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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
AL SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4544 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Carlo LO e Parte_1
IG LO, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Piedimonte Matese alla via G. G.
D'Amore n. 22;
ATTORE
E
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da memoria conclusionale e nota di trattazione scritta depositata in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – premettendo di essere proprietario Parte_1 del fondo sito in Alife, località Totari, identificato in catasto al foglio 44, particella 5354, nonché di locali terranei ad uso deposito siti in Alife alla via Totari, identificati in catasto al foglio 44, particella 5355, sub 1 e sub 2, che i suoi beni confinano con il fondo identificato in catasto al foglio
44, particella 5030, di proprietà di , proprietario anche delle particelle 5036 e Controparte_1
5326, che, subito dopo l'acquisto della proprietà, l'istante contattava il confinante proprietario dei fondi identificati in catasto al foglio 44, particelle 5030, 5326 e 5036, , per Controparte_1
1 concordare l'apposizione dei termini lapidei, che le parti, purtroppo, dopo numerosi incontri con i tecnici incaricati, non pervenivano ad un accordo per individuare il vertice del confine nord-ovest della particella 5354, confinante con la particella 5030, che, al contrario, si raggiungeva un accordo sull'ubicazione del vertice di confine nord-est, tra la particella n. 5355 di proprietà dell'attore e quella n. 5326 di proprietà del convenuto, che sarebbe costituito dallo spigolo nord ovest del vecchio fabbricato dell'attore, ubicato a confine con la piazzetta – ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in premessa e, precisamente, tra il terreno ubicato in Alife, alla Località Totari, identificato in Catasto Comune di
Alife al foglio 44, particelle 5354 e 5355 di proprietà dell'attore ed i beni confinanti, identificati in catasto del Comune di Alife al foglio 44 particelle 5030, 5036 e 5326 di proprietà del convenuto, nonché, per l'effetto, disporre l'apposizione dei termini lapidei, con vittoria di spese.
Il convenuto, sebbene ritualmente citato, non si è costituito e, pertanto, ne va confermata la contumacia già dichiarata con provvedimento dell'8.11.2023.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
E' stata, quindi, rinviata all'udienza del 19.11.2025 con la concessione dei termini dell'art. 189
c.p.c. per il deposito della precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale.
All'udienza del 19.11.2025 la causa è stata riservata in decisione.
Ciò premesso, occorre rilevare che con l'azione di regolamento dei confini non vengono posti in discussione i rispettivi diritti di proprietà di cui è incerta solo la determinazione quantitativa, ma si tende unicamente ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione dei fondi (Cass. 25354/2017), adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
Tale azione presuppone, quindi, l'incertezza dei confini, che può essere oggettiva, quando vi è promiscuità nel possesso della zona confinaria, o soggettiva, quando sussiste un confine apparente ma non la promiscuità, per cui l'attore, sostenendo l'erroneità dei confini e la conseguente usurpazione a suo danno, richiede l'accertamento dell'esatto tracciato (Cass. 15386/2000).
Relativamente all'onere della prova va evidenziato che si tratta di azione duplice, in quanto entrambe le parti hanno l'onere di provare la rispettiva estensione del fondo (Cass. 17644/13). Ogni mezzo di prova è ammesso e in mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
L'azione per apposizione dei termini, a differenza dell'azione di regolamento dei confini, è una azione di natura personale, che presuppone un confine certo tra i due fondi.
2 Con l'azione per apposizione dei termini l'attore non chiede un permesso, di cui non ha bisogno, di apporre i termini di confine, ma chiede al giudice un provvedimento che obblighi il confinante a partecipare alle spese necessarie.
Ebbene, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, come emerge chiaramente dalla lettura dell'atto introduttivo, l'incertezza concerne unicamente il confine nord-ovest tra la particella 5354 dell'attore e la particella 5030 del convenuto, in quanto relativamente al confine nord-est tra la particella 5355 di proprietà dell'attore e la particella 5316 di proprietà del convenuto le parti, come dedotto dall'attore, hanno individuato il confine nello spigolo nord ovest del vecchio fabbricato dell'attore, ubicato a confine con la piazzetta.
In ogni caso, per quanto riguarda il vertice A si condivide pienamente quanto dedotto dall'attore e dal consulente di parte, secondo cui, essendo i fabbricati delle parti costruiti in aderenza, uno dei vertici di confine deve essere rappresentato, per punto storico consolidato, dallo spigolo nord ovest del fabbricato dell'attore e non come dedotto dal CTU all'interno dello stesso, anche tenuto conto della circostanza che il primo fabbricato ad essere inserito in mappa è quello del convenuto e, successivamente, quello dell'attore.
Le risultanze catastali non sempre sono attendibili, tanto è vero che rappresentano il mezzo di prova sussidiario a cui ricorrente ai sensi dell'art. 950 c.c.
D'altronde, se i proprietari confinanti hanno tacitamente accettato una linea di confine per un lungo periodo questo comportamento può essere interpretato come un accordo che fissa il confine effettivo.
Relativamente al punto B, vale a dire al confine nord-ovest tra la particella 5354 dell'attore e la particella 5030 del convenuto, si condivide, invece, la conclusione a cui è giunto il consulente d'ufficio.
Invero, come accertato dal consulente, a differenza di quanto dedotto dall'attore e dal perito di parte, il picchetto in ferro rilevato sui luoghi è fisso, in quanto ha una base fissa.
Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dall'attore e dal suo perito, il CTU ha con argomentazioni condivisibili accertato che il confine effettivo è a circa 50 cm dal detto picchetto e, quindi, vi sarebbe uno sconfinamento a danno del convenuto e non dell'attore.
Tuttavia, come accertato dal CTU, dato che c'è un margine di errore tollerabile di 40/50 cm, il confine in questione, vale a dire il vertice B, può essere individuato nel punto già indicato dal
3 picchetto in sito, posto a 7,48 m dal vertice di confine a valle, tra le particelle 5030, del convenuto,
5354, dell'attore, e 17, di terzi estranei alla causa.
Relativamente al vertice B, inoltre, il CTU, all'udienza dell'1.10.2025, ha precisato, in risposta alle osservazioni dell'attore e del suo perito, che ci sono riferimenti certi, ci sono tre punti che si trovano nella mappa di impianto e riconosciuti come punti fiduciari, in allineamento tra loro, vicini, con, quindi, un minimo margine di errore, evidenziando che i risultati non cambiano se si utilizza come punto di riferimento la mappa di impianto o la mappa utilizzata dal CTP.
Il CTU ha, quindi, apposto nel punto in questione un picchetto in ferro stabile e fisso.
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia e della motivazione della decisione, vengono interamente compensate tra le parti.
Per le stesse ragioni, le spese della CTU, già liquidate, vengono poste definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
a) accerta che il confine nord-est tra la particella 5355 di proprietà dell'attore e la particella
5326 di proprietà del convenuto è costituito dallo spigolo nord ovest del fabbricato dell'attore, mentre il confine nord-ovest tra la particella 5354 dell'attore e la particella 5030 del convenuto è costituito dal vertice B individuato dal consulente d'ufficio e nel quale il
CTU ha apposto un picchetto in ferro;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese della CTU definitivamente a carico di ciascuna parte in egual misura.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 1.12.2025
Il Giudice,
dott.ssa AL SC
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
AL SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4544 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Carlo LO e Parte_1
IG LO, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Piedimonte Matese alla via G. G.
D'Amore n. 22;
ATTORE
E
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da memoria conclusionale e nota di trattazione scritta depositata in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato – premettendo di essere proprietario Parte_1 del fondo sito in Alife, località Totari, identificato in catasto al foglio 44, particella 5354, nonché di locali terranei ad uso deposito siti in Alife alla via Totari, identificati in catasto al foglio 44, particella 5355, sub 1 e sub 2, che i suoi beni confinano con il fondo identificato in catasto al foglio
44, particella 5030, di proprietà di , proprietario anche delle particelle 5036 e Controparte_1
5326, che, subito dopo l'acquisto della proprietà, l'istante contattava il confinante proprietario dei fondi identificati in catasto al foglio 44, particelle 5030, 5326 e 5036, , per Controparte_1
1 concordare l'apposizione dei termini lapidei, che le parti, purtroppo, dopo numerosi incontri con i tecnici incaricati, non pervenivano ad un accordo per individuare il vertice del confine nord-ovest della particella 5354, confinante con la particella 5030, che, al contrario, si raggiungeva un accordo sull'ubicazione del vertice di confine nord-est, tra la particella n. 5355 di proprietà dell'attore e quella n. 5326 di proprietà del convenuto, che sarebbe costituito dallo spigolo nord ovest del vecchio fabbricato dell'attore, ubicato a confine con la piazzetta – ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in premessa e, precisamente, tra il terreno ubicato in Alife, alla Località Totari, identificato in Catasto Comune di
Alife al foglio 44, particelle 5354 e 5355 di proprietà dell'attore ed i beni confinanti, identificati in catasto del Comune di Alife al foglio 44 particelle 5030, 5036 e 5326 di proprietà del convenuto, nonché, per l'effetto, disporre l'apposizione dei termini lapidei, con vittoria di spese.
Il convenuto, sebbene ritualmente citato, non si è costituito e, pertanto, ne va confermata la contumacia già dichiarata con provvedimento dell'8.11.2023.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
E' stata, quindi, rinviata all'udienza del 19.11.2025 con la concessione dei termini dell'art. 189
c.p.c. per il deposito della precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale.
All'udienza del 19.11.2025 la causa è stata riservata in decisione.
