TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/07/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1235 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RA Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1235/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA BEATRICE
[...] C.F._2
, eletti orto San Giorgio, Via Pasquale Cotechini, n. 120, presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
) con il patrocinio dell'avv. UGO MARCIELLO e dell'avv. MARIA C.F._4
VITTORIA BRUNO, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 CP_2
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa, accertato e dichiarato che l'atto notarile del 12.3.2008 ha costituito una liberalità lesiva delle legittime degli attori, ed in ogni caso ha dissimulato una liberalità, e che quindi l'immobile oggetto dell' atto stesso deve essere inserito nella massa ereditaria in virtù dei principi di collazione ex art. 737 cc;
considerata altresì la lesività derivata dalle donazioni effettuate tramite bonifici e prelievi effettuati dal conto del in favore dei convenuti, dal CP
12 marzo 2008 e valutata la massa ereditaria in € 360.000 per l'immobile (nella quota dei 4/6) ed €
100.000,00 per i prelievi bancari, condannare i convenuti a conferire in natura (o al [corrispettivo] di valore) alla massa ereditaria il [bene] immobile e i beni mobili suddetti quale quota di legittima agli stessi spettante, valutando la quota di legittima in € 70.000,00 per ciascun attore ovvero quelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia anche previa valutazione del compendio immobiliare. Con vittoria di compensi di lite”.
Si costituivano in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle CP_1 CP_2
seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda attorea ed in accoglimento delle precedenti deduzioni: in via preliminare dichiarare decaduti gli attori dall'azione revocatoria avendo conoscenza dell'atto fin dall'atto notarile 12.03.2008, fin dall'aprile 2009; in ogni caso comunque rigettare la domanda attorea in quanto contraddittoria e basata su congetture contrastanti alle risultanze documentali ed all'atto pubblico a ministero Notaio rep. N. 214934 Persona_1
raccolta n. 28745 munito di fede privilegiata.
Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite con aggravio ex art. 96 cpc, con riserva di modificare, integrare eccezioni, deduzioni e mezzi istruttori nei prefiggendi termini”.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 27.03.2025, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
2 1. e erano, insieme alla convenuta Parte_1 Parte_2 [...]
, figli di , deceduto in data 04.07.2020, e di , deceduta il CP_1 CP Persona_2
12.01.2005;
2. successivamente alla morte del padre, gli attori venivano a conoscenza dell'esistenza di un atto pubblico, datato 12.03.2008, a rogito del Notaio di Porto Persona_1
Sant'Elpidio, con il quale e suo marito, costituivano in favore di CP_1 CP_2
un vitalizio assistenziale, con l'obbligo a carico dei vitalizianti di fornire alloggio, CP
vitto e quant'altro necessario a garantire una dignitosa esistenza al vitaliziato;
3. il contratto in questione prevedeva, quale corrispettivo, che , CP
titolare dei diritti di proprietà, pari ai 4/6, sull'immobile – sito in Porto San Giorgio, zona Viale della Vittoria, in Via Castelfidardo n. 31, distinto al Catasto di detto Comune, al foglio 2, part. 1223, sub 21, graffata con la part. 1303 cat. A/2 e NCEU foglio 2 part. 1223 sub. 16 cat. C/6 – cedesse la nuda proprietà sulle due unità immobiliari del fabbricato menzionato;
4. al momento del decesso di , nessun bene era presente nella massa CP
ereditaria;
5. già dall'anno 2007, i coniugi e avevano goduto CP_1 CP_2
dell'immobile adibito a casa paterna, fruendo di tutti i risparmi e delle sostanze di CP
, avendo anche la disponibilità della carta di debito collegata al conto corrente intestato
[...]
all'anziano genitore, acceso presso la Banca UBI Banca, Filiale di Porto San Giorgio;
6. dalla disamina degli estratti conto relativi al predetto conto corrente, poteva evincersi un utilizzo del conto corrente intestato a per scopi certamente diversi dai CP
bisogni e dalle necessità del medesimo. Esemplificativamente, sul punto, dovevano notarsi: il bonifico del 04.12.2013, in favore di e per euro 10.000,00; un CP_1 CP_2
prelievo di contante, risalente al 28.11.2013, di euro 6.500,00; ulteriori prelievi, risalenti al mese di ottobre 2017, per 6.500,00; dei bonifici, in favore dei convenuti, datati 04.05.2020, per euro
1.000,00 e 01.06.2020, per euro 1.300,00; diverse transazioni, attraverso l'utilizzo della carta di debito, in ristoranti;
7. doveva, inoltre, allegarsi la circostanza che il defunto percepiva CP
una pensione di circa euro 1.400,00 al mese;
3 8. nella disponibilità di , poi, erano rimasti tutti i gioielli e i monili in CP_1
oro e pietre preziose, sia appartenenti alla madre , deceduta da tempo, sia Persona_2
appartenenti al padre , nonché l'intero l'arredamento dell'abitazione suddetta;
CP
9. i convenuti mai si erano occupati delle esigenze dell'anziano, avendo, al contrario goduto del suo immobile e delle sue entrate economiche;
10. il contratto di vitalizio assistenziale, pertanto, dissimulava un atto di donazione in favore dei convenuti o, in ogni caso, un atto invalido per inadempimento dei convenuti alle obbligazioni dallo stesso derivanti, con conseguente apprensione, nella massa ereditaria, del bene oggetto del medesimo contratto;
11. parimenti, doveva essere ricompreso nella massa ereditaria il denaro oggetto dei numerosi e consistenti prelievi e bonifici fatti in favore dei convenuti, anch'essi da qualificarsi come donazioni e/o liberalità, e, quindi, da imputare al compendio successorio ex artt. 737 e s., in violazione della quota di riserva;
12. al momento della morte del genitore, il valore del compendio ereditario ammontava a complessivi euro 360.000,00 pari ai 4/6 del valore dell'immobile e delle donazioni in denaro fatte in vita dal de cuius in favore dei convenuti, in relazione al quale doveva essere calcolata la quota di legittima spettante ai figli e . Parte_1 Parte_2
Le parti convenute, costituitesi in giudizio, specificavano quanto segue:
• il nucleo familiare originario era composto, oltre ai due genitori, da sei figli
, , e le gemelle RA ed CP_4 Parte_2 Pt_1 CP_1 Per_3
• fin dall'anno 2003, dimostrava disinteresse verso entrambi i Parte_1
genitori, neppure andandoli a trovare;
• nell'anno 2004, si ammalava gravemente, senza che l'attore Persona_2
mostrasse interesse o si adoperasse con costanza nella ricerca della cura e del percorso medico da affrontare, nonostante le sollecitazioni della mamma e delle altre sorelle;
• i coniugi sino al decesso della , avvenuto nel 2005, Persona_4 Per_2
provvedevano, utilizzando i propri fondi, alle cure necessarie per la stessa, presso l'Ospedale
San Raffaele di Milano e presso l'abitazione della stessa, occupandosi dell'acquisto di medicinali non mutuabili e/o assicurando la presenza di personale infermieristico per l'assistenza domiciliare;
4 • con comunicazione del 28.09.2006, a firma del proprio procuratore, Pt_1
chiedeva la liquidazione della propria quota di immobile pari ad 1/18 nell'imminenza
[...]
del decesso della madre;
• rimasto da solo, nell'immobile di via Castelfidardo, interpellava CP
tutti i figli per invitarli a risiedere e coabitare con lui, senza ottenere l'adesione di nessuno di loro ad eccezione dei convenuti i quali, dopo diverse insistenze, decidevano di trasferire l'intero nucleo familiare presso l'immobile abitato dal genitore che richiedeva interventi di ristrutturazione;
• nell'anno 2016, provvedeva a sostentare la figlia e il suo CP Per_3
nucleo, con un assegno mensile di euro 600,00, necessario per contribuire al pagamento del canone di locazione;
• ancora, il de cuius, dal 1984 fino al 2006, contribuiva, attraverso aiuti economici settimanali, al sostentamento di e del proprio nucleo familiare;
Parte_2
• doveva, poi, essere menzionata la circostanza della ludopatia che affliggeva CP
, titolare di una serie di esposizioni debitorie;
[...]
• gli odierni attori, nonostante fossero consci del problema del genitore, mostravano disinteresse;
• nel 2008, veniva concluso il contratto di rendita vitalizia al quale seguiva, nell'anno 2009, la conclusione di un contratto di finanziamento garantito da ipoteca, utilizzato per far fronte a tutti i debiti contratti dal genitore e saldati dagli odierni convenuti, nonché la liquidazione della quota di 2/36 dei germani (5 quote di 2/36); CP
• in questa occasione, pretendeva un indennizzo maggiore per la Parte_1
cessione della quota di comproprietà, ottenendo una liquidazione pari ad euro 22.500,00, a fronte della minor quota spettata agli altri fratelli, pari ad euro 13.000,00;
• intanto, veniva intaccato da crescenti problemi di salute e dalla CP
demenza tanto che la figlia per assicurare la sua costante presenza nelle cure del genitore, CP_1
si autosospendeva dal lavoro, rimanendo in ospedale per prestare assistenza per cinquantadue giorni;
• al momento delle dimissioni, necessitava di alimentazione a mezzo CP
di sondino gastrico e di assistenza continuata;
5 • veniva, altresì, incaricata una fisioterapista che interveniva tre volte a settimana e si rendeva necessario un ulteriore ricovero presso “Villa Verde” in Fermo, dove, stante il sopraggiungere delle disposizioni sanitarie previste per il contenimento della pandemia da
Covid-19 non era più possibile far visita all'anziano;
• nuovamente dimesso, si presentava denutrito e con piaghe da CP
decubito e, dopo due mesi delle dimissioni, a causa di un'infezione nosocomiale, sopraggiungeva il decesso del de cuius;
• quanto al merito delle domande svolte dalle controparti, doveva essere eccepita la decadenza ex art. 802 c.c., avendo le controparti omesso di riferire che, nell'anno 2009, dopo la costituzione della rendita assistenziale, avevano ceduto la propria quota ai convenuti, permettendo di consolidare il finanziamento con garanzia ipotecaria sull'intero immobile;
• del resto, tale circostanza era nota dal momento che tali operazioni erano state eseguite in data 24.04.2009, momento di costituzione e di iscrizione dell'ipoteca. Proprio
, nell'atto di cessione della propria quota, redatto dal Notaio Parte_1 Persona_1
aveva ritenuto opportuno precisare, all'art. 5, quale fosse la grave vetustà dell'immobile esonerandosi da ogni responsabilità per eventuali vizi e/o evizione, avendo conoscenza dell'esistenza dell'atto di costituzione di vitalizio dell'anno precedente avendolo comunicato agli altri coeredi e agli zii paterni e materni;
• era, pertanto, spirato il termine per la revocazione delle donazioni;
• non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 809 c.c., sia perché
non aveva tra gli eredi sia perché la controparte non aveva CP CP_2
concluso per la declaratoria di inefficacia o invalidità dell'atto del 12.03.2008;
• quanto ai beni mobili indicati dalla controparte, i gioielli oggetto della domanda di controparte erano stati, in parte, oggetto di furto, denunciato dallo stesso in data CP
18.08.1999, e, in parte, venduti per sanare i debiti di gioco di quest'ultimo. I prelevamenti e i bonifici erano stati tutti eseguiti dallo sportello e, pertanto, gli stessi potevano essere ordinati solo da;
CP
• al contrario, i convenuti avevano anticipato per conto del padre, dall'anno 2004 all'anno 2008, circa euro 72.000,00, così come da dichiarazione del 22.05.2009 ed avevano
6 provveduto a saldare tutte le spese condominiali, nonché le opere edili di ristrutturazione dell'immobile come degli impianti e delle serramenta;
• nessun depauperamento del patrimonio del genitore era attribuibile agli odierni convenuti e, anzi, gli stessi avevano aiutato il de cuius;
• i valori individuati da parte attrice dovevano essere contestati in quanto erronei;
• sussistevano, infine, i presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
e hanno agito, incardinando il presente Parte_1 Parte_2
giudizio, nella qualità di figli – e, dunque, chiamati all'eredità – di , deceduto in CP
data 04.07.2020.
In particolare, gli attori hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare che il contratto di rendita vitalizia assistenziale ed alimentare, stipulato dal de cuius, da
[...]
e (v. infra), dietro il corrispettivo del trasferimento dei diritti di 4/6 della CP_1 CP_2
nuda comproprietà sull'immobile adibito ad abitazione di , in realtà, avesse CP
“costituito una liberalità lesiva delle legittime degli attori” e, in ogni caso, dissimulasse una liberalità. In conseguenza di tale pronuncia, ancora, gli attori chiedevano di apprendere alla massa ereditaria il bene in questione in virtù della disciplina sulla collazione.
Parimenti, le parti attrici hanno chiesto di accertare la lesività derivata dalle donazioni effettuate tramite bonifici e prelievi effettuati dal conto di in favore dei CP
convenuti.
All'esito delle superiori operazioni, e , Parte_1 Parte_2
individuando il valore della massa ereditaria in euro 360.000,00 per l'immobile (nella quota dei
4/6) e in euro 100.000,00 per i prelievi bancari, hanno chiesto la condanna dei convenuti a conferire in natura (o al [corrispettivo] di valore) alla massa ereditaria il bene immobile e i beni mobili suddetti, quale quota di legittima agli stessi spettante, valutando la quota di legittima in euro 70.000,00 per ciascun attore ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Tanto detto, allora, in primo luogo deve essere stigmatizzata la genericità delle domande attoree le quali, pertanto ed in primo luogo, devono essere correttamente qualificate, in applicazione del principio secondo il quale spetta al giudice l'esatta qualificazione della domanda
7 giudiziale senza che lo stesso sia tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti in cui le domande risultano contenute, dovendo per converso avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dai fatti dedotti (Cass., n. 3012/2010).
In questi termini, dal tenore letterale delle difese, nonché dagli effetti richiesti dagli attori con riguardo alla prima delle domande di accertamento svolte, deve ritenersi che con la stessa sia stata introdotta una domanda di accertamento della simulazione del contratto con cui sono state trasferite le quote dell'immobile di proprietà del de cuius, alla quale ricollegare l'effetto dell'apprensione dei diritti de quibus nella massa ereditaria facente capo a . Ancora, CP
la successiva domanda, volta al conferimento dei beni da parte dei convenuti nell'asse ereditario, con il riconoscimento della quota riservata spettante agli attori, in tesi lesa, deve essere qualificata come azione di riduzione.
Parimenti gli attori hanno chiesto di considerare quali donazioni, di cui tenere, pertanto, conto in sede di riunione fittizia, finalizzata alla riduzione, dei prelievi di denaro dal conto corrente del de cuius, individuati come di seguito esposto: bonifico in favore di e , del 04.12.2013,per l'importo di euro CP_1 CP_2
10.000,00; prelievo di denaro in contanti, del 28.11.2013, per l'importo di euro 6.500,00; prelievi di denaro, risalenti al mese di ottobre 2017, per euro 6.500,00; bonifico in favore di e , del 04.05.2020 per euro 1.000,00; CP_1 CP_2
bonifico in favore di e , del 01.06.2020, per euro 1.300,00; CP_1 CP_2
salvo, poi, dedurre che i prelevamenti di denaro, costituenti donazioni in favore dei convenuti, ammonterebbero ad euro 100.000,00.
Tanto chiarito, allora, ancora in via preliminare, deve darsi atto che le domande svolte dalla parte attrice al fine di ottenere la riduzione per lesione di legittima giustificano, ai sensi dell'art. 50 bis, n. 6 c.p.c. la c.d. riserva di collegialità e ciò indipendentemente dall'accoglimento o meno delle suddette domande giacché la composizione dell'organo chiamato alla decisione della causa va determinata in ragione delle domande originariamente proposte.
1. Corretta qualificazione del contratto stipulato tra la convenuta e il de cuius.
Tanto detto, allora, in primo luogo, appare necessaria la qualificazione del contratto per cui è causa.
8 A tal fine, osserva il Collegio, che il procedimento di qualificazione giuridica rientra nel potere dell'organo giudicante di interpretazione del contratto (cfr. Cass. 16342/2002) e può essere articolato in due fasi: la prima consiste nella ricerca e nell'individuazione della comune volontà dei contraenti (accertamento di fatto riservato al giudice di merito), la seconda concerne la sussunzione della detta comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente
(accertamento che può formare oggetto di verifica in sede di legittimità, circa i criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice di merito: Cass. 12289/2004; Cass. 5150/2003).
Quanto alla prima fase, gli artt. 1362 e ss., sull'interpretazione del contratto, prescindendo dal nomen iuris attribuito al negozio dalle parti, pongono l'opportunità di accertare e ricostruire, innanzitutto, la volontà espressa dai contraenti, secondo i canoni ermeneutici dell'autonomia e della totalità (interpretazione soggettiva). In questi termini, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, giacché l'art. 1362 c.c., richiamando la comune intenzione delle parti, impone, per individuarla, di estendere l'indagine anche all'elemento logico, disponendo che il giudice non debba limitarsi al senso letterale delle parole. Ne consegue che il criterio letterale e quello logico devono essere coordinati ed armonizzati in vista dell'individuazione dell'effettiva volontà dei contraenti e che solo all'interno di tale ricerca (che si giova del contesto relazionale, anche successivo, dell'atto) può in concreto attribuirsi prevalenza al criterio letterale, per effetto della ravvisata coincidenza dell'espressione usata con la volontà negoziale (Cfr. Cass. 30664/2019, Cass. 16181/2017; Cass. 24421/2015;
Cass. 2058/1990). In altri termini, l'interprete deve procedere, primariamente, a ricostruire la comune intenzione delle parti sulla base del testo del negozio, ricorrendo ad elementi estrinseci soltanto ove permangano margini di incertezza, a causa di lacune, ambiguità o contraddizioni interne (Cass. 12575/2000).
Nel caso di specie, con rogito notarile del 12.03.2008, rep.n.214934, racc.n.28745, registrato a Fermo, il 09.04.2008 (n.2010, serie 1T), e quali CP_1 CP_2
vitalizianti, dichiaravano di costituire una rendita assistenziale ed alimentare per tutta la durata della vita di . La rendita de qua – secondo l'atto pubblico esaminando – sarebbe CP
consistita nell'obbligo per gli odierni convenuti di fornire alla parte vitaliziata alloggio, vitto e
“quant'altro necessario per una decorosa e dignitosa esistenza” (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice). Le parti declinavano, più nello specifico, l'oggetto dell'obbligo assistenziale e alimentare assunto da
9 e elencando le seguenti prestazioni: “la cura e l'assistenza di carattere CP_1 CP_2
materiale e morale al fine di assicurare alla parte vitaliziata una serena e dignitosa esistenza, sia pure in caso di infermità o malattia, oltre che per semplice senescenza, provvedendo alle esigenze della stessa secondo i suoi bisogni, fornendo medicinali…, prestando alloggio, somministrando il vitto;
provvedendo al pagamento e garantendo alla parte vitaliziata ogni tipo di cura medica, sanitaria, chirurgica, ogni necessaria spesa di degenza
e ricovero o di assistenza clinica o sanitaria, sia in luoghi di cura che in casa ” (cfr. contratto sub doc. cit.).
Di contro, quale corrispettivo della rendita, cedeva ai vitalizianti “i diritti CP
di quattro seti (4/6) di nuda comproprietà …sulle … due unità immobiliari facenti parte di un fabbricato
(conosciuto come “PALAZZINA EDILVITTORIA EST”) sito in comune di Porto San Giorgio, zona
Viale Vittoria (zona nord - est), in via Castelfidardo n.31” e meglio descritte in atti.
Il vitaliziato, pertanto, dichiarava di riservare a suo favore, vita natural durante, il diritto reale vitalizio di usufrutto sui diritti ceduti con l'atto in questione.
Ai soli fini fiscali, le parti dichiaravano di attribuire ai complessivi diritti di comproprietà il valore complessivo di euro 31.200,00.
Dal contenuto che precede, il contratto per cui è causa, meglio deve essere qualificato non già come rendita vitalizia di cui agli artt. 1872 e ss. cc. ma quale contratto atipico di vitalizio assistenziale e alimentare atteso che lo stesso prevede, come prestazione posta a carico dei vitalizianti, non la corresponsione periodica di una somma di denaro quanto, piuttosto,
l'obbligo di assistenza morale e materiale di . CP
Con il c.d. vitalizio alimentare o assistenziale, a livello ermeneutico, si identifica una particolare prestazione di rendita che, rispetto a quella tipica di dare (denaro o altre cose fungibili), si presenta corredata da prestazioni accessorie. La giurisprudenza da tempo ha ammesso la figura negoziale de qua, con la quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, ritenendo che si tratti di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell'alea, delle prestazioni del vitaliziante e della funzione perseguita, nell'ambito della rendita vitalizia (cfr.
Cass. Sez. II, 23/11/2017, n.27914; Cass.n. 6395/04, Cass. n. 3553/1977). Il filone interpretativo cui si fa riferimento e al quale il Collegio aderisce, sostiene a tal riguardo che sia del tutto legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui
10 all'art. 1322 cod. civ., un contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei in merito al profilo della aleatorietà, si differenziano in quanto, nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e, quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di dare e di fare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali (cfr. Cass. n. 8854/1998;
Tribunale sez. II - Napoli, 21/12/2005).
Ancora, le affinità tra i due istituti possono riscontrarsi nell'essere entrambi contratti consensuali ai sensi dell'art.1376 c.c. ed entrambi possono essere a titolo gratuito o a titolo oneroso, qualificandosi, nella seconda ipotesi quali contratti di scambio, con attribuzioni corrispettive. Infine, comune alle due figure è la natura degli effetti: obbligatori, per il soggetto beneficiario della prestazione, e reali, invece, per il soggetto obbligato alla prestazione il quale, infatti, acquista immediatamente la titolarità del diritto sul bene ceduto quale corrispettivo del vitalizio (cfr. Tribunale - Frosinone, 30/03/2018, n. 321).
I due istituti, peraltro, si differenziano quanto alle relative prestazioni poiché il contratto tipico di rendita vitalizia è caratterizzato dal do ut des, mentre il contratto atipico di vitalizio assistenziale da un sostanziale do ut facias. Anche con riferimento, poi, alle modalità di esecuzione della prestazione deve rinvenirsi un elemento distintivo nella circostanza per la quale, nella rendita vitalizia, l'esecuzione della prestazione è periodica e l'erogazione è fissa, nel contratto di vitalizio assistenziale, la prestazione è continuata, potendo la stessa variare sia quantitativamente che qualitativamente.
Nella specie, il Collegio ha già evidenziato il carattere spiccatamente assistenziale degli obblighi assunti dei vitalizianti e i quali non si sono impegnati alla CP_1 CP_2
corresponsione di denaro – se non limitatamente all'eventuale pagamento delle cure mediche – quanto, piuttosto, ad una serie di prestazioni alimentari e di cura della persona del de cuius, con loro convivente.
11 Neppure depone a favore di una diversa qualificazione giuridica del negozio de quo la previsione, contenuta nell'atto pubblico del 12.03.2008, della possibilità che la vitaliziante potesse adempiere i propri obblighi servendosi di soggetti terzi (familiari e non) “purchè di gradimento della parte vitaliziata”, atteso che l'infungibilità della prestazione che caratterizza il detto contratto va riferita alla sua insostituibilità con una prestazione in denaro ed alla correlata incoercibilità (cfr. Cass. n. 1503/1998).
2. Aleatorietà del contratto di vitalizio assistenziale ai fini della valutazione della domanda svolta in via principale dagli attori.
La predetta qualificazione giuridica del contratto, peraltro, non incide sulla necessità di vagliare la sussistenza o meno del requisito causale dell'aleatorietà del contratto di vitalizio assistenziale stipulato.
Ed invero, al fine di valutare la ricorrenza dello spirito di liberalità da considerare quale sostrato causale effettivo da attribuire al negozio per cui è causa, deve premettersi che la differenza fra il contratto di vitalizio assistenziale ed una donazione va apprezzata, soprattutto, avendo riguardo all'elemento dell'aleatorietà, poiché il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (cfr. Cass. n. 7479 del 2013).
Quest'ultima affermazione in particolare trova piena corrispondenza nella costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 25 marzo 2013 n. 7479) che, ai fini della simulazione, ha affermato che per il contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato ed alla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata
12 donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (conf. quanto alla verifica dell'elemento dell'alea, Cass. 19 luglio 2011 n. 15848),
Sia con riferimento al contratto di rendita vitalizia, sia con riferimento al vitalizio assistenziale, infatti, ci si trova al cospetto di contratti di durata caratterizzati dall'aleatorietà, da intendersi relativa non solo alla durata della vita del vitaliziato, ma anche all'entità ed alla qualità delle prestazioni materiali e spirituali che non possono essere quantificate a priori nella stipula del contratto.
L'individuazione dell'aleatorietà postula, com'è ovvio, la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - quali la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante - secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato, aggiungendo che la comparazione e l'indagine circa la descritta incertezza rappresentano apprezzamenti di fatto, incensurabili in sede di legittimità se congruamente motivati (cfr. SS.UU. n. 6532/1994; Cass. n. 4801/1978).
Quest'ultima caratteristica, ossia l'aleatorietà, in assenza della quale il contratto è nullo per mancanza di causa, è, come detto, un elemento distintivo tipico tra le due figure contrattuali della rendita vitalizio e del contratto atipico di vitalizio assistenziale, laddove si guardi dal diverso angolo prospettico per il quale, quanto al contratto di vitalizio assistenziale, deve tenersi in considerazione il maggior peso assunto dall'alea e ciò in base alla caratteristica, propria della fattispecie in esame, dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (cfr. Cass. n. 7479/2013; n. 3932/2016) e dovendosi provare la sproporzione tra le prestazioni.
È costante, come visto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contratto di vitalizio alimentare o assistenziale è nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda
13 estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile.
Sulla base di tale premessa, devono essere esaminate le risultanze istruttorie nel loro complesso e valutate le prestazioni a carico di ciascuna parte,
Nel caso di specie, emerge dagli atti di causa che il contratto di vitalizio assistenziale sia stato stipulato in data 12 marzo 2008. All'epoca della conclusione del contratto, CP
avrebbe dovuto compiere, di lì a qualche giorno, sessantanove anni. Quanto alle condizioni di salute del vitaliziato al momento della stipula del contratto in questione, le parti attrici nulla hanno né allegato, né provato e le uniche asserzioni relative allo stato psico-fisico di CP
sono state veicolate, sia pure in termini del tutto generici, dalle parti convenute ma
[...]
limitatamente agli ultimi mesi di vita del de cuius e le stesse non sono state contestate dalla controparte.
Ciò premesso, con riguardo alle condizioni fisiche del vitaliziato, deve osservarsi come l'esito letale sia intervenuto oltre dodici anni dopo la stipula del contratto di vitalizio e, dunque, dopo un lasso di tempo apprezzabile e rispetto al quale il Collegio deve espletare l'indagine circa l'eventuale sproporzione tra le prestazioni assunte dai contraenti.
Sul punto preme osservare come, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche nei casi in cui il verificarsi della morte del vitaliziato avvenga immediatamente dopo la stipula del contratto di vitalizio oneroso, o a breve distanza di questa, la detta circostanza non è da sola sufficiente ad escludere l'elemento del rischio e, dunque, dell'alea contrattuale, richiedendosi, piuttosto, a tal fine, “la sussistenza di un collegamento causale dell'evento letale con uno stato patologico che per la sua natura o gravità faccia apparire sicura o estremamente probabile la morte del vitaliziato in un arco di tempo determinabile” (cfr. Cass. civ., sez. III, 06 aprile 1995 n. 4025).
Inoltre, quale direttrice della presente decisione, deve tenersi in considerazione l'ulteriore insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, va accertata, come detto, con riguardo al momento della conclusione del contratto e valorizzando l'incertezza obiettiva iniziale della vita contemplata da rapportare alla conseguente eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed
14 il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (cfr. Cassazione civile sez.
II - 19.07.2011, n. 15848; Cassazione civile sez. II- 23.11.2016, n. 23895; Cass. 29.08.1992 n.
9998).
In tal senso, concentrandosi sul caso di specie e considerando l'onere della prova gravante sugli eredi legittimari che intendono far valere la simulazione del contratto di mantenimento e assistenza, deve darsi atto di come, al fine di dimostrare l'animus donandi, deve essere accertata una situazione di evidente sproporzione delle prestazioni, alla data della conclusione del contratto (Cass. 24 giugno 2009 n. 14796).
Partendo quindi dalla situazione esistente alla data della conclusione del contratto, deve ribadirsi come gli attori nulla abbiano dimostrato in termini di effettiva sproporzione tra le prestazioni, limitandosi a sostenere che l'intento di liberalità del vitaliziato dovrebbe trarsi dal maggiore valore da attribuire all'immobile nonché dalla circostanza per la quale i convenuti avrebbero continuato ad attingere alle finanze del destinatario dell'assistenza.
Ebbene, allora, osserva il Collegio come la dedotta simulazione non può, in primo luogo, ritenersi dimostrata per un eventuale difetto di alea, in quanto in atti mancano del tutto elementi concreti da cui far discendere, anche in via meramente presuntiva, che al momento della stipula del contratto per cui è causa l'evento morte apparisse sicuro o estremamente probabile in un arco di tempo determinabile.
Quanto alla sproporzione tra le prestazioni, poi, appare opportuno evidenziare come non è stata contestata la circostanza relativa ad una sostanziale autonomia di nella Parte_3
gestione della quotidianità e dunque anche del proprio patrimonio, il che depone a favore di una sostanziale affermazione della possibilità che il vitaliziato continuasse a contribuire sia alle spese della casa, sia alle spese necessarie per sé, senza che ciò sia circostanza da sola idonea ad escludere l'adempimento delle obbligazioni di assistenza morale e materiale da parte dei convenuti.
Ed invero, la stessa circostanza dell'inadempimento da parte dei coniugi Persona_4
è stata dedotta in atti in termini del tutto generici dalla parte attrice, senza che la stessa mai sia stata corredata da evidenze probatorie utili a dimostrare che gli stessi si siano sottratti all'assistenza oggetto dell'obbligo assunto e ciò soprattutto alla luce della documentazione versata in atti dai convenuti rispetto alla quale già la disponibilità della copia di ricevute fiscale
15 relative alle cure e alla manutenzione della causa, di scontrini relativi ai farmaci necessari, nonché alla non contestata estinzione dei debiti di gioco contratti dal de cuius depongono per una vicinanza morale e materiale dalla figlia e del genero al vitaliziato.
Inoltre, con riferimento alla dedotta sproporzione del valore dei diritti ceduti sul bene immobile in comproprietà del vitaliziato, preme, preliminarmente, osservare che la pretesa irrisorietà del valore degli immobili dichiarato in contratto non appare elemento di per sè solo idoneo a palesare l'insufficienza ovvero l'incongruenza delle obbligazioni assunte reciprocamente (Cassazione civile sez. II, 29/02/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 29/02/2016),
n.3932).
Del resto, non può che stigmatizzarsi l'assoluta mancanza di elementi sulla scorta dei quali inferire la veridicità del valore attribuito all'immobile dagli attori (pari a 360.000,00 euro), neppure essendo dato comprendere se si tratti di valori determinati dai tecnici con riferimento alla stessa data cui risale il contratto in esame, ovvero alla diversa data di apertura della successione e se gli stessi tengano conto delle migliorie apportate. Gli elementi in questione non sono di poco conto laddove deve considerarsi, “per converso fondamentale, … dimostrare, con relativo onere in capo a colui che assume la natura liberale dell'atto, non solo l'evidente sproporzione delle prestazioni poste a carico del beneficiario, in rapporto al valore del bene trasferito, ma altresì la sussistenza dell'animus donandi in capo al de cuius”.
Piuttosto, va sottolineato come il valore attribuito, pari ad euro 31.200,00, ai diritti ceduti nell'ambito del contratto di vitalizio era stato indicato ai meri fini fiscali prescindendo, pertanto da qualsivoglia stima immobiliare. Ancora, non può non attribuirsi rilievo alla circostanza per la quale con l'atto pubblico del 12.03.2018, i convenuti acquistavano i diritti di 4/6 di nuda proprietà, avendo , ancora sessantottenne, riservato per sé, vita natural durante, CP
l'usufrutto.
In ogni caso, rileva il Collegio come anche la mancata corrispondenza tra il valore commerciale reale degli immobili e quello indicato negli atti di cessione non costituisce in sé circostanza sintomatica della mancanza di causa, perché la controprestazione è variabile per l'aleatorietà insita nel contratto nè, come si vedrà, può presumersi per ciò solo che il contratto di vitalizio sia simulato, in realtà dissimulando una donazione (cfr. Tribunale - Frosinone,
30/03/2018, n. 321).
16 Pertanto deve ritenersi non provata la dedotta sproporzione e le deduzioni con riguardo alla simulazione di un atto di liberalità.
Alla luce di quanto sopra, va pertanto rigettata la domanda volta a provare la simulazione contratto di vitalizio per cui è causa.
La prova della sussistenza del requisito causale dell'aleatorietà del contratto per cui è causa esclude la compatibilità con la dedotta stipula di un contratto di donazione anche declinata nelle forme della donazione modale e ciò per le ragioni di seguito esposte.
Deve osservarsi in punto di diritto che, in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione (cfr. Cass. 28 giugno 2005 n. 13876).
L'aggiunta del modus non snatura, infatti, l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata (cfr. Cass. 27 novembre 1985 n. 5888).
Ciò posto, deve osservarsi che la differenza fra il contratto di vitalizio assistenziale ed una donazione va apprezzata, per l'appunto, avendo riguardo all'elemento dell'aleatorietà, poiché il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (cfr. anche Cass. n. 7479/13, richiamata dall'appellante).
Come già evidenziato, nessuna sproporzione delle prestazioni può essere individuata nel caso che ci occupa.
Ecco che la causa liberale, nel caso che ci occupa, è esclusa – anche in misura parziale – dalla prova della sussistenza dell'aleatorietà nonché della circostanza che effettivamente i convenuti abbiano svolto gli obblighi di assistenza e mantenimento nei confronti del vitaliziato.
È stato dimostrato, anche perché non specificamente contestato – come già visto – che i coniugi vivessero stabilmente, insieme alla propria famiglia, presso l'abitazione Parte_4
17 del padre degli attori e non è stata data prova che dell'assistenza morale e materiale di CP
, anche in termini di concorso, si occupassero altri soggetti, anche durante i ricoveri
[...]
precedenti al decesso.
In questi termini deve ritenersi dimostrata l'assistenza morale e materiale a CP
da parte dei vitalizianti dovendosi ritenere integrata quella funzione economico-sociale
[...]
di scambio che contraddistingue l'ipotesi di contratto atipico di vitalizio assistenziale.
Il fatto poi che , come dedotto dagli attori, fosse titolare di trattamenti CP
pensionistici e che percepisse un reddito non incide sul piano oggettivo e non esclude la effettività della volontà delle parti nel contratto di vitalizio, considerando il rilievo attribuito all'aspetto spirituale dell'obbligazione assunta, consistente nella prestazione di assistenza e cura ed alle spese necessarie per malattie, tali da rendere equilibrata, nell'ambito di un contratto caratterizzato dall'alea, le prestazioni assunte a suo carico.
Quanto alla ricorrenza di un negotium mixtum cum donatione, osserva il Collegio che la relativa domanda di accertamento deve essere disattesa non solo per le affermazioni che precedono in punto di esclusione della gratuità dell'atto di disposizione patrimoniale e della liberalità posta a fondamento della causa, quanto anche in relazione all'esclusione della sproporzione tra il valore del bene ceduto dal vitaliziato al vitaliziante (o del reddito prodotto dal bene) e quello delle prestazioni da questo ultimo dovute al primo. A tal proposito è sufficiente rammentare come la Corte di Cassazione, abbia sostenuto che
“nel negotium mixtum cum donatione la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta (art. 809 c.c.). Ora da ciò è ben facile dedurre che la
(presunta) esiguità del prezzo da sola non basta a concretare un negozio misto con donazione, dovendo la stessa insufficienza del corrispettivo essere voluta e orientata al fine di arricchire la controparte avvantaggiata” (Cfr.
Cass. 23 febbraio 1991, n. 1931,), circostanza non provata – come visto – nel caso di specie.
In questi termini, allora, il rigetto della domanda volta all'accertamento della simulazione, preclude qualsivoglia apprensione, nell'ambito della massa ereditaria, dei diritti di proprietà (all'esito del consolidamento in capo ai convenuti, conseguita all'estinzione
18 dell'usufrutto a seguito del decesso del titolare del predetto diritto) sull'immobile per cui è causa.
3. Ulteriori domande svolte dalle parti attrici.
A questo punto, deve essere affrontata la questione relativa alla lamentata lesione della quota riservata agli attori ex lege.
Sul punto, in primo luogo, e hanno Parte_1 Parte_2
menzionato quali atti lesivi, presunte liberalità, rintracciabili tra i movimenti bancari sopra menzionati nonché in ulteriori pagamenti effettuati dai convenuti mediante le sostanze del de cuius, il tutto per un totale di euro 100.000,00.
Si è già dato conto di come la domanda volta all'accertamento della violazione della quota di legittima, nonché all'accertamento del valore della quota spettante ai singoli attori debba essere qualificata come domanda di riduzione di donazioni per lesione della legittima, ai sensi degli artt. 555 ss. c.c., caratterizzata, anch'essa – come si vedrà – da genericità.
Si tratta, come è noto, di un'azione personale di accertamento costitutivo (così Cass.
8780/1987; Cass. 1069/1983; Cass. 2788/1971) – da alcuni opportunamente definita come di azione di inefficacia sopravvenuta, dotata di retroattività reale – attribuita dalla legge a favore dei soggetti legittimari ai sensi dell'art. 536 c.c. (nei termini di un diritto potestativo), prescindendo così dalla loro eventuale qualifica di eredi (così Cass. 2923/1990 e Cass.
2621/1974).
Il Collegio, a questo punto, deve rilevare come gli odierni attori non abbiano espressamente chiarito la propria posizione di eredi legittimari totalmente o parzialmente pretermessi, dovendosi puntualizzare come le deduzioni di entrambe le parti in causa, in punto di prova di donazioni effettivamente ricevute in vita da parte del de cuius, si siano arrestate sul piano della mera allegazione da parte dei convenuti e di una sostanziale non contestazione da parte degli attori.
Tanto premesso, allora, a fronte del difetto del chiarimento di cui sopra circa la totale pretermissione degli attori dalla successione di , deve rilevarsi che la proponibilità CP
dell'azione in esame nei confronti del convenuto genero del de cuius e, come tale, CP_2
non compreso tra le persone chiamate come coeredi, è condizionata all'assolvimento, da parte
19 degli attori legittimari, dell'onere dell'accettazione con beneficio di inventario, giusta il disposto del richiamato art. 564, comma 1, c.c..
Nel caso in esame, tuttavia, gli attori non hanno regolarmente assolto il predetto onere e devono essere pertanto considerati “eredi puri e semplici”.
Non appare inutile riportare alcune delle più significative argomentazioni svolte dal
Giudice di legittimità per pervenire alle conclusioni dianzi illustrate: “… l'art. 484 c.c., disponendo che 'l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione...' e che questa 'deve essere preceduta o seguita dall'inventario', chiaramente delinea una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi: sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune loro configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancanza di distinte discipline dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Va, invero, evidenziato che la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha bensì una propria immediata efficacia, poiché comporta il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, ma non incide sulla limitazione della relativa responsabilità intra vires hereditatis, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, mancando il quale l'accettante 'è considerato erede puro e semplice' (art. 485,
487, 488 cod. civ.), non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma per non averlo conseguito ab initio” (v. la già citata Cass., 9.8.2005, n. 16739).
Né come sopra evidenziato può ritenersi dimostrata la totale pretermissione del legittimario che consente di esperire l'azione di riduzione anche senza la necessità di accettare con beneficio di inventario. La fattispecie in questione può verificarsi soltanto in due ipotesi: o quando, in caso di successione testamentaria, il de cuius abbia disposto di tutti i propri beni esclusivamente a favore di altri o quando, in caso di successione ab intestato, il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione. Nessuna delle due condizioni si è verificata nella vicenda controversa qui in esame.
Ed invero, con riguardo ad si è già menzionato che i Parte_2
convenuti abbiano rappresentato che “il dal 1984 fino all'anno 2006 a seguito di CP
difficoltà economiche e procedure concorsuali gravate sul nucleo familiare di , ha sostentato Parte_2
20 quest'ultimi con versamenti settimanali di natura economica e alimentare” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta) e che la circostanza sia rimasta sostanzialmente incontestata.
Quanto a la stessa totale pretermissione – mai oggetto di specifica Parte_1
deduzione – risulta circostanza non inferibile sulla scorta degli atti di causa che non consentono di risalire compiutamente a quale fosse la situazione patrimoniale del de cuius al momento dell'apertura della successione, mancando in atto la documentazione dell'andamento del rapporto di conto corrente, pure oggetto di produzione documentale ma solo sino all'anno
2018 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice); in questi termini, emerge agevolmente come del tutto generica sia la deduzione che, alla morte di , il patrimonio di questi fosse CP
azzerato da donazioni.
Al contrario, le stesse affermazioni contenute nell'atto di citazione con riguardo alla presenza – peraltro, solo accennata – di beni di valore nell'asse ereditario, quali gioelli e monili in oro e pietre preziose, nonché l'arredamento dell'abitazione oggetto di cessione in forza del contratto di cui è ampiamente dato conto sopra, sconfessano la dedotta mancanza di beni nel patrimonio del de cuius.
Sotto il profilo processuale, deve infine osservarsi che, essendo l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario una condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione nei confronti di coloro che non sono coeredi (v., in tali termini, Cass., 5.10.1974, n. 2621; Cass.,
7.4.1990, n. 2923; Cass., 6.8.1990, n. 7899; Cass., 1.12.1993, n. 11873; Cass., 9.12.1995, n.
12632) la sua mancanza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di riduzione svolta dagli attori nei confronti di CP_2
Passando a vagliare la domanda di riduzione proposta nei confronti di , CP_1
deve rilevarsi, ancora una volta, l'assoluta genericità della domanda in questione.
Osserva il Collegio come la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche di recente, abbia riaffermato che in materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in
21 quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima, mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (cfr. Cass. 4106/2019; Cass. n. 1357/2017); Cass. n. 20830/2016).
Del resto, il precedente giurisprudenziale cui ha fatto riferimento la difesa degli attori – noto al Collegio – conferma sostanzialmente la censura di genericità appena rilevata.
Ed invero, la giurisprudenza tradizionale sopra richiamata è stata integrata dai più recenti approdi nomofilattici, che hanno affermato che, in tema di azione di riduzione, non è richiesta
– ai fini della decisione nel merito – la pedissequa elencazione di beni costituenti il "relictum" e delle donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", purchè la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti o ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti (Cass. 8348/2025; Cass. ord.
3.6.2024 n. 15465; Cass. ord. 10.1.2023 n. 348; Cass.
2.9.2020 n. 18199). Il giudice, infatti, dovrà procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.
Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti, ovvero di donazioni, sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione. Nella stessa sentenza n. 18199/2020, è stato altresì affermato che il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.
22 In altri termini, la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima. Si è poi precisato
(cfr. Cass. 31.7.2020 n. 16535) che il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il "de cuius" abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni (cfr. Cass.
8348/2025), circostanza come visto non ricorrente nel caso di specie.
Nel caso di specie, l'assoluta sinteticità delle richieste formulate dalla difesa di e Pt_1
– anche a fronte delle contestazioni svolte dai convenuti in punto di Parte_2
impiego del denaro del de cuius per il pagamento di debiti dallo stesso contratti, mai smentita dagli attori – non soddisfa i requisiti di allegazione che si ritiene la norma imponga, né fornisce un quadro da cui inferire in via presuntiva quale effettivamente fosse il patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione e il valore dei beni relitti, quantomeno con riferimento ai beni mobili sopra menzionati (arredi e preziosi), nonché alle giacenze su conti correnti intestati a . CP
In particolare, nessuna produzione è stata versata in atti dalle parti attrici utile a dimostrare la consistenza del conto corrente parzialmente documentato, nel suo andamento, ben potendo gli attori, quali figli di e chiamati all'eredità, adoperarsi per CP
effettuare le richieste nei confronti degli istituti di credito.
Parimenti, lo stesso valore delle donazioni asseritamente effettuate nei confronti dei convenuti – stimato in euro 100.000,00 – risulta del tutto disancorato da indici verificabili anche solo sulla scorta dell'intero andamento del conto corrente – come detto - parzialmente documentato in atti.
Del resto, del tutto sganciato dalla presente trattazione è il richiamo ad una collazione dei beni donati, istituto di natura divisoria che non può operare autonomamente ma solo in funzione di una divisione.
In questi termini è del tutto precluso al Collegio operare in termini di qualificazione e quantificazione delle poste da adoperare nell'ambito della riunione fittizia, propedeutica, al calcolo della quota riservata spettante a ciascuno degli eredi, neppure potendosi trascurare, con
23 riguardo ai beni mobili di valore, che gli attori non hanno minimamente provato il possesso degli stessi in capo agli attori.
4. Domanda ex art. 96 c.p.c. e regolamentazione delle spese di lite.
Da ultimo deve respingersi la domanda, avanzata dalle parti convenute, diretta ad ottenere la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dagli istanti - nel comportamento processuale degli attori, gli estremi della colpa grave o della mala fede. La condanna per lite temeraria, invero, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche infondate, occorrendo, in applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080 e cfr. ex multis Cass. civ. 7409/2016). Osserva, ancora, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass., Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sent. n. 21393 del
04/11/2005). Tali circostanze non risultano dimostrate nel caso di specie.
La circostanza che il rigetto della domanda di simulazione nonché la declaratoria di inammissibilità delle domande di riduzione sia conseguenza di argomenti per lo più avulsi dalle difese delle parti, unitamente alla genericità e consistenza delle difese di entrambe le parti, si pongono quale giusto motivo per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1235/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta la domanda di simulazione svolta dalle parti attrici
❖ dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte dalla parte attrice;
❖ rigetta la domanda svolta dalle parti convenute ex art. 96 c.p.c.;
24 ❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale del 17.07.2025.
Il Presidente
Dott.ssa RA Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RA Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1235/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA BEATRICE
[...] C.F._2
, eletti orto San Giorgio, Via Pasquale Cotechini, n. 120, presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
) con il patrocinio dell'avv. UGO MARCIELLO e dell'avv. MARIA C.F._4
VITTORIA BRUNO, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 CP_2
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa, accertato e dichiarato che l'atto notarile del 12.3.2008 ha costituito una liberalità lesiva delle legittime degli attori, ed in ogni caso ha dissimulato una liberalità, e che quindi l'immobile oggetto dell' atto stesso deve essere inserito nella massa ereditaria in virtù dei principi di collazione ex art. 737 cc;
considerata altresì la lesività derivata dalle donazioni effettuate tramite bonifici e prelievi effettuati dal conto del in favore dei convenuti, dal CP
12 marzo 2008 e valutata la massa ereditaria in € 360.000 per l'immobile (nella quota dei 4/6) ed €
100.000,00 per i prelievi bancari, condannare i convenuti a conferire in natura (o al [corrispettivo] di valore) alla massa ereditaria il [bene] immobile e i beni mobili suddetti quale quota di legittima agli stessi spettante, valutando la quota di legittima in € 70.000,00 per ciascun attore ovvero quelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia anche previa valutazione del compendio immobiliare. Con vittoria di compensi di lite”.
Si costituivano in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle CP_1 CP_2
seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda attorea ed in accoglimento delle precedenti deduzioni: in via preliminare dichiarare decaduti gli attori dall'azione revocatoria avendo conoscenza dell'atto fin dall'atto notarile 12.03.2008, fin dall'aprile 2009; in ogni caso comunque rigettare la domanda attorea in quanto contraddittoria e basata su congetture contrastanti alle risultanze documentali ed all'atto pubblico a ministero Notaio rep. N. 214934 Persona_1
raccolta n. 28745 munito di fede privilegiata.
Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite con aggravio ex art. 96 cpc, con riserva di modificare, integrare eccezioni, deduzioni e mezzi istruttori nei prefiggendi termini”.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 27.03.2025, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
2 1. e erano, insieme alla convenuta Parte_1 Parte_2 [...]
, figli di , deceduto in data 04.07.2020, e di , deceduta il CP_1 CP Persona_2
12.01.2005;
2. successivamente alla morte del padre, gli attori venivano a conoscenza dell'esistenza di un atto pubblico, datato 12.03.2008, a rogito del Notaio di Porto Persona_1
Sant'Elpidio, con il quale e suo marito, costituivano in favore di CP_1 CP_2
un vitalizio assistenziale, con l'obbligo a carico dei vitalizianti di fornire alloggio, CP
vitto e quant'altro necessario a garantire una dignitosa esistenza al vitaliziato;
3. il contratto in questione prevedeva, quale corrispettivo, che , CP
titolare dei diritti di proprietà, pari ai 4/6, sull'immobile – sito in Porto San Giorgio, zona Viale della Vittoria, in Via Castelfidardo n. 31, distinto al Catasto di detto Comune, al foglio 2, part. 1223, sub 21, graffata con la part. 1303 cat. A/2 e NCEU foglio 2 part. 1223 sub. 16 cat. C/6 – cedesse la nuda proprietà sulle due unità immobiliari del fabbricato menzionato;
4. al momento del decesso di , nessun bene era presente nella massa CP
ereditaria;
5. già dall'anno 2007, i coniugi e avevano goduto CP_1 CP_2
dell'immobile adibito a casa paterna, fruendo di tutti i risparmi e delle sostanze di CP
, avendo anche la disponibilità della carta di debito collegata al conto corrente intestato
[...]
all'anziano genitore, acceso presso la Banca UBI Banca, Filiale di Porto San Giorgio;
6. dalla disamina degli estratti conto relativi al predetto conto corrente, poteva evincersi un utilizzo del conto corrente intestato a per scopi certamente diversi dai CP
bisogni e dalle necessità del medesimo. Esemplificativamente, sul punto, dovevano notarsi: il bonifico del 04.12.2013, in favore di e per euro 10.000,00; un CP_1 CP_2
prelievo di contante, risalente al 28.11.2013, di euro 6.500,00; ulteriori prelievi, risalenti al mese di ottobre 2017, per 6.500,00; dei bonifici, in favore dei convenuti, datati 04.05.2020, per euro
1.000,00 e 01.06.2020, per euro 1.300,00; diverse transazioni, attraverso l'utilizzo della carta di debito, in ristoranti;
7. doveva, inoltre, allegarsi la circostanza che il defunto percepiva CP
una pensione di circa euro 1.400,00 al mese;
3 8. nella disponibilità di , poi, erano rimasti tutti i gioielli e i monili in CP_1
oro e pietre preziose, sia appartenenti alla madre , deceduta da tempo, sia Persona_2
appartenenti al padre , nonché l'intero l'arredamento dell'abitazione suddetta;
CP
9. i convenuti mai si erano occupati delle esigenze dell'anziano, avendo, al contrario goduto del suo immobile e delle sue entrate economiche;
10. il contratto di vitalizio assistenziale, pertanto, dissimulava un atto di donazione in favore dei convenuti o, in ogni caso, un atto invalido per inadempimento dei convenuti alle obbligazioni dallo stesso derivanti, con conseguente apprensione, nella massa ereditaria, del bene oggetto del medesimo contratto;
11. parimenti, doveva essere ricompreso nella massa ereditaria il denaro oggetto dei numerosi e consistenti prelievi e bonifici fatti in favore dei convenuti, anch'essi da qualificarsi come donazioni e/o liberalità, e, quindi, da imputare al compendio successorio ex artt. 737 e s., in violazione della quota di riserva;
12. al momento della morte del genitore, il valore del compendio ereditario ammontava a complessivi euro 360.000,00 pari ai 4/6 del valore dell'immobile e delle donazioni in denaro fatte in vita dal de cuius in favore dei convenuti, in relazione al quale doveva essere calcolata la quota di legittima spettante ai figli e . Parte_1 Parte_2
Le parti convenute, costituitesi in giudizio, specificavano quanto segue:
• il nucleo familiare originario era composto, oltre ai due genitori, da sei figli
, , e le gemelle RA ed CP_4 Parte_2 Pt_1 CP_1 Per_3
• fin dall'anno 2003, dimostrava disinteresse verso entrambi i Parte_1
genitori, neppure andandoli a trovare;
• nell'anno 2004, si ammalava gravemente, senza che l'attore Persona_2
mostrasse interesse o si adoperasse con costanza nella ricerca della cura e del percorso medico da affrontare, nonostante le sollecitazioni della mamma e delle altre sorelle;
• i coniugi sino al decesso della , avvenuto nel 2005, Persona_4 Per_2
provvedevano, utilizzando i propri fondi, alle cure necessarie per la stessa, presso l'Ospedale
San Raffaele di Milano e presso l'abitazione della stessa, occupandosi dell'acquisto di medicinali non mutuabili e/o assicurando la presenza di personale infermieristico per l'assistenza domiciliare;
4 • con comunicazione del 28.09.2006, a firma del proprio procuratore, Pt_1
chiedeva la liquidazione della propria quota di immobile pari ad 1/18 nell'imminenza
[...]
del decesso della madre;
• rimasto da solo, nell'immobile di via Castelfidardo, interpellava CP
tutti i figli per invitarli a risiedere e coabitare con lui, senza ottenere l'adesione di nessuno di loro ad eccezione dei convenuti i quali, dopo diverse insistenze, decidevano di trasferire l'intero nucleo familiare presso l'immobile abitato dal genitore che richiedeva interventi di ristrutturazione;
• nell'anno 2016, provvedeva a sostentare la figlia e il suo CP Per_3
nucleo, con un assegno mensile di euro 600,00, necessario per contribuire al pagamento del canone di locazione;
• ancora, il de cuius, dal 1984 fino al 2006, contribuiva, attraverso aiuti economici settimanali, al sostentamento di e del proprio nucleo familiare;
Parte_2
• doveva, poi, essere menzionata la circostanza della ludopatia che affliggeva CP
, titolare di una serie di esposizioni debitorie;
[...]
• gli odierni attori, nonostante fossero consci del problema del genitore, mostravano disinteresse;
• nel 2008, veniva concluso il contratto di rendita vitalizia al quale seguiva, nell'anno 2009, la conclusione di un contratto di finanziamento garantito da ipoteca, utilizzato per far fronte a tutti i debiti contratti dal genitore e saldati dagli odierni convenuti, nonché la liquidazione della quota di 2/36 dei germani (5 quote di 2/36); CP
• in questa occasione, pretendeva un indennizzo maggiore per la Parte_1
cessione della quota di comproprietà, ottenendo una liquidazione pari ad euro 22.500,00, a fronte della minor quota spettata agli altri fratelli, pari ad euro 13.000,00;
• intanto, veniva intaccato da crescenti problemi di salute e dalla CP
demenza tanto che la figlia per assicurare la sua costante presenza nelle cure del genitore, CP_1
si autosospendeva dal lavoro, rimanendo in ospedale per prestare assistenza per cinquantadue giorni;
• al momento delle dimissioni, necessitava di alimentazione a mezzo CP
di sondino gastrico e di assistenza continuata;
5 • veniva, altresì, incaricata una fisioterapista che interveniva tre volte a settimana e si rendeva necessario un ulteriore ricovero presso “Villa Verde” in Fermo, dove, stante il sopraggiungere delle disposizioni sanitarie previste per il contenimento della pandemia da
Covid-19 non era più possibile far visita all'anziano;
• nuovamente dimesso, si presentava denutrito e con piaghe da CP
decubito e, dopo due mesi delle dimissioni, a causa di un'infezione nosocomiale, sopraggiungeva il decesso del de cuius;
• quanto al merito delle domande svolte dalle controparti, doveva essere eccepita la decadenza ex art. 802 c.c., avendo le controparti omesso di riferire che, nell'anno 2009, dopo la costituzione della rendita assistenziale, avevano ceduto la propria quota ai convenuti, permettendo di consolidare il finanziamento con garanzia ipotecaria sull'intero immobile;
• del resto, tale circostanza era nota dal momento che tali operazioni erano state eseguite in data 24.04.2009, momento di costituzione e di iscrizione dell'ipoteca. Proprio
, nell'atto di cessione della propria quota, redatto dal Notaio Parte_1 Persona_1
aveva ritenuto opportuno precisare, all'art. 5, quale fosse la grave vetustà dell'immobile esonerandosi da ogni responsabilità per eventuali vizi e/o evizione, avendo conoscenza dell'esistenza dell'atto di costituzione di vitalizio dell'anno precedente avendolo comunicato agli altri coeredi e agli zii paterni e materni;
• era, pertanto, spirato il termine per la revocazione delle donazioni;
• non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 809 c.c., sia perché
non aveva tra gli eredi sia perché la controparte non aveva CP CP_2
concluso per la declaratoria di inefficacia o invalidità dell'atto del 12.03.2008;
• quanto ai beni mobili indicati dalla controparte, i gioielli oggetto della domanda di controparte erano stati, in parte, oggetto di furto, denunciato dallo stesso in data CP
18.08.1999, e, in parte, venduti per sanare i debiti di gioco di quest'ultimo. I prelevamenti e i bonifici erano stati tutti eseguiti dallo sportello e, pertanto, gli stessi potevano essere ordinati solo da;
CP
• al contrario, i convenuti avevano anticipato per conto del padre, dall'anno 2004 all'anno 2008, circa euro 72.000,00, così come da dichiarazione del 22.05.2009 ed avevano
6 provveduto a saldare tutte le spese condominiali, nonché le opere edili di ristrutturazione dell'immobile come degli impianti e delle serramenta;
• nessun depauperamento del patrimonio del genitore era attribuibile agli odierni convenuti e, anzi, gli stessi avevano aiutato il de cuius;
• i valori individuati da parte attrice dovevano essere contestati in quanto erronei;
• sussistevano, infine, i presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96
c.p.c..
