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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
15984/2019
T R A
, COD. FISC. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Vittorio Russi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari al corso Vittorio Emanuele II n. 60
- OPPONENTE -
E
, COD. FISC. , e Controparte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
, COD. FISC. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco
[...] CodiceFiscale_3
Maria Traetta e Antonio Policicchio ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bari alla via De
Rossi n. 70;
- OPPOSTI –
All' udienza del 04.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue: PER L'OPPONENTE: ( dalla comparsa conclusionale ): “ …accoglimento dell'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca del decreto ingiuntivo n. n.3626/2019 (RG.9921/2019), emesso dal Tribunale di
Bari, … in data 17.9.2019, con conseguente condanna dei convenuti - opposti al pagamento delle spese di giudizio come per legge…”
PER GLI OPPOSTI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.3626/19 – Trib. Bari, ex adverso proposta, in ogni sua articolazione, perché manifestamente inammissibile, improponibile, infondata nel merito, oltre che non provata, sulla scorta di tutte le deduzioni ed eccezioni, proposte e sollevate dagli opposti, o per quelle altre rilevabili anche di ufficio,
confermando il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, ma salvo gravame, emettendo nuova condanna di pagamento nei confronti della dott.SA , per la somma ritenuta giusta ed Parte_1
effettivamente dovuta ai sigg. e oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 Parte_2
monetaria e, per l'effetto; condannare parte opponente alla rifusione, in favore degli opposti, delle spese e competenze del presente giudizio oltre maggiorazione del 12,5% ex art.14 TP, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari…”
MOTIVI DELLA DECISIONE: A seguito di ricorso del 26.06.2019, il Tribunale di Bari
pronunciava in data 17.09.2019 decreto ingiuntivo n. 3626/1922, con il quale, su istanza di CP_1
e , era ingiunto alla sig.ra “di pagare alla
[...] Parte_2 Parte_1
parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: la somma di €.10.000,00; gli interessi come da domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione,
liquidate in €.685,50 di cui €.145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
Deducevano i ricorrenti che in data 23.07.2002 avevano sottoscritto con la resistente, sig.ra
[...]
, un accordo con il quale al punto 3 avevano stabilito che “la Sig.ra Parte_1 Parte_3
, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, anche futura, relativa al canone di locazione
[...]
dell'immobile innanzi descritto, riconosce dovuta a saldo e stralcio in favore dei coniugi Parte_2
e , la somma complessiva di Euro 15.000.00 (quindicimila/00)”; che nella
[...] Controparte_1
medesima scrittura privata veniva pattuito, con aggiunta a mano, che: “nel caso di ottenimento della casa pag. 2/6 popolare la somma da corrispondere non sarà di quindicimila euro bensì di diecimila euro da corrispondersi poco per volta”; che tale scrittura era stata sottoscritta contestualmente ad altra scrittura privata con la quale la aveva promesso agli originari proprietari di comprare l'immobile locato Pt_1
ai ricorrenti e per il quale gli stessi ricorrenti avevano versato somme superiori a quelle dovute a titolo di canone di locazione ( il C.T.U. del giudizio pendente tra le parti aveva quantificato in £. 27.702.502 la somma che i ricorrenti avrebbero dovuto ottenere in restituzione dagli originari locatori ). A seguito della notifica, in data 30.09.2019, di detto decreto ingiuntivo, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 07.11.2019, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1
convenendo in giudizio i sigg. e , per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Parte_2
conclusioni: “1. Accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
n.3626/2019 (RG.9921/2019), emesso dal Tribunale di Bari, in persona del dott. Lella in data 17.09.2019;
stante l'avvenuto disconoscimento delle scritture private allegate sub 3 e 4 al fascicolo di parte del giudizio monitorio et in caso di accertata conformità agli originali, ove esistenti, dichiararne la evidente falsità nei contenuti e nelle sottoscrizioni tutte presuntivamente riconducibili alla dott.SA
[...]
; disporre la condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio come per Parte_1
legge, comprensive di esborsi, compensi, rimborso spese generali e accessori come per legge…”.
