contemplato da un valido ed efficace accordo contrattuale, per esempio un (sia esso tipico o atipico) contratto di conto corrente di corrispondenza, un contratto di apertura di credito o fido, un contratto di sconto bancario, considerato nel suo complesso e/o da singole clausole, ma non risulti essere stata adottata la forma scritta (anche solo limitatamente alle singole clausole), imposta a pena di nullità dapprima dalle disposizioni di cui all'art.1284 cc, relativamente alla pattuizione di un tasso degli interessi superiore a quello legale e/o alla legge 154 del 1992, nonché dal combinato disposto dei commi 1° e 3° dell'art.117 del D. Lgs. 385 del 1993, nella misura in cui risultino applicabili pro tempore;
3. accertare e dichiarare, anche (se del caso) in via gradata rispetto alla precedente domanda: • la nullità di qualsiasi pattuizione che contempli somme dovute a titolo di commissione di massimo scoperto ex artt.1418 cc e 1346 cc per indeterminatezza dell'oggetto, qualora si accerti l'inesistenza, nella fattispecie, di una pattuizione scritta tra le parti che chiarisca quando effettivamente, al ricorrere di quali presupposti precisi, sia dovuta la CMS e come vada quantificata (come più diffusamente argomentato in atti, compreso l'atto introduttivo del presente giudizio, come richiamato nel presente) e/o ex artt.1325 cc e 1418 cc comma 2° per mancanza di causa (sia relativamente alla parte da quantificare entro il fido che in relazione al dovuto per sconfinamenti da esso, come più puntualmente argomentato in atti), con salvezza dell'accordo contrattuale per il resto ex art.1419 cc, nonché accertare e dichiarare la nullità delle eventuali pattuizioni intervenute dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art.2 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che si pongano in contrasto con la disposizione da ultimo menzionata ed infine delle pattuizioni che, intervenute in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge n.1 del 24.1.2012, convertito in legge, con modificazioni, con la legge di conversione 24.3.2012 n.27, art.27 bis, risultino in contrasto con quanto stabilito in esso e dal combinato disposto dell'art.117 bis del D. Lgs. 385 del 1993 e del D.M. 30.6.2012, con salvezza, anche in questo caso, del contratto di conto corrente per il resto ex art.1419 cc;
• la nullità di qualsiasi pattuizione che risulti contraria a norme imperative in materia di anatocismo, tempo per tempo vigenti, tenuto conto sia del dettato dell'art.1283 cc che, in quanto applicabile, della disciplina speciale, in particolare dell'art.120 D. Lgs 283 del 1993 (tenuto conto delle modifiche che ha subito nel tempo) e dell'eventuale pertinente normativa secondaria di attuazione;
• l'eventuale mancato rispetto di ogni pagina 9 di 15 disposizione contrattuale nonché di norme imperative in materia di jus variandi (accertando e verificando, altresì, o se ed entro quali limiti possa ritenersi avvenuto il corretto esercizio della relativa facoltà, sia in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti che con riguardo al momento in cui possano ritenersi efficaci le relative comunicazioni, se validamente avvenute) e di decorrenza delle valute, tempo per tempo vigenti, operando, se del caso, la quantificazione della differenza tra dovuto e versato ai titoli citati;
• l'eventuale applicabilità, per violazione del dettato dell'art.1284 cc circa la pattuizione d'interessi ad un tasso superiore a quello legale e/o della legislazione speciale (legge 154 del 1992 o D. Lgs 385 del 1993) del diverso tasso di cui alle medesime disposizioni, nonché la differenza tra quanto risulti per conseguenza dovuto e quanto effettivamente corrisposto;
3. condannare in persona del legale rappresentante pro ONroparte_2 tempore, alla corresponsione di quanto risulti dovuto a seguito di ricalcolo del saldo ed anche, se del caso, a titolo di ripetizione di indebito, eventualmente a in persona del legale rappresentante CP_3 Parte_3
con interessi e rivalutazione monetaria (nei limiti del dovuto ex art.1224 cc, a titolo di risarcimento
[...] del danno ulteriore) dal pagamento o dalla domanda a seconda della ritenuta condizione di buona o mala fede del percepente. Si insiste altresì per l'accoglimento di ogni istanza istruttoria formulata in corso di causa, in particolare con riferimento a quelle contenute nella memoria del 6 giugno 2022.
Per ONroparte_6
ONrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo odiernamente opposto ex art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'intervento spontaneo della società essendo CP_7 del tutto estranea, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, all'oggetto dell'odierno contendere ed essendo pure le contestazioni da essa sollevate attinenti a fattispecie coperte da giudicato e/o comunque oramai prescritte;
Nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo opposto e condannare parte attrice opponente al pagamento, in favore di della somma ONroparte_6 oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le ragioni attoree dovessero trovare totale o parziale accoglimento, dichiarare , quale originaria contraente e cessionaria CP_2 CP_8 del credito, tenuta a tenere indenne e manlevare da qualsivoglia conseguenza ONroparte_6 pregiudizievole e condannarla alla rifusione di quanto eventualmente dovuto agli attori a seguito pagina 10 di 15 dell'eventuale accertata illegittimità degli appostamenti in conto corrente effettuatati dalla banca terza chiamata sui rapporti intrattenuti con essa dai sigg.ri e e della Twils. Parte_1 Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e successive occorrende, come per legge.
Per ONroparte_2
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa voglia il Giudice adito:
Nei confronti degli attori opponenti:
- dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa di ONroparte_2
- in via gradatamente subordinata e/o alternativa, dichiarare:
• il difetto di legittimazione passiva di con riferimento alla citazione per chiamata di ONroparte_9 terzo notificata il 19.07.2021;
• l'inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte nei confronti della terza chiamata per difetto dei presupposti di comunanza di causa e di opportunità;
• l'inammissibilità delle domande dispiegate dagli attori nei confronti di ONroparte_10 relativamente al rapporto di conto corrente n. 81702, per essere intervenuta tra le medesime parti e per il medesimo oggetto decisione avente autorità di cosa giudicata che ha accertato l'esistenza del credito di €.
1.186,54 oltre legali dal 09.05.2013 in favore dell'ingiungente Parte_6 successivamente incorporata nell' a sua volta incorporata nella banca ONroparte_11
ONroparte_2
• l'inammissibilità delle domande dispiegate dagli attori nei confronti di ONroparte_10 relativamente al rapporto di conto corrente n. 7062 in quanto intestato a soggetto estraneo al giudizio (la società ; -rigettare in ogni caso tutte le domande avversarie, in quanto inammissibili e comunque CP_3 infondate, sia in fatto che in diritto;
- rifuse le spese e competenze di lite.
Nei confronti di CP_3
- dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di conseguentemente e in ogni caso dichiarare CP_3
l'inammissibilità e comunque rigettare le domande di nei confronti di CP_3 ONroparte_2 per tutti i motivi in atti, così come meglio specificati in sede di memoria ex art. 183 co.IV n.2 c.p.c.;
-rigettare in ogni caso tutte le domande avversarie, in quanto inammissibili e comunque infondate, sia in fatto che in diritto;
- rifuse le spese e competenze di lite.
Nei confronti di ONroparte_6
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto allEdomande nei ONroparte_2 confronti della stessa svolta da nella propria memoria ex art. 183, c. VI c.p.c., primo ONroparte_6 pagina 11 di 15 termine, e in ogni caso dichiarare la stessa inammissibile e comunque infondata e rigettarla per tutti i motivi in atti, così come meglio specificati in sede di memoria ex art. 183 co.IV n.2 c.p.c.;
-rigettare in ogni caso tutte le domande avversarie, in quanto inammissibili e comunque infondate, sia in fatto che in diritto;
- rifuse le spese e competenze di lite.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3 Parte_1
3786/2020 del 3.9.2020, con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare in solido la somma di €
41.579,72, a titolo di residuo del prestito personale n. 004/01020503 contratto con Banco di Brescia S.p.A., credito poi ceduto ad ONroparte_4
A fondamento della propria opposizione, gli attori hanno dedotto: a) la nullità del contratto di prestito per difetto di causa, essendo lo stesso servito per estinguere pregresse posizioni debitorie;
b) l'eventuale nullità del rapporto di conto corrente intestato a soggetto terzo (società agricola , poi Parte_3 trasformatasi in di cui gli attori sono soci) in favore del quale sono state trasferite le somme CP_3 mutuate;
c) l'eventuale nullità del conto corrente personale intestato agli odierni attori, da cui deriverebbe, a titolo restitutorio, un controcredito che viene eccepito in compensazione. In particolare, il credito eccepito in compensazione deriverebbe dall'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 tub in ragione della mancanza di forma scritta del contratto, nonché dall'addebito illegittimo di spese e commissioni, dall'applicazione indebita di interessi anatocistici.
Gli opponenti hanno chiamato in causa (“ ”), quale successore di ONroparte_2 CP_2 CP_5
ON (“ ) – originaria titolare del credito - a seguito di fusione per incorporazione di quest'ultima.
(“ ) – cessionaria del credito – ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. ONroparte_6 CP_4
È intervenuta in giudizio ( ), società di cui gli odierni opponenti sono soci, facendo CP_3 CP_3 proprie tutte le eccezioni e deduzioni svolte dagli attori.
***
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Sulla legittimazione passiva di CP_2
ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, poiché i rapporti contestati – e segnatamente il
[...] prestito, il conto corrente n. 17848 e il conto corrente n. 81702 – erano già stati ceduti ad al tempo CP_4 della chiamata in causa.
L'eccezione non può essere accolta.
pagina 12 di 15 La cessione dei crediti contestati è circostanza pacifica tra le parti: dalla documentazione prodotta, infatti, si evince che, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” del ON 10.12.2018, ha acquistato da crediti derivanti da una serie di rapporti, tra i quali rientrano CP_4 quelli contestati in questa sede.
La cessione, tuttavia, ha, appunto, ad oggetto i soli crediti derivanti dai rapporti contestati, non anche i relativi contratti;
ne consegue che le domande di ripetizione e condanna, nonché le ulteriori censure avanzate dagli odierni attori sono state correttamente rivolte ad quale successore a titolo universale CP_2
ON dell'originaria titolare dei crediti e destinataria di pagamenti asseritamente indebiti effettuati dagli odierni opponenti in costanza di rapporto.
Sul prestito personale n. 004/01020503
Preliminarmente, è opportuno precisare che e hanno chiesto ed ottenuto da Banco di Pt_1 Parte_1
Brescia S.p.A. – parte del gruppo – il prestito personale n. 004/01020503 per la somma di € CP_5
28.227,06, regolato sul c/c n. 17848, intestato ai medesimi opponenti.
Questi ultimi hanno dedotto la nullità di tale prestito per difetto di causa in concreto ex artt. 1418 c.c. e
1325 c.c., poiché la somma erogata a mutuo sarebbe stata utilizzata per estinguere posizione debitorie preesistenti dei mutuatari nei confronti del mutuante (cd. mutuo solutorio).
L'eccezione non può essere accolta.
Le Sezioni Unite, infatti, chiamate di recente a pronunciarsi sul punto, hanno affermato che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio) è valido e, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo”. (Cass. civ., sez. un., sent. n. 5841/2025).
Ai fini del perfezionamento di un valido contratto di mutuo, quindi, è sufficiente che la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario: tale circostanza è provata dall'estratto conto prodotto da , dal CP_2 quale si evince che in data 20.4.2012 è stata accreditata sul conto corrente n. 17848 la somma di €
28.227,06, a nulla rilevando che la stessa sia stata utilizzata per ripianare una pregressa situazione debitoria.
Analogamente, deve essere disattesa la doglianza in ordine al preteso difetto di causa in concreto. Dagli atti risulta, infatti, che l'interesse perseguito dagli odierni opponenti con il contratto di prestito è stato proprio pagina 13 di 15 quello di ripianare un precedente debito. Questo si evince altresì dal fatto che, poco prima di chiedere ed ottenere il prestito di cui si discute, ha effettuato un giroconto per la somma di € 110.000,00 sul c/c Pt_1
n. 17848, al tempo in negativo per € 131.729.79.
Il contratto di prestito concluso dagli opponenti è, quindi, pienamente valido ed efficace.
L'eventuale insussistenza del debito estinto tramite il mutuo o l'eventuale mancata coincidenza tra l'esposizione debitoria ripianata e quella effettivamente sussistente non dispiega alcuna incidenza sulla validità ed efficacia del mutuo, che presenta una sua autonomia sul piano causale.
Ciò premesso, è provato l'inadempimento agli obblighi scaturenti da tale contratto di prestito.
Gli stessi opponenti hanno confermato tale circostanza, allegando alla memoria ex art. 183, c. 6 n. 1) c.p.c. i documenti già forniti dalla convenuta in sede monitoria e, più segnatamente: a) il contratto di prestito oggetto di contestazione;
b) l'estratto di saldaconto, dal quale si evince una posizione a credito per la banca pari ad € 41.579,72; c) il piano di ammortamento, onorato dai mutuatari soltanto per sei rate di preammortamento.
Sul conto di titolarità del terzo
Gli attori difettano di legittimazione ad agire per l'accertamento della nullità del conto corrente n. 7602 intercorso tra “la società agricola (ora ed il Banco di Brescia. Parte_3 CP_3
Sui conti correnti di titolarità degli odierni opponenti
Al fine di eccepire in compensazione un controcredito, gli attori hanno prospettato la nullità del contratto di conto corrente n. 81702 intercorso tra e Banco di Brescia, nonché del contratto di conto corrente Pt_1
n. 17848 intercorso tra entrambi gli odierni attori e il Banco di Brescia.
Al riguardo si osserva che il rapporto n. 81702 risulta coperto da giudicato, posto che il decreto ingiuntivo n. 7375/2013 del tribunale di Brescia, avente ad oggetto una pretesa creditoria della banca relativa al rapporto in questione, non è stato opposto.
Quanto al conto corrente n. 17848 si osserva che le censure sono in parte ipotetiche, per l'eventualità in cui il contratto non abbia forma scritta. A ben vedere, gli attori non escludono che il contratto possa avere forma scritta, e riconoscono sostanzialmente di non averne la disponibilità. Non avendo allegato il contratto, gli attori non hanno soddisfatto l'onere probatorio su di loro incombente, ciò che preclude la verifica sulla correttezza degli addebiti censurati. In ogni caso, la perizia stessa su cui si fonda la pretesa creditoria degli odierni attori è stata redatta senza esaminare la documentazione negoziale di riferimento, talché essa risulta già di per sé priva di attendibilità.
pagina 14 di 15 Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidate in favore della convenuta e della terza chiamata, tenuto conto del valore della causa, del conseguente scaglione applicabile e dell'attività effettivamente espletata.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; condanna gli attori e l'intervenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta e della terza chiamata in causa, liquidate per ciascuna in € 6.164,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 17.12.2025
Il giudice
ID FF
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice ID FF, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 12355/2020 promossa da:
Parte_1
[...] con l'avv. A. Marengoni;
ATTORI contro
ONroparte_1 con l'avv. V. Colomba e l'avv. V. Zanni;
CONVENUTA
ONroparte_2 con l'avv. M. Iolita;
ER IA
CP_3 con l'avv. A. Marengoni;
INTERVENUTA
pagina 1 di 15 Oggetto: mutuo
Conclusioni: per gli attori:
ONrariis rejectis spese di lite rifuse con IVA e CPA come per legge, Voglia il Tribunale di Brescia Ill.mo:
- nei confronti della convenuta opposta ONroparte_4
- NEL MERITO, IN VIA (SE DEL CASO) PREGIUDIZIALE/RICONVENZIONALE:
1. accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità del contratto di prestito 004/01020503 del 20.4.2012 (stipulato con l'allora Banco di Brescia S.p.A.) in virtù del quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, per mancanza della funzione economico - individuale concreta apparente (ex art.1418 cc comma 2° e 1325 cc n.2), come meglio esposto in atti;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai signori e Pt_1 Parte_1 alla convenuta - opposta in virtù del contratto di prestito 004/01020503 del 20.4.2012 (in origine stipulato con Banco di Brescia S.p.A.), in forza del quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo;
2. sia nell'ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di nullità del citato contratto di mutuo, sia qualora invece non sia accolta la domanda precedente e al verificarsi di tale eventualità anche (se del caso) in via gradata rispetto a essa e limitatamente al periodo di tempo antecedente il momento in cui la cessione del credito per cui è causa è divenuta opponibile ai signori in virtù della pubblicazione in Parte_2
Gazzetta Ufficiale e/o della successiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per stabilire in che limiti esistesse e di quale ammontare effettivamente fosse il credito che è stato ceduto, relativamente a: - il rapporto di conto corrente numero 17848 intercorso tra i signori
[...]
e e l'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A.; Parte_1 Parte_1
- il rapporto di conto corrente 7602 intercorso tra la società agricola (la quale Parte_3 ha subito nel tempo i cambiamenti di composizione sociale e denominazione di cui in atti) e l'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A. (poi confluito in a sua volta da ultimo incorporata in ONroparte_5
, che ha ceduto il credito per cui è causa a ) accertare e ONroparte_2 ONroparte_4 dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1418 cc e/o all'art.2033 cc, indebitamente, o comunque senza una giusta causa, corrisposte, per mancanza di un effettivo titolo, tutte le somme versate all'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A., con riguardo a qualsiasi emolumento che risulti dalla documentazione prodotta in corso di causa effettivamente percepito dal medesimo, nonché addebitato al verificarsi di presupposti tali da renderlo indipendente e autonomo da ogni altro (a titolo esemplificativo, considerando quanto risulti addebitato per commissioni di massimo scoperto o sostitutive, ivi comprese commissioni di affidamento o di istruttoria veloce, penali di sconfinamento;
per gli interessi sul capitale o per quelli sugli interessi) qualora si possa ritenere esistente il credito corrispondente solo se contemplato da un valido ed efficace accordo contrattuale, per esempio un (sia esso tipico o atipico) contratto di conto corrente di corrispondenza, un contratto di apertura di credito o fido, un contratto di sconto bancario, pagina 2 di 15 considerato nel suo complesso e/o da singole clausole, ma non risulti essere stata adottata la forma scritta, imposta a pena di nullità dal combinato disposto dei commi 1° e 3° dell'art.117 del D. Lgs. 385 del 1993, tenuto conto del testo contrattuale del contratto di apertura che è stato acquisito e prodotto in giudizio a seguito di istanza ex art.119 TUB;
accertare e dichiarare, anche (se del caso) in via gradata rispetto alla precedente domanda:
- la nullità di qualsiasi pattuizione che contempli somme dovute a titolo di commissione di massimo scoperto ex artt.1418 cc e 1346 cc per indeterminatezza dell'oggetto, qualora si accerti l'inesistenza, nella fattispecie, di una pattuizione scritta tra le parti che chiarisca quando effettivamente, al ricorrere di quali presupposti precisi, sia dovuta la CMS e come vada quantificata (come più diffusamente argomentato in atti) e/o ex artt.1325 cc e 1418 cc comma 2° per mancanza di causa (sia relativamente alla parte da quantificare entro il fido che in relazione al dovuto per sconfinamenti da esso, come più puntualmente argomentato in atti), con salvezza dell'accordo contrattuale per il resto ex art.1419 cc, nonché accertare e dichiarare la nullità delle eventuali pattuizioni intervenute dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art.2 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009,
n. 2, che si pongano in contrasto con la disposizione da ultimo menzionata e infine delle pattuizioni che, intervenute in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge n.1 del 24.1.2012, convertito in legge, con modificazioni, con la legge di conversione 24.3.2012 n.27, art.27 bis, risultino in contrasto con quanto stabilito in esso e dal combinato disposto dell'art.117 bis del D. Lgs. 385 del 1993 e del D.M. 30.6.2012, con salvezza, anche in questo caso, del contratto di conto corrente per il resto ex art.1419 cc;
- la nullità di qualsiasi pattuizione che risulti contraria a norme imperative in materia di anatocismo, tempo per tempo vigenti, tenuto conto sia del dettato dell'art.1283 cc che, in quanto applicabile, della disciplina speciale, in particolare dell'art.120 D. Lgs 283 del 1993 (considerate, se del caso, anche le modifiche che ha subito nel tempo) e dell'eventuale pertinente normativa secondaria di attuazione;
- l'eventuale mancato rispetto di ogni disposizione contrattuale nonché di norme imperative in materia di jus variandi (accertando e verificando, altresì, o se ed entro quali limiti possa ritenersi avvenuto il corretto esercizio della relativa facoltà, sia in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti che con riguardo al momento in cui possano ritenersi efficaci le relative comunicazioni, se validamente avvenute) e di decorrenza delle valute, tempo per tempo vigenti, operando, se del caso, la quantificazione della differenza tra dovuto e versato ai titoli citati;
- l'eventuale applicabilità, per violazione del dettato dell'art.1284 cc circa la pattuizione di interessi a un tasso superiore a quello legale e/o della legislazione speciale (legge 154 del
1992 o D. Lgs 385 del 1993) del diverso tasso di cui alle medesime disposizioni, nonché la differenza tra quanto risulti per conseguenza dovuto e quanto effettivamente corrisposto;
pagina 3 di 15 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE (SE DEL CASO, RICONVENZIONALE): accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad stante la nullità del contratto in virtù del quale è stato ONroparte_4 ottenuto il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA (SE DEL CASO RICONVENZIONALE): accertare e dichiarare che in realtà nessuna pretesa creditoria può essere stata acquistata, in quanto da ritenersi, in realtà, già completamente estinta prima di essere solo apparentemente divenuta di
[...] nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuto sussistente il credito di cui al ONroparte_4 contratto di finanziamento del 20.4.2012 stipulato tra i signori e ed il Banco di Brescia: Pt_1 Parte_1
- rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente n.ro 17848 intercorso tra i signori e Pt_1
e nonché il rapporto n. 7602 intercorso tra la società agricola Parte_1 ONroparte_5 [...]
e il medesimo istituti di credito, espunte tutte le rimesse che risultino prive di Parte_3 giustificazione in accoglimento totale o parziale delle domande proposte in via pregiudiziale di merito (o di alcune di esse) nonché operata la compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1241 cc e seguenti, tra i crediti da ricalcolo del saldo e/o ex art.2033 cc
• relativamente agli addebiti privi di giustificazione verificatisi nel corso dello svolgimento del rapporto di conto corrente 17848 intercorso direttamente con gli attori - opponenti, fino alla data in cui è divenuta efficace la cessione del credito (con conseguente cessazione della coesistenza di rapporti di credito e debito tra medesimi soggetti) e per l'intero ammontare;
• relativamente agli addebiti privi di giustificazione verificatisi nel corso dello svolgimento del rapporto di conto 7602 intercorso invece con la società agricola fino al 4.1.2011: per Parte_3
l'intero nella sola misura in cui, per effetto del ricalcolo del saldo, risulti inesistente l'esposizione alla quale è stato fatto fronte con il bonifico avvenuto il 10.12.2010, qualora si ritenga in tale eventualità inapplicabile l'art.1302 cc, trattandosi di credito da indebito sorto in capo direttamente ai signori e ex Pt_1 Parte_1 art.2033 cc, anziché di una pretesa creditoria in capo alla società agricola con la quale erano obbligati in via solidale in quel momento;
limitatamente invece a un terzo nella misura in cui la medesima esposizione debitoria risulti invece permanente alla data del bonifico (benché eventualmente, ridimensionata) e/o si ritenga applicabile l'art.1302 cc, nonché per quanto attiene a ogni pretesa creditoria da ricalcolo del saldo e/o indebito ex art.2033 cc che risulti e/o si ritenga sussistente in capo alla società nel periodo tra il
10.12.2010 e il 4.1.2011, la data in cui è divenuta efficace la trasformazione della società di persone in società di capitali ed è cessato ogni obbligo solidale dei soci;
NEL MERITO, IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: sempre rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente n.ro 17848 intercorso tra i signori e Pt_1
con riguardo al periodo antecedente la data in cui è divenuta efficace e/o opponibile la cessione Parte_1
e 7602, intercorso tra la e con riguardo al Parte_4 ONroparte_5 pagina 4 di 15 periodo fino al 4.1.2011 espungendo tutte le rimesse che risultino prive di giustificazione in accoglimento totale o parziale delle domande proposte in via pregiudiziale di merito (o di alcune di esse) nonché operata la compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1241 cc e seguenti, tra i crediti da ricalcolo del saldo e/o ripetizione di indebito ex art.2033 cc (nella misura di cui alla domanda precedente), accertare e dichiarare quale sia l'effettiva posizione debitoria dei signori e nei Parte_1 Parte_1 confronti di non potendo quest'ultima avere acquistato crediti diversi, ONroparte_4 nell'ammontare, da quelli in essere al momento della cessione;
NEL MERITO IN OGNI CASO: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- nei confronti di ONroparte_2
- ONrariis rejectis, spese di lite rifuse con IVA e CPA come per legge, Voglia il Tribunale di Brescia
Ill.mo:
Nel merito (se del caso in via pregiudiziale): con sentenza avente efficacia di giudicato tra le parti (fermo quanto osservato nell'atto di citazione del terzo, circa i principi di diritto applicabili all'azione di rendiconto, anche in ordine alla natura del provvedimento da adottare):
1. ex artt.263 cpc e segg. ordinare a la presentazione del conto completo, con il deposito in ONroparte_2 cancelleria dei documenti giustificativi, compresi tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto e la documentazione contrattuale completa, comprensiva quindi non solo del relativo contratto di apertura, ma anche di tutti quelli collegati (apertura di credito o altro tipo di affidamento, di sconto, eventuali conti anticipi o salvo buon fine ecc…) con particolare riferimento a quanto non già agli atti come specificato nel paragrafo 2b della parte in fatto dell'atto di citazione del terzo, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, relativamente ai seguenti rapporti di conto corrente: 17848; 5713, poi divenuto
7062, limitatamente, tuttavia, al necessario per ricostruire il saldo alle date del 10.12.2010 (stante il pagamento effettuato dai signori e in quella data, con addebito sul conto 17848 e Pt_1 Parte_1 accredito su quello 7602) e 4.1.2011;
2. accertare e dichiarare la nullità del contratto di prestito 004/01020503 del 20.4.2012, stipulato con l'allora
Banco di Brescia S.p.A., in virtù del quale è stato ottenuto dalla cessionaria il ONroparte_4 decreto ingiuntivo opposto, per mancanza della funzione economico - individuale concreta apparente (ex art.1418 cc comma 2° e 1325 cc n.2), come più diffusamente esposto in atti;
accertare e dichiarare che nulla era dovuto dai signori e alla data in cui è divenuta efficace la cessione all'istituto di Pt_1 Parte_1 credito cedente, cosicché neppure è dovuto alcunché alla cessionaria convenuta-opposta virtù del contratto di prestito 004/01020503 del 20.4.2012 (in origine stipulato con Banco di Brescia S.p.A.), in forza del quale pagina 5 di 15 è stato ottenuto il decreto ingiuntivo, non potendosi essere trasferito un credito che non esisteva in capo alla solo apparente cedente, della quale è successore universale ONroparte_2
3. sia, nell'ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda di nullità del citato contratto di mutuo, sia qualora invece non sia accolta la domanda precedente e in tale eventualità, anche (se del caso) in via gradata e limitatamente al periodo di tempo antecedente il momento in cui la cessione del credito per cui è causa è divenuta opponibile ai signori in virtù della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e/o Parte_2 della successiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche al fine di stabilire in che limiti esistesse e di quale ammontare effettivamente fosse il credito che è stato ceduto, relativamente a: I. il rapporto di conto corrente n.ro 17848 intercorso tra i signori e Parte_1
e l'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A; II. il rapporto di conto corrente 7602 Parte_1 intercorso tra la società agricola (la quale ha subito nel tempo i cambiamenti Parte_3 di composizione sociale e denominazione di cui in atti) e l'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A. (poi confluito in che ha ceduto il credito per cui è causa a , ONroparte_5 ONroparte_4 accertare e dichiarare, anche, se del caso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1418 cc e segg. ed all'art.2033 cc, indebitamente o comunque senza giusta causa corrisposte, per mancanza di un effettivo titolo, tutte le somme versate all'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A. e/o agli altri istituti di credito ai quali è subentrata, a seguito di operazioni societarie, successivamente (da ultimo ONroparte_5 incorporata a seguito di fusione in , con riguardo a qualsiasi emolumento che risulti ONroparte_2 dalla documentazione prodotta in corso di causa effettivamente percepito dal medesimo, nonché addebitato in occasione della concretizzazione di presupposti tali da renderlo indipendente e autonomo da ogni altro (a titolo esemplificativo, considerando quanto risulti pagato per commissioni di massimo scoperto o successive, ivi comprese commissioni di affidamento o d'istruttoria veloce, commissioni di disponibilità fondi, penali di sconfinamento;
per gli interessi sul capitale o per quelli sugli interessi) qualora si possa ritenere esistente il credito corrispondente solo se contemplato da un valido ed efficace accordo contrattuale, per esempio un (sia esso tipico o atipico) contratto di conto corrente di corrispondenza, un contratto di apertura di credito o fido, un contratto di sconto bancario, considerato nel suo complesso e/o da singole clausole, ma non risulti essere stata adottata la forma scritta (anche solo limitatamente alle singole clausole), imposta a pena di nullità dapprima dalle disposizioni di cui all'art.1284 cc, relativamente alla pattuizione di un tasso degli interessi superiore a quello legale e/o alla legge 154 del 1992, nonché dal combinato disposto dei commi 1° e 3° dell'art.117 del D. Lgs. 385 del 1993, nella misura in cui risultino applicabili pro tempore;
4. accertare e dichiarare, anche (se del caso) in via gradata rispetto alla precedente domanda:
• la nullità di qualsiasi pattuizione che contempli somme dovute a titolo di commissione di massimo scoperto ex artt.1418 cc e 1346 cc per indeterminatezza dell'oggetto, qualora si accerti l'inesistenza, nella pagina 6 di 15 fattispecie, di una pattuizione scritta tra le parti che chiarisca quando effettivamente, al ricorrere di quali presupposti precisi, sia dovuta la CMS e come vada quantificata (come più diffusamente argomentato in atti, compreso l'atto introduttivo del presente giudizio, come trascritto nell'atto di citazione del terzo) e/o ex artt.1325 cc e 1418 cc comma 2° per mancanza di causa (sia relativamente alla parte da quantificare entro il fido che in relazione al dovuto per sconfinamenti da esso, come più puntualmente argomentato in atti), con salvezza dell'accordo contrattuale per il resto ex art.1419 cc, nonché accertare e dichiarare la nullità delle eventuali pattuizioni intervenute dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art.2 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che si pongano in contrasto con la disposizione da ultimo menzionata e infine delle pattuizioni che, intervenute in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge n.1 del 24.1.2012, convertito in legge, con modificazioni, con la legge di conversione 24.3.2012 n.27, art.27 bis, risultino in contrasto con quanto stabilito in esso e dal combinato disposto dell'art.117 bis del D. Lgs. 385 del 1993 e del D.M. 30.6.2012, con salvezza, anche in questo caso, del contratto di conto corrente per il resto ex art.1419 cc;
• la nullità di qualsiasi pattuizione che risulti contraria a norme imperative in materia di anatocismo, tempo per tempo vigenti, tenuto conto sia del dettato dell'art.1283 cc che, in quanto applicabile, della disciplina speciale, in particolare dell'art.120 D. Lgs 283 del 1993 (tenuto conto delle modifiche che ha subito nel tempo) e dell'eventuale pertinente normativa secondaria di attuazione;
• l'eventuale mancato rispetto di ogni disposizione contrattuale nonché di norme imperative in materia di jus variandi (accertando e verificando, altresì, o se ed entro quali limiti possa ritenersi avvenuto il corretto esercizio della relativa facoltà, sia in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti che con riguardo al momento in cui possano ritenersi efficaci le relative comunicazioni, se validamente avvenute) e di decorrenza delle valute, tempo per tempo vigenti, operando, se del caso, la quantificazione della differenza tra dovuto e versato ai titoli citati;
• l'eventuale applicabilità, per violazione del dettato dell'art.1284 cc circa la pattuizione d'interessi a un tasso superiore a quello legale e/o della legislazione speciale (legge 154 del 1992 o D. Lgs 385 del 1993) del diverso tasso di cui alle medesime disposizioni, nonché la differenza tra quanto risulti per conseguenza dovuto e quanto effettivamente corrisposto;
