CASS
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2024, n. 44801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44801 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore LL Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti di PI LE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del Tribunale del riesame di Napoli letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni del difensore, Avv. Alfredo Marrandino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 Procuratore LL Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza emessa il 16 aprile 2024 dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, applicativa LL misura degli arresti domiciliari nei Penale Sent. Sez. 6 Num. 44801 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 24/10/2024 confronti di PI LE per i reati di concorso in corruzione propria e occultamento di atti pubblici, in particolare, per avere, in qualità di dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Aversa accettato la promessa di AL Anna, tecnico di parte e intermediaria nell'interesse degli imprenditori CE e LL De Gaetano, proprietaria LL struttura denominata Prestige al cui ampliamento erano interessati i CE, in accordo con gli interessati, di curare tutte le pratiche pendenti presso l'ufficio così da eliminare l'arretrato in assenza di un rapporto di lavoro con il Comune: promessa accettata dal PI che in cambio si impegnava a fornire alla AL notizie riservate sui sopralluoghi da eseguire presso i cantieri di via Linguiti, sulla nomina del RUP nonché a consentirle di presentare ed ottenere in tempi brevi i permessi di costruire relativi alla pratiche Prestige e Centro direzionale. 2, Se ne chiede l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi LL motivazione nonché per un evidente travisamento dei fatti. Il Tribunale avrebbe esaminato solo alcuni frammenti degli elementi raccolti, trascurando quelli posti a fondamento LL domanda cautelare e procedendo ad una valutazione parcellizzata dei fatti. Il Tribunale, infatti, ha esaminato la posizione del PI e LL AL separatamente da quella dei coimputati, ritenendo che l'addebito avesse ad oggetto solo la parte finale del capo di imputazione, relativa alla condotta descritta nella parte iniziale, e ha affermato che: il Comune di Aversa versava in condizioni critiche per carenza di personale;
recatasi presso l'ufficio per avere informazioni sulle pratiche presentate, la AL, vecchia amica del PI, vedendo i fascicoli ammucchiati, si era offerta di aiutare a smaltirle;
il PI aveva accettato la proposta e la AL aveva iniziato a lavorare senza nomina e senza retribuzione;
solo in forza del rapporto amicale aveva ottenuto informazioni riservate sui sopralluoghi presso il cantiere, quindi, senza alcun accordo corruttivo né nesso sinallagmatico tra le due prestazioni;
l'attività LL AL si era risolta in un vantaggio per il Comune, avendo ella aiutato a smaltire l'arretrato; il PI ignorava il rapporto professionale tra la AL e l'imprenditore CE Alfonso. Il ragionamento del Tribunale è censurabile, in quanto la vicenda si inserisce in un contesto più ampio, che vede protagonisti principali il NA, geometra del comune di Aversa, l'imprenditore CE Alfonso e il tecnico di parte Truosolo, interessati alla realizzazione di un grande complesso edilizio in via Linguiti, poi sequestrato, senza preventiva lottizzazione;
in tale contesto si collocano i primi incontri tra la AL e il dirigente dell'Ufficio tecnico per avere informazioni sui sopralluoghi disposti dalla Procura e sul tecnico comunale da nominare, indicato proprio nel NA in occasione dei frequenti accessi presso l'ufficio. 2 Si contesta la benevola valutazione del Tribunale, in quanto il dirigente forniva notizie riservate, venendo meno al dovere di riservatezza impostogli, essendo, peraltro, consapevole LL delicatezza LL vicenda, oggetto di esposti e di un suo diretto intervento con emissione di provvedimenti di sospensione dei lavori;
il dirigente sapeva anche che tutti i tecnici nominati avevano rinunciato all'incarico, trattandosi di un'opera che presentava forti irregolarità ed era oggetto di indagini. Si evidenzia che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, il PI sapeva che l'opera interessava al gruppo CE per avere esaminato nel luglio 2021 insieme al NA la variante presentata dal tecnico dell'imprenditore, sicché l'avere fornito notizie riservate alla AL, che interveniva nell'interesse del CE, integra un atto contrario ai doveri d'ufficio. Analoga valutazione va espressa per la proposta di aiuto nello smaltimento delle pratiche arretrate collegata alla necessità di ottenere in tempi rapidi esame e rilascio dei permessi di costruire da lei presentati. Si