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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 971/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, RE
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4538/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6492/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033668717000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033668717000 TARI 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2324/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il presente appello e, per gli effetti, annullare e/o riformare la sentenza impugnata,con conseguente annullamento dell'atto impositivo e della relativa pretesa. Condannare, ex art. 15 D. Lgs. 546/92, la controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: Rigettare l'appello con la conferma della sentenza emessa dalla C.T.P. di Messina.
Con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 6492/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 e confermava la cartella di pagamento emessa per tassa rifiuti TARI anni 2006 - 2997 condannando Il ricorrente alle spese del giudizio.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente eccependo l'illegittimità della cartella perché basata su atto presupposto (intimazione) già annullato con sentenza esecutiva, anche se non passata in giudicato (alla data di proposizione dell'appello).
Fissato il giudizio d'appello, la commissione all'odierna udienza, decide come da dispositivo per l'accoglimento del gravame e l'annullamento dell'atto di pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto riformando la sentenza di primo grado ed annullando l'atto in contestazione. La cartella impugnata riguarda una imposizione per TARI già oggetto di precedente sentenza che ha annullato l'intimazione di pagamento collegata.
Decisione diversa dall'accoglimento dell'appello provocherebbe conflitto di giudicati e violazione del principio “ne bis in idem” - art.
9-bis L. 212/2000 stessa materia giudicata due volte -.
Principio valido anche ove non risulti decisione passata in giudicato. La cartella risulta pertanto basata su atto presