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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/11/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza 4.11.2025, nella causa di cui al n. 952 / 2023 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
IL, sono comparsi
Per parte ricorrente avv.to OT AD
Per parte resistente: avv.to BOCCUCCI SANDRO
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. OT AD si richiama agli atti e conclude come in ricorso.
L'avv. BOCCUCCI SANDRO si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo IL REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 952 /2023
Promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
OT AD e dall'avv. IMBRIANI SERENA
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. BOCCUCCI CP_1 P.IVA_1
SANDRO
-resistente-
Avente ad oggetto: riconoscimento malattia professionale sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE
- rigettata ogni contraria istanza, accertare la sussistenza della malattia professionale in capo alla ricorrente e la correlata causazione di una menomazione della integrità psicofisica permanente nella misura del 18% o, comunque, nella diversa percentuale che verrà accertata in corso di causa;
- condannare, per l'effetto, l' a corrispondere alla sig.ra la dovuta rendita, come CP_1 Pt_1 prevista per legge, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati.
Spese e compensi di lite integralmente rifusi. In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze di fatto riportate in parte narrativa, secondo le seguenti capitolazioni;
1) Vero che Lei ha lavorato presso la società (con sede in Fiumicello, UD) nel periodo in cui Controparte_2 la sig.ra ivi ha svolto la propria attività lavorativa (periodo ricompreso tra l'anno Parte_1 2007 e l'anno 2022)? 2) Vero che la sig.ra , nel periodo in cui Lei ha lavorato Parte_1 presso la società (in particolare nel periodo 2013 – 2022) ha svolto le mansioni di Controparte_2 sbavatura e satinatura dell'acciaio? 3) Vero che, nello svolgimento delle mansioni di sbavatura, la sig.ra si trovava costretta a sollevare a mano le lamiere, spostandole dalle pedane Parte_1 al tavolo di lavorazione? 4) Vero che, nello svolgimento delle mansioni di sbavatura, la sig.ra utilizzava una flex o, comunque, un utensile vibrante? 5) Vero che, nello
Parte_1 svolgimento delle mansioni di satinatura, la sig.ra utilizzava un nastro abrasivo
Parte_1 rullante? 6) Vero che le mansioni di sbavatura e di satinatura, nonché le movimentazioni manuali di cui al punto 3), venivano svolte dalla sig.ra quotidianamente? 7) Vero che, sul
Parte_1 finire dell'anno 2020, la sig.ra ha cessato di sollevare carichi particolarmente
Parte_1 pesanti, a seguito di visita medica di controllo (novembre 2020)? 8) Vero che Lei ha lavorato presso la società HEP S.r.l. (con sede operativa in San Vito al Torre, UD) nel periodo in cui la sig.ra
Parte_1
ivi ha svolto la propria attività lavorativa (anni 2022 – 2023)? 9) Vero che le mansioni della
[...] sig.ra consistevano nel sollevare delle bobine di rame con un macchinario Parte_1 meccanico a muro ed inserirne i capi nei rulli di traino, programmando la macchina di lavorazione?
Si indicano quali testi: - la sig.ra da sentirsi sulle circostanze di fatto capitolate Testimone_1 da 1) a 7); - il sig. , da sentirsi sulle circostanze di fatto capitolate sub 8) e 9). I Testimone_2 medesimi testi vengono indicati anche a prova contraria, con riferimento alle capitolazioni di prova eventualmente articolate da controparte, entro i limiti della relativa ammissione e con espressa riserva di introdurre ulteriori testi a dimostrazione delle circostanze di fatto che, al momento del deposito del presente ricorso, paiono sorrette da una ragionevole presunzione di non contestazione. Si chiede inoltre, laddove il Giudice adito lo reputasse opportuno, di voler disporre una Consulenza Tecnica
d'Ufficio al fine di accertare la sussistenza di una malattia professionale in capo alla sig.ra Pt_1
e la correlazione eziologica di detta malattia con le mansioni lavorative svolte dalla stessa sig.ra presso la società determinandone la quantifica ai fini del riconoscimento di Pt_1 Controparte_2 una rendita. Riservato ogni ulteriore mezzo.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale adito respingere il ricorso perché improcedibile e/o, comunque, infondato. Con vittoria di spese. IN VIA ISTRUTTORIA Il resistente , ritiene assorbenti le considerazioni CP_3 sopra esposte riguardo all'assenza di malattia professionale (documentalmente dimostrata), non ritenendo necessario il soccorso tecnico richiesto. In ogni caso, laddove si dovesse disporre il richiesto accertamento medico legale d'ufficio, l' nomina sin d'ora, quale proprio consulente di parte, il CP_1
Dr. o suo eventuale sostituto. Quanto alla prova testimoniale, in caso di ammissione Persona_1 della prova per testi, si chiede di essere ammessi alla prova del contrario con gli stessi testi e sui medesimi capitoli.
MOTIVAZIONE
1. si è rivolta al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento da parte Parte_1 dell' di una rendita per malattia professionale. CP_1
Deduce di aver prestato dal 10.04.2006 attività lavorativa per la società con sede in Controparte_2
Fiumicello Villa Vicentina e che nel corso del tempo, gli sforzi reiteratamente profusi nello svolgimento delle mansioni a cui era stata via via adibita hanno determinato l'insorgenza di significative problematiche fisiche.
Dapprima alla spalla destra dal 12 marzo 2018 quando lamentò dolore e impotenza funzionale dopo il sollevamento di un carico al lavoro e quindi il 18 febbraio 2019 quando durante lo spostamento di un carico, aveva subito la “rottura traumatica del sovraspinato della spalla destra” per cui era stata sottoposta ad un intervento in artroscopia.
Nel corso dell'anno 2021, la ricorrente, inoltre, avrebbe iniziato a lamentare dolore anche alla spalla sinistra e una costante lombalgia in accentuazione alla fine della giornata lavorativa.
L' all'esito di visita collegiale con nota 12.07.2022 comunicava: “Gli accertamenti medico- CP_1 legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato l'assenza della malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata”
Avverso la decisione assunta dall' , aveva proposto domanda di revisione CP_1 Parte_1 ex art. 104 del D.P.R. n. 1124/1965 senza ottenere riscontri.
Sempre in relazione a sollecitazioni connesse alle mansioni lavorative svolte e, qui, in relazione al costante utilizzo di strumenti vibranti, aveva anche subito un intervento chirurgico Parte_1 di neurolisi al nervo mediano (nel punto in cui attraversa il polso a livello del tunnel carpale) in data
19.03.2021.
Con comunicazione di data 26.08.2022, l' , con riferimento alla problematica della sindrome CP_1 del tunnel carpale ha rilevato: “E' stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal DLgs 38 del 23.02.2000”.
Avverso la decisione assunta dall' , aveva proposto domanda di revisione CP_1 Parte_1 ex art. 104 del D.P.R. n. 1124/1965 senza ottenere riscontri. Chiede perciò la giudice del lavoro di accertare la sussistenza della malattia professionale, una complessiva menomazione della integrità psicofisica permanente nella misura del 18% o, comunque, nella diversa percentuale che verrà accertata in corso di causa e condannare, per l'effetto, l' a CP_1 corrispondere la dovuta rendita
2. L' si costituiva, eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso, quanto alle CP_1 presunte malattie alla spalla sinistra e rachide lombo sacrale, per le quali non è stata presentata alcuna richiesta, né medica e neppure amministrativa.
Il problema lamentato dalla ricorrente alla spalla destra, invece, è stato già oggetto di indagine sanitaria da parte dell'Istituto in occasione di un evento infortunistico lavorativo che ha coinvolto la ricorrente in data 12.03.2018.
Per tale infortunio è stato accertato un trauma distrattivo della spalla destra con rottura del tendine sovraspinato, con un primo periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 13.3.2018 al
5.4.2018, e un secondo periodo (per ricaduta), dal 7.3.2019 al 4.12.2019, con l'erogazione in favore della delle relative prestazioni economiche. Pt_1
La posizione in questione è stata definita senza il riconoscimento di postumi permanenti
Per la sindrome del tunnel carpale, pur essendo stata riconosciuta un'origine professionale, non è stato riscontrato alcun danno biologico permanente, come illustrato nella relazione medico legale del
09.02.2024.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite CTU medico legale e, infine, discussa, all'udienza
4.11.2025.
3. Le difese dell' risultano senz'altro fondate quanto alle patologie relative alla spalla CP_1 sinistra e al rachide lombare, mai oggetto di domanda amministrativa e quanto al tunnel carpale in quanto la tecnopatia non ha postumi rilevanti.
Sotto il primo profilo è pacifico che anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro di cui alla legge n. 533 del 1973, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce - nelle controversie previdenziali che richiedano il previo esperimento del procedimento amministrativo - un presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria, in mancanza del quale tale azione (e la relativa domanda) è improponibile (Cass. Sez. U., 05/08/1994, n. 7269, Rv. 487666 – 01,
Cass. Sez. 6, 09/08/2017, n. 19767, Rv. 645666 - 01).
Quanto alla seconda problematica citata, la CTU conferma che per il tunnel carpale la tecnopatia sussiste, ma non ha postumi, in quanto, dopo l'intervento, il quadro è caratterizzato da sintomi soggettivi in assenza di limitazioni oggettivabili.
4. Non ricorre quindi un'indennizzabilità per sommatoria (art. 132 TU), ma la presenza di postumi indennizzabili solo per l'infortunio alla spalla destra, per cui ricorrono, in effetti, i presupposti.
In questo caso si tratta dell'esito di due episodi di sforzi connessi alla improvvisa necessità di reggere carichi particolarmente pesanti, il 12 marzo 2018 e poi il 18 febbraio 2019. L'evento è stato trattato dall' come infortunio (2018) e ricaduta (2019) e indennizzato, ma senza valutazione di postumi CP_1 permanenti.
Si trattò in effetti di infortunio secondo la corrente nozione che presuppone la causa violenta e l'occasione di lavoro (cfr per gli sforzi di sollevamento in corso di espletamento delle proprie mansioni Cass. Sez. L., 25/08/2003, n. 12476, Rv. 566250 - 01)
Nel periodo in cui la pratica per l'infortunio era ancora in corso, vi fu un'istanza di riconoscimento, per queste problematiche, di malattia professionale che l' non ha preso in considerazione CP_1 essendo ancora in corso la gestione dell'infortunio (doc. 15 resistente).
Successivamente, il 10.3.2021, il patronato trasmetteva una “certificazione medica di malattia professionale” in cui si evidenziava, in relazione alla rottura del sovraspinato, che nonostante il programma riabilitativo permanevano dolore e limitazione funzionale con postumi da valutare in sede medico legale con richiesta di “accesso alle prestazioni connesse al riconoscimento di malattia professionale” (doc. 5 resistente, p. 4) all'esito della quale l' confermava l'insussistenza di CP_1
“malattia professionale” 12.7.2022 (doc. 6 resistente).
Seguiva il 14.9.2022 atto intestato “opposizione ex art. 104 TU 1124/1965” (doc. 7 resistente) avente ad oggetto: pratica di infortunio o malattia professionale” e conclusioni tendenti ad ottenere il riconoscimento che “l'infortunio/malattia professionale denunciato” (…) ha determinato a carico della stessa una malattia professionale di origine lavorativa con danno biologico”
L' rigettava questa istanza de plano ritenendola un'inammissibile seconda opposizione. CP_1
In memoria di costituzione si conferma questa impostazione sostenendo che la qualificazione del danno come derivante da malattia professionale e non da infortunio è erronea, essendo differenti i presupposti e che “tali differenze incidono, ovviamente, nella relativa disciplina previdenziale, che è diversa anche sotto il profilo della tutela giudiziaria dei rispettivi diritti commessi alle prestazioni nascenti dai due eventi”.
5. L'approccio dell' appare dettato da comprensibili esigenze di linearità procedimentale, CP_1 ma non condivisibile perché troppo formalistico alla luce del sistema desumibile dagli artt. 7 e 8 l.n.
533/1973, 443 cod. proc civ. e 149 d. att. cod. proc civ. L'infortunio 2018-2019 si è concluso senza il riconoscimento di postumi.
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in misura da raggiungere l'indennizzabilità,
l'assicurato può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento (art. 83).
Come già riferito, nel nostro caso la documentazione medica e l'istanza 10.3.2021 evidenziavano la stabilizzazione di postumi a seguito del danno alla spalla, ma l'istanza non veniva accolta;
seguiva l'opposizione 14.9.2022 ex art. 104 DPR 1124/1965, anch'essa rigettata.
A parte i rilievi sulle corrette procedure, ciò che conta, in realtà, è solo riconoscere se vi sia stata o meno la “domanda” amministrativa della prestazione e cioè se sia ostativo al riconoscimento delle rendite di legge, la circostanza che sia in sede amministrativa (dove comunque vi è qualche ambivalenza) che in sede giurisdizionale (più perentoriamente) si sia fatto valere come fonte del diritto alle prestazioni un evento precisamente individuato in fatto (danni alla spalla destra da rottura del sovraspinato) ma qualificato non correttamente (malattia professionale invece che postumi da infortunio sul lavoro).
Se vi è stata domanda, tutte le altre questioni (o ex art. 443 c.p.c. o ex art. 149 d. att. cod. proc civ.) sono sanate e superabili.
La domanda rilevante, riguardante il riconoscimento di una “prestazione” connessa ad una CP_1 certa patologia e a un certo grado di compromissione della salute, c'è ed è quella del 10.3.2021.
In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la compilazione di specifici moduli o l'uso di formule sacramentali, purché la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente (Cass. Sez. L., 27/05/2019, n. 14412, Rv. 653976 - 01).
Come riferito il 10.3.2021, il patronato ha trasmesso all'Istituto una “certificazione medica di malattia professionale” in cui si evidenziava, in relazione alla rottura del sovraspinato, che nonostante il programma riabilitativo permanevano dolore e limitazione funzionale con postumi da valutare in sede medico legale con richiesta di “accesso alle prestazioni connesse al riconoscimento di malattia professionale” (doc. 5 resistente, p. 4).
La successiva opposizione ex art. 104 TU 1124/1965 (doc. 7 resistente) recava ad oggetto “pratica di infortunio o malattia professionale” e formulava conclusioni tendenti ad ottenere il riconoscimento che “l'infortunio/malattia professionale denunciato” (…) ha determinato a carico della stessa una malattia professionale di origine lavorativa con danno biologico”
“Concettualmente non esiste alcuna diversità (se non puramente eziologica) tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro, comportando ambedue un'unica conseguenza: la invalidità temporanea o permanente, assoluta o parziale. Ed é quest'ultima che interessa per la decisione della questione proposta, come conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.” (Corte Cost. n. 93/1977, con riferimento al concetto di “attitudine al lavoro” a quei tempi rilevante).
La fungibilità delle situazioni è confermata dagli artt. 131 e 132 DPR 1124/1965.
Un approccio “sostanzialistico” trova conferma, ad es., nella massima per cui una volta richiesta in via amministrativa la pensione di invalidità, è possibile, sulla base del procedimento amministrativo definito su tale richiesta, proporre in sede giudiziaria domanda per il conseguimento della pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità, atteso che i suddetti benefici, pur basati su differenti fondamenti assicurativi, presuppongono tutti l'infermità dell'assicurato (Cass. Sez. L., 16/05/1998, n.
4954, Rv. 515541 - 01).
La stessa ratio sottende a massime quali la seguente: in tema di modificazione, totale o parziale, della rendita per inabilità conseguente a infortunio o malattia professionale, la qualificazione della modificazione operata dall' quale rettifica o revisione non è determinata dal "nomen juris" CP_1 imposto dal provvedimento amministrativo, né dal risultato dell'accertamento emerso dal giudizio su di esso, ma deve essere preminentemente fondata sull'effettiva volontà che sorregge l'atto, distinguendo se sia finalizzato a correggere l'iniziale riconoscimento per emendarlo dall'errore da cui era affetto (nel qual caso si ha rettifica), ovvero ad adeguarlo all'intervenuto mutamento delle condizioni dell'attitudine lavorativa (ove si ha revisione), restando sottoposte le due fattispecie a differente disciplina relativa a criteri, metodi e strumenti del suo accertamento e a decorrenza del termine di esercizio della relativa facoltà. (Cass. Sez. L., 16/09/2013, n. 21082, Rv. 627867 - 01).
Nel senso di una “conversione” della domanda si esprimono, infine, specificatamente le note conclusive di parte ricorrente.
6. Secondo la CTU, la cui motivazione appare congrua e le cui motivazioni, dopo le osservazioni di cui l'ausiliario del giudice ha tenuto debito conto, non è stata criticata dai consulenti di parte, non vi sono concause, né malattia professionale ma “l'attesa evoluzione menomativa delle lesioni acute riportate” a seguito dell'infortunio, già riconosciuto, con un danno permanente dell'8 %. Il danno biologico riconoscibile in capo alla ricorrente è, quindi, (solo) quello connesso alla lesione e rottura del tendine sovraspinato della spalla destra, esito non di malattia professionale, ma di infortunio sul lavoro a suo tempo indennizzato, senza valutazione di postumi (secondo la CTU il danno permanente invece, come detto, sussiste ed è valutabile in una percentuale dell'8 %).
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate, l' , in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, CP_1 numero 2), del testo unico, eroga attualmente l'indennizzo previsto e regolato dalle disposizioni di cui al d. lgs. n. 38/2000.
La normativa vigente prevede una franchigia per le menomazioni di grado inferiore al 6%, in considerazione della scarsa rilevanza sociale delle conseguenze delle micro permanenti, garantisce un indennizzo in capitale per le menomazioni comprese tra il 6 e il 15% ed un indennizzo in rendita per le menomazioni comprese tra il 16 e il 100% ; per le menomazioni di lieve entità, comprese tra il
6 e il 15%, il sistema indennizza solo il danno biologico, presumendo che postumi internamente di lieve entità non producano anche un danno alla capacità di lavoro.
La rendita richiesta in ricorso, presupponendo una compromissione della salute di entità superiore, non può essere quindi riconosciuta, ma non vi è difficoltà a ritenere compresa, implicitamente, la domanda alla prestazione minore cui l'effettivo grado di danno alla salute dà diritto (cfr Cass. Sez.
L., 16/04/1994, n. 3644, Rv. 486245 – 01, v. anche note conclusive di parte ricorrente)
La decorrenza del diritto alla prestazione risale alla domanda (10.3.2021, in questi casi la domanda di riconoscimento di postumi sopravvenuti è parificata alla richiesta di revisione delle percentuali ex art. 83 c.6 DPR 1124/1965).
7. Il diritto, con le tempistiche e la cronologia come sopra ricostruite, non può ritenersi prescritto.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato.
(Cass. Sez. L., 31/01/2013, n. 2285, Rv. 625197 - 01) Più precisamente il "dies a quo" va individuato senza possibilità di utilizzare la presunzione assoluta di verificazione della patologia nel giorno di presentazione della denuncia con certificato medico da parte dell'assicurato, ma collocando tale evento nel momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso e della sua normale conoscibilità da parte dell'assicurato (ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa); inoltre, nel caso in cui l'epoca del superamento della soglia minima di indennizzabilità della malattia sia posteriore rispetto a quella dell'effettiva manifestazione della malattia, solo da questo successivo momento può decorrere la prescrizione, in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969 con riferimento all'art. 112, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965.
L'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico. (Cass. Sez. L., 13/07/2001, n. 9563, Rv. 548157
- 01).
Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell' e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di CP_3 accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato (Cass. Sez. L.,
11/10/2022, n. 29532, Rv. 665832 - 01).
Gli interessi legali e la rivalutazione delle somme dovute decorrono dalla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato (arg. ex artt. 47, quarto comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in relazione all'art. 1219, secondo comma, n. 2, cod. civ. cfr Corte cost.
n. 156/1991); nel nostro caso la domanda risulta respinta, secondo la cronologia già ripercorsa, il
12.7.2022.
Ai sensi dell'art. 16 l. n. 412/1991 (valevole per le prestazioni sia previdenziali sia assistenziali cfr
Cass. Sez. L., 22/11/2002, n. 16532, Rv. 558669 - 01) interessi e rivalutazione non si cumulano. La soccombenza è reciproca e giustifica la compensazione delle spese (spese di CTU a carico dell' ). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
IL, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Accerta la causazione, a seguito dell'infortunio sul lavoro 12 marzo 2018 e 18 febbraio 2019, di una menomazione dell'integrità fisica di nella misura dell'8 % e condanna per l'effetto Parte_1
l' a corrispondere a il dovuto indennizzo in capitale dal 10.3.2021 oltre, per CP_1 Parte_1
i ratei passati, ad accessori di legge (maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria) dal 12.7.2022 al saldo
Rigetta per il resto il ricorso
Spese di lite compensate. Spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Udine, 04/11/2025
Il Giudice
Paolo IL
All'udienza 4.11.2025, nella causa di cui al n. 952 / 2023 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
IL, sono comparsi
Per parte ricorrente avv.to OT AD
Per parte resistente: avv.to BOCCUCCI SANDRO
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. OT AD si richiama agli atti e conclude come in ricorso.
L'avv. BOCCUCCI SANDRO si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo IL REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 952 /2023
Promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
OT AD e dall'avv. IMBRIANI SERENA
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. BOCCUCCI CP_1 P.IVA_1
SANDRO
-resistente-
Avente ad oggetto: riconoscimento malattia professionale sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE
- rigettata ogni contraria istanza, accertare la sussistenza della malattia professionale in capo alla ricorrente e la correlata causazione di una menomazione della integrità psicofisica permanente nella misura del 18% o, comunque, nella diversa percentuale che verrà accertata in corso di causa;
- condannare, per l'effetto, l' a corrispondere alla sig.ra la dovuta rendita, come CP_1 Pt_1 prevista per legge, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati.
Spese e compensi di lite integralmente rifusi. In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze di fatto riportate in parte narrativa, secondo le seguenti capitolazioni;
1) Vero che Lei ha lavorato presso la società (con sede in Fiumicello, UD) nel periodo in cui Controparte_2 la sig.ra ivi ha svolto la propria attività lavorativa (periodo ricompreso tra l'anno Parte_1 2007 e l'anno 2022)? 2) Vero che la sig.ra , nel periodo in cui Lei ha lavorato Parte_1 presso la società (in particolare nel periodo 2013 – 2022) ha svolto le mansioni di Controparte_2 sbavatura e satinatura dell'acciaio? 3) Vero che, nello svolgimento delle mansioni di sbavatura, la sig.ra si trovava costretta a sollevare a mano le lamiere, spostandole dalle pedane Parte_1 al tavolo di lavorazione? 4) Vero che, nello svolgimento delle mansioni di sbavatura, la sig.ra utilizzava una flex o, comunque, un utensile vibrante? 5) Vero che, nello
Parte_1 svolgimento delle mansioni di satinatura, la sig.ra utilizzava un nastro abrasivo
Parte_1 rullante? 6) Vero che le mansioni di sbavatura e di satinatura, nonché le movimentazioni manuali di cui al punto 3), venivano svolte dalla sig.ra quotidianamente? 7) Vero che, sul
Parte_1 finire dell'anno 2020, la sig.ra ha cessato di sollevare carichi particolarmente
Parte_1 pesanti, a seguito di visita medica di controllo (novembre 2020)? 8) Vero che Lei ha lavorato presso la società HEP S.r.l. (con sede operativa in San Vito al Torre, UD) nel periodo in cui la sig.ra
Parte_1
ivi ha svolto la propria attività lavorativa (anni 2022 – 2023)? 9) Vero che le mansioni della
[...] sig.ra consistevano nel sollevare delle bobine di rame con un macchinario Parte_1 meccanico a muro ed inserirne i capi nei rulli di traino, programmando la macchina di lavorazione?
Si indicano quali testi: - la sig.ra da sentirsi sulle circostanze di fatto capitolate Testimone_1 da 1) a 7); - il sig. , da sentirsi sulle circostanze di fatto capitolate sub 8) e 9). I Testimone_2 medesimi testi vengono indicati anche a prova contraria, con riferimento alle capitolazioni di prova eventualmente articolate da controparte, entro i limiti della relativa ammissione e con espressa riserva di introdurre ulteriori testi a dimostrazione delle circostanze di fatto che, al momento del deposito del presente ricorso, paiono sorrette da una ragionevole presunzione di non contestazione. Si chiede inoltre, laddove il Giudice adito lo reputasse opportuno, di voler disporre una Consulenza Tecnica
d'Ufficio al fine di accertare la sussistenza di una malattia professionale in capo alla sig.ra Pt_1
e la correlazione eziologica di detta malattia con le mansioni lavorative svolte dalla stessa sig.ra presso la società determinandone la quantifica ai fini del riconoscimento di Pt_1 Controparte_2 una rendita. Riservato ogni ulteriore mezzo.
PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale adito respingere il ricorso perché improcedibile e/o, comunque, infondato. Con vittoria di spese. IN VIA ISTRUTTORIA Il resistente , ritiene assorbenti le considerazioni CP_3 sopra esposte riguardo all'assenza di malattia professionale (documentalmente dimostrata), non ritenendo necessario il soccorso tecnico richiesto. In ogni caso, laddove si dovesse disporre il richiesto accertamento medico legale d'ufficio, l' nomina sin d'ora, quale proprio consulente di parte, il CP_1
Dr. o suo eventuale sostituto. Quanto alla prova testimoniale, in caso di ammissione Persona_1 della prova per testi, si chiede di essere ammessi alla prova del contrario con gli stessi testi e sui medesimi capitoli.
MOTIVAZIONE
1. si è rivolta al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento da parte Parte_1 dell' di una rendita per malattia professionale. CP_1
Deduce di aver prestato dal 10.04.2006 attività lavorativa per la società con sede in Controparte_2
Fiumicello Villa Vicentina e che nel corso del tempo, gli sforzi reiteratamente profusi nello svolgimento delle mansioni a cui era stata via via adibita hanno determinato l'insorgenza di significative problematiche fisiche.
Dapprima alla spalla destra dal 12 marzo 2018 quando lamentò dolore e impotenza funzionale dopo il sollevamento di un carico al lavoro e quindi il 18 febbraio 2019 quando durante lo spostamento di un carico, aveva subito la “rottura traumatica del sovraspinato della spalla destra” per cui era stata sottoposta ad un intervento in artroscopia.
Nel corso dell'anno 2021, la ricorrente, inoltre, avrebbe iniziato a lamentare dolore anche alla spalla sinistra e una costante lombalgia in accentuazione alla fine della giornata lavorativa.
L' all'esito di visita collegiale con nota 12.07.2022 comunicava: “Gli accertamenti medico- CP_1 legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato l'assenza della malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata”
Avverso la decisione assunta dall' , aveva proposto domanda di revisione CP_1 Parte_1 ex art. 104 del D.P.R. n. 1124/1965 senza ottenere riscontri.
Sempre in relazione a sollecitazioni connesse alle mansioni lavorative svolte e, qui, in relazione al costante utilizzo di strumenti vibranti, aveva anche subito un intervento chirurgico Parte_1 di neurolisi al nervo mediano (nel punto in cui attraversa il polso a livello del tunnel carpale) in data
19.03.2021.
Con comunicazione di data 26.08.2022, l' , con riferimento alla problematica della sindrome CP_1 del tunnel carpale ha rilevato: “E' stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal DLgs 38 del 23.02.2000”.
Avverso la decisione assunta dall' , aveva proposto domanda di revisione CP_1 Parte_1 ex art. 104 del D.P.R. n. 1124/1965 senza ottenere riscontri. Chiede perciò la giudice del lavoro di accertare la sussistenza della malattia professionale, una complessiva menomazione della integrità psicofisica permanente nella misura del 18% o, comunque, nella diversa percentuale che verrà accertata in corso di causa e condannare, per l'effetto, l' a CP_1 corrispondere la dovuta rendita
2. L' si costituiva, eccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso, quanto alle CP_1 presunte malattie alla spalla sinistra e rachide lombo sacrale, per le quali non è stata presentata alcuna richiesta, né medica e neppure amministrativa.
Il problema lamentato dalla ricorrente alla spalla destra, invece, è stato già oggetto di indagine sanitaria da parte dell'Istituto in occasione di un evento infortunistico lavorativo che ha coinvolto la ricorrente in data 12.03.2018.
Per tale infortunio è stato accertato un trauma distrattivo della spalla destra con rottura del tendine sovraspinato, con un primo periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 13.3.2018 al
5.4.2018, e un secondo periodo (per ricaduta), dal 7.3.2019 al 4.12.2019, con l'erogazione in favore della delle relative prestazioni economiche. Pt_1
La posizione in questione è stata definita senza il riconoscimento di postumi permanenti
Per la sindrome del tunnel carpale, pur essendo stata riconosciuta un'origine professionale, non è stato riscontrato alcun danno biologico permanente, come illustrato nella relazione medico legale del
09.02.2024.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite CTU medico legale e, infine, discussa, all'udienza
4.11.2025.
3. Le difese dell' risultano senz'altro fondate quanto alle patologie relative alla spalla CP_1 sinistra e al rachide lombare, mai oggetto di domanda amministrativa e quanto al tunnel carpale in quanto la tecnopatia non ha postumi rilevanti.
Sotto il primo profilo è pacifico che anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro di cui alla legge n. 533 del 1973, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce - nelle controversie previdenziali che richiedano il previo esperimento del procedimento amministrativo - un presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria, in mancanza del quale tale azione (e la relativa domanda) è improponibile (Cass. Sez. U., 05/08/1994, n. 7269, Rv. 487666 – 01,
Cass. Sez. 6, 09/08/2017, n. 19767, Rv. 645666 - 01).
Quanto alla seconda problematica citata, la CTU conferma che per il tunnel carpale la tecnopatia sussiste, ma non ha postumi, in quanto, dopo l'intervento, il quadro è caratterizzato da sintomi soggettivi in assenza di limitazioni oggettivabili.
4. Non ricorre quindi un'indennizzabilità per sommatoria (art. 132 TU), ma la presenza di postumi indennizzabili solo per l'infortunio alla spalla destra, per cui ricorrono, in effetti, i presupposti.
In questo caso si tratta dell'esito di due episodi di sforzi connessi alla improvvisa necessità di reggere carichi particolarmente pesanti, il 12 marzo 2018 e poi il 18 febbraio 2019. L'evento è stato trattato dall' come infortunio (2018) e ricaduta (2019) e indennizzato, ma senza valutazione di postumi CP_1 permanenti.
Si trattò in effetti di infortunio secondo la corrente nozione che presuppone la causa violenta e l'occasione di lavoro (cfr per gli sforzi di sollevamento in corso di espletamento delle proprie mansioni Cass. Sez. L., 25/08/2003, n. 12476, Rv. 566250 - 01)
Nel periodo in cui la pratica per l'infortunio era ancora in corso, vi fu un'istanza di riconoscimento, per queste problematiche, di malattia professionale che l' non ha preso in considerazione CP_1 essendo ancora in corso la gestione dell'infortunio (doc. 15 resistente).
