Sentenza 17 luglio 2002
Massime • 1
In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 cod.civ., danno che va, peraltro, provato dalla parte richiedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10373 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, che lo difende unitamente all'avvocato HANSJORG POBITZER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN DI PE TE e AR RO SPEDIZIONI DOGANALI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 422/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, SEZIONE 1^ CIVILE emessa l'11/3/1999, depositata il 29/03/99;
RG.390/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica l'udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 14.6.1986, IN DI conveniva davanti al tribunale di Venezia la s.n.c. Transadriatic, assumendo che aveva concluso con la stessa un contratto di spedizione di due auto e dell'equipaggiamento necessario per un viaggio in Egitto;
che la data prevista per l'arrivo in Egitto dei suddetti oggetti era fissata per il 28.1.1985; che egli si recò in tale data in Egitto;
che la nave pervenne ad Alessandria solo il 2.2.1985; che non fu possibile sdoganare le auto per avere lo spedizioniere redatto in modo errato la polizza di carico;
che le suddette merci dovettero essere riportate in Italia;
che egli aveva versato in acconto allo spedizioniere la somma di L. 2.500.000.
L'attore, pertanto, richiedeva la condanna della convenuta alla restituzione della somma di L. 2.500.000, con interessi e rivalutazione, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni, pari a L. 13.466.180, subiti da esso attore.
Il Tribunale, con sentenza del 15.10.1992, dichiarava risolto il contratto di spedizione per colpa della convenuta.
Condannava la stessa al pagamento della somma di milioni, di cui L. 2.500.000, a titolo di restituzione della somma versata, e L. 1.500.000, a titolo di risarcimento del danno, con la rivalutazione dell'intera somma dalla data della domanda.
Proponeva appello la convenuta.
La corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 29.3.1999, respingeva la domanda di risarcimento dei danni e quella di maggior danno da svalutazione, sulla somma da restituire, ritenendo che quest'ultima integrasse un debito di valuta e non di valore, mentre i danni lamentati, consistenti nelle spese affrontate per il viaggio e permanenza in Egitto, non erano provati.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore. Non si è costituita l'intimata.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1558 c.c., nonché degli artt. 1223, 1224, 1226 c.c.. Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha rigettato la sua domanda di rivalutazione della somma corrisposta a titolo di acconto ed a lui restituita per effetto della risoluzione del contratto per colpa della convenuta.
Secondo il ricorrente, avendo egli richiesto con la citazione la restituzione della somma versata con la rivalutazione nonché il risarcimento del danno, detta rivalutazione era dovuta quale forma del risarcimento del danno. Ritiene, infatti, il ricorrente che secondo la giurisprudenza di questa Corte le somme da restituire in occasione della risoluzione di un contratto vanno integrate con la rivalutazione monetaria, per cui costituirebbero un debito di valore, quando è obbligata alla restituzione la parte inadempiente.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva preliminarmente questa Corte che, per quanto riguarda la natura del debito di restituzione di somme di denaro, versate in forza di un contratto risolto per inadempimento dell'altra parte, la relativa questione è stata oggetto di vivace dibattito in dottrina ed in giurisprudenza.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale il debito di restituzione, conseguente alla risoluzione per inadempimento del contratto in forza del quale la somma di denaro da restituire sia stata versata, ha natura di debito di valore, ciò, desumendosi dalla efficacia retroattiva della risoluzione (art. 1458 C.C.) e, soprattutto, dalla funzione della restituzione stessa, che, analogamente al risarcimento del danno (oggetto di un debito di valore per eccellenza), mira a rimettere le parti nella stessa situazione nella quale le stesse si trovavano prima della conclusione del contratto, così come il risarcimento del danno tende a reintegrare in modo pieno il patrimonio del danneggiato, neutralizzando le conseguenze dell'evento lesivo.
Alla stregua di detto indirizzo, la parte, che in forza del contratto risolto per sua colpa abbia ricevuto una somma di denaro, è obbligato a restituire detta somma rivalutata, cioè automaticamente adeguata alla svalutazione monetaria eventualmente sopravvenuta (cfr. in tal senso, Cass. 23 agosto 1985, n. 4510; Cass. 26 febbraio 1986, n. 1203; Cass. 12 giugno 1987, n. 5143; Cass. 27 agosto 1990, n. 8834). Secondo il contrapposto indirizzo, invece, alla base dell'obbligo di restituzione non vi è una sorta di obbligazione risarcitoria, ma il semplice venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali.
La situazione - che si verifica non solo nel caso di risoluzione, ma anche nei casi di nullità, annullamento, rescissione del contratto ed, in genere, in tutti i casi in cui venga meno il vincolo originariamente esistente - si riconduce in definitiva a quella propria dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c.:
l'accipiens deve restituire la prestazione pecuniaria ricevuta, ed il suo è un debito di valuta, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri - e questa è una regola riguardante tutti i casi di inadempimento o di tardivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie in generale - di aver subito, in conseguenza della svalutazione monetaria, un particolare pregiudizio, per l'indisponibilità della somma, pregiudizio risarcibile ai sensi dell'art. 1224, cpv., c.c. (in tal senso, v. Cass. 16 ottobre 1981, n. 5426; Cass. 30 gennaio 1990, n. 587). A dirimere il contrasto giurisprudenziale sono intervenute, con riferimento ad un caso di risoluzione di un contratto di compravendita, le Sezioni Unite Civili di questa Corte Suprema, che, con la sentenza n. 12942 del 4 dicembre 1992, hanno composto il contrasto in adesione all'indirizzo che considera debito di valuta soggetto, quindi, al principio nominalistico l'obbligazione in questione, enunciando il principio, secondo cui l'obbligazione del venditore di restituire al compratore la somma ricevuta a titolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, configura un debito di valuta, avente ad oggetto l'originaria prestazione pecuniaria, del tutto distinto dal risarcimento del danno spettante in ogni caso all'adempiente. Non può, dunque, procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta in restituzione, ma della svalutazione monetaria dovrà tenersi conto nella liquidazione dei danni derivanti dalla mancata disponibilità di quella somma.
Il principio è stato riconfermato da Cass. S.U. 17.5.1995, n. 5391, che hanno affermato che alla parte adempiente, oltre al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1453 c.c., può eventualmente spettare soltanto il maggior danno rispetto agli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1224, c. 2, c.c., sulla somma da restituire, sempre che questo risarcimento ulteriore, del quale il richiedente ha l'onere di provare le condizioni, non rimanga assorbito dal risarcimento accordato per il danno derivante dall'inadempimento, dovendosi evitare un'ingiustificata duplicazione del risarcimento dello stesso danno (cfr. anche (Cass. 17/12/1999 n. 14213; Cass. 20/08/1999, n. 8793).
3. Questa Corte ritiene di aderire al suddetto orientamento. Quindi è, anzitutto, da affermare che le restituzioni a favore della parte adempiente, in caso di risoluzione del contratto, non ineriscono ad una obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somma di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 c.c., danno che va, quindi, provato.
4. Nella fattispecie, come riconosce lo stesso ricorrente (p. 9) egli aveva richiesto con la domanda la restituzione della somma, con la rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento dei danni. In questi termini la domanda era stata accolta dal tribunale che, aveva ritenuto che i danni consistessero non nel danno da mancata disposizione della somma, ma nelle spese affrontate in Egitto per la permanenza, riconoscendo, invece, la rivalutazione della somma restituita, quale conseguenza della restituzione, indipendentemente dalla prova di un maggior danno in merito rispetto a quello coperto dagli interessi.
La stessa interpretazione della domanda ha effettuato il giudice di secondo grado, ritenendo che i danni richiesti dall'attore attenessero solo alle spese sostenute in Egitto (che ha rigettato perché ritenute non provate), mentre ha ritenuto che la richiesta di rivalutazione fosse avanzata solo quale conseguenza della natura del debito restitutorio. Nè il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver errato nell'interpretazione della domanda relativa ai danni, in quanto i danni richiesti sarebbero costituiti non solo dalle spese sostenute in Egitto, ma anche da quelli conseguenti alla mancata disponibilità della somma di L. 2.500.000, versata in acconto alla convenuta, ne' assume che aveva offerto la prova di detto ultimo tipo di danni al giudice di merito.
Ne consegue che il giudice di appello, rigettando la domanda di rivalutazione della somma che la convenuta doveva in restituzione per effetto della risoluzione del contratto per sua colpa, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia e per l'effetto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituita l'intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2002