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
e hanno agito, incardinando il presente Parte_1 Parte_2
giudizio, nella qualità di figli – e, dunque, chiamati all'eredità – di , deceduto in CP
data 04.07.2020.
In particolare, gli attori hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare che il contratto di rendita vitalizia assistenziale ed alimentare, stipulato dal de cuius, da
[...]
e (v. infra), dietro il corrispettivo del trasferimento dei diritti di 4/6 della CP_1 CP_2
nuda comproprietà sull'immobile adibito ad abitazione di , in realtà, avesse CP
“costituito una liberalità lesiva delle legittime degli attori” e, in ogni caso, dissimulasse una liberalità. In conseguenza di tale pronuncia, ancora, gli attori chiedevano di apprendere alla massa ereditaria il bene in questione in virtù della disciplina sulla collazione.
Parimenti, le parti attrici hanno chiesto di accertare la lesività derivata dalle donazioni effettuate tramite bonifici e prelievi effettuati dal conto di in favore dei CP
convenuti.
All'esito delle superiori operazioni, e , Parte_1 Parte_2
individuando il valore della massa ereditaria in euro 360.000,00 per l'immobile (nella quota dei
4/6) e in euro 100.000,00 per i prelievi bancari, hanno chiesto la condanna dei convenuti a conferire in natura (o al [corrispettivo] di valore) alla massa ereditaria il bene immobile e i beni mobili suddetti, quale quota di legittima agli stessi spettante, valutando la quota di legittima in euro 70.000,00 per ciascun attore ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Tanto detto, allora, in primo luogo deve essere stigmatizzata la genericità delle domande attoree le quali, pertanto ed in primo luogo, devono essere correttamente qualificate, in applicazione del principio secondo il quale spetta al giudice l'esatta qualificazione della domanda
7 giudiziale senza che lo stesso sia tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti in cui le domande risultano contenute, dovendo per converso avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dai fatti dedotti (Cass., n. 3012/2010).
In questi termini, dal tenore letterale delle difese, nonché dagli effetti richiesti dagli attori con riguardo alla prima delle domande di accertamento svolte, deve ritenersi che con la stessa sia stata introdotta una domanda di accertamento della simulazione del contratto con cui sono state trasferite le quote dell'immobile di proprietà del de cuius, alla quale ricollegare l'effetto dell'apprensione dei diritti de quibus nella massa ereditaria facente capo a . Ancora, CP
la successiva domanda, volta al conferimento dei beni da parte dei convenuti nell'asse ereditario, con il riconoscimento della quota riservata spettante agli attori, in tesi lesa, deve essere qualificata come azione di riduzione.
Parimenti gli attori hanno chiesto di considerare quali donazioni, di cui tenere, pertanto, conto in sede di riunione fittizia, finalizzata alla riduzione, dei prelievi di denaro dal conto corrente del de cuius, individuati come di seguito esposto: bonifico in favore di e , del 04.12.2013,per l'importo di euro CP_1 CP_2
10.000,00; prelievo di denaro in contanti, del 28.11.2013, per l'importo di euro 6.500,00; prelievi di denaro, risalenti al mese di ottobre 2017, per euro 6.500,00; bonifico in favore di e , del 04.05.2020 per euro 1.000,00; CP_1 CP_2
bonifico in favore di e , del 01.06.2020, per euro 1.300,00; CP_1 CP_2
salvo, poi, dedurre che i prelevamenti di denaro, costituenti donazioni in favore dei convenuti, ammonterebbero ad euro 100.000,00.
Tanto chiarito, allora, ancora in via preliminare, deve darsi atto che le domande svolte dalla parte attrice al fine di ottenere la riduzione per lesione di legittima giustificano, ai sensi dell'art. 50 bis, n. 6 c.p.c. la c.d. riserva di collegialità e ciò indipendentemente dall'accoglimento o meno delle suddette domande giacché la composizione dell'organo chiamato alla decisione della causa va determinata in ragione delle domande originariamente proposte.
1. Corretta qualificazione del contratto stipulato tra la convenuta e il de cuius.
Tanto detto, allora, in primo luogo, appare necessaria la qualificazione del contratto per cui è causa.
8 A tal fine, osserva il Collegio, che il procedimento di qualificazione giuridica rientra nel potere dell'organo giudicante di interpretazione del contratto (cfr. Cass. 16342/2002) e può essere articolato in due fasi: la prima consiste nella ricerca e nell'individuazione della comune volontà dei contraenti (accertamento di fatto riservato al giudice di merito), la seconda concerne la sussunzione della detta comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente
(accertamento che può formare oggetto di verifica in sede di legittimità, circa i criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice di merito: Cass. 12289/2004; Cass. 5150/2003).
Quanto alla prima fase, gli artt. 1362 e ss., sull'interpretazione del contratto, prescindendo dal nomen iuris attribuito al negozio dalle parti, pongono l'opportunità di accertare e ricostruire, innanzitutto, la volontà espressa dai contraenti, secondo i canoni ermeneutici dell'autonomia e della totalità (interpretazione soggettiva). In questi termini, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, giacché l'art. 1362 c.c., richiamando la comune intenzione delle parti, impone, per individuarla, di estendere l'indagine anche all'elemento logico, disponendo che il giudice non debba limitarsi al senso letterale delle parole. Ne consegue che il criterio letterale e quello logico devono essere coordinati ed armonizzati in vista dell'individuazione dell'effettiva volontà dei contraenti e che solo all'interno di tale ricerca (che si giova del contesto relazionale, anche successivo, dell'atto) può in concreto attribuirsi prevalenza al criterio letterale, per effetto della ravvisata coincidenza dell'espressione usata con la volontà negoziale (Cfr. Cass. 30664/2019, Cass. 16181/2017; Cass. 24421/2015;
Cass. 2058/1990). In altri termini, l'interprete deve procedere, primariamente, a ricostruire la comune intenzione delle parti sulla base del testo del negozio, ricorrendo ad elementi estrinseci soltanto ove permangano margini di incertezza, a causa di lacune, ambiguità o contraddizioni interne (Cass. 12575/2000).
Nel caso di specie, con rogito notarile del 12.03.2008, rep.n.214934, racc.n.28745, registrato a Fermo, il 09.04.2008 (n.2010, serie 1T), e quali CP_1 CP_2
vitalizianti, dichiaravano di costituire una rendita assistenziale ed alimentare per tutta la durata della vita di . La rendita de qua – secondo l'atto pubblico esaminando – sarebbe CP
consistita nell'obbligo per gli odierni convenuti di fornire alla parte vitaliziata alloggio, vitto e
“quant'altro necessario per una decorosa e dignitosa esistenza” (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice). Le parti declinavano, più nello specifico, l'oggetto dell'obbligo assistenziale e alimentare assunto da
9 e elencando le seguenti prestazioni: “la cura e l'assistenza di carattere CP_1 CP_2
materiale e morale al fine di assicurare alla parte vitaliziata una serena e dignitosa esistenza, sia pure in caso di infermità o malattia, oltre che per semplice senescenza, provvedendo alle esigenze della stessa secondo i suoi bisogni, fornendo medicinali…, prestando alloggio, somministrando il vitto;
provvedendo al pagamento e garantendo alla parte vitaliziata ogni tipo di cura medica, sanitaria, chirurgica, ogni necessaria spesa di degenza
e ricovero o di assistenza clinica o sanitaria, sia in luoghi di cura che in casa ” (cfr. contratto sub doc. cit.).
Di contro, quale corrispettivo della rendita, cedeva ai vitalizianti “i diritti CP
di quattro seti (4/6) di nuda comproprietà …sulle … due unità immobiliari facenti parte di un fabbricato
(conosciuto come “PALAZZINA EDILVITTORIA EST”) sito in comune di Porto San Giorgio, zona
Viale Vittoria (zona nord - est), in via Castelfidardo n.31” e meglio descritte in atti.
Il vitaliziato, pertanto, dichiarava di riservare a suo favore, vita natural durante, il diritto reale vitalizio di usufrutto sui diritti ceduti con l'atto in questione.
Ai soli fini fiscali, le parti dichiaravano di attribuire ai complessivi diritti di comproprietà il valore complessivo di euro 31.200,00.
Dal contenuto che precede, il contratto per cui è causa, meglio deve essere qualificato non già come rendita vitalizia di cui agli artt. 1872 e ss. cc. ma quale contratto atipico di vitalizio assistenziale e alimentare atteso che lo stesso prevede, come prestazione posta a carico dei vitalizianti, non la corresponsione periodica di una somma di denaro quanto, piuttosto,
l'obbligo di assistenza morale e materiale di . CP
Con il c.d. vitalizio alimentare o assistenziale, a livello ermeneutico, si identifica una particolare prestazione di rendita che, rispetto a quella tipica di dare (denaro o altre cose fungibili), si presenta corredata da prestazioni accessorie. La giurisprudenza da tempo ha ammesso la figura negoziale de qua, con la quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte vitto, alloggio ed assistenza, per tutta la durata della vita ed in correlazione ai suoi bisogni, ritenendo che si tratti di contratto atipico, non riconducibile, per peculiarità dell'alea, delle prestazioni del vitaliziante e della funzione perseguita, nell'ambito della rendita vitalizia (cfr.
Cass. Sez. II, 23/11/2017, n.27914; Cass.n. 6395/04, Cass. n. 3553/1977). Il filone interpretativo cui si fa riferimento e al quale il Collegio aderisce, sostiene a tal riguardo che sia del tutto legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui
10 all'art. 1322 cod. civ., un contratto atipico di cd. "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei in merito al profilo della aleatorietà, si differenziano in quanto, nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e, quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di dare e di fare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali (cfr. Cass. n. 8854/1998;
Tribunale sez. II - Napoli, 21/12/2005).
Ancora, le affinità tra i due istituti possono riscontrarsi nell'essere entrambi contratti consensuali ai sensi dell'art.1376 c.c. ed entrambi possono essere a titolo gratuito o a titolo oneroso, qualificandosi, nella seconda ipotesi quali contratti di scambio, con attribuzioni corrispettive. Infine, comune alle due figure è la natura degli effetti: obbligatori, per il soggetto beneficiario della prestazione, e reali, invece, per il soggetto obbligato alla prestazione il quale, infatti, acquista immediatamente la titolarità del diritto sul bene ceduto quale corrispettivo del vitalizio (cfr. Tribunale - Frosinone, 30/03/2018, n. 321).
I due istituti, peraltro, si differenziano quanto alle relative prestazioni poiché il contratto tipico di rendita vitalizia è caratterizzato dal do ut des, mentre il contratto atipico di vitalizio assistenziale da un sostanziale do ut facias. Anche con riferimento, poi, alle modalità di esecuzione della prestazione deve rinvenirsi un elemento distintivo nella circostanza per la quale, nella rendita vitalizia, l'esecuzione della prestazione è periodica e l'erogazione è fissa, nel contratto di vitalizio assistenziale, la prestazione è continuata, potendo la stessa variare sia quantitativamente che qualitativamente.
Nella specie, il Collegio ha già evidenziato il carattere spiccatamente assistenziale degli obblighi assunti dei vitalizianti e i quali non si sono impegnati alla CP_1 CP_2
corresponsione di denaro – se non limitatamente all'eventuale pagamento delle cure mediche – quanto, piuttosto, ad una serie di prestazioni alimentari e di cura della persona del de cuius, con loro convivente.
11 Neppure depone a favore di una diversa qualificazione giuridica del negozio de quo la previsione, contenuta nell'atto pubblico del 12.03.2008, della possibilità che la vitaliziante potesse adempiere i propri obblighi servendosi di soggetti terzi (familiari e non) “purchè di gradimento della parte vitaliziata”, atteso che l'infungibilità della prestazione che caratterizza il detto contratto va riferita alla sua insostituibilità con una prestazione in denaro ed alla correlata incoercibilità (cfr. Cass. n. 1503/1998).