censura il giudizio positivo espresso dal Tribunale sulla natura gratuita dell'attività prestata dalla AL solo per amicizia e sul vantaggio che ne sarebbe derivato per il Comune, in quanto un soggetto, estraneo all'ente, avrebbe deciso in modo autonomo le pratiche pendenti in luogo del dirigente, vero beneficiario dell'attività LL AL. La motivazione è, inoltre, mancante per omessa valutazione dell'intera vicenda oggetto dell'imputazione e dell'interesse personale LL AL, risultante dai colloqui intercettati. Si rileva anche l'omessa motivazione sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 318 cod. pen. per non avere il Tribunale valutato tale possibilità, avuto riguardo alla illegittima ingerenza nell'ufficio pubblico consentita dal PI alla AL, mossa dall'interesse personale al rapido esito delle pratiche edilizie dei CE, sicché l'attività di lavoro svolta, solo occasionalmente coincide con l'interesse pubblico, ed entrambi ne hanno tratto vantaggio, in quanto il PI ha beneficiato LL prestazione lavorativa LL AL per l'esercizio delle sue funzioni. Si sostiene, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari, stante la possibilità per la AL in qualità di tecnico di parte di continuare a svolgere l'attività presso il Comune in relazione alle pratiche edilizie presentate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e versati in fatto, che esulano dal perimetro valutativo di questa Corte in materia cautelare. 3 Va premesso che in materia di provvedimenti cautelari la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la motivazione del provvedimento in materia di misure cautelari è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244), sicché il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità LL motivazione, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). A tali coordinate non si è attenuto il ricorrente, che pone in evidenza lacune e censura l'analisi parziali del compendio probatorio e dei fatti, denuncia il "travisamento dei fatti", pur trattandosi di un vizio non deducibile, sicché le censure si risolvono nel proporre una rilettura LL vicenda e nel sollecitare una rivalutazione di merito e una diversa ricostruzione del fatto, preclusa in questa sede. 2. Nei limiti LL cognizione cautelare non risulta manifestamente illogica l'argomentazione del Tribunale. Contrariamente all'assunto del ricorrente, non risulta affatto parziale la lettura del compendio probatorio e degli elementi acquisiti, in quanto il Tribunale dà atto del desolante scenario di gestione privatistica dell'ufficio tecnico del mune di Aversa emerso dalle indagini, soprattutto, per il sistema clientelare instaurato dal geometra NA, disposto a favorire privati e a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio in cambio di dazioni di denaro o altre utilità. Ma, il profilo inquietante e spregiudicato delineato nell'ordinanza per il NA non è riferibile anche al PI, dirigente dell'ufficio, al quale pure si riconoscono omissioni e un atteggiamento morbido nei confronti dei CE, tuttavia, non 4 oggetto di specifico addebito, sicché non risulta illogica la considerazione del solo segmento di condotta descritto nel capo di imputazione, a differenza di quanto prospettato nel ricorso. (L 2,4.., E' sufficiente considerare che il Tribunale giustifica tale valutazione proprio valorizzando quanto indicato nel provvedimento genetico, nel quale si dà atto che al PI non viene formulato alcun addebito specifico in relazione alla vicenda dell'immobile di via Linguiti e che non risulta che egli avesse fornito notizie riservate sul sopralluogo, che doveva effettuarsi nel maggio 2022 sul cantiere, ma che non si riusciva a compiere per le defezioni dei tre collaboratori esterni RUP di volta in volta designati nonché che per tale ruolo, benché sollecitato, aveva evitato di effettuare designazioni favorevoli ai CE, quali quella del NA e LL AL (v. nota pag. 4 ordinanza impugnata). Già tali elementi contrastano la lettura proposta nel ricorso relativamente alle informazioni riservate illegittimamente fornite;
altrettanto chiara è la smentita LL consapevolezza del PI dell'interesse speculativo del gruppo CE relativo alla pratica edilizia LL De Gaetano, risultante pacificamente dalle conversazioni intercettate e dall'ammissione LL stessa AL nel colloquio con il CE ("non ufficialmente.., lui non sa che ci conosciamo...non sa che abbiamo rapporti, lui sa solamente che io vado perché gli sto dando una mano per le pratiche per il fatto di fare presto...lui manco lo sa che ci stai tu, lui sa che è De Gaetano", v. pag. 6 ordinanza impugnata). Peraltro, la richiesta di permesso di costruire per l'operazione Prestige sarebbe stata presentata solo il 27 giugno 2022, mentre la pratica edilizia già presentata nel gennaio 2022 riguardava il permesso di costruire per il Centro direzionale, il cui progetto era stato redatto dalla AL e da un altro tecnico su commissione LL De Gaetano, sebbene al progetto fossero interessati i CE (v. pag. 4 ordinanza), sicché nell'aprile 2022, quando la ricorrente si recò presso l'ufficio tecnico per avere notizie dei tempi di definizione LL pratica (quella presentata il 3 gennaio 2022) ed apprese dal PI che stavano trattando quelle del settembre 2020, ebbe luogo la proposta, accettata dal PI, di aiutare nello smaltimento dell'arretrato nella prospettiva di una indiretta accelerazione dei tempi di definizione di quella da lei presentata, non ancora esaminata. L'indubbia anomalia del patto, che arrecava vantaggio ad entrambi i contraenti, secondo il Tribunale non si è tuttavia tradotta in un patto corruttivo per mancanza di correlazione sinallagmatica tra l'atto d'ufficio e l'utilità, in quanto non era emerso né che il PI avesse garantito l'esito favorevole delle due pratiche né che per la AL lo smaltimento dell'arretrato avesse comportato l'anticipazione dei tempi di definizione delle pratiche di suo interesse 5 a scapito di altre, non risultando che fossero state esaminate nel periodo di prestazione dell'attività di lavoro presso l'Ufficio tecnico -da aprile a luglio 2022-4 risultando, anzi, l'opposto, in quanto nell'ottobre successivo la De Gaetano aveva richiesto la nomina di un commissario ad acta, stante l'inerzia del Comune. La valutazione non è illogica alla luce del preesistente rapporto tra le parti ed in mancanza di prova LL relazione causale tra l'esercizio LL funzione e l'utilità arrecata, nonostante l'assoluta irregolarità e anomalia dell'accordo, che consentiva ad una estranea all'ufficio, portatrice di interessi personali, di definire pratiche arretrate in luogo del dirigente, che traeva vantaggio per la propria posizione contrattuale e professionale dalla eliminazione dell'arretrato, gratuitamente ottenuta. Pur rientrando nella nozione di "altra utilità" anche le prestazioni di natura non patrimoniale, è sempre necessario che il vantaggio, materiale o morale, oggetto LL dazione o promessa, costituisca la controprestazione posta a base dell'accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di proporzionale corrispettività rispetto all'esercizio dei poteri o LL funzione, ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, il che nella fattispecie non si è verificato, non risultando favoritismi del pubblico ufficiale nei confronti LL ricorrente né sviamento LL funzione in favore dell'amica; anzi, è lo stesso ricorrente a dare atto dei provvedimenti di sospensione dei lavori adottati dal ricorrente. 23, Va, infatti, ribadito che il delitto di corruzione postula un patto nel quale siano dedotti l'atto dell'ufficio e sinallagmaticamente la prestazione di un'utilità, nel senso che quest'ultima non può rilevare ex se al di fuori del suo specifico inserimento nell'illecita intesa (Sez. 6, n. 39008 del 6/5/2016, Biagi, Rv. 268088; in senso analogo, per la necessità di dimostrare che l'utilità trova la sua causa nel compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, Sez. 6, n. 5017 del 7/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867). Neppure è censurabile l'omessa valutazione LL diversa qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen., una volta escluso che l'attività di lavoro prestata dalla ricorrente potesse ritenersi l'indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale del pubblico ufficiale. Infatti, anche per la corruzione di cui all'art. 318 cod. pen. la promessa o la dazione indebita di somme di danaro o di altre utilità in favore del pubblico ufficiale deve essere sinallagmaticamente connessa all'esercizio LL funzione, a prescindere dal compimento di uno specifico atto e LL sua contrarietà o meno ai doveri del pubblico agente (Sez.6, n. 33828 del 26/04/2019, Massobbio, Rv. 276783), potendosi solo allora verificare se in concreto l'esercizio LL funzione sia stato condizionato dal perseguimento dell'interesse del privato corruttore e se 6 Il Consigliere esten l'interesse perseguito sia ugualmente sussunnibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere. 3.Anche in ordine alle esigenze cautelari il ricorso risulta inammissibile per genericità, in quanto ravvisa il pericolo di reiterazione nella possibile prosecuzione dei rapporti con il Comune dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare e LL sospensione dalle funzioni ad essa correlata. All'evidenza l'argomentazione è astratta e non ancorata ad elementi concreti, specie a fronte dell'emersione LL vicenda e LL qualità di tecnico di parte LL AL, ancora interessata a seguire l'iter delle pratiche edilizie presentate, solo ipotizzata. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 24 ottobre 2024 Il Presidente
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni del difensore, Avv. Alfredo Marrandino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 Procuratore LL Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza emessa il 16 aprile 2024 dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, applicativa LL misura degli arresti domiciliari nei Penale Sent. Sez. 6 Num. 44801 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 24/10/2024 confronti di PI LE per i reati di concorso in corruzione propria e occultamento di atti pubblici, in particolare, per avere, in qualità di dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Aversa accettato la promessa di AL Anna, tecnico di parte e intermediaria nell'interesse degli imprenditori CE e LL De Gaetano, proprietaria LL struttura denominata Prestige al cui ampliamento erano interessati i CE, in accordo con gli interessati, di curare tutte le pratiche pendenti presso l'ufficio così da eliminare l'arretrato in assenza di un rapporto di lavoro con il Comune: promessa accettata dal PI che in cambio si impegnava a fornire alla AL notizie riservate sui sopralluoghi da eseguire presso i cantieri di via Linguiti, sulla nomina del RUP nonché a consentirle di presentare ed ottenere in tempi brevi i permessi di costruire relativi alla pratiche Prestige e Centro direzionale. 2, Se ne chiede l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi LL motivazione nonché per un evidente travisamento dei fatti. Il Tribunale avrebbe esaminato solo alcuni frammenti degli elementi raccolti, trascurando quelli posti a fondamento LL domanda cautelare e procedendo ad una valutazione parcellizzata dei fatti. Il Tribunale, infatti, ha esaminato la posizione del PI e LL AL separatamente da quella dei coimputati, ritenendo che l'addebito avesse ad oggetto solo la parte finale del capo di imputazione, relativa alla condotta descritta nella parte iniziale, e ha affermato che: il Comune di Aversa versava in condizioni critiche per carenza di personale;
recatasi presso l'ufficio per avere informazioni sulle pratiche presentate, la AL, vecchia amica del PI, vedendo i fascicoli ammucchiati, si era offerta di aiutare a smaltirle;
il PI aveva accettato la proposta e la AL aveva iniziato a lavorare senza nomina e senza retribuzione;
solo in forza del rapporto amicale aveva ottenuto informazioni riservate sui sopralluoghi presso il cantiere, quindi, senza alcun accordo corruttivo né nesso sinallagmatico tra le due prestazioni;
l'attività LL AL si era risolta in un vantaggio per il Comune, avendo ella aiutato a smaltire l'arretrato; il PI ignorava il rapporto professionale tra la AL e l'imprenditore CE Alfonso. Il ragionamento del Tribunale è censurabile, in quanto la vicenda si inserisce in un contesto più ampio, che vede protagonisti principali il NA, geometra del comune di Aversa, l'imprenditore CE Alfonso e il tecnico di parte Truosolo, interessati alla realizzazione di un grande complesso edilizio in via Linguiti, poi sequestrato, senza preventiva lottizzazione;
in tale contesto si collocano i primi incontri tra la AL e il dirigente dell'Ufficio tecnico per avere informazioni sui sopralluoghi disposti dalla Procura e sul tecnico comunale da nominare, indicato proprio nel NA in occasione dei frequenti accessi presso l'ufficio. 2 Si contesta la benevola valutazione del Tribunale, in quanto il dirigente forniva notizie riservate, venendo meno al dovere di riservatezza impostogli, essendo, peraltro, consapevole LL delicatezza LL vicenda, oggetto di esposti e di un suo diretto intervento con emissione di provvedimenti di sospensione dei lavori;
il dirigente sapeva anche che tutti i tecnici nominati avevano rinunciato all'incarico, trattandosi di un'opera che presentava forti irregolarità ed era oggetto di indagini. Si evidenzia che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, il PI sapeva che l'opera interessava al gruppo CE per avere esaminato nel luglio 2021 insieme al NA la variante presentata dal tecnico dell'imprenditore, sicché l'avere fornito notizie riservate alla AL, che interveniva nell'interesse del CE, integra un atto contrario ai doveri d'ufficio. Analoga valutazione va espressa per la proposta di aiuto nello smaltimento delle pratiche arretrate collegata alla necessità di ottenere in tempi rapidi esame e rilascio dei permessi di costruire da lei presentati. Si censura il giudizio positivo espresso dal Tribunale sulla natura gratuita dell'attività prestata dalla AL solo per amicizia e sul vantaggio che ne sarebbe derivato per il Comune, in quanto un soggetto, estraneo all'ente, avrebbe deciso in modo autonomo le pratiche pendenti in luogo del dirigente, vero beneficiario dell'attività LL AL. La motivazione è, inoltre, mancante per omessa valutazione dell'intera vicenda oggetto dell'imputazione e dell'interesse personale LL AL, risultante dai colloqui intercettati. Si rileva anche l'omessa motivazione sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 318 cod. pen. per non avere il Tribunale valutato tale possibilità, avuto riguardo alla illegittima ingerenza nell'ufficio pubblico consentita dal PI alla AL, mossa dall'interesse personale al rapido esito delle pratiche edilizie dei CE, sicché l'attività di lavoro svolta, solo occasionalmente coincide con l'interesse pubblico, ed entrambi ne hanno tratto vantaggio, in quanto il PI ha beneficiato LL prestazione lavorativa LL AL per l'esercizio delle sue funzioni. Si sostiene, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari, stante la possibilità per la AL in qualità di tecnico di parte di continuare a svolgere l'attività presso il Comune in relazione alle pratiche edilizie presentate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e versati in fatto, che esulano dal perimetro valutativo di questa Corte in materia cautelare. 3 Va premesso che in materia di provvedimenti cautelari la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la motivazione del provvedimento in materia di misure cautelari è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244), sicché il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità LL motivazione, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). A tali coordinate non si è attenuto il ricorrente, che pone in evidenza lacune e censura l'analisi parziali del compendio probatorio e dei fatti, denuncia il "travisamento dei fatti", pur trattandosi di un vizio non deducibile, sicché le censure si risolvono nel proporre una rilettura LL vicenda e nel sollecitare una rivalutazione di merito e una diversa ricostruzione del fatto, preclusa in questa sede. 2. Nei limiti LL cognizione cautelare non risulta manifestamente illogica l'argomentazione del Tribunale. Contrariamente all'assunto del ricorrente, non risulta affatto parziale la lettura del compendio probatorio e degli elementi acquisiti, in quanto il Tribunale dà atto del desolante scenario di gestione privatistica dell'ufficio tecnico del mune di Aversa emerso dalle indagini, soprattutto, per il sistema clientelare instaurato dal geometra NA, disposto a favorire privati e a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio in cambio di dazioni di denaro o altre utilità. Ma, il profilo inquietante e spregiudicato delineato nell'ordinanza per il NA non è riferibile anche al PI, dirigente dell'ufficio, al quale pure si riconoscono omissioni e un atteggiamento morbido nei confronti dei CE, tuttavia, non 4 oggetto di specifico addebito, sicché non risulta illogica la considerazione del solo segmento di condotta descritto nel capo di imputazione, a differenza di quanto prospettato nel ricorso. (L 2,4.., E' sufficiente considerare che il Tribunale giustifica tale valutazione proprio valorizzando quanto indicato nel provvedimento genetico, nel quale si dà atto che al PI non viene formulato alcun addebito specifico in relazione alla vicenda dell'immobile di via Linguiti e che non risulta che egli avesse fornito notizie riservate sul sopralluogo, che doveva effettuarsi nel maggio 2022 sul cantiere, ma che non si riusciva a compiere per le defezioni dei tre collaboratori esterni RUP di volta in volta designati nonché che per tale ruolo, benché sollecitato, aveva evitato di effettuare designazioni favorevoli ai CE, quali quella del NA e LL AL (v. nota pag. 4 ordinanza impugnata). Già tali elementi contrastano la lettura proposta nel ricorso relativamente alle informazioni riservate illegittimamente fornite;
altrettanto chiara è la smentita LL consapevolezza del PI dell'interesse speculativo del gruppo CE relativo alla pratica edilizia LL De Gaetano, risultante pacificamente dalle conversazioni intercettate e dall'ammissione LL stessa AL nel colloquio con il CE ("non ufficialmente.., lui non sa che ci conosciamo...non sa che abbiamo rapporti, lui sa solamente che io vado perché gli sto dando una mano per le pratiche per il fatto di fare presto...lui manco lo sa che ci stai tu, lui sa che è De Gaetano", v. pag. 6 ordinanza impugnata). Peraltro, la richiesta di permesso di costruire per l'operazione Prestige sarebbe stata presentata solo il 27 giugno 2022, mentre la pratica edilizia già presentata nel gennaio 2022 riguardava il permesso di costruire per il Centro direzionale, il cui progetto era stato redatto dalla AL e da un altro tecnico su commissione LL De Gaetano, sebbene al progetto fossero interessati i CE (v. pag. 4 ordinanza), sicché nell'aprile 2022, quando la ricorrente si recò presso l'ufficio tecnico per avere notizie dei tempi di definizione LL pratica (quella presentata il 3 gennaio 2022) ed apprese dal PI che stavano trattando quelle del settembre 2020, ebbe luogo la proposta, accettata dal PI, di aiutare nello smaltimento dell'arretrato nella prospettiva di una indiretta accelerazione dei tempi di definizione di quella da lei presentata, non ancora esaminata. L'indubbia anomalia del patto, che arrecava vantaggio ad entrambi i contraenti, secondo il Tribunale non si è tuttavia tradotta in un patto corruttivo per mancanza di correlazione sinallagmatica tra l'atto d'ufficio e l'utilità, in quanto non era emerso né che il PI avesse garantito l'esito favorevole delle due pratiche né che per la AL lo smaltimento dell'arretrato avesse comportato l'anticipazione dei tempi di definizione delle pratiche di suo interesse 5 a scapito di altre, non risultando che fossero state esaminate nel periodo di prestazione dell'attività di lavoro presso l'Ufficio tecnico -da aprile a luglio 2022-4 risultando, anzi, l'opposto, in quanto nell'ottobre successivo la De Gaetano aveva richiesto la nomina di un commissario ad acta, stante l'inerzia del Comune. La valutazione non è illogica alla luce del preesistente rapporto tra le parti ed in mancanza di prova LL relazione causale tra l'esercizio LL funzione e l'utilità arrecata, nonostante l'assoluta irregolarità e anomalia dell'accordo, che consentiva ad una estranea all'ufficio, portatrice di interessi personali, di definire pratiche arretrate in luogo del dirigente, che traeva vantaggio per la propria posizione contrattuale e professionale dalla eliminazione dell'arretrato, gratuitamente ottenuta. Pur rientrando nella nozione di "altra utilità" anche le prestazioni di natura non patrimoniale, è sempre necessario che il vantaggio, materiale o morale, oggetto LL dazione o promessa, costituisca la controprestazione posta a base dell'accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di proporzionale corrispettività rispetto all'esercizio dei poteri o LL funzione, ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, il che nella fattispecie non si è verificato, non risultando favoritismi del pubblico ufficiale nei confronti LL ricorrente né sviamento LL funzione in favore dell'amica; anzi, è lo stesso ricorrente a dare atto dei provvedimenti di sospensione dei lavori adottati dal ricorrente. 23, Va, infatti, ribadito che il delitto di corruzione postula un patto nel quale siano dedotti l'atto dell'ufficio e sinallagmaticamente la prestazione di un'utilità, nel senso che quest'ultima non può rilevare ex se al di fuori del suo specifico inserimento nell'illecita intesa (Sez. 6, n. 39008 del 6/5/2016, Biagi, Rv. 268088; in senso analogo, per la necessità di dimostrare che l'utilità trova la sua causa nel compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, Sez. 6, n. 5017 del 7/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867). Neppure è censurabile l'omessa valutazione LL diversa qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen., una volta escluso che l'attività di lavoro prestata dalla ricorrente potesse ritenersi l'indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale del pubblico ufficiale. Infatti, anche per la corruzione di cui all'art. 318 cod. pen. la promessa o la dazione indebita di somme di danaro o di altre utilità in favore del pubblico ufficiale deve essere sinallagmaticamente connessa all'esercizio LL funzione, a prescindere dal compimento di uno specifico atto e LL sua contrarietà o meno ai doveri del pubblico agente (Sez.6, n. 33828 del 26/04/2019, Massobbio, Rv. 276783), potendosi solo allora verificare se in concreto l'esercizio LL funzione sia stato condizionato dal perseguimento dell'interesse del privato corruttore e se 6 Il Consigliere esten l'interesse perseguito sia ugualmente sussunnibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere. 3.Anche in ordine alle esigenze cautelari il ricorso risulta inammissibile per genericità, in quanto ravvisa il pericolo di reiterazione nella possibile prosecuzione dei rapporti con il Comune dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare e LL sospensione dalle funzioni ad essa correlata. All'evidenza l'argomentazione è astratta e non ancorata ad elementi concreti, specie a fronte dell'emersione LL vicenda e LL qualità di tecnico di parte LL AL, ancora interessata a seguire l'iter delle pratiche edilizie presentate, solo ipotizzata. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 24 ottobre 2024 Il Presidente