Deduceva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, l'inesistenza del credito vantato, disconosceva la conformità all'originale delle scritture private del 23.07.2022, disconosceva inoltre le stesse scritture private e le relative sottoscrizioni;
l'assenza di data certa delle scritture private. Si costituivano i sigg.
e chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e CP_1 Parte_2
nel merito il rigetto della opposizione perché inammissibile, improponibile, infondata nel merito, oltre che non provata, confermando il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine emettendo nuova condanna di pagamento nei confronti della dott.SA , per la somma ritenuta giusta ed Parte_1
effettivamente dovuta oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deducevano che l'opponente in altro giudizio tra le stesse parti non aveva disconosciuto la propria firma apposta nei medesimi documenti per cui tale precedente riconoscimento tacito rendeva inammissibile il disconoscimento nell'attuale giudizio.
Parte opposta comunque depositava gli originali delle scritture private disconosciute ed il Giudice
disponeva una C.T.U. grafologica ritenendola dirimente. Era quindi espletata la C.T.U. a mezzo della pag. 3/6 dott. SA con elaborato depositato il 02.02.2022. Con successiva ordinanza del Persona_1
11.04.2022 il Giudice istruttore, dott.SA Delia così disponeva: “ … preso atto dell'avvenuto deposito della consulenza tecnico-grafica, a firma della TU DO.SA , e delle conclusioni ivi Persona_1
rassegnate “le firme a nome di apposte sulla scrittura privata del Parte_1
23.07.2002 non sono autentiche della sig.ra ; esse, pertanto, sono apocrife”, si ritiene che le Pt_1
richieste istruttorie formulate da parte convenuta nei propri scritti difensivi debbano essere rigettante in quanto ultronee, ed in ogni caso, vertenti su circostanze in parte documentali, in parte irrilevanti ai fini del decisum ed in parte inidonee, ai fini della prova della presunta sottoscrizione in calce alle scritture private in contestazione, al superamento della preliminare eccezione di disconoscimento formulata dall'opponente. Inoltre, la difesa di parte convenuta, contestando le risultanze della suddetta TU,
ritenendole inconferenti e non utilizzabili ai fini della decisione del presente giudizio, chiede la rinnovazione della steSA. In particolare, eccepisce l'inutilizzabilità delle scritture private del 23.07.2002,
stante il riconoscimento tacito delle stesse da parte dell'odierna opponente, avvenuta nel giudizio recante
R.G. n. 4146/2008, precisamente all'udienza del 17.04.2008, che avrebbe reso inammissibile e/o precluso e, quindi, inefficace e privo di effetti, l'avverso disconoscimento delle firme apposte sulle scritture private per cui è causa. A sostegno della propria tesi, parte convenuta asserisce che, la parte che prima del giudizio abbia tacitamente riconosciuto un documento da eSA sottoscritto, non può nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Invero, la fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui eSA viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte intereSAta, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui — per quanto evincibile anche dal disposto di cui all'art. 217,
comma secondo, c.p.c. — si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima ovvero mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta (Cass. n. 11460/2007).
In altri termini, dunque, il riconoscimento tacito della scrittura privata produce effetti esclusivamente nel pag. 4/6 procedimento in cui si è verificato;
al contrario, il riconoscimento espresso e la verificazione godono di un'operatività ultrattiva con efficacia erga omnes. Alla luce di ciò ed essendo l'espletata consulenza tecnica adeguatamente motivata e priva di errori tecnico scientifici, si ritiene non sussistano gli estremi per la rinnovazione della steSA.
P.Q.M.
fiSA l'udienza di precisazione delle conclusioni…”. La causa era quindi riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. L'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo è infondata. Deduce l'opponente che la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe nulla perché effettuata, via pec, all'indirizzo risultante dal registro INIPEC, piuttosto che dal
ReGIndE citando una sentenza della Suprema Corte n. 3709/2019, che rappresenta un indirizzo minoritario in quanto contrasta con l'ordinanza n. 29749/19 del Supremo Collegio, depositata il
15.11.2019, che ha ribadito la piena attendibilità degli indirizzi estratti dal , riprendendo il CP_2
principio già enunciato nel 2018 dalla Suprema Corte di CaSAzione a SS.UU., che, con la sentenza n.
23620/2018, aveva ritenuto valida la notifica effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata tratta da INI-PEC, in quanto pubblico elenco ex art.
6-bis D.lgs 82/2005. Dunque, la notifica appare eseguita correttamente in linea con le disposizioni in materia ed è, quindi, pienamente valida ed efficace. Deve
comunque rilevarsi che tale notifica aveva comunque raggiunto lo scopo ex art. 156 terzo comma c.p.c.,
per cui qualsiasi eventuale vizio inerente la notifica del decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato,
comunque, sanato dalla costituzione in giudizio dell'opponente. Nel merito l'opposizione è fondata. La
pretesa difformità delle copie depositate dei documenti rispetto agli originali non è stata provata ed è
comunque stata sanata dal deposito agli atti del giudizio dei documenti originali di cui è stata disposta la conservazione a cura della Cancelleria e che hanno formato oggetto della perizia calligrafica espletata nel corso del giudizio. Parte opponente ha poi disconosciuto come propria la sottoscrizione che appare apposta nei documenti posti a fondamento probatorio dell'ingiunzione da parte degli opposti. In seguito alla istanza di verificazione proposta da parte opposta tali sottoscrizioni sono poi effettivamente risultate apocrife alla luce degli esiti della C.T.U. espletata nel corso del giudizio a mezzo della dott.SA Per_1
e conclusasi con il deposito dell'elaborato peritale in data 02.02.2022. Si legge infatti nelle
[...]
conclusioni della steSA, “…le firme a nome di apposte sulla scrittura Parte_1
privata del 23.07.2002 non sono autentiche della sig.ra ; esse, pertanto, sono apocrife…”. In Pt_1
particolare, dopo accurata analisi e scientifica verifica, l'Ausiliario del Giudice così si esprime: “…le tre pag. 5/6 firme in verifica a nome di sono state vergate da altro soggetto rispetto alla Parte_1
steSA . È stata valutata ma esclusa categoricamente la possibilità che la sig.ra poSA Pt_1 Pt_1
aver dissimulato la propria scrittura nella redazione delle contestate per poi disconoscerle in quanto la scrittura della perizianda, seppure variabile nelle sue manifestazioni formali, ha sempre mantenuto la medesima gestualità con comportamenti altamente automatizzati da cui difficilmente potrebbe spogliarsi.
Le tre firme in verifica, inoltre, sono il risultato di un grossolano quanto goffo tentativo di imitazione a mano libera della grafia della perizianda in cui comunque l'autore ha involontariamente lasciato tracce della sua impronta personale…”. Deve poi rilevarsi come l'elaborato peritale contenga anche una puntuale risposta a tutte le contestazioni mosse dal perito di parte opposta per cui appare pienamente condivisibile da questo giudicante che può farne proprie le risultanze in quanto frutto di approfondita analisi ed esenti da vizi procedurali e logici;
in proposito si richiama quanto dedotto nel provvedimento istruttorio del 11.04.2011( vergato da altro magistrato ) che anche questo giudicante condivide e fa proprio anche in riferimento al rigetto delle richieste istruttorie di parte opposta ed alla rilevanza delle altre contestazioni della steSA. Deve pertanto accogliersi l'opposizione e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Devono di conseguenza porsi definitivamente a carico degli opposti le spese della espletata C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , opponente, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
, opposti, così provvede: Controparte_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- pone definitivamente a carico degli opposti le spese della espletata C.T.U.;
- condanna gli opposti al pagamento delle spese processuali dell'opponente che liquida, in €. 6.000,00 di cui €. 1.242,82 per spese ( ivi compreso il pagamento di quota della C.T.U. per €. 1.081,82 ) oltre maggiorazione spese generali IVA e Cap come per legge.
