Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2006, n. 30039
CASS
Sentenza 26 gennaio 2006

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La condotta del lavoratore che abbia contravvenuto a specifiche prescrizioni impartite dal datore di lavoro in ragione di una sussistente ragione di emergenza e sia esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, è qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (articolo 41, comma secondo, cod. pen.), con il conseguente esonero di responsabilità da parte del datore di lavoro per l'incidente occorso al dipendente. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato senza rinvio una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. aggravato dalla violazione degli artt. 352, 355 d.P.R. n. 547 del 1955, sul rilievo che la Corte di appello aveva escluso la valenza interruttiva del nesso causale - tra le violazioni delle norme antinfortunistiche da parte dell'imputato e l'evento lesivo verificatosi - al comportamento tenuto dalla persona offesa, il quale, portiere in un albergo, disattendendo un esplicito divieto, giustificato dall'esecuzione di lavori di disinfestazione, si era recato al locale del bar situato al piano attico, ove aveva rinvenuto una bottiglia, dalla quale aveva sorseggiato il liquido caustico).

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  • 1Attività di disinfestazione e derattizzazione: Cassazione e ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 agosto 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/01/2006, n. 30039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30039
Data del deposito : 26 gennaio 2006

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