Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 971
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità della cartella per atto presupposto annullato

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, affermando che l'annullamento dell'atto presupposto (intimazione) invalida automaticamente l'atto conseguente (cartella di pagamento). La decisione si basa sul principio del divieto di procedere a riscossione su atti annullati e sulla violazione del principio del ne bis in idem.

  • Accolto
    Soccombenza della controparte

    La Corte ha posto le spese di lite a carico della parte soccombente (Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 971
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 971
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo