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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5921 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5132/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
( ), nato a [...], il [...], con l'avv. Paolo Catra. Parte_1 C.F._1
contro
(P.IVA: ), con gli avv.ti Rossana Patrizia Distefano e Letizia Controparte_1 P.IVA_1
Moschetto.
Conclusioni: come da verbale del 7 ottobre 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
I - La domanda di restituzione di cui all'atto di citazione va rigettata: in base all'assorbente considerazione che non è titolare di alcuna obbligazione restitutoria, né il sig. CP_1 Parte_1
è titolare di alcun credito restitutorio.
Il solo soggetto obbligato a restituire alcunché, e cioè a dire l'immobile precedentemente ricevuto in locazione, e a restituirlo sgombro e libero dai propri beni mobili, è il sig. ; mentre titolare Parte_1 del correlativo credito restitutorio è CP_1
Convalidato lo sfratto dall'immobile, non avendo il sig. (conduttore) inteso adempiere Parte_1 spontaneamente all'obbligazione di rilascio, (locatore) ha dato impulso alla procedura CP_1 esecutiva. Nel corso della detta procedura, in data 7 giugno 2017, l'Ufficiale giudiziario ha immesso nel possesso dell'immobile precedentemente dato in locazione al sig. . CP_1 Parte_1
Contestualmente, l'Ufficiale giudiziario ha assegnato un breve termine al sig. per Parte_1
“asportare” dall'immobile i beni mobili di cui oggi si controverte (vedasi sul punto l'ultima pagina del verbale di rilascio prodotto da parte convenuta). Nella pendenza del detto termine, il sig.
ha fatto pervenire a una missiva con la quale si “comunica” un elenco “dei beni Parte_1 CP_1 delle attrezzature a me intestate presenti all'interno della sede”. Solo nel successivo mese di gennaio del 2019 (secondo i documenti versati in atti), il sig. , premettendo di avere tentato più Parte_1 volte di accedere entro l'immobile, ha invitato “ancora una volta” a “volermi indicare il CP_1 giorno e l'ora in cui posso accedere al fondo per riprendere quanto di mia proprietà”.
Orbene, l'art. 610 c. p. c., richiamato da parte convenuta per argomentare in ordine a
“l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della seguente azione processuale per incompetenza del
Giudice adito stante che la competenza spetta in materia al Giudice dell'esecuzione” (così nella comparsa di risposta, pag. 2), prevede che “Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti”. La norma presuppone che l'esecuzione sia in corso e avrebbe potuto trovare applicazione tutt'al più nella pendenza del termine assegnato dall'Ufficiale giudiziario.
Spirato questo termine, in difetto della nomina di un custode – sola fattispecie da cui può sorgere obbligazione restitutoria relativamente ai beni mobili lasciati dal conduttore presso l'immobile precedentemente ricevuto in locazione (vedasi sul punto Cassazione civile sez. III, 22/10/2010,
n.21734) – al sig. compete soltanto la tutela derivante dalle norme che disciplinano la mora Parte_1 del creditore, e in ispecie:
- l'art. 1206 c. c., laddove si prevede che “Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, … non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione”;
- l'art. 1217 c. c., laddove prevede che “Se la prestazione consiste in un fare – nel caso di specie, liberare l'immobile da parte del sig. portando via i propri beni mobili – il creditore è Parte_1 costituito in mora mediante l'intimazione … di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile. L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso”;
- l'art. 1207 c. c., laddove prevede che “Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore… Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora …”. In subordine alla domanda restitutoria, il sig. ha chiesto al Tribunale di: “… qualora Parte_1 risultasse impossibile la restituzione dei predetti beni, perché distrutti o irrimediabilmente danneggiati, accertare il diritto dell'odierno attore al rimborso del loro valore ed al risarcimento di tutti i danni patiti per la responsabilità e la colpa della convenuta e conseguentemente condannare la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore Controparte_2 del Geom. della somma complessiva di € 226.601,44 …”. Parte_1
Anche ricondotta al corretto istituto di riferimento, vale a dire all'istituto della mora del creditore (del tutto obliterato da parte attrice), si tratta all'evidenza di una domanda inaccoglibile già a livello di prospettazione, in quanto fondata sulla mera ipotesi che i beni mobili siano stati distrutti o danneggiati, piuttosto che sulla prospettazione di fatti concreti, quali l'avvenuta distruzione o l'avvenuto danneggiamento di questo o quel bene. Né tale deficit di prospettazione è stato colmato con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c. p. c..