Successivamente, il 10.3.2021, il patronato trasmetteva una “certificazione medica di malattia professionale” in cui si evidenziava, in relazione alla rottura del sovraspinato, che nonostante il programma riabilitativo permanevano dolore e limitazione funzionale con postumi da valutare in sede medico legale con richiesta di “accesso alle prestazioni connesse al riconoscimento di malattia professionale” (doc. 5 resistente, p. 4) all'esito della quale l' confermava l'insussistenza di CP_1
“malattia professionale” 12.7.2022 (doc. 6 resistente).
Seguiva il 14.9.2022 atto intestato “opposizione ex art. 104 TU 1124/1965” (doc. 7 resistente) avente ad oggetto: pratica di infortunio o malattia professionale” e conclusioni tendenti ad ottenere il riconoscimento che “l'infortunio/malattia professionale denunciato” (…) ha determinato a carico della stessa una malattia professionale di origine lavorativa con danno biologico”
L' rigettava questa istanza de plano ritenendola un'inammissibile seconda opposizione. CP_1
In memoria di costituzione si conferma questa impostazione sostenendo che la qualificazione del danno come derivante da malattia professionale e non da infortunio è erronea, essendo differenti i presupposti e che “tali differenze incidono, ovviamente, nella relativa disciplina previdenziale, che è diversa anche sotto il profilo della tutela giudiziaria dei rispettivi diritti commessi alle prestazioni nascenti dai due eventi”.
5. L'approccio dell' appare dettato da comprensibili esigenze di linearità procedimentale, CP_1 ma non condivisibile perché troppo formalistico alla luce del sistema desumibile dagli artt. 7 e 8 l.n.
533/1973, 443 cod. proc civ. e 149 d. att. cod. proc civ. L'infortunio 2018-2019 si è concluso senza il riconoscimento di postumi.
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in misura da raggiungere l'indennizzabilità,
l'assicurato può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento (art. 83).
Come già riferito, nel nostro caso la documentazione medica e l'istanza 10.3.2021 evidenziavano la stabilizzazione di postumi a seguito del danno alla spalla, ma l'istanza non veniva accolta;
seguiva l'opposizione 14.9.2022 ex art. 104 DPR 1124/1965, anch'essa rigettata.
A parte i rilievi sulle corrette procedure, ciò che conta, in realtà, è solo riconoscere se vi sia stata o meno la “domanda” amministrativa della prestazione e cioè se sia ostativo al riconoscimento delle rendite di legge, la circostanza che sia in sede amministrativa (dove comunque vi è qualche ambivalenza) che in sede giurisdizionale (più perentoriamente) si sia fatto valere come fonte del diritto alle prestazioni un evento precisamente individuato in fatto (danni alla spalla destra da rottura del sovraspinato) ma qualificato non correttamente (malattia professionale invece che postumi da infortunio sul lavoro).
Se vi è stata domanda, tutte le altre questioni (o ex art. 443 c.p.c. o ex art. 149 d. att. cod. proc civ.) sono sanate e superabili.
La domanda rilevante, riguardante il riconoscimento di una “prestazione” connessa ad una CP_1 certa patologia e a un certo grado di compromissione della salute, c'è ed è quella del 10.3.2021.
In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la compilazione di specifici moduli o l'uso di formule sacramentali, purché la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente (Cass. Sez. L., 27/05/2019, n. 14412, Rv. 653976 - 01).
Come riferito il 10.3.2021, il patronato ha trasmesso all'Istituto una “certificazione medica di malattia professionale” in cui si evidenziava, in relazione alla rottura del sovraspinato, che nonostante il programma riabilitativo permanevano dolore e limitazione funzionale con postumi da valutare in sede medico legale con richiesta di “accesso alle prestazioni connesse al riconoscimento di malattia professionale” (doc. 5 resistente, p. 4).
La successiva opposizione ex art. 104 TU 1124/1965 (doc. 7 resistente) recava ad oggetto “pratica di infortunio o malattia professionale” e formulava conclusioni tendenti ad ottenere il riconoscimento che “l'infortunio/malattia professionale denunciato” (…) ha determinato a carico della stessa una malattia professionale di origine lavorativa con danno biologico”
“Concettualmente non esiste alcuna diversità (se non puramente eziologica) tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro, comportando ambedue un'unica conseguenza: la invalidità temporanea o permanente, assoluta o parziale. Ed é quest'ultima che interessa per la decisione della questione proposta, come conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.” (Corte Cost. n. 93/1977, con riferimento al concetto di “attitudine al lavoro” a quei tempi rilevante).
La fungibilità delle situazioni è confermata dagli artt. 131 e 132 DPR 1124/1965.
Un approccio “sostanzialistico” trova conferma, ad es., nella massima per cui una volta richiesta in via amministrativa la pensione di invalidità, è possibile, sulla base del procedimento amministrativo definito su tale richiesta, proporre in sede giudiziaria domanda per il conseguimento della pensione di inabilità o dell'assegno ordinario di invalidità, atteso che i suddetti benefici, pur basati su differenti fondamenti assicurativi, presuppongono tutti l'infermità dell'assicurato (Cass. Sez. L., 16/05/1998, n.
4954, Rv. 515541 - 01).