Bari, 31.01.2025 Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
15984/2019
T R A
, COD. FISC. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Vittorio Russi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari al corso Vittorio Emanuele II n. 60
- OPPONENTE -
E
, COD. FISC. , e Controparte_1 CodiceFiscale_2 Parte_2
, COD. FISC. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco
[...] CodiceFiscale_3
Maria Traetta e Antonio Policicchio ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bari alla via De
Rossi n. 70;
- OPPOSTI –
All' udienza del 04.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue: PER L'OPPONENTE: ( dalla comparsa conclusionale ): “ …accoglimento dell'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca del decreto ingiuntivo n. n.3626/2019 (RG.9921/2019), emesso dal Tribunale di
Bari, … in data 17.9.2019, con conseguente condanna dei convenuti - opposti al pagamento delle spese di giudizio come per legge…”
PER GLI OPPOSTI: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.3626/19 – Trib. Bari, ex adverso proposta, in ogni sua articolazione, perché manifestamente inammissibile, improponibile, infondata nel merito, oltre che non provata, sulla scorta di tutte le deduzioni ed eccezioni, proposte e sollevate dagli opposti, o per quelle altre rilevabili anche di ufficio,
confermando il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, ma salvo gravame, emettendo nuova condanna di pagamento nei confronti della dott.SA , per la somma ritenuta giusta ed Parte_1
effettivamente dovuta ai sigg. e oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 Parte_2
monetaria e, per l'effetto; condannare parte opponente alla rifusione, in favore degli opposti, delle spese e competenze del presente giudizio oltre maggiorazione del 12,5% ex art.14 TP, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari…”
MOTIVI DELLA DECISIONE: A seguito di ricorso del 26.06.2019, il Tribunale di Bari
pronunciava in data 17.09.2019 decreto ingiuntivo n. 3626/1922, con il quale, su istanza di CP_1
e , era ingiunto alla sig.ra “di pagare alla
[...] Parte_2 Parte_1
parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: la somma di €.10.000,00; gli interessi come da domanda;
le spese di questa procedura di ingiunzione,
liquidate in €.685,50 di cui €.145,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
Deducevano i ricorrenti che in data 23.07.2002 avevano sottoscritto con la resistente, sig.ra
[...]
, un accordo con il quale al punto 3 avevano stabilito che “la Sig.ra Parte_1 Parte_3
, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa, anche futura, relativa al canone di locazione
[...]
dell'immobile innanzi descritto, riconosce dovuta a saldo e stralcio in favore dei coniugi Parte_2
e , la somma complessiva di Euro 15.000.00 (quindicimila/00)”; che nella
[...] Controparte_1
medesima scrittura privata veniva pattuito, con aggiunta a mano, che: “nel caso di ottenimento della casa pag. 2/6 popolare la somma da corrispondere non sarà di quindicimila euro bensì di diecimila euro da corrispondersi poco per volta”; che tale scrittura era stata sottoscritta contestualmente ad altra scrittura privata con la quale la aveva promesso agli originari proprietari di comprare l'immobile locato Pt_1
ai ricorrenti e per il quale gli stessi ricorrenti avevano versato somme superiori a quelle dovute a titolo di canone di locazione ( il C.T.U. del giudizio pendente tra le parti aveva quantificato in £. 27.702.502 la somma che i ricorrenti avrebbero dovuto ottenere in restituzione dagli originari locatori ). A seguito della notifica, in data 30.09.2019, di detto decreto ingiuntivo, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 07.11.2019, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1
convenendo in giudizio i sigg. e , per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Parte_2
conclusioni: “1. Accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
n.3626/2019 (RG.9921/2019), emesso dal Tribunale di Bari, in persona del dott. Lella in data 17.09.2019;
stante l'avvenuto disconoscimento delle scritture private allegate sub 3 e 4 al fascicolo di parte del giudizio monitorio et in caso di accertata conformità agli originali, ove esistenti, dichiararne la evidente falsità nei contenuti e nelle sottoscrizioni tutte presuntivamente riconducibili alla dott.SA
[...]
; disporre la condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio come per Parte_1
legge, comprensive di esborsi, compensi, rimborso spese generali e accessori come per legge…”.
