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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/02/2026Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI DO GI VA, Presidente
DI EN GI, Relatore
PALMA AMERIGO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 343/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 222/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 1
e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01324173 74 000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 298/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello l'ufficio di Matera, come in atti, in esito alla sentenza di primo grado della Corte di Matera in composizione monocratica n. 222 del 2024, favorevole al ricorrente in primo grado, assorbito ogni ulteriore rilievo, per incompetenza territoriale, in materia di Irpef 2017, su controllo ex art. 36 ter DPR n.
600 del 1973 per dichiarazione dei redditi MOD. 730/2018 della sig.ra Nominativo_1, residente in [...], come in atti, redatta e vistata per euro 2508,73 dal Resistente_2 SRL in Roma, non costituito ora in giudizio di appello.
L'ufficio, presente in udienza, chiede riforma integrale della sentenza come resa. Le altre parti evocate in giudizio Resistente_2 e Resistente_1 come rappresentante dell'assistenza fiscale del CAF stesso) non sono costituite sul telematico e nel fascicolo cartaceo in appello e non sono presenti in pubblica udienza.
Discussa la causa il 15.12.2025, come da verbale in atti, la stessa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio, come in atti, è fondato e merita accoglimento in questa sede di giudizio.
La sentenza di primo grado risulta a questo collegio, dopo ampia discussione in udienza, appiattita, frettolosa e risibile sul dato pregiudiziale, palesemente errato ex lege, della incompetenza territoriale, in esito al controllo ex art. 36 ter del DPR n. 600 del 1973 che, invero, è strettamente legato al domicilio fiscale materano del contribuente Nominativo_1, come in atti, ex art. 31 del DPR n. 600 del 1973 e non alla sede legale del Resistente_2 in sede di visto.
La sentenza monocratica merita forte censura, riforma integrale anche sulle spese di primo grado non dovute e risulta oltremodo assorbente, nel caso di specie, in un palese deficit organizzativo per l'assistenza fiscale, il grave comportamento indifferente, procedurale (non ha fornito una corretta assistenza integrativa e definizione agevolata) e processuale, del Resistente_2 SRL e del responsabile dell'assistenza fiscale dello stesso, Resistente_1, che non costituendosi in appello non hanno fornito alcuna controdeduzione minima utile a definire in appello la controversia in modo differente, contestando in aula di udienza, a fini di giustizia, le avverse determinazione dell'ufficio, invero diligentemente costituito a difesa degli interessi erariali e della piena legittimità, ora accertata, dell'operato dell'ufficio competente ex lege.
Le spese di lite seguono la soccombenza integrale e sono poste, specificamente, stante la posizione interna di Resistente_1, a carico della parte appellata Resistente_2 SRL, come in atti
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna il CAF appellante al pagamento di euro 500,00 per spese del grado.
Depositata il 02/02/2026Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI DO GI VA, Presidente
DI EN GI, Relatore
PALMA AMERIGO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 343/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 222/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 1
e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2023 01324173 74 000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 298/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello l'ufficio di Matera, come in atti, in esito alla sentenza di primo grado della Corte di Matera in composizione monocratica n. 222 del 2024, favorevole al ricorrente in primo grado, assorbito ogni ulteriore rilievo, per incompetenza territoriale, in materia di Irpef 2017, su controllo ex art. 36 ter DPR n.
600 del 1973 per dichiarazione dei redditi MOD. 730/2018 della sig.ra Nominativo_1, residente in [...], come in atti, redatta e vistata per euro 2508,73 dal Resistente_2 SRL in Roma, non costituito ora in giudizio di appello.
L'ufficio, presente in udienza, chiede riforma integrale della sentenza come resa. Le altre parti evocate in giudizio Resistente_2 e Resistente_1 come rappresentante dell'assistenza fiscale del CAF stesso) non sono costituite sul telematico e nel fascicolo cartaceo in appello e non sono presenti in pubblica udienza.
Discussa la causa il 15.12.2025, come da verbale in atti, la stessa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio, come in atti, è fondato e merita accoglimento in questa sede di giudizio.
La sentenza di primo grado risulta a questo collegio, dopo ampia discussione in udienza, appiattita, frettolosa e risibile sul dato pregiudiziale, palesemente errato ex lege, della incompetenza territoriale, in esito al controllo ex art. 36 ter del DPR n. 600 del 1973 che, invero, è strettamente legato al domicilio fiscale materano del contribuente Nominativo_1, come in atti, ex art. 31 del DPR n. 600 del 1973 e non alla sede legale del Resistente_2 in sede di visto.
La sentenza monocratica merita forte censura, riforma integrale anche sulle spese di primo grado non dovute e risulta oltremodo assorbente, nel caso di specie, in un palese deficit organizzativo per l'assistenza fiscale, il grave comportamento indifferente, procedurale (non ha fornito una corretta assistenza integrativa e definizione agevolata) e processuale, del Resistente_2 SRL e del responsabile dell'assistenza fiscale dello stesso, Resistente_1, che non costituendosi in appello non hanno fornito alcuna controdeduzione minima utile a definire in appello la controversia in modo differente, contestando in aula di udienza, a fini di giustizia, le avverse determinazione dell'ufficio, invero diligentemente costituito a difesa degli interessi erariali e della piena legittimità, ora accertata, dell'operato dell'ufficio competente ex lege.
Le spese di lite seguono la soccombenza integrale e sono poste, specificamente, stante la posizione interna di Resistente_1, a carico della parte appellata Resistente_2 SRL, come in atti
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna il CAF appellante al pagamento di euro 500,00 per spese del grado.