II – Delle domande riconvenzionali di parte convenuta, quella rivolta a conseguire una somma commisurata all'entità del canone locatizio per il periodo compreso tra il I luglio 2016 e il 30 dicembre 2017, va accolta, quella rivolta a conseguire il maggiore danno va disattesa.
Entrambe le domande si fondano sulla previsione di cui all'art. 1591 c. c. (a mente del quale “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”), e su quanto ulteriormente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “… anche ove il locatore torni formalmente in possesso dell'immobile (coattivamente ai sensi dell'art. 608 c.p.c., od anche spontaneamente mediante consegna delle chiavi da parte del conduttore), ma questo risulti inutilizzabile perché ancora occupato da cose del conduttore, la norma di riferimento continua ad essere quella dell'art. 1591
c.c..” (così Cassazione civile sez. III, 04/04/2017, n.8675, cui ha aderito la successiva pronunzia del
2018 citata dalla difesa di . CP_1
Nel caso di specie, stando a quanto prospettato e documentalmente provato dalla difesa dello stesso sig. , la mora del conduttore si è protratta almeno fino a gennaio del 2019, allorquando il Parte_1 sig. ha intimato a di compiere quanto necessario da parte sua per permettere al Parte_1 CP_1 sig. di portare via dall'immobile i propri beni. Parte_1
E' infatti evidente che la precedente missiva del 24 giugno 2016, consistente nella mera comunicazione dell'elenco dei beni rimasti nell'immobile, non ha rilievo ai sensi dell'art. 1217 cit.
Secondo quanto affermato dalla S. C., per il riconoscimento del diritto al pagamento della somma commisurata al canone ex art. 1591 c. c. è necessario non soltanto che il conduttore non abbia riconsegnato il bene locato interamente libero e sgombro delle proprie cose, ma pure che il bene locato risulti “inutilizzabile”. Orbene, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c. p. c. (a pag. 6), ha precisato la propria CP_1 domanda prospettando di “non aver potuto utilizzare il terreno a causa dell'ingombrante presenza degli stessi” [scilicet: dei beni di cui oggi si controverte].
Poiché tale prospettazione è stata operata per la prima volta con la prima memoria ex art. 183, co. 6, cit., competeva alla difesa del sig. di contestare detta prospettazione con la successiva Parte_1 seconda memoria ex art. 183, co. 6, cit.: ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
La seconda domanda riconvenzionale va invece rigettata per la genericità della prospettazione del danno ulteriore, il quale non può certo ritenersi in re ipsa.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse vanno liquidate avuto riguardo ai parametri previsti dal d. m. 55/2014 (e successivi aggiornamenti) per le quattro fasi espletate (ma con il massimo abbattimento del parametro previsto per la fase istruttoria, non essendo stata raccolta prova costituenda), e allo scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a Euro 260.000,00 (così determinato cumulandosi quello emergente dalle domande di cui all'atto di citazione, nonché alla stessa indicazione operata da parte attrice ai fini della determinazione del contributo unificato, e quello emergente dalla domanda riconvenzionale), come da dispositivo.
P. t. m.
Il Tribunale, nella persona del G. U. Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta tutte le domande di cui all'atto di citazione;
in accoglimento della prima domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna a pagare a Parte_1 [...] la somma di Euro 21.960,00; rigetta per il resto. Condanna altresì a CP_1 Parte_1 rifondere delle spese di lite, che liquida in Euro 237,00 per spese vive e in Euro 14.446,00 CP_1 per compensi di difesa, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit..
Catania, 7 dicembre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D. M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
( ), nato a [...], il [...], con l'avv. Paolo Catra. Parte_1 C.F._1
contro
(P.IVA: ), con gli avv.ti Rossana Patrizia Distefano e Letizia Controparte_1 P.IVA_1
Moschetto.
Conclusioni: come da verbale del 7 ottobre 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
I - La domanda di restituzione di cui all'atto di citazione va rigettata: in base all'assorbente considerazione che non è titolare di alcuna obbligazione restitutoria, né il sig. CP_1 Parte_1
è titolare di alcun credito restitutorio.
Il solo soggetto obbligato a restituire alcunché, e cioè a dire l'immobile precedentemente ricevuto in locazione, e a restituirlo sgombro e libero dai propri beni mobili, è il sig. ; mentre titolare Parte_1 del correlativo credito restitutorio è CP_1
Convalidato lo sfratto dall'immobile, non avendo il sig. (conduttore) inteso adempiere Parte_1 spontaneamente all'obbligazione di rilascio, (locatore) ha dato impulso alla procedura CP_1 esecutiva. Nel corso della detta procedura, in data 7 giugno 2017, l'Ufficiale giudiziario ha immesso nel possesso dell'immobile precedentemente dato in locazione al sig. . CP_1 Parte_1
Contestualmente, l'Ufficiale giudiziario ha assegnato un breve termine al sig. per Parte_1
“asportare” dall'immobile i beni mobili di cui oggi si controverte (vedasi sul punto l'ultima pagina del verbale di rilascio prodotto da parte convenuta). Nella pendenza del detto termine, il sig.
ha fatto pervenire a una missiva con la quale si “comunica” un elenco “dei beni Parte_1 CP_1 delle attrezzature a me intestate presenti all'interno della sede”. Solo nel successivo mese di gennaio del 2019 (secondo i documenti versati in atti), il sig. , premettendo di avere tentato più Parte_1 volte di accedere entro l'immobile, ha invitato “ancora una volta” a “volermi indicare il CP_1 giorno e l'ora in cui posso accedere al fondo per riprendere quanto di mia proprietà”.
Orbene, l'art. 610 c. p. c., richiamato da parte convenuta per argomentare in ordine a
“l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della seguente azione processuale per incompetenza del
Giudice adito stante che la competenza spetta in materia al Giudice dell'esecuzione” (così nella comparsa di risposta, pag. 2), prevede che “Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti”. La norma presuppone che l'esecuzione sia in corso e avrebbe potuto trovare applicazione tutt'al più nella pendenza del termine assegnato dall'Ufficiale giudiziario.
Spirato questo termine, in difetto della nomina di un custode – sola fattispecie da cui può sorgere obbligazione restitutoria relativamente ai beni mobili lasciati dal conduttore presso l'immobile precedentemente ricevuto in locazione (vedasi sul punto Cassazione civile sez. III, 22/10/2010,
n.21734) – al sig. compete soltanto la tutela derivante dalle norme che disciplinano la mora Parte_1 del creditore, e in ispecie:
- l'art. 1206 c. c., laddove si prevede che “Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, … non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione”;
- l'art. 1217 c. c., laddove prevede che “Se la prestazione consiste in un fare – nel caso di specie, liberare l'immobile da parte del sig. portando via i propri beni mobili – il creditore è Parte_1 costituito in mora mediante l'intimazione … di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile. L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso”;
- l'art. 1207 c. c., laddove prevede che “Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore… Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora …”. In subordine alla domanda restitutoria, il sig. ha chiesto al Tribunale di: “… qualora Parte_1 risultasse impossibile la restituzione dei predetti beni, perché distrutti o irrimediabilmente danneggiati, accertare il diritto dell'odierno attore al rimborso del loro valore ed al risarcimento di tutti i danni patiti per la responsabilità e la colpa della convenuta e conseguentemente condannare la in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore Controparte_2 del Geom. della somma complessiva di € 226.601,44 …”. Parte_1
Anche ricondotta al corretto istituto di riferimento, vale a dire all'istituto della mora del creditore (del tutto obliterato da parte attrice), si tratta all'evidenza di una domanda inaccoglibile già a livello di prospettazione, in quanto fondata sulla mera ipotesi che i beni mobili siano stati distrutti o danneggiati, piuttosto che sulla prospettazione di fatti concreti, quali l'avvenuta distruzione o l'avvenuto danneggiamento di questo o quel bene. Né tale deficit di prospettazione è stato colmato con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c. p. c..
II – Delle domande riconvenzionali di parte convenuta, quella rivolta a conseguire una somma commisurata all'entità del canone locatizio per il periodo compreso tra il I luglio 2016 e il 30 dicembre 2017, va accolta, quella rivolta a conseguire il maggiore danno va disattesa.
Entrambe le domande si fondano sulla previsione di cui all'art. 1591 c. c. (a mente del quale “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”), e su quanto ulteriormente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “… anche ove il locatore torni formalmente in possesso dell'immobile (coattivamente ai sensi dell'art. 608 c.p.c., od anche spontaneamente mediante consegna delle chiavi da parte del conduttore), ma questo risulti inutilizzabile perché ancora occupato da cose del conduttore, la norma di riferimento continua ad essere quella dell'art. 1591
c.c..” (così Cassazione civile sez. III, 04/04/2017, n.8675, cui ha aderito la successiva pronunzia del
2018 citata dalla difesa di . CP_1
Nel caso di specie, stando a quanto prospettato e documentalmente provato dalla difesa dello stesso sig. , la mora del conduttore si è protratta almeno fino a gennaio del 2019, allorquando il Parte_1 sig. ha intimato a di compiere quanto necessario da parte sua per permettere al Parte_1 CP_1 sig. di portare via dall'immobile i propri beni. Parte_1
E' infatti evidente che la precedente missiva del 24 giugno 2016, consistente nella mera comunicazione dell'elenco dei beni rimasti nell'immobile, non ha rilievo ai sensi dell'art. 1217 cit.
Secondo quanto affermato dalla S. C., per il riconoscimento del diritto al pagamento della somma commisurata al canone ex art. 1591 c. c. è necessario non soltanto che il conduttore non abbia riconsegnato il bene locato interamente libero e sgombro delle proprie cose, ma pure che il bene locato risulti “inutilizzabile”. Orbene, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c. p. c. (a pag. 6), ha precisato la propria CP_1 domanda prospettando di “non aver potuto utilizzare il terreno a causa dell'ingombrante presenza degli stessi” [scilicet: dei beni di cui oggi si controverte].
Poiché tale prospettazione è stata operata per la prima volta con la prima memoria ex art. 183, co. 6, cit., competeva alla difesa del sig. di contestare detta prospettazione con la successiva Parte_1 seconda memoria ex art. 183, co. 6, cit.: ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
La seconda domanda riconvenzionale va invece rigettata per la genericità della prospettazione del danno ulteriore, il quale non può certo ritenersi in re ipsa.
Le spese seguono la soccombenza.
Esse vanno liquidate avuto riguardo ai parametri previsti dal d. m. 55/2014 (e successivi aggiornamenti) per le quattro fasi espletate (ma con il massimo abbattimento del parametro previsto per la fase istruttoria, non essendo stata raccolta prova costituenda), e allo scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a Euro 260.000,00 (così determinato cumulandosi quello emergente dalle domande di cui all'atto di citazione, nonché alla stessa indicazione operata da parte attrice ai fini della determinazione del contributo unificato, e quello emergente dalla domanda riconvenzionale), come da dispositivo.
P. t. m.
Il Tribunale, nella persona del G. U. Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta tutte le domande di cui all'atto di citazione;
in accoglimento della prima domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna a pagare a Parte_1 [...] la somma di Euro 21.960,00; rigetta per il resto. Condanna altresì a CP_1 Parte_1 rifondere delle spese di lite, che liquida in Euro 237,00 per spese vive e in Euro 14.446,00 CP_1 per compensi di difesa, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit..
Catania, 7 dicembre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D. M. 44/2011