2. Aleatorietà del contratto di vitalizio assistenziale ai fini della valutazione della domanda svolta in via principale dagli attori.
La predetta qualificazione giuridica del contratto, peraltro, non incide sulla necessità di vagliare la sussistenza o meno del requisito causale dell'aleatorietà del contratto di vitalizio assistenziale stipulato.
Ed invero, al fine di valutare la ricorrenza dello spirito di liberalità da considerare quale sostrato causale effettivo da attribuire al negozio per cui è causa, deve premettersi che la differenza fra il contratto di vitalizio assistenziale ed una donazione va apprezzata, soprattutto, avendo riguardo all'elemento dell'aleatorietà, poiché il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (cfr. Cass. n. 7479 del 2013).
Quest'ultima affermazione in particolare trova piena corrispondenza nella costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 25 marzo 2013 n. 7479) che, ai fini della simulazione, ha affermato che per il contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato ed alla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata
12 donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (conf. quanto alla verifica dell'elemento dell'alea, Cass. 19 luglio 2011 n. 15848),
Sia con riferimento al contratto di rendita vitalizia, sia con riferimento al vitalizio assistenziale, infatti, ci si trova al cospetto di contratti di durata caratterizzati dall'aleatorietà, da intendersi relativa non solo alla durata della vita del vitaliziato, ma anche all'entità ed alla qualità delle prestazioni materiali e spirituali che non possono essere quantificate a priori nella stipula del contratto.
L'individuazione dell'aleatorietà postula, com'è ovvio, la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - quali la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante - secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato, aggiungendo che la comparazione e l'indagine circa la descritta incertezza rappresentano apprezzamenti di fatto, incensurabili in sede di legittimità se congruamente motivati (cfr. SS.UU. n. 6532/1994; Cass. n. 4801/1978).
Quest'ultima caratteristica, ossia l'aleatorietà, in assenza della quale il contratto è nullo per mancanza di causa, è, come detto, un elemento distintivo tipico tra le due figure contrattuali della rendita vitalizio e del contratto atipico di vitalizio assistenziale, laddove si guardi dal diverso angolo prospettico per il quale, quanto al contratto di vitalizio assistenziale, deve tenersi in considerazione il maggior peso assunto dall'alea e ciò in base alla caratteristica, propria della fattispecie in esame, dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (cfr. Cass. n. 7479/2013; n. 3932/2016) e dovendosi provare la sproporzione tra le prestazioni.
È costante, come visto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contratto di vitalizio alimentare o assistenziale è nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda
13 estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile.
Sulla base di tale premessa, devono essere esaminate le risultanze istruttorie nel loro complesso e valutate le prestazioni a carico di ciascuna parte,
Nel caso di specie, emerge dagli atti di causa che il contratto di vitalizio assistenziale sia stato stipulato in data 12 marzo 2008. All'epoca della conclusione del contratto, CP
avrebbe dovuto compiere, di lì a qualche giorno, sessantanove anni. Quanto alle condizioni di salute del vitaliziato al momento della stipula del contratto in questione, le parti attrici nulla hanno né allegato, né provato e le uniche asserzioni relative allo stato psico-fisico di CP
sono state veicolate, sia pure in termini del tutto generici, dalle parti convenute ma
[...]
limitatamente agli ultimi mesi di vita del de cuius e le stesse non sono state contestate dalla controparte.
Ciò premesso, con riguardo alle condizioni fisiche del vitaliziato, deve osservarsi come l'esito letale sia intervenuto oltre dodici anni dopo la stipula del contratto di vitalizio e, dunque, dopo un lasso di tempo apprezzabile e rispetto al quale il Collegio deve espletare l'indagine circa l'eventuale sproporzione tra le prestazioni assunte dai contraenti.
Sul punto preme osservare come, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche nei casi in cui il verificarsi della morte del vitaliziato avvenga immediatamente dopo la stipula del contratto di vitalizio oneroso, o a breve distanza di questa, la detta circostanza non è da sola sufficiente ad escludere l'elemento del rischio e, dunque, dell'alea contrattuale, richiedendosi, piuttosto, a tal fine, “la sussistenza di un collegamento causale dell'evento letale con uno stato patologico che per la sua natura o gravità faccia apparire sicura o estremamente probabile la morte del vitaliziato in un arco di tempo determinabile” (cfr. Cass. civ., sez. III, 06 aprile 1995 n. 4025).
Inoltre, quale direttrice della presente decisione, deve tenersi in considerazione l'ulteriore insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, va accertata, come detto, con riguardo al momento della conclusione del contratto e valorizzando l'incertezza obiettiva iniziale della vita contemplata da rapportare alla conseguente eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed
14 il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (cfr. Cassazione civile sez.
II - 19.07.2011, n. 15848; Cassazione civile sez. II- 23.11.2016, n. 23895; Cass. 29.08.1992 n.
9998).
In tal senso, concentrandosi sul caso di specie e considerando l'onere della prova gravante sugli eredi legittimari che intendono far valere la simulazione del contratto di mantenimento e assistenza, deve darsi atto di come, al fine di dimostrare l'animus donandi, deve essere accertata una situazione di evidente sproporzione delle prestazioni, alla data della conclusione del contratto (Cass. 24 giugno 2009 n. 14796).
Partendo quindi dalla situazione esistente alla data della conclusione del contratto, deve ribadirsi come gli attori nulla abbiano dimostrato in termini di effettiva sproporzione tra le prestazioni, limitandosi a sostenere che l'intento di liberalità del vitaliziato dovrebbe trarsi dal maggiore valore da attribuire all'immobile nonché dalla circostanza per la quale i convenuti avrebbero continuato ad attingere alle finanze del destinatario dell'assistenza.
Ebbene, allora, osserva il Collegio come la dedotta simulazione non può, in primo luogo, ritenersi dimostrata per un eventuale difetto di alea, in quanto in atti mancano del tutto elementi concreti da cui far discendere, anche in via meramente presuntiva, che al momento della stipula del contratto per cui è causa l'evento morte apparisse sicuro o estremamente probabile in un arco di tempo determinabile.
Quanto alla sproporzione tra le prestazioni, poi, appare opportuno evidenziare come non è stata contestata la circostanza relativa ad una sostanziale autonomia di nella Parte_3
gestione della quotidianità e dunque anche del proprio patrimonio, il che depone a favore di una sostanziale affermazione della possibilità che il vitaliziato continuasse a contribuire sia alle spese della casa, sia alle spese necessarie per sé, senza che ciò sia circostanza da sola idonea ad escludere l'adempimento delle obbligazioni di assistenza morale e materiale da parte dei convenuti.
Ed invero, la stessa circostanza dell'inadempimento da parte dei coniugi Persona_4
è stata dedotta in atti in termini del tutto generici dalla parte attrice, senza che la stessa mai sia stata corredata da evidenze probatorie utili a dimostrare che gli stessi si siano sottratti all'assistenza oggetto dell'obbligo assunto e ciò soprattutto alla luce della documentazione versata in atti dai convenuti rispetto alla quale già la disponibilità della copia di ricevute fiscale
15 relative alle cure e alla manutenzione della causa, di scontrini relativi ai farmaci necessari, nonché alla non contestata estinzione dei debiti di gioco contratti dal de cuius depongono per una vicinanza morale e materiale dalla figlia e del genero al vitaliziato.
Inoltre, con riferimento alla dedotta sproporzione del valore dei diritti ceduti sul bene immobile in comproprietà del vitaliziato, preme, preliminarmente, osservare che la pretesa irrisorietà del valore degli immobili dichiarato in contratto non appare elemento di per sè solo idoneo a palesare l'insufficienza ovvero l'incongruenza delle obbligazioni assunte reciprocamente (Cassazione civile sez. II, 29/02/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 29/02/2016),
n.3932).
Del resto, non può che stigmatizzarsi l'assoluta mancanza di elementi sulla scorta dei quali inferire la veridicità del valore attribuito all'immobile dagli attori (pari a 360.000,00 euro), neppure essendo dato comprendere se si tratti di valori determinati dai tecnici con riferimento alla stessa data cui risale il contratto in esame, ovvero alla diversa data di apertura della successione e se gli stessi tengano conto delle migliorie apportate. Gli elementi in questione non sono di poco conto laddove deve considerarsi, “per converso fondamentale, … dimostrare, con relativo onere in capo a colui che assume la natura liberale dell'atto, non solo l'evidente sproporzione delle prestazioni poste a carico del beneficiario, in rapporto al valore del bene trasferito, ma altresì la sussistenza dell'animus donandi in capo al de cuius”.
Piuttosto, va sottolineato come il valore attribuito, pari ad euro 31.200,00, ai diritti ceduti nell'ambito del contratto di vitalizio era stato indicato ai meri fini fiscali prescindendo, pertanto da qualsivoglia stima immobiliare. Ancora, non può non attribuirsi rilievo alla circostanza per la quale con l'atto pubblico del 12.03.2018, i convenuti acquistavano i diritti di 4/6 di nuda proprietà, avendo , ancora sessantottenne, riservato per sé, vita natural durante, CP
l'usufrutto.
In ogni caso, rileva il Collegio come anche la mancata corrispondenza tra il valore commerciale reale degli immobili e quello indicato negli atti di cessione non costituisce in sé circostanza sintomatica della mancanza di causa, perché la controprestazione è variabile per l'aleatorietà insita nel contratto nè, come si vedrà, può presumersi per ciò solo che il contratto di vitalizio sia simulato, in realtà dissimulando una donazione (cfr. Tribunale - Frosinone,
30/03/2018, n. 321).
16 Pertanto deve ritenersi non provata la dedotta sproporzione e le deduzioni con riguardo alla simulazione di un atto di liberalità.
Alla luce di quanto sopra, va pertanto rigettata la domanda volta a provare la simulazione contratto di vitalizio per cui è causa.
La prova della sussistenza del requisito causale dell'aleatorietà del contratto per cui è causa esclude la compatibilità con la dedotta stipula di un contratto di donazione anche declinata nelle forme della donazione modale e ciò per le ragioni di seguito esposte.
Deve osservarsi in punto di diritto che, in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione (cfr. Cass. 28 giugno 2005 n. 13876).
L'aggiunta del modus non snatura, infatti, l'essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata (cfr. Cass. 27 novembre 1985 n. 5888).
Ciò posto, deve osservarsi che la differenza fra il contratto di vitalizio assistenziale ed una donazione va apprezzata, per l'appunto, avendo riguardo all'elemento dell'aleatorietà, poiché il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (cfr. anche Cass. n. 7479/13, richiamata dall'appellante).
Come già evidenziato, nessuna sproporzione delle prestazioni può essere individuata nel caso che ci occupa.
Ecco che la causa liberale, nel caso che ci occupa, è esclusa – anche in misura parziale – dalla prova della sussistenza dell'aleatorietà nonché della circostanza che effettivamente i convenuti abbiano svolto gli obblighi di assistenza e mantenimento nei confronti del vitaliziato.
È stato dimostrato, anche perché non specificamente contestato – come già visto – che i coniugi vivessero stabilmente, insieme alla propria famiglia, presso l'abitazione Parte_4
17 del padre degli attori e non è stata data prova che dell'assistenza morale e materiale di CP
, anche in termini di concorso, si occupassero altri soggetti, anche durante i ricoveri
[...]
precedenti al decesso.
In questi termini deve ritenersi dimostrata l'assistenza morale e materiale a CP
da parte dei vitalizianti dovendosi ritenere integrata quella funzione economico-sociale
[...]
di scambio che contraddistingue l'ipotesi di contratto atipico di vitalizio assistenziale.
Il fatto poi che , come dedotto dagli attori, fosse titolare di trattamenti CP
pensionistici e che percepisse un reddito non incide sul piano oggettivo e non esclude la effettività della volontà delle parti nel contratto di vitalizio, considerando il rilievo attribuito all'aspetto spirituale dell'obbligazione assunta, consistente nella prestazione di assistenza e cura ed alle spese necessarie per malattie, tali da rendere equilibrata, nell'ambito di un contratto caratterizzato dall'alea, le prestazioni assunte a suo carico.
Quanto alla ricorrenza di un negotium mixtum cum donatione, osserva il Collegio che la relativa domanda di accertamento deve essere disattesa non solo per le affermazioni che precedono in punto di esclusione della gratuità dell'atto di disposizione patrimoniale e della liberalità posta a fondamento della causa, quanto anche in relazione all'esclusione della sproporzione tra il valore del bene ceduto dal vitaliziato al vitaliziante (o del reddito prodotto dal bene) e quello delle prestazioni da questo ultimo dovute al primo. A tal proposito è sufficiente rammentare come la Corte di Cassazione, abbia sostenuto che
“nel negotium mixtum cum donatione la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta (art. 809 c.c.). Ora da ciò è ben facile dedurre che la
(presunta) esiguità del prezzo da sola non basta a concretare un negozio misto con donazione, dovendo la stessa insufficienza del corrispettivo essere voluta e orientata al fine di arricchire la controparte avvantaggiata” (Cfr.
Cass. 23 febbraio 1991, n. 1931,), circostanza non provata – come visto – nel caso di specie.
In questi termini, allora, il rigetto della domanda volta all'accertamento della simulazione, preclude qualsivoglia apprensione, nell'ambito della massa ereditaria, dei diritti di proprietà (all'esito del consolidamento in capo ai convenuti, conseguita all'estinzione
18 dell'usufrutto a seguito del decesso del titolare del predetto diritto) sull'immobile per cui è causa.
3. Ulteriori domande svolte dalle parti attrici.
A questo punto, deve essere affrontata la questione relativa alla lamentata lesione della quota riservata agli attori ex lege.
Sul punto, in primo luogo, e hanno Parte_1 Parte_2
menzionato quali atti lesivi, presunte liberalità, rintracciabili tra i movimenti bancari sopra menzionati nonché in ulteriori pagamenti effettuati dai convenuti mediante le sostanze del de cuius, il tutto per un totale di euro 100.000,00.
Si è già dato conto di come la domanda volta all'accertamento della violazione della quota di legittima, nonché all'accertamento del valore della quota spettante ai singoli attori debba essere qualificata come domanda di riduzione di donazioni per lesione della legittima, ai sensi degli artt. 555 ss. c.c., caratterizzata, anch'essa – come si vedrà – da genericità.
Si tratta, come è noto, di un'azione personale di accertamento costitutivo (così Cass.
8780/1987; Cass. 1069/1983; Cass. 2788/1971) – da alcuni opportunamente definita come di azione di inefficacia sopravvenuta, dotata di retroattività reale – attribuita dalla legge a favore dei soggetti legittimari ai sensi dell'art. 536 c.c. (nei termini di un diritto potestativo), prescindendo così dalla loro eventuale qualifica di eredi (così Cass. 2923/1990 e Cass.
2621/1974).
Il Collegio, a questo punto, deve rilevare come gli odierni attori non abbiano espressamente chiarito la propria posizione di eredi legittimari totalmente o parzialmente pretermessi, dovendosi puntualizzare come le deduzioni di entrambe le parti in causa, in punto di prova di donazioni effettivamente ricevute in vita da parte del de cuius, si siano arrestate sul piano della mera allegazione da parte dei convenuti e di una sostanziale non contestazione da parte degli attori.
Tanto premesso, allora, a fronte del difetto del chiarimento di cui sopra circa la totale pretermissione degli attori dalla successione di , deve rilevarsi che la proponibilità CP
dell'azione in esame nei confronti del convenuto genero del de cuius e, come tale, CP_2
non compreso tra le persone chiamate come coeredi, è condizionata all'assolvimento, da parte
19 degli attori legittimari, dell'onere dell'accettazione con beneficio di inventario, giusta il disposto del richiamato art. 564, comma 1, c.c..
Nel caso in esame, tuttavia, gli attori non hanno regolarmente assolto il predetto onere e devono essere pertanto considerati “eredi puri e semplici”.
Non appare inutile riportare alcune delle più significative argomentazioni svolte dal
Giudice di legittimità per pervenire alle conclusioni dianzi illustrate: “… l'art. 484 c.c., disponendo che 'l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione...' e che questa 'deve essere preceduta o seguita dall'inventario', chiaramente delinea una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi: sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune loro configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancanza di distinte discipline dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Va, invero, evidenziato che la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha bensì una propria immediata efficacia, poiché comporta il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, ma non incide sulla limitazione della relativa responsabilità intra vires hereditatis, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, mancando il quale l'accettante 'è considerato erede puro e semplice' (art. 485,
487, 488 cod. civ.), non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma per non averlo conseguito ab initio” (v. la già citata Cass., 9.8.2005, n. 16739).
Né come sopra evidenziato può ritenersi dimostrata la totale pretermissione del legittimario che consente di esperire l'azione di riduzione anche senza la necessità di accettare con beneficio di inventario. La fattispecie in questione può verificarsi soltanto in due ipotesi: o quando, in caso di successione testamentaria, il de cuius abbia disposto di tutti i propri beni esclusivamente a favore di altri o quando, in caso di successione ab intestato, il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione. Nessuna delle due condizioni si è verificata nella vicenda controversa qui in esame.
Ed invero, con riguardo ad si è già menzionato che i Parte_2
convenuti abbiano rappresentato che “il dal 1984 fino all'anno 2006 a seguito di CP
difficoltà economiche e procedure concorsuali gravate sul nucleo familiare di , ha sostentato Parte_2
20 quest'ultimi con versamenti settimanali di natura economica e alimentare” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta) e che la circostanza sia rimasta sostanzialmente incontestata.
Quanto a la stessa totale pretermissione – mai oggetto di specifica Parte_1
deduzione – risulta circostanza non inferibile sulla scorta degli atti di causa che non consentono di risalire compiutamente a quale fosse la situazione patrimoniale del de cuius al momento dell'apertura della successione, mancando in atto la documentazione dell'andamento del rapporto di conto corrente, pure oggetto di produzione documentale ma solo sino all'anno
2018 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice); in questi termini, emerge agevolmente come del tutto generica sia la deduzione che, alla morte di , il patrimonio di questi fosse CP
azzerato da donazioni.
Al contrario, le stesse affermazioni contenute nell'atto di citazione con riguardo alla presenza – peraltro, solo accennata – di beni di valore nell'asse ereditario, quali gioelli e monili in oro e pietre preziose, nonché l'arredamento dell'abitazione oggetto di cessione in forza del contratto di cui è ampiamente dato conto sopra, sconfessano la dedotta mancanza di beni nel patrimonio del de cuius.
Sotto il profilo processuale, deve infine osservarsi che, essendo l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario una condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione nei confronti di coloro che non sono coeredi (v., in tali termini, Cass., 5.10.1974, n. 2621; Cass.,
7.4.1990, n. 2923; Cass., 6.8.1990, n. 7899; Cass., 1.12.1993, n. 11873; Cass., 9.12.1995, n.
12632) la sua mancanza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di riduzione svolta dagli attori nei confronti di CP_2
Passando a vagliare la domanda di riduzione proposta nei confronti di , CP_1
deve rilevarsi, ancora una volta, l'assoluta genericità della domanda in questione.
Osserva il Collegio come la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche di recente, abbia riaffermato che in materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in
21 quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima, mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (cfr. Cass. 4106/2019; Cass. n. 1357/2017); Cass. n. 20830/2016).
Del resto, il precedente giurisprudenziale cui ha fatto riferimento la difesa degli attori – noto al Collegio – conferma sostanzialmente la censura di genericità appena rilevata.
Ed invero, la giurisprudenza tradizionale sopra richiamata è stata integrata dai più recenti approdi nomofilattici, che hanno affermato che, in tema di azione di riduzione, non è richiesta
– ai fini della decisione nel merito – la pedissequa elencazione di beni costituenti il "relictum" e delle donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", purchè la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti o ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti (Cass. 8348/2025; Cass. ord.
3.6.2024 n. 15465; Cass. ord. 10.1.2023 n. 348; Cass.
2.9.2020 n. 18199). Il giudice, infatti, dovrà procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.
Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti, ovvero di donazioni, sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione. Nella stessa sentenza n. 18199/2020, è stato altresì affermato che il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.
22 In altri termini, la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima. Si è poi precisato
(cfr. Cass. 31.7.2020 n. 16535) che il principio secondo cui il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non può essere applicato qualora il "de cuius" abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio con donazioni (cfr. Cass.
8348/2025), circostanza come visto non ricorrente nel caso di specie.
Nel caso di specie, l'assoluta sinteticità delle richieste formulate dalla difesa di e Pt_1
– anche a fronte delle contestazioni svolte dai convenuti in punto di Parte_2
impiego del denaro del de cuius per il pagamento di debiti dallo stesso contratti, mai smentita dagli attori – non soddisfa i requisiti di allegazione che si ritiene la norma imponga, né fornisce un quadro da cui inferire in via presuntiva quale effettivamente fosse il patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione e il valore dei beni relitti, quantomeno con riferimento ai beni mobili sopra menzionati (arredi e preziosi), nonché alle giacenze su conti correnti intestati a . CP
In particolare, nessuna produzione è stata versata in atti dalle parti attrici utile a dimostrare la consistenza del conto corrente parzialmente documentato, nel suo andamento, ben potendo gli attori, quali figli di e chiamati all'eredità, adoperarsi per CP
effettuare le richieste nei confronti degli istituti di credito.
Parimenti, lo stesso valore delle donazioni asseritamente effettuate nei confronti dei convenuti – stimato in euro 100.000,00 – risulta del tutto disancorato da indici verificabili anche solo sulla scorta dell'intero andamento del conto corrente – come detto - parzialmente documentato in atti.
Del resto, del tutto sganciato dalla presente trattazione è il richiamo ad una collazione dei beni donati, istituto di natura divisoria che non può operare autonomamente ma solo in funzione di una divisione.
In questi termini è del tutto precluso al Collegio operare in termini di qualificazione e quantificazione delle poste da adoperare nell'ambito della riunione fittizia, propedeutica, al calcolo della quota riservata spettante a ciascuno degli eredi, neppure potendosi trascurare, con
23 riguardo ai beni mobili di valore, che gli attori non hanno minimamente provato il possesso degli stessi in capo agli attori.
4. Domanda ex art. 96 c.p.c. e regolamentazione delle spese di lite.
Da ultimo deve respingersi la domanda, avanzata dalle parti convenute, diretta ad ottenere la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dagli istanti - nel comportamento processuale degli attori, gli estremi della colpa grave o della mala fede. La condanna per lite temeraria, invero, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche infondate, occorrendo, in applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080 e cfr. ex multis Cass. civ. 7409/2016). Osserva, ancora, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass., Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sent. n. 21393 del
04/11/2005). Tali circostanze non risultano dimostrate nel caso di specie.
La circostanza che il rigetto della domanda di simulazione nonché la declaratoria di inammissibilità delle domande di riduzione sia conseguenza di argomenti per lo più avulsi dalle difese delle parti, unitamente alla genericità e consistenza delle difese di entrambe le parti, si pongono quale giusto motivo per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1235/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta la domanda di simulazione svolta dalle parti attrici
❖ dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte dalla parte attrice;
❖ rigetta la domanda svolta dalle parti convenute ex art. 96 c.p.c.;
24 ❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale del 17.07.2025.
Il Presidente
Dott.ssa RA Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
25