Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
La condotta del lavoratore che abbia contravvenuto a specifiche prescrizioni impartite dal datore di lavoro in ragione di una sussistente ragione di emergenza e sia esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, è qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (articolo 41, comma secondo, cod. pen.), con il conseguente esonero di responsabilità da parte del datore di lavoro per l'incidente occorso al dipendente. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato senza rinvio una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. aggravato dalla violazione degli artt. 352, 355 d.P.R. n. 547 del 1955, sul rilievo che la Corte di appello aveva escluso la valenza interruttiva del nesso causale - tra le violazioni delle norme antinfortunistiche da parte dell'imputato e l'evento lesivo verificatosi - al comportamento tenuto dalla persona offesa, il quale, portiere in un albergo, disattendendo un esplicito divieto, giustificato dall'esecuzione di lavori di disinfestazione, si era recato al locale del bar situato al piano attico, ove aveva rinvenuto una bottiglia, dalla quale aveva sorseggiato il liquido caustico).
Commentario • 1
- 1. Attività di disinfestazione e derattizzazione: Cassazione e ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 agosto 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2006, n. 30039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30039 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
M. 38 REPUBBLICA ITALIANA
300 39 / 06 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/01/2006
SENTENZA N.157 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BATTISTI MARIANO PRESIDENTE
_ CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. MARINI LIONELLO
2. Dott.DE GRAZIA BENITO ROMANO "I N. 045742/2005
3. Dott. IACOPINO SILVANA "
"I 4.Dott.BIANCHI LUISA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 11/05/1956 1) GI ANTONIO
avverso SENTENZA del 08/07/2005
CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MARINI LIONELLO
Dot. Mano Favalli
che ha concluso per l'annullamento senca nano della sen Guza injufuata, per non avere l'infuleto commesso il fatto расто
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udite il difensor & Avv. Alfredo Saito, del Foro di Roma, il
Quale ha chiesto l'aceyliments sol ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 10 giugno 2004 il giudice monocratico del Tribunale di Brindisi dichiarava
NE NT responsabile del reato di lesioni colpose aggravate ex art. 590, comma 3, c.p., per avere, in data 19 luglio 1998, quale direttore e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell' Hotel Mediterraneo di Brindisi, cagionato per colpa consistita in imprudenza,
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negligenza ed imperizia, nonché in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 352, 355 D.P.R. 547/55 e 4 D.Lvo. 626/94)- nate a VA
CO, segretario con funzioni di portiere del predetto Hotel, lesioni personali da causticazione del cavo orale, avendo questi ingerito la sostanza "Sumazon liquido" composta al 10% - 20% da idrossido di potassio, che era contenuta senza le opportune precauzioni in una bottiglia di acqua minerale Ferrarelle posta sul bancone del bar sito al piano attico dell'albergo, nel quale erano stati da poco terminati lavori di disinfestazione e derattizzazione successivamente estesi all'intero edificio.
Riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, il suddetto giudice condannava l'imputato alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di mesi due di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile VA, assegnando alla medesima una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 15.000.
Sulla impugnazione dell'imputato la Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 8 luglio 2005, ritenuto il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 50%, riduceva la pena a giorni quindici di reclusione e riduceva "proporzionalmente la condanna al risarcimento del danno".
Concedeva il beneficio della non menzione della condanna e confermava nel resto la sentenza impugnata, condannando l'appellante a rifondere alla parte civile le spese del grado.
Affermavano i secondi giudici che due erano le circostanze delle quali occorreva tenere conto, ed, esattamente, le disposizioni impartite dalla direzione dell'albergo e le ragioni che avevano determinato la persona offesa VA a recarsi al bar sito al piano attico che era stato interessato da lavori di disinfestazione e derattizzazione.
Il VA aveva dichiarato di avere appreso soltanto in coincidenza del suo arrivo all'Hotel per iniziare il turno di portierato di notte, dalle ore 22 alle ore 6, dei disposti lavori di disinfestazione e che, avendo avvertito bruciore agli occhi e giramento di testa (nella hall si era diffuso un odore acre che già lo aveva indotto a portarsi all'esterno insieme al teste HI, per poter meglio respirare) egli aveva deciso di recarsi nel bar sito all'ultimo piano dell'albergo per sorbire un caffè.
La direzione dell'Hotel aveva peraltro provveduto, a mezzo di un volantino (prodotto in atti), ad informare il personale dipendente di avere disposto la disinfestazione dei locali, con contestuale divieto allo stesso personale di accedere ai locali medesimi fino alla mattina del giorno successivo.
i Una copia di tale documento, presente in atti, recava la sottoscrizione del teste HI, il quale aveva dichiarato che era stato lo stesso imputato a sottoporglielo per la firma, e di avere a sua volta informato personalmente il VA dei lavori medesimi e del correlativo divieto di accesso ai locali interessati fatto al personale, circostanza ammessa dalla stessa persona offesa.
Pertanto il predetto VA, recandosi al piano attico ed accedendo al locale del bar ivi situato, ove aveva rinvenuto la bottiglia dalla quale aveva sorseggiato il liquido caustico, aveva chiaramente posto in essere una precisa violazione della prescrizione aziendale, non certamente giustificata dai disturbi o fastidi asseritamente avvertiti.
Tuttavia, a giudizio dei secondi giudici, tale condotta violatrice della prescrizione di cautela imposta non poteva assumere valenza interruttiva del nesso causale tra le violazioni delle norme antinfortunistiche da parte dell'imputato e l'evento lesivo verificatosi.
Ciò in quanto le norme in tema di prevenzione degli infortuni rispondono alla finalità primaria di garantire la incolumità fisica dei lavoratori anche di fronte ad eventuali imprudenze e disattenzioni da parte degli stessi, sicché, in presenza di un accertato mancato rispetto della normativa antinfortunistica da parte del datore di lavoro, il rapporto di causalità tra condotta inosservante a questi ascrivibile e le lesioni riportate dal lavoratore, (anche) in conseguenza di questa, può ritenersi eliso solo allorquando il comportamento di quest'ultimo sia stato caratterizzato da totale imprevedibilità e siasi collocato radicalmente al di fuori del procedimento di lavoro cui è connaturale il rischio che la normativa si propone di evitare.
Tale situazione a giudizio della Corte territoriale non ricorreva nel caso in esame, poiché, pur avendo la condotta del lavoratore VA indubbiamente costituito un antecedente causale delle lesioni dallo stesso subite, tuttavia essa non aveva avuto "diretta attinenza con le violazioni della normativa infortunistica ascritte e senza meno sussistenti, atteso che l'imputato aveva avallato la prassi di travasare dai recipienti loro propri i detersivi destinati alle lavastoviglie (la bottiglia avente al suoi interno l'idrossido di potassio ingerito dal VA recava l'etichetta di un'acqua minerale)
e non aveva esposto nell'albergo un estratto delle norme di sicurezza relative all'utilizzo di materie pericolose, né aveva elaborato il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dalla legge 626/94
Donde la ravvisabilità di un mero concorso del dipendente - da quantificarsi nella misura del 50% - nella causazione dell'evento lesivo, ma non la riconoscibilità al comportamento da questi tenuto della valenza di causa sopravvenuta tale da avere eliso il rapporto eziologico tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento medesimo.
Quanto alla sussistenza - contestata dall'imputato appellante - in capo al NE NT della qualifica necessaria a renderlo destinatario della normativa antinfortunistica, i secondi giudici сто немо a che, al di là della mancanza di una formale delega di compiti direttivi e gestionali datagli dal padre NE BI, titolare dell'Hotel, era emerso dall'istruttoria orale che era l'imputato a svolgere direttamente ed autonomamente tali compiti, ed a dare ordini e direttive
2 riguardanti le mansioni di lavoro, avendo anche poteri di organizzazione e di spesa, rivestendo egli la veste specifica di direttore dell'albergo del quale il genitore era titolare.
Era stato, significativamente, proprio l'imputato ad assumere l'iniziativa di contattare il titolare della ditta "Ecosystem Puglia", incaricata della disinfestazione, ed a pregarlo di riferire, ove fosse stato richiesto da taluno, che erano stati i suoi dipendenti, durante le operazioni, a porre mano alle attrezzature presenti nel bar e quindi a porre sul bancone due bottiglie contenenti il liquido lavastoviglie. Tale condotta, secondo i giudici dell'appello, dava, da un lato, conto della totale autonomia e pienezza dei poteri dell'imputato ed illustrava, dall'altro, la consapevolezza, da parte del medesimo, delle responsabilità che sarebbero sorte a suo carico appunto in ragione della sua posizione.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con un primo motivo, il vizio di legittimità di cui alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p. in riferimento all'art. 41 c.p., laddove la condotta tenuta dal dipendente non è stata ritenuta interruttiva del nesso causale tra la condotta colposa ascritta all'imputato e, con un secondo motivo, i vizi di cui alle lettere b) ed e) del citato art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 2, comma 1, lett. b). D.Lvo 626/1994, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del datore di lavoro e, dunque, della esatta individuazione del destinatario delle norme antinfortunistiche.
Deduce il ricorrente, sotto il primo dei cennati profili di censura, che i principi di diritto enunciati dalla Corte territoriale a sostegno della esclusione dell'effetto interruttivo del nesso causale tra la condotta rimproverata all'imputato e l'evento in ragione del comportamento tenuto dalla persona offesa non si attagliano alla fattispecie a in esame, avendo del resto gli stessi secondi giudici affermato che la inottemperanza ascrivibile al VA non aveva avuto "diretta attinenza con le violazioni della normativa antinfortunistica ascritta", sì che la conclusione argomentativa non si concilia logicamente e giuridicamente con la premessa metodologica dalla quale la Corte ha preso le mosse.
Infatti, se si sostiene che, in presenza di un accertato mancato rispetto della normativa antinfortunistica da parte del datore di lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia contravvenuto a specifiche prescrizioni elide il rapporto di causalità tra la inosservanza delle medesime e l'evento lesioni solo quando rivesta i caratteri della imprevedibilità si collochi al di fuori del procedimento di lavoro, allora non può logicamente ritenersi non eliso il detto nesso eziologico quando come nel caso in esame - la condotta della parte lesa, sicuramente contraria
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alle direttive ricevute, non sia collegata alle violazioni contestate al datore di lavoro.
Inoltre, rileva il ricorrente, l'affermare che la condotta della persona offesa non ha diretta attinenza con le violazioni della normativa antinfortunistica ascritte e ritenute sussistenti equivale al sostenere che non vi è alcun collegamento, rectius alcun rapporto causale, tra le violazioni contestate al datore di lavoro e l'evento lesivo, sicchè proprio alla stregua delle affermazioni
3 contenute nella sentenza di appello emerge che la condotta del lavoratore aveva costituito una causa interruttiva del nesso causale tra la condotta colposa rimproverata e l'evento, con conseguente esenzione da responsabilità del datore di lavoro, a norma del secondo comma dell'art. 41 c.p.
Risultava infatti acclarato, sussistendo in merito l'avallo della Corte territoriale, quanto segue: 1) vi era stato un comportamento della parte lesa contrario alle prescrizioni e direttive ricevute, comportamento la cui incidenza causale nella verificazione dell'evento è stata affermata dai secondi giudici;
2) detto comportamento era risultato senz'altro imprevisto ed imprevedibile, posto che, in presenza di un'assoluta ed espressa prescrizione per il personale dell'albergo di accedere ai locali oggetto della disinfestazione sino alla mattina del giorno successivo non era immaginabile che il VA avrebbe assunto autonomamente la iniziativa, arbitraria e violatrice del motivato divieto di accesso al piano attico;
, condotta, questa, in relazione alla quale la stessa Corte di merito ha escluso ogni significato "esimente" del bruciore agli occhi e del giramento di testa, assolutamente non connessi alla decisione di sorbire un caffè; 3) il suddetto comportamento del dipendente VA esulava dallo svolgimento dell'attività lavorativa cui il medesimo era preposto con compiti di portiere notturno implicanti la sua continua presenza nella hall dell'albergo, dalla quale tanto meno doveva allontanarsi in presenza dell'esplicito divieto di accedere ai locali nei quali era in corso l'attività di disinfestazione.
Dunque conclude il ricorrente sul punto - il comportamento del lavoratore dipendente era stato tale da interrompere il nesso di causalità tra la condotta violatrice delle norme antinfortunistiche ascritta all'imputato e l'evento lesivo verificatosi in danno del lavoratore dipendente.
Il secondo profilo di censura dedotto in ricorso viene articolato con riferimento ai vizi di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 2, lettera b), del D.Lvo 626/1994, affermando al riguardo il ricorrente che la Corte territoriale, erroneamente ha ritenuto, così come il primo giudice, che NE NT fosse il naturale destinatario della normativa antinfortunistica assunta come violata.
-Invero si afferma nel ricorso- se, da un lato, la qualifica di direttore dell'imputato, dipendente dell'azienda alberghiera, implica (come è implicito nel titolo della qualifica stessa: "direttore")
l'impartire direttive al personale dipendente e sottoposto sul piano funzionale, tuttavia, dall'altro, è emerso provatamente che l'imputato era legato da un rapporto di lavoro subordinato all'Hotel che fu teatro dell'infortunio, il cui legale rappresentante ed amministratore unico era NE BI, padre dell'imputato.
Le deposizioni testimoniali valorizzate dai giudici di merito, secondo le quali era proprio NE
NT ad esercitare di fatto l'impresa alberghiera, non escludevano che le relative funzioni venissero da questi esercitate su ordini e direttive del padre BI ed in totale adempimento delle mansioni sottese alla propria qualifica, e del resto il rapporto parentale spiegava la mancanza di
4 formali ordini di servizio individuanti la provenienza dal NE BI delle iniziative concernenti la gestione dell'impresa, semplicisticamente attribuite all'imputato dai giudici di merito;
né, sotto altro aspetto, era ipotizzabile che il prevenuto fosse stato destinatario di una delega delle funzioni, in difetto, nel caso in esame, degli essenziali requisiti che la delega (la cui esistenza va provata e non meramente presunta) deve possedere, dovendo la medesima essere conferita per iscritto, pan con precisazione dei poteri attribuiti, e portata formalmente a conoscenza del delegato.
Osserva la Corte quanto segue.
Va per prima presa in esame, in ordine logico, la censura mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata e concernente il ravvisato profilo di colpa specifica per violazione delle norme antinfortunistiche, censura che viene fondata sull'assunto che il NE NT, pur avendo la qualifica di direttore dell'Hotel in questione, e svolgendo le relative funzioni, non era il titolare del medesimo, di proprietà del padre NE BI che ne era il legale rappresentante e l'amministratore unico, ma era un semplice dipendente il quale svolgeva la propria mansione su ordini ed istruzioni del padre (in sostanza suo datore di lavoro), sicché, assente una formale delega scritta al riguardo, non era l'imputato ad essere il destinatario delle norme antinfortunistiche assunte come violate nel caso di specie.
Il motivo non ha pregio.
E' noto, infatti, che, in tema di infortuni sul lavoro (nel novero dei quali si è ritenuto rientrante quello occorso al lavoratore dipendente portiere d'albergo VA CO nel caso in esame). risponde della violazione delle norme antinfortunistiche non solo colui il quale non le osservi o non le faccia osservare essendovi istituzionalmente tenuto, ma anche chi, pur non avendo nell'impresa una veste istituzionale formalmente riconosciuta, si comporti di fatto come se l'avesse e impartisca ordini nell'esecuzione dei quali il lavoratore subisca danni per il mancato rispetto della normativa a presidio della sua sicurezza (vedasi, tra le altre, Cass. Sez. IV 18-12-2002, n. 43343, Marigioli ed altri;
Cass.Sez.IV 13-1-1999, n. 2297, Moffa;
Cass.Sez. III 6-7-1999, n.11406, Di Raimondo;
Cass. Sez.IV 20-1-1998, n.2277, Cicchetti ed altro), e nel caso di specie, nella quale non può neppure parlarsi di una “ingerenza" di fatto dell'imputato in compiti e funzioni di altri, bensì di compiti svolti nell'espletamento di una funzione tipica corrispondente ad una specifica mansione - quella del direttore dell'albergo, posto in posizione sovraordinata rispetto a coloro i quali lavoravano nel medesimo, soggetti alle sue direttive - la ricostruzione operata da ambo i giudici di merito, sulla base delle concordi ed univoche risultanze testimoniali, secondo la quale era l'odierno ricorrente a svolgere le funzioni tipiche del datore di lavoro (con relativa assunzione di oneri e responsabilità) dando ordini e prescrizioni ai lavoratori dipendenti dell'albergo, in un contesto nel quale il titolare legale rappresentante (il padre dell'imputato), affetto da problemi di salute, da tempo limitava la sua presenza a sporadiche visite in occasione delle quali restava seduto in
5 poltrona a leggere il giornale (vedasi in particolare la deposizione del teste Pepe), mentre era l'imputato a svolgere in via esclusiva funzioni gestionali e direttive, con pieni poteri di organizzazione e di spesa ( e correlativa assunzione di oneri e responsabilità). Semmai osserva questa Corte - vi sarebbe stato da chiedersi, considerata la peculiarità del
"lavoro" di disinfestazione e derattizzazione (del tutto episodico e non rientrante nell'esercizio dell'attività di gestione alberghiera strictu sensu) in ragione della cui esecuzione il portiere di notte
VA (del tutto estraneo al suddetto episodico lavoro di disinfestazione) riportò le lesioni de quibus, se non ricorressero anche, ed in qual misura, responsabilità per le violazioni antinfortunistiche contestate in capo al titolare od ai dipendenti della ditta Ecosystem Puglia" la quale ebbe a svolgere il lavoro di disinfestazione e derattizzazione de quo su incarico dell'imputato, e ciò quantomeno in ordine al mancato rispetto del disposto dell'art. 355, a norma del quale "I recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi devono, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto, portare le indicazioni e i contrassegni prescritti per ciascuno di essi dalla normativa che la disciplina" (a tale riguardo la sentenza impugnata si limita ad affermare, senza fornire la indicazione degli elementi concreti dai quali l'affermazione viene tratta, che l'imputato avrebbe prestato il proprio "avallo" alla prassi di travasare dai recipienti loro propri i detersivi destinati alla lavastoviglie", avallo la cui ritenuta sussistenza postula una avvenuta conoscenza da parte dell'imputato di tale prassi non consentita e pericolosa e, prima ancora, una doverosità della conoscenza del fatto in capo all'imputato se e in quanto e se tenuto a vigilare sulla correttezza delle singole modalità operative del lavoro svolto dai dipendenti della Ditta incaricata); peraltro tale indagine è mancata ed i giudici hanno dato conto, comunque, anche di altri profili di colpa specifica addebitabili all'imputato, profili che il ricorrente non prende in esame al fine di evidenziarne la insussistenza, essendosi attestato sulla tesi
-a carattere assorbente, ma da ritenersi infondata, per le ragioni sopra illustrate secondo la quale il
NE NT non sarebbe stato il destinatario della normativa antinfortunistica de qua in quanto mero dipendente alberghiero non responsabile della sicurezza sul posto di lavoro.
Se, dunque, il motivo sin qui esaminato va ritenuto infondato, non altrettanto può dirsi, però, in ordine all'ulteriore motivo con il quale il ricorrente sostiene che il comportamento della persona offesa ha costituito una circostanza sopravvenuta interruttiva del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento lesivo.