5. accertare e dichiarare, per conseguenza, quale fosse la situazione di dare – avere tra le parti (tenuto conto di tutti i rapporti di conto corrente di cui al presente atto), al momento in cui è divenuta opponibile la cessione ad o della chiusura dei singoli rapporti di conto corrente, se ONroparte_6 precedente, operata solo se del caso la compensazione (in particolare, in caso di ritenuta validità del contratto di prestito) tra il credito, se effettivamente esistente, ceduto ad e i ONroparte_6 crediti da ricalcolo del saldo e/o indebito che si accerti esistenti in capo ai signori e con Pt_1 Parte_1 riguardo al contratti 17848, ovvero in capo alla società relativamente al solo Parte_5 pagina 7 di 15 rapporto 7062 (fermi i limiti in cui può essere eccepita la compensazione ex art.1302 cc, n ell a mi s u r a in cui detta norma risulti applicabile e nei termini in cui ciò è possibile, come meglio precisato in atti, in considerazione della qualità di obbligato in solido, fino alla data del 4.1.2011, con necessità di tenere conto dell'intero credito da indebito ex art.2033 cc nel caso in cui risulti inesistente l'esposizione alla quale i soci hanno fatto fronte con il bonifico avvenuto il 10.12.2010), nonché condannare in ONroparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione di quanto risulti eventualmente (in particolare nel caso si ritenga nullo il contratto di mutuo o il credito da ricalcolo del saldo e/o ex art.2033 cc risulti superiore, nel suo ammontare, a quello della pretesa creditoria che sarebbe stata ceduta, con conseguente totale estinzione della medesima per compensazione ed esistenza di un residuo) dovuto ai signori e/o ciascuno per quanto di sua competenza, ex art.2033 cc, Parte_1 Parte_1 con interessi dal pagamento o dalla domanda a seconda della ritenuta condizione di buona o mala fede del percepente.
Si insiste inoltre per l'accoglimento di ogni istanza istruttoria formulata in corso di causa, in particolare nella memoria ex art.183 comma 6° n.2 del 4.6.2022, fatta salva la necessità di escludere ogni riferimento a eventuali valutazioni tecniche prospettate come necessarie da parte del nominando perito, ma utili solo ai fini della decisione sulle domande oggetto di rinuncia nella presente sede.
Per CP_3
ONrariis rejectis, spese di lite rifuse con IVA e CPA come per legge, Voglia il Tribunale di Brescia Ill.mo:
Nel merito (se del caso in via pregiudiziale): con sentenza avente efficacia di giudicato tra le parti (fermo quanto osservato in atti, circa i principi di diritto applicabili all'azione di rendiconto, anche in ordine alla natura del provvedimento da adottare):
1. ex artt.263 cpc e segg. ordinare a la presentazione del conto completo, con il deposito in ONroparte_2 cancelleria dei documenti giustificativi, compresi tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto e la documentazione contrattuale completa, comprensiva quindi non solo del relativo contratto di apertura, ma anche di tutti quelli collegati (apertura di credito o altro tipo di affidamento, di sconto, eventuali conti anticipi o salvo buon fine ecc…) con particolare riferimento a quanto non già agli atti, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, relativamente al rapporto di conto corrente 5713, poi divenuto 7062; 2. relativamente al rapporto di conto corrente 7602 intercorso tra la società agricola
[...]
(poi divenuta in seguito e l'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A. (poi Parte_3 CP_3 confluito in che ha ceduto il credito per cui è causa a , ONroparte_5 ONroparte_4 accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1418 cc e segg. e/o all'art.2033 cc, indebitamente e comunque senza giusta causa corrisposte, per mancanza di un effettivo titolo, tutte le somme versate all'istituto di credito Banco di Brescia S.p.A. e/o agli altri istituti di credito ai quali è pagina 8 di 15 subentrata, a seguito di operazioni societarie, successivamente (da ultimo incorporata a ONroparte_5 seguito di fusione in , con riguardo a qualsiasi emolumento che risulti dalla ONroparte_2 documentazione prodotta in corso di causa effettivamente percepito dal medesimo, nonché addebitato in occasione della concretizzazione di presupposti tali da renderlo indipendente e autonomo da ogni altro (a titolo esemplificativo, considerando quanto risulti pagato per commissioni di massimo scoperto o successive, ivi comprese commissioni di affidamento o d'istruttoria veloce, commissioni di disponibilità fondi, penali di sconfinamento;
per gli interessi sul capitale o per quelli sugli interessi) qualora si possa ritenere esistente il credito corrispondente solo se contemplato da un valido ed efficace accordo contrattuale, per esempio un (sia esso tipico o atipico) contratto di conto corrente di corrispondenza, un contratto di apertura di credito o fido, un contratto di sconto bancario, considerato nel suo complesso e/o da singole clausole, ma non risulti essere stata adottata la forma scritta (anche solo limitatamente alle singole clausole), imposta a pena di nullità dapprima dalle disposizioni di cui all'art.1284 cc, relativamente alla pattuizione di un tasso degli interessi superiore a quello legale e/o alla legge 154 del 1992, nonché dal combinato disposto dei commi 1° e 3° dell'art.117 del D. Lgs. 385 del 1993, nella misura in cui risultino applicabili pro tempore;
3. accertare e dichiarare, anche (se del caso) in via gradata rispetto alla precedente domanda: • la nullità di qualsiasi pattuizione che contempli somme dovute a titolo di commissione di massimo scoperto ex artt.1418 cc e 1346 cc per indeterminatezza dell'oggetto, qualora si accerti l'inesistenza, nella fattispecie, di una pattuizione scritta tra le parti che chiarisca quando effettivamente, al ricorrere di quali presupposti precisi, sia dovuta la CMS e come vada quantificata (come più diffusamente argomentato in atti, compreso l'atto introduttivo del presente giudizio, come richiamato nel presente) e/o ex artt.1325 cc e 1418 cc comma 2° per mancanza di causa (sia relativamente alla parte da quantificare entro il fido che in relazione al dovuto per sconfinamenti da esso, come più puntualmente argomentato in atti), con salvezza dell'accordo contrattuale per il resto ex art.1419 cc, nonché accertare e dichiarare la nullità delle eventuali pattuizioni intervenute dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art.2 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che si pongano in contrasto con la disposizione da ultimo menzionata ed infine delle pattuizioni che, intervenute in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge n.1 del 24.1.2012, convertito in legge, con modificazioni, con la legge di conversione 24.3.2012 n.27, art.27 bis, risultino in contrasto con quanto stabilito in esso e dal combinato disposto dell'art.117 bis del D. Lgs. 385 del 1993 e del D.M. 30.6.2012, con salvezza, anche in questo caso, del contratto di conto corrente per il resto ex art.1419 cc;