La stessa ratio sottende a massime quali la seguente: in tema di modificazione, totale o parziale, della rendita per inabilità conseguente a infortunio o malattia professionale, la qualificazione della modificazione operata dall' quale rettifica o revisione non è determinata dal "nomen juris" CP_1 imposto dal provvedimento amministrativo, né dal risultato dell'accertamento emerso dal giudizio su di esso, ma deve essere preminentemente fondata sull'effettiva volontà che sorregge l'atto, distinguendo se sia finalizzato a correggere l'iniziale riconoscimento per emendarlo dall'errore da cui era affetto (nel qual caso si ha rettifica), ovvero ad adeguarlo all'intervenuto mutamento delle condizioni dell'attitudine lavorativa (ove si ha revisione), restando sottoposte le due fattispecie a differente disciplina relativa a criteri, metodi e strumenti del suo accertamento e a decorrenza del termine di esercizio della relativa facoltà. (Cass. Sez. L., 16/09/2013, n. 21082, Rv. 627867 - 01).
Nel senso di una “conversione” della domanda si esprimono, infine, specificatamente le note conclusive di parte ricorrente.
6. Secondo la CTU, la cui motivazione appare congrua e le cui motivazioni, dopo le osservazioni di cui l'ausiliario del giudice ha tenuto debito conto, non è stata criticata dai consulenti di parte, non vi sono concause, né malattia professionale ma “l'attesa evoluzione menomativa delle lesioni acute riportate” a seguito dell'infortunio, già riconosciuto, con un danno permanente dell'8 %. Il danno biologico riconoscibile in capo alla ricorrente è, quindi, (solo) quello connesso alla lesione e rottura del tendine sovraspinato della spalla destra, esito non di malattia professionale, ma di infortunio sul lavoro a suo tempo indennizzato, senza valutazione di postumi (secondo la CTU il danno permanente invece, come detto, sussiste ed è valutabile in una percentuale dell'8 %).
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate, l' , in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, CP_1 numero 2), del testo unico, eroga attualmente l'indennizzo previsto e regolato dalle disposizioni di cui al d. lgs. n. 38/2000.
La normativa vigente prevede una franchigia per le menomazioni di grado inferiore al 6%, in considerazione della scarsa rilevanza sociale delle conseguenze delle micro permanenti, garantisce un indennizzo in capitale per le menomazioni comprese tra il 6 e il 15% ed un indennizzo in rendita per le menomazioni comprese tra il 16 e il 100% ; per le menomazioni di lieve entità, comprese tra il
6 e il 15%, il sistema indennizza solo il danno biologico, presumendo che postumi internamente di lieve entità non producano anche un danno alla capacità di lavoro.
La rendita richiesta in ricorso, presupponendo una compromissione della salute di entità superiore, non può essere quindi riconosciuta, ma non vi è difficoltà a ritenere compresa, implicitamente, la domanda alla prestazione minore cui l'effettivo grado di danno alla salute dà diritto (cfr Cass. Sez.
L., 16/04/1994, n. 3644, Rv. 486245 – 01, v. anche note conclusive di parte ricorrente)
La decorrenza del diritto alla prestazione risale alla domanda (10.3.2021, in questi casi la domanda di riconoscimento di postumi sopravvenuti è parificata alla richiesta di revisione delle percentuali ex art. 83 c.6 DPR 1124/1965).
7. Il diritto, con le tempistiche e la cronologia come sopra ricostruite, non può ritenersi prescritto.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato.
(Cass. Sez. L., 31/01/2013, n. 2285, Rv. 625197 - 01) Più precisamente il "dies a quo" va individuato senza possibilità di utilizzare la presunzione assoluta di verificazione della patologia nel giorno di presentazione della denuncia con certificato medico da parte dell'assicurato, ma collocando tale evento nel momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso e della sua normale conoscibilità da parte dell'assicurato (ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa); inoltre, nel caso in cui l'epoca del superamento della soglia minima di indennizzabilità della malattia sia posteriore rispetto a quella dell'effettiva manifestazione della malattia, solo da questo successivo momento può decorrere la prescrizione, in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969 con riferimento all'art. 112, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965.
L'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico. (Cass. Sez. L., 13/07/2001, n. 9563, Rv. 548157
- 01).
Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
tale termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell' e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di CP_3 accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato (Cass. Sez. L.,
11/10/2022, n. 29532, Rv. 665832 - 01).
Gli interessi legali e la rivalutazione delle somme dovute decorrono dalla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato (arg. ex artt. 47, quarto comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in relazione all'art. 1219, secondo comma, n. 2, cod. civ. cfr Corte cost.
n. 156/1991); nel nostro caso la domanda risulta respinta, secondo la cronologia già ripercorsa, il
12.7.2022.
Ai sensi dell'art. 16 l. n. 412/1991 (valevole per le prestazioni sia previdenziali sia assistenziali cfr
Cass. Sez. L., 22/11/2002, n. 16532, Rv. 558669 - 01) interessi e rivalutazione non si cumulano. La soccombenza è reciproca e giustifica la compensazione delle spese (spese di CTU a carico dell' ). CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
IL, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Accerta la causazione, a seguito dell'infortunio sul lavoro 12 marzo 2018 e 18 febbraio 2019, di una menomazione dell'integrità fisica di nella misura dell'8 % e condanna per l'effetto Parte_1
l' a corrispondere a il dovuto indennizzo in capitale dal 10.3.2021 oltre, per CP_1 Parte_1
i ratei passati, ad accessori di legge (maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria) dal 12.7.2022 al saldo
Rigetta per il resto il ricorso
Spese di lite compensate. Spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Udine, 04/11/2025
Il Giudice
Paolo IL