Deduceva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, l'inesistenza del credito vantato, disconosceva la conformità all'originale delle scritture private del 23.07.2022, disconosceva inoltre le stesse scritture private e le relative sottoscrizioni;
l'assenza di data certa delle scritture private. Si costituivano i sigg.
e chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e CP_1 Parte_2
nel merito il rigetto della opposizione perché inammissibile, improponibile, infondata nel merito, oltre che non provata, confermando il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine emettendo nuova condanna di pagamento nei confronti della dott.SA , per la somma ritenuta giusta ed Parte_1
effettivamente dovuta oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deducevano che l'opponente in altro giudizio tra le stesse parti non aveva disconosciuto la propria firma apposta nei medesimi documenti per cui tale precedente riconoscimento tacito rendeva inammissibile il disconoscimento nell'attuale giudizio.
Parte opposta comunque depositava gli originali delle scritture private disconosciute ed il Giudice
disponeva una C.T.U. grafologica ritenendola dirimente. Era quindi espletata la C.T.U. a mezzo della pag. 3/6 dott. SA con elaborato depositato il 02.02.2022. Con successiva ordinanza del Persona_1
11.04.2022 il Giudice istruttore, dott.SA Delia così disponeva: “ … preso atto dell'avvenuto deposito della consulenza tecnico-grafica, a firma della TU DO.SA , e delle conclusioni ivi Persona_1
rassegnate “le firme a nome di apposte sulla scrittura privata del Parte_1
23.07.2002 non sono autentiche della sig.ra ; esse, pertanto, sono apocrife”, si ritiene che le Pt_1
richieste istruttorie formulate da parte convenuta nei propri scritti difensivi debbano essere rigettante in quanto ultronee, ed in ogni caso, vertenti su circostanze in parte documentali, in parte irrilevanti ai fini del decisum ed in parte inidonee, ai fini della prova della presunta sottoscrizione in calce alle scritture private in contestazione, al superamento della preliminare eccezione di disconoscimento formulata dall'opponente. Inoltre, la difesa di parte convenuta, contestando le risultanze della suddetta TU,
ritenendole inconferenti e non utilizzabili ai fini della decisione del presente giudizio, chiede la rinnovazione della steSA. In particolare, eccepisce l'inutilizzabilità delle scritture private del 23.07.2002,
stante il riconoscimento tacito delle stesse da parte dell'odierna opponente, avvenuta nel giudizio recante
R.G. n. 4146/2008, precisamente all'udienza del 17.04.2008, che avrebbe reso inammissibile e/o precluso e, quindi, inefficace e privo di effetti, l'avverso disconoscimento delle firme apposte sulle scritture private per cui è causa. A sostegno della propria tesi, parte convenuta asserisce che, la parte che prima del giudizio abbia tacitamente riconosciuto un documento da eSA sottoscritto, non può nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Invero, la fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui eSA viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte intereSAta, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui — per quanto evincibile anche dal disposto di cui all'art. 217,
comma secondo, c.p.c. — si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima ovvero mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta (Cass. n. 11460/2007).
In altri termini, dunque, il riconoscimento tacito della scrittura privata produce effetti esclusivamente nel pag. 4/6 procedimento in cui si è verificato;
al contrario, il riconoscimento espresso e la verificazione godono di un'operatività ultrattiva con efficacia erga omnes. Alla luce di ciò ed essendo l'espletata consulenza tecnica adeguatamente motivata e priva di errori tecnico scientifici, si ritiene non sussistano gli estremi per la rinnovazione della steSA.
P.Q.M.
fiSA l'udienza di precisazione delle conclusioni…”. La causa era quindi riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. L'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo è infondata. Deduce l'opponente che la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe nulla perché effettuata, via pec, all'indirizzo risultante dal registro INIPEC, piuttosto che dal
ReGIndE citando una sentenza della Suprema Corte n. 3709/2019, che rappresenta un indirizzo minoritario in quanto contrasta con l'ordinanza n. 29749/19 del Supremo Collegio, depositata il
15.11.2019, che ha ribadito la piena attendibilità degli indirizzi estratti dal , riprendendo il CP_2
principio già enunciato nel 2018 dalla Suprema Corte di CaSAzione a SS.UU., che, con la sentenza n.