I secondi giudici, pur avendo ritenuto che il VA, accedendo, nonostante l'esplicito divieto fattogli, ai locali del bar ove aveva rinvenuto la bottiglia dalla quale aveva sorseggiato il liquido caustico avesse posto in essere una chiara e consapevole violazione delle prescrizioni aziendali, hanno escluso che a tale condotta potesse venire riconosciuta efficacia interruttiva del nesso causale;
ciò sul rilievo che, rispondendo le disposizioni in tema di prevenzione degli infortuni alla finalità primaria di garantire l'incolumità dei lavoratori anche in presenza di imprudenze e disattenzioni dei medesimi, la responsabilità del datore di lavoro non osservante dette norme per l'infortunio subito dal lavoratore può venire meno in quanto quest'ultimo abbia dato causa all'infortunio mediante una condotta del tutto imprevista ed imprevedibile collocatasi radicalmente al di fuori del procedimento di lavoro cui è connesso il rischio che la normativa si propone, appunto di evitare, e tali condizioni non si sarebbero verificate nel caso concreto in esame.
Il suddetto principio di diritto è indubbiamente esatto ed è costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità ( vedasi, per tutte, Cass. Sez. IV 9-10-1992, n. 1532, Geses ed altro), ma non si attaglia, a giudizio di questa Corte alla - non sufficientemente considerata dai giudici di merito - particolarità del caso in esame.
Invero va rilevato, in primo luogo, che l'infortunio de quo non si è verificato in connessione allo svolgimento dell'attività lavorativa tipica alberghiera ed alla violazione, da parte del datore di lavoro, di norme antinfortunistiche che alla medesima, nelle sue varie esplicazioni principali od accessorie, fossero riferibili, bensì in un contesto del tutto eccezionale ed atipico connesso allo svolgimento, al piano attico dell'albergo, di lavori di disinfestazione implicanti l'utilizzazione di sostanze acide o comunque pericolose, con conseguente ablazione del tutto momentanea ed in via eccezionale del suddetto piano attico (al quale trovavasi il bar) dal novero degli ambienti cui i lavoratori dell'albergo potevano accedere e con altrettanto conseguente divieto - fatto per iscritto dall'imputato ed incontestatamente comunicato anche al portiere di notte VA CO, così come agli altri lavoratori dipendenti dell'albergo di accedere al piano in questione.
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In tale contesto non può logicamente ritenersi che quel comportamento, che si è concretato in una volontaria e consapevole violazione di un divieto del quale la persona offesa conosceva la motivazione, abbia costituito soltanto una imprudenza ovvero una disattenzione, dovendosi invece ritenere che il suddetto comportamento, consapevolmente posto in essere in dispregio di un divieto emesso in ragione di una sussistente situazione di emergenza - resa nota, con la imposizione del divieto stesso, al lavoratore - abbia assunto evidenti connotazioni di abnormità ed imprevedibilità, dovendosi inoltre rilevare che non vi è, nella specie, neppure connessione tra le attività materiali insite nella mansione di portiere svolta dalla persona offesa e la concreta dinamica dell'infortunio, essendo la condotta del lavoratore stata si tenuta in un momento temporale destinato all'esercizio del lavoro di portierato d'albergo, ma chiaramente al di fuori del materiale esercizio del medesimo.
Per le appena esposte ragioni - anche senza considerare l'affermazione dei secondi giudici, censurata dal ricorrente sotto il profilo della illogicità manifesta rispetto al decisum, secondo la quale il comportamento tenuto dal VA, qualificato come "un antecedente causale nell'ambito della vicenda sfociata nelle lesioni da lui stesso subito" non avrebbe avuto "diretta attinenza con le violazioni della normativa antinfortunistica ascritte e senza meno sussistenti deve trovare "
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applicazione nel caso di specie, per più versi, quell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, anche se le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivanti da sua negligenza, imprudenza
7 ed imperizia, una tale condotta dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore e all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del 1 datore di lavoro, tuttavia quest'ultimo è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'eccezionalità dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute (Cass. Sez. IV 25-9-1995, n.
10733, Dal Pont ed altro).
La ritenuta fondatezza del motivo concernente la - qui riconosciuta incidenza con effetto
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interruttivo (art. 41, comma 2, c.p.) del comportamento della persona offesa sul nesso causale tra la condotta rimproverata all'imputato e l'evento lesivo comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M
Annulla senza rinviala sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2006.
II Presidente
Thenews fottishМомоло Il Consigliere estensore llion.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SEZIONE IV PENALE
1 2 SET. 2006 SAZIONA IL CANCELLIERE DIRIGENTE
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