• la nullità di qualsiasi pattuizione che risulti contraria a norme imperative in materia di anatocismo, tempo per tempo vigenti, tenuto conto sia del dettato dell'art.1283 cc che, in quanto applicabile, della disciplina speciale, in particolare dell'art.120 D. Lgs 283 del 1993 (tenuto conto delle modifiche che ha subito nel tempo) e dell'eventuale pertinente normativa secondaria di attuazione;
• l'eventuale mancato rispetto di ogni pagina 9 di 15 disposizione contrattuale nonché di norme imperative in materia di jus variandi (accertando e verificando, altresì, o se ed entro quali limiti possa ritenersi avvenuto il corretto esercizio della relativa facoltà, sia in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti che con riguardo al momento in cui possano ritenersi efficaci le relative comunicazioni, se validamente avvenute) e di decorrenza delle valute, tempo per tempo vigenti, operando, se del caso, la quantificazione della differenza tra dovuto e versato ai titoli citati;
• l'eventuale applicabilità, per violazione del dettato dell'art.1284 cc circa la pattuizione d'interessi ad un tasso superiore a quello legale e/o della legislazione speciale (legge 154 del 1992 o D. Lgs 385 del 1993) del diverso tasso di cui alle medesime disposizioni, nonché la differenza tra quanto risulti per conseguenza dovuto e quanto effettivamente corrisposto;
3. condannare in persona del legale rappresentante pro ONroparte_2 tempore, alla corresponsione di quanto risulti dovuto a seguito di ricalcolo del saldo ed anche, se del caso, a titolo di ripetizione di indebito, eventualmente a in persona del legale rappresentante CP_3 Parte_3
con interessi e rivalutazione monetaria (nei limiti del dovuto ex art.1224 cc, a titolo di risarcimento
[...] del danno ulteriore) dal pagamento o dalla domanda a seconda della ritenuta condizione di buona o mala fede del percepente. Si insiste altresì per l'accoglimento di ogni istanza istruttoria formulata in corso di causa, in particolare con riferimento a quelle contenute nella memoria del 6 giugno 2022.
Per ONroparte_6
ONrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo odiernamente opposto ex art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'intervento spontaneo della società essendo CP_7 del tutto estranea, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, all'oggetto dell'odierno contendere ed essendo pure le contestazioni da essa sollevate attinenti a fattispecie coperte da giudicato e/o comunque oramai prescritte;
Nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo opposto e condannare parte attrice opponente al pagamento, in favore di della somma ONroparte_6 oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo, ovvero della maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di causa.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le ragioni attoree dovessero trovare totale o parziale accoglimento, dichiarare , quale originaria contraente e cessionaria CP_2 CP_8 del credito, tenuta a tenere indenne e manlevare da qualsivoglia conseguenza ONroparte_6 pregiudizievole e condannarla alla rifusione di quanto eventualmente dovuto agli attori a seguito pagina 10 di 15 dell'eventuale accertata illegittimità degli appostamenti in conto corrente effettuatati dalla banca terza chiamata sui rapporti intrattenuti con essa dai sigg.ri e e della Twils. Parte_1 Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e successive occorrende, come per legge.
Per ONroparte_2
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa voglia il Giudice adito:
Nei confronti degli attori opponenti:
- dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa di ONroparte_2
- in via gradatamente subordinata e/o alternativa, dichiarare:
• il difetto di legittimazione passiva di con riferimento alla citazione per chiamata di ONroparte_9 terzo notificata il 19.07.2021;
• l'inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte nei confronti della terza chiamata per difetto dei presupposti di comunanza di causa e di opportunità;
• l'inammissibilità delle domande dispiegate dagli attori nei confronti di ONroparte_10 relativamente al rapporto di conto corrente n. 81702, per essere intervenuta tra le medesime parti e per il medesimo oggetto decisione avente autorità di cosa giudicata che ha accertato l'esistenza del credito di €.
1.186,54 oltre legali dal 09.05.2013 in favore dell'ingiungente Parte_6 successivamente incorporata nell' a sua volta incorporata nella banca ONroparte_11
ONroparte_2
• l'inammissibilità delle domande dispiegate dagli attori nei confronti di ONroparte_10 relativamente al rapporto di conto corrente n. 7062 in quanto intestato a soggetto estraneo al giudizio (la società ; -rigettare in ogni caso tutte le domande avversarie, in quanto inammissibili e comunque CP_3 infondate, sia in fatto che in diritto;
- rifuse le spese e competenze di lite.
Nei confronti di CP_3
- dichiarare l'inammissibilità dell'intervento di conseguentemente e in ogni caso dichiarare CP_3
l'inammissibilità e comunque rigettare le domande di nei confronti di CP_3 ONroparte_2 per tutti i motivi in atti, così come meglio specificati in sede di memoria ex art. 183 co.IV n.2 c.p.c.;
-rigettare in ogni caso tutte le domande avversarie, in quanto inammissibili e comunque infondate, sia in fatto che in diritto;
- rifuse le spese e competenze di lite.
Nei confronti di ONroparte_6
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto allEdomande nei ONroparte_2 confronti della stessa svolta da nella propria memoria ex art. 183, c. VI c.p.c., primo ONroparte_6 pagina 11 di 15 termine, e in ogni caso dichiarare la stessa inammissibile e comunque infondata e rigettarla per tutti i motivi in atti, così come meglio specificati in sede di memoria ex art. 183 co.IV n.2 c.p.c.;
-rigettare in ogni caso tutte le domande avversarie, in quanto inammissibili e comunque infondate, sia in fatto che in diritto;
- rifuse le spese e competenze di lite.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3 Parte_1
3786/2020 del 3.9.2020, con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare in solido la somma di €
41.579,72, a titolo di residuo del prestito personale n. 004/01020503 contratto con Banco di Brescia S.p.A., credito poi ceduto ad ONroparte_4
A fondamento della propria opposizione, gli attori hanno dedotto: a) la nullità del contratto di prestito per difetto di causa, essendo lo stesso servito per estinguere pregresse posizioni debitorie;
b) l'eventuale nullità del rapporto di conto corrente intestato a soggetto terzo (società agricola , poi Parte_3 trasformatasi in di cui gli attori sono soci) in favore del quale sono state trasferite le somme CP_3 mutuate;
c) l'eventuale nullità del conto corrente personale intestato agli odierni attori, da cui deriverebbe, a titolo restitutorio, un controcredito che viene eccepito in compensazione. In particolare, il credito eccepito in compensazione deriverebbe dall'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 tub in ragione della mancanza di forma scritta del contratto, nonché dall'addebito illegittimo di spese e commissioni, dall'applicazione indebita di interessi anatocistici.
Gli opponenti hanno chiamato in causa (“ ”), quale successore di ONroparte_2 CP_2 CP_5
ON (“ ) – originaria titolare del credito - a seguito di fusione per incorporazione di quest'ultima.
(“ ) – cessionaria del credito – ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. ONroparte_6 CP_4
È intervenuta in giudizio ( ), società di cui gli odierni opponenti sono soci, facendo CP_3 CP_3 proprie tutte le eccezioni e deduzioni svolte dagli attori.
***
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Sulla legittimazione passiva di CP_2
ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva, poiché i rapporti contestati – e segnatamente il
[...] prestito, il conto corrente n. 17848 e il conto corrente n. 81702 – erano già stati ceduti ad al tempo CP_4 della chiamata in causa.
L'eccezione non può essere accolta.
pagina 12 di 15 La cessione dei crediti contestati è circostanza pacifica tra le parti: dalla documentazione prodotta, infatti, si evince che, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” del ON 10.12.2018, ha acquistato da crediti derivanti da una serie di rapporti, tra i quali rientrano CP_4 quelli contestati in questa sede.
La cessione, tuttavia, ha, appunto, ad oggetto i soli crediti derivanti dai rapporti contestati, non anche i relativi contratti;
ne consegue che le domande di ripetizione e condanna, nonché le ulteriori censure avanzate dagli odierni attori sono state correttamente rivolte ad quale successore a titolo universale CP_2
ON dell'originaria titolare dei crediti e destinataria di pagamenti asseritamente indebiti effettuati dagli odierni opponenti in costanza di rapporto.
Sul prestito personale n. 004/01020503
Preliminarmente, è opportuno precisare che e hanno chiesto ed ottenuto da Banco di Pt_1 Parte_1
Brescia S.p.A. – parte del gruppo – il prestito personale n. 004/01020503 per la somma di € CP_5
28.227,06, regolato sul c/c n. 17848, intestato ai medesimi opponenti.
Questi ultimi hanno dedotto la nullità di tale prestito per difetto di causa in concreto ex artt. 1418 c.c. e
1325 c.c., poiché la somma erogata a mutuo sarebbe stata utilizzata per estinguere posizione debitorie preesistenti dei mutuatari nei confronti del mutuante (cd. mutuo solutorio).
L'eccezione non può essere accolta.
Le Sezioni Unite, infatti, chiamate di recente a pronunciarsi sul punto, hanno affermato che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio) è valido e, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo”. (Cass. civ., sez. un., sent. n. 5841/2025).
Ai fini del perfezionamento di un valido contratto di mutuo, quindi, è sufficiente che la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario: tale circostanza è provata dall'estratto conto prodotto da , dal CP_2 quale si evince che in data 20.4.2012 è stata accreditata sul conto corrente n. 17848 la somma di €
28.227,06, a nulla rilevando che la stessa sia stata utilizzata per ripianare una pregressa situazione debitoria.
Analogamente, deve essere disattesa la doglianza in ordine al preteso difetto di causa in concreto. Dagli atti risulta, infatti, che l'interesse perseguito dagli odierni opponenti con il contratto di prestito è stato proprio pagina 13 di 15 quello di ripianare un precedente debito. Questo si evince altresì dal fatto che, poco prima di chiedere ed ottenere il prestito di cui si discute, ha effettuato un giroconto per la somma di € 110.000,00 sul c/c Pt_1
n. 17848, al tempo in negativo per € 131.729.79.
Il contratto di prestito concluso dagli opponenti è, quindi, pienamente valido ed efficace.
L'eventuale insussistenza del debito estinto tramite il mutuo o l'eventuale mancata coincidenza tra l'esposizione debitoria ripianata e quella effettivamente sussistente non dispiega alcuna incidenza sulla validità ed efficacia del mutuo, che presenta una sua autonomia sul piano causale.
Ciò premesso, è provato l'inadempimento agli obblighi scaturenti da tale contratto di prestito.
Gli stessi opponenti hanno confermato tale circostanza, allegando alla memoria ex art. 183, c. 6 n. 1) c.p.c. i documenti già forniti dalla convenuta in sede monitoria e, più segnatamente: a) il contratto di prestito oggetto di contestazione;
b) l'estratto di saldaconto, dal quale si evince una posizione a credito per la banca pari ad € 41.579,72; c) il piano di ammortamento, onorato dai mutuatari soltanto per sei rate di preammortamento.
Sul conto di titolarità del terzo
Gli attori difettano di legittimazione ad agire per l'accertamento della nullità del conto corrente n. 7602 intercorso tra “la società agricola (ora ed il Banco di Brescia. Parte_3 CP_3
Sui conti correnti di titolarità degli odierni opponenti
Al fine di eccepire in compensazione un controcredito, gli attori hanno prospettato la nullità del contratto di conto corrente n. 81702 intercorso tra e Banco di Brescia, nonché del contratto di conto corrente Pt_1
n. 17848 intercorso tra entrambi gli odierni attori e il Banco di Brescia.
Al riguardo si osserva che il rapporto n. 81702 risulta coperto da giudicato, posto che il decreto ingiuntivo n. 7375/2013 del tribunale di Brescia, avente ad oggetto una pretesa creditoria della banca relativa al rapporto in questione, non è stato opposto.
Quanto al conto corrente n. 17848 si osserva che le censure sono in parte ipotetiche, per l'eventualità in cui il contratto non abbia forma scritta. A ben vedere, gli attori non escludono che il contratto possa avere forma scritta, e riconoscono sostanzialmente di non averne la disponibilità. Non avendo allegato il contratto, gli attori non hanno soddisfatto l'onere probatorio su di loro incombente, ciò che preclude la verifica sulla correttezza degli addebiti censurati. In ogni caso, la perizia stessa su cui si fonda la pretesa creditoria degli odierni attori è stata redatta senza esaminare la documentazione negoziale di riferimento, talché essa risulta già di per sé priva di attendibilità.
pagina 14 di 15 Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidate in favore della convenuta e della terza chiamata, tenuto conto del valore della causa, del conseguente scaglione applicabile e dell'attività effettivamente espletata.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; condanna gli attori e l'intervenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta e della terza chiamata in causa, liquidate per ciascuna in € 6.164,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 17.12.2025
Il giudice
ID FF
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