Ciò premesso, occorre rilevare che con l'azione di regolamento dei confini non vengono posti in discussione i rispettivi diritti di proprietà di cui è incerta solo la determinazione quantitativa, ma si tende unicamente ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione dei fondi (Cass. 25354/2017), adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
Tale azione presuppone, quindi, l'incertezza dei confini, che può essere oggettiva, quando vi è promiscuità nel possesso della zona confinaria, o soggettiva, quando sussiste un confine apparente ma non la promiscuità, per cui l'attore, sostenendo l'erroneità dei confini e la conseguente usurpazione a suo danno, richiede l'accertamento dell'esatto tracciato (Cass. 15386/2000).
Relativamente all'onere della prova va evidenziato che si tratta di azione duplice, in quanto entrambe le parti hanno l'onere di provare la rispettiva estensione del fondo (Cass. 17644/13). Ogni mezzo di prova è ammesso e in mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
L'azione per apposizione dei termini, a differenza dell'azione di regolamento dei confini, è una azione di natura personale, che presuppone un confine certo tra i due fondi.
2 Con l'azione per apposizione dei termini l'attore non chiede un permesso, di cui non ha bisogno, di apporre i termini di confine, ma chiede al giudice un provvedimento che obblighi il confinante a partecipare alle spese necessarie.
Ebbene, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, come emerge chiaramente dalla lettura dell'atto introduttivo, l'incertezza concerne unicamente il confine nord-ovest tra la particella 5354 dell'attore e la particella 5030 del convenuto, in quanto relativamente al confine nord-est tra la particella 5355 di proprietà dell'attore e la particella 5316 di proprietà del convenuto le parti, come dedotto dall'attore, hanno individuato il confine nello spigolo nord ovest del vecchio fabbricato dell'attore, ubicato a confine con la piazzetta.
In ogni caso, per quanto riguarda il vertice A si condivide pienamente quanto dedotto dall'attore e dal consulente di parte, secondo cui, essendo i fabbricati delle parti costruiti in aderenza, uno dei vertici di confine deve essere rappresentato, per punto storico consolidato, dallo spigolo nord ovest del fabbricato dell'attore e non come dedotto dal CTU all'interno dello stesso, anche tenuto conto della circostanza che il primo fabbricato ad essere inserito in mappa è quello del convenuto e, successivamente, quello dell'attore.
Le risultanze catastali non sempre sono attendibili, tanto è vero che rappresentano il mezzo di prova sussidiario a cui ricorrente ai sensi dell'art. 950 c.c.
D'altronde, se i proprietari confinanti hanno tacitamente accettato una linea di confine per un lungo periodo questo comportamento può essere interpretato come un accordo che fissa il confine effettivo.
Relativamente al punto B, vale a dire al confine nord-ovest tra la particella 5354 dell'attore e la particella 5030 del convenuto, si condivide, invece, la conclusione a cui è giunto il consulente d'ufficio.
Invero, come accertato dal consulente, a differenza di quanto dedotto dall'attore e dal perito di parte, il picchetto in ferro rilevato sui luoghi è fisso, in quanto ha una base fissa.
Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dall'attore e dal suo perito, il CTU ha con argomentazioni condivisibili accertato che il confine effettivo è a circa 50 cm dal detto picchetto e, quindi, vi sarebbe uno sconfinamento a danno del convenuto e non dell'attore.
Tuttavia, come accertato dal CTU, dato che c'è un margine di errore tollerabile di 40/50 cm, il confine in questione, vale a dire il vertice B, può essere individuato nel punto già indicato dal
3 picchetto in sito, posto a 7,48 m dal vertice di confine a valle, tra le particelle 5030, del convenuto,
5354, dell'attore, e 17, di terzi estranei alla causa.
Relativamente al vertice B, inoltre, il CTU, all'udienza dell'1.10.2025, ha precisato, in risposta alle osservazioni dell'attore e del suo perito, che ci sono riferimenti certi, ci sono tre punti che si trovano nella mappa di impianto e riconosciuti come punti fiduciari, in allineamento tra loro, vicini, con, quindi, un minimo margine di errore, evidenziando che i risultati non cambiano se si utilizza come punto di riferimento la mappa di impianto o la mappa utilizzata dal CTP.
Il CTU ha, quindi, apposto nel punto in questione un picchetto in ferro stabile e fisso.
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia e della motivazione della decisione, vengono interamente compensate tra le parti.
Per le stesse ragioni, le spese della CTU, già liquidate, vengono poste definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
a) accerta che il confine nord-est tra la particella 5355 di proprietà dell'attore e la particella
5326 di proprietà del convenuto è costituito dallo spigolo nord ovest del fabbricato dell'attore, mentre il confine nord-ovest tra la particella 5354 dell'attore e la particella 5030 del convenuto è costituito dal vertice B individuato dal consulente d'ufficio e nel quale il
CTU ha apposto un picchetto in ferro;
b) compensa le spese di lite;
c) pone le spese della CTU definitivamente a carico di ciascuna parte in egual misura.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 1.12.2025
Il Giudice,
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