Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10373
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Sentenza 17 luglio 2002

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In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 cod.civ., danno che va, peraltro, provato dalla parte richiedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10373
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10373
    Data del deposito : 17 luglio 2002

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