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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 11385/2018 R.G.
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Zompì e Stefano Bruno, procuratori domiciliatari, come da mandato in atti;
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Massimo D'Arcangelo, come da procura generale alle liti del 16.10.2007, elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell'Avv. Marcello Urso;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente in data 10.1.2025 e in data 14.1.2025. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato peer la notifica il 6.11.2018, esponeva di aver Parte_1 stipulato un contratto di mutuo ipotecario con la per l'importo di € Controparte_1
250.000,00, per la durata di 15 anni in 180 rate mensili dal 30.11.2003 al 31.10.2018, con un tasso di interesse passivo del 6,4 %, con tasso di interesse di preammortamento dello 0,5333333 e un tasso di mora stabilito trimestralmente aumentando della metà il tasso effettivo globale medio riferito ad anno praticato dalla banca e dagli intermediari finanziari abilitati. Lamentava di aver corrisposto alla complessivamente Euro 378.477,58 tra capitale, interessi e spese varie e che CP_1
con raccomandata a/r del 6.6.2018 le era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine, con invito al pagamento della somma complessiva di Euro 22.983,21, di cui Euro 12.334,44 portati da rate già insolute. Rappresentava che da una perizia econometrica era emersa l'applicazione di interessi usurari sia ab origine, sia sotto l'aspetto degli interessi di mora, pattuiti e applicati in misura ultralegale.
Pertanto, concludeva per l'accertamento della nullità, invalidità, illegittimità e/o inefficacia del contratto di mutuo e per la condanna della convenuta a rifonderle la somma di Euro 128.447,58, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo, o la diversa somma che sarebbe risultata dovuta all'esito dell'istruttoria; con vittoria di spese.
Con comparsa di risposta depositata il 16.1.2019, si costituiva la banca convenuta, eccependo la prescrizione della domanda di restituzione, in relazione al periodo anteriore al decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione e chiedendo il rigetto della domanda, contestando nel merito quanto ex adverso dedotto;
con vittoria di spese.
La causa veniva istruita tramite una CTU di tipo contabile e in data 21.1.2025, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trattazione scritta.
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Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione dall'azione sollevata dalla banca convenuta, in quanto, come recentemente osservato dalla Corte di legittimità, nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. 10.2.2023, n. 4232).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti. Sebbene non sia emersa la pattuizione di interessi usurari, risultano applicati in concreto interessi in misura superiore a quanto pattuito e, dunque, come richiesto dall'attrice, occorre accertare l'effettivo dare-avere tra le parti.
Si ritiene di dover prendere in considerazione, ai fini dell'esatta determinazione dei rapporti dare- avere tra le parti, la quarta ipotesi di calcolo formulata dal c.t.u. Difatti, come correttamente osservato dal c.t.p. della banca convenuta, la fattispecie in esame non rientra nei casi in cui è possibile fare ricorso al regime sostitutivo di capitalizzazione semplice. Il TAEG, più nello specifico, consiste in un valore medio espresso in termini percentuali. Ha una funzione informativa con lo scopo di mettere il cliente nella posizione di conoscere, prima di accedere al finanziamento,
l'effettivo costo totale dello stesso e di renderlo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione che sta compiendo. Esso non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto e non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni”, cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB. Dunque, la mancata indicazione del
TAEG non implica l'applicazione dell'art. 117, comma 6 TUB. L'art. 125 bis, comma 6 TUB, applicabile ai contratti di credito al consumo è, comunque, entrato in vigore successivamente alla stipula del contratto in esame (in tal senso vedasi Cass. 14.2.2023, n. 4597).
Dal conteggio vanno correttamente escluse le spese mai addebitate ((spese incasso rata, spese di spedizione avvisi di pagamento, spese per dichiarazione interessi passivi, spese piano di ammortamento e premio polizza di parte).
E', dunque, definitivamente emerso un credito dell'attrice nei confronti della banca pari a Euro
37.595,58, con conseguente accoglimento, nei limiti di tale somma, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, della domanda di condanna alla restituzione proposta dall'attrice nei confronti della banca convenuta.
A fronte dell'accoglimento della domanda si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico di parte convenuta, nell'importo liquidato in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Per le medesime ragioni anche le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea accerta che risulta creditrice nei confronti di Parte_1 della somma di Euro 37.595,58 e, per l'effetto, condanna Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della predetta somma, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in Euro 786,00 per spese e Parte_1
in Euro 4.000,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed
IVA come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
3) pone, definitivamente, a carico di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Lecce, 2.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino