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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 5502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5502 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 27471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato proponeva Parte_1
ricorso dinanzi l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare, riconoscere e dichiarare che non sussiste alcuna indebita percezione da parte della Sig.ra Parte_1
per il periodo dal 1.06.2010 al 30.11.2014 per tutti i motivi
[...]
esposti in narrativa e la conseguente illegittimità della trattenuta mensile di € 50,00 operata sull'assegno sociale Cat. AS n. 04193545 a decorrere dal mese di giugno 2017; - condannare l' alla CP_1
restituzione, in favore della ricorrente, di quanto trattenuto sull'assegno sociale a decorrere dal mese di giugno 2017, oltre all'importo di € 7.236,35 illegittimamente trattenuto sui ratei maturati
1 e non riscossi dell'indennità di accompagnamento Cat. Inv.civ. n.
07134671 e oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio (oltre IVA, CPA e 15% per spese generali), da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
La ricorrente, premettendo di essere titolare a decorrere dal 01.01.2002 di assegno sociale n. 04193545, deduceva che: - con missiva del
21.11.2014 l comunicava di non aver mai ricevuto modello Red CP_1
2011 relativo ai redditi percepiti per l'anno 2010 e pertanto, in mancanza di presentazione di apposita ricostituzione reddituale avrebbe revocato la prestazione legata al reddito e recuperato le somme indebitamente corrisposte pari ad € 12.646,39; tuttavia detta missiva non veniva ricevuta tornando al mittente per “destinatario trasferito”; con successiva missiva del 27.03.2017 l' comunicava alla CP_1
ricorrente che avrebbe proceduto al recupero della somma di cui sopra con una trattenuta di € 50 mensili sulla sua pensione a partire dal mese di giugno 2017 e tuttavia anche la predetta missiva tornava al mittente, questa volta per “indirizzo insufficiente;
quindi la ricorrente accedeva alla propria posizione venendo in possesso delle missive mai CP_1
ricevute.
Allegava che non avendo mai superato il limite reddituale per usufruire della maggiorazione sociale in data 17.11.2017 presentava apposita domanda di ricostituzione reddituale, indicando i redditi percepiti per
2 gli anni dal 2010 al 2017 (avendo per l'anno 2010 prodotto solo reddito da casa di abitazione e per gli anni successivi non avendo prodotto alcun reddito).
Deduceva che l' con missiva dell'8.01.2018 comunicava di aver CP_1
provveduto a riliquidare l'assegno sociale a decorrere dal 1.01.2012, non risultando somme a credito o a debito fino al 31.01.2018 e che tuttavia l' aveva continuato ad operare la trattenuta mensile CP_1
sull'assegno sociale.
Deduceva altresì che con decreto di omologa del 15.02.2019 emesso nel procedimento R.G. 12615/2018, il Tribunale di Roma riconosceva, in suo favore, le condizioni sanitarie di cui all'art. 1 della L 18/80, con decorrenza dal mese di aprile 2018, che tuttavia l' tratteneva per CP_1
intero i ratei maturati e non riscossi, pari ad € 7.236,35, a titolo di recupero indebito, che tale importo risultava illegittimamente trattenuto dall' , che quindi in data 1.06.2023 presentava ricorso CP_2
amministrativo chiedendo l'annullamento della procedura di indebito a suo carico e l'interruzione immediata della trattenuta mensile sull'assegno sociale e la restituzione in suo favore di quanto trattenuto dall' a tale titolo, che tuttavia l' non forniva alcuna risposta, CP_2 CP_1
continuando ad operare la trattenuta mensile sull'assegno sociale.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, l' si costituiva in CP_1
giudizio eccependo che la ricorrente non avrebbe mai dichiarato e/o prodotto il reddito del coniuge che si computa per l'erogazione
3 dell'AS, che a fronte del contenuto delle note di indebito comunicate dall' sarebbe stato onere della ricorrente allegare e dimostrare di CP_1
non aver percepito la somma di euro 12.646,39 per il periodo dal
1.06.2010 al 30.11.2014 per superamento del reddito ovvero dimostrare con documentazione idonea di aver un reddito proprio e del coniuge non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge. Quindi concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.01.2025 la causa veniva rinviata al 26.03.2025 con termine fino a 7 giorni prima per il deposito delle certificazioni reddituali per il periodo 2010-2014 e certificato di morte del coniuge della ricorrente;
all'udienza del 26.03.2025 la causa veniva rinviava per discussione al 16.04.2025; all'udienza del 12.05.2025 la causa veniva discussa e decisa con dispositivo depositato telematicamente.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
L'assegno sociale è disciplinato dall'art. 3, comma 6, della legge
335/95, per cui “con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato assegno sociale. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in
4 misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare (…) alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
In applicazione dell'art. 38 della legge 448/2001(recante “incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati”) “ a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a
516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai
5 titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (..) 5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne' redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di
6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente”.
Richiamato il quadro normativo, si osserva che nella presente controversia, l'istante contesta la natura indebita della prestazione erogatagli dall' , allegando di essere in possesso dei requisiti di CP_1
legge per poter beneficiare dell'assegno sociale, avuto riguardo in particolare, stante la contestazione dell' al requisito reddituale. CP_1
L' di contro sostiene che la ricorrente non avrebbe mai dichiarato CP_1
e/o prodotto il reddito del coniuge e che a fronte del contenuto delle note di indebito comunicate dall' sarebbe stato onere della CP_1
6 ricorrente allegare e dimostrare di non aver percepito la somma di euro
12.646,39 per il periodo dal 1.06.2010 al 30.11.2014 per superamento del reddito ovvero dimostrare con documentazione idonea di aver un reddito proprio e del coniuge non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
La tesi dell'ente resistente è smentita dagli atti di causa.
Come si evince dalla documentazione prodotta dalla ricorrente quest'ultima risulta separata consensualmente dal 01.04.2003, non essendo mai intervenuta riconciliazione con il coniuge fino al decesso di quest'ultimo, avvenuto il 10.06.2014.
Infatti parte ricorrente depositava il verbale di separazione consensuale omologato il 1.04.2003 e la domanda di ricostituzione assegno sociale per intervenuta separazione del 28.06.2004, nonché certificazione della
Agenzia delle Entrate relativa agli anni di imposta 2010- 2014 ed infine certificato di morte del coniuge a sostegno della propria tesi difensiva.
Va evidenziato che il cumulo dei redditi dei coniugi ai fini della valutazione del diritto e misura dell'assegno sociale (già pensione sociale) è escluso nel caso di separazione legale e di separazione consensuale omologata.
Pertanto, nel caso di specie risultando legalmente separata rileva esclusivamente il reddito personale della ricorrente, la quale, come risulta dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate prodotta in
7 giudizio, per il periodo in contestazione (2010-2014) non ha mai prodotto reddito rilevante ai fini della prestazione in oggetto.
Non solo. Parte ricorrente ha dimostrato altresì che le note di indebito non sono mai pervenute nella sua sfera di conoscenza ma soprattutto che, avendo in data 28.06.2004 presentato domanda di ricostituzione dell'assegno sociale per separazione, l' era a conoscenza fino dal CP_1
lontano 2004 dello status della ricorrente (ossia che fosse separata consensualmente). Ne consegue l'infondatezza della eccezione di mancata dichiarazione dei redditi del coniuge per il periodo 2010- 2014
e dell'omessa comunicazione di circostanze rilevanti per la conservazione del diritto.
Ferma la infondatezza palese dell'indebito per quanto già esposto, va per inciso evidenziata la arbitrarietà della condotta dell' anche CP_1
sotto altro profilo, ossia l'illegittimità della ripetizione dell'indebito su una provvidenza diversa (nel caso di specie indennità di accompagnamento) oltre che su quella per cui è causa (assegno sociale).
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30220 del 20.11.2019 non ricorre “il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute all'istituto per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal ricorrente sull'assegno sociale non avendo origine, i rispettivi crediti, dal medesimo rapporto. (…) L'identità del titolo non può essere affermato sul generico presupposto che entrambe le
8 prestazioni di cui è causa hanno natura assistenziale dovendosi sottolineare l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano
l'erogazione dell'assegno”, per cui alla luce di tale principio neppure poteva l' “rivalersi” sull'indennità di accompagnamento CP_1
trattenendo i relativi ratei.
Va pertanto dichiarata innanzitutto non dovuta la restituzione delle somme percepite dalla ricorrente a titolo di assegno sociale negli anni
2010-2014 e per l'effetto condannato l' resistente alla CP_2
restituzione di quanto trattenuto su detta prestazione dal giugno 2017 ed alla restituzione dell'importo di € 7.236,35 illegittimamente trattenuto sui ratei arretrati della indennità di accompagnamento, con gli interessi legali dalle singole date di maturazione dei crediti fino al soddisfo
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
come in dispositivo.
Roma, decisa il 12 maggio 2025
Il Giudice
NA IT
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