23620/2018, aveva ritenuto valida la notifica effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata tratta da INI-PEC, in quanto pubblico elenco ex art.
6-bis D.lgs 82/2005. Dunque, la notifica appare eseguita correttamente in linea con le disposizioni in materia ed è, quindi, pienamente valida ed efficace. Deve
comunque rilevarsi che tale notifica aveva comunque raggiunto lo scopo ex art. 156 terzo comma c.p.c.,
per cui qualsiasi eventuale vizio inerente la notifica del decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato,
comunque, sanato dalla costituzione in giudizio dell'opponente. Nel merito l'opposizione è fondata. La
pretesa difformità delle copie depositate dei documenti rispetto agli originali non è stata provata ed è
comunque stata sanata dal deposito agli atti del giudizio dei documenti originali di cui è stata disposta la conservazione a cura della Cancelleria e che hanno formato oggetto della perizia calligrafica espletata nel corso del giudizio. Parte opponente ha poi disconosciuto come propria la sottoscrizione che appare apposta nei documenti posti a fondamento probatorio dell'ingiunzione da parte degli opposti. In seguito alla istanza di verificazione proposta da parte opposta tali sottoscrizioni sono poi effettivamente risultate apocrife alla luce degli esiti della C.T.U. espletata nel corso del giudizio a mezzo della dott.SA Per_1
e conclusasi con il deposito dell'elaborato peritale in data 02.02.2022. Si legge infatti nelle
[...]
conclusioni della steSA, “…le firme a nome di apposte sulla scrittura Parte_1
privata del 23.07.2002 non sono autentiche della sig.ra ; esse, pertanto, sono apocrife…”. In Pt_1
particolare, dopo accurata analisi e scientifica verifica, l'Ausiliario del Giudice così si esprime: “…le tre pag. 5/6 firme in verifica a nome di sono state vergate da altro soggetto rispetto alla Parte_1
steSA . È stata valutata ma esclusa categoricamente la possibilità che la sig.ra poSA Pt_1 Pt_1
aver dissimulato la propria scrittura nella redazione delle contestate per poi disconoscerle in quanto la scrittura della perizianda, seppure variabile nelle sue manifestazioni formali, ha sempre mantenuto la medesima gestualità con comportamenti altamente automatizzati da cui difficilmente potrebbe spogliarsi.
Le tre firme in verifica, inoltre, sono il risultato di un grossolano quanto goffo tentativo di imitazione a mano libera della grafia della perizianda in cui comunque l'autore ha involontariamente lasciato tracce della sua impronta personale…”. Deve poi rilevarsi come l'elaborato peritale contenga anche una puntuale risposta a tutte le contestazioni mosse dal perito di parte opposta per cui appare pienamente condivisibile da questo giudicante che può farne proprie le risultanze in quanto frutto di approfondita analisi ed esenti da vizi procedurali e logici;
in proposito si richiama quanto dedotto nel provvedimento istruttorio del 11.04.2011( vergato da altro magistrato ) che anche questo giudicante condivide e fa proprio anche in riferimento al rigetto delle richieste istruttorie di parte opposta ed alla rilevanza delle altre contestazioni della steSA. Deve pertanto accogliersi l'opposizione e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Devono di conseguenza porsi definitivamente a carico degli opposti le spese della espletata C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , opponente, nei confronti di e Parte_1 Parte_2
, opposti, così provvede: Controparte_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- pone definitivamente a carico degli opposti le spese della espletata C.T.U.;
- condanna gli opposti al pagamento delle spese processuali dell'opponente che liquida, in €. 6.000,00 di cui €. 1.242,82 per spese ( ivi compreso il pagamento di quota della C.T.U. per €. 1.081,82 ) oltre maggiorazione spese generali IVA e Cap come per legge.
Bari, 31.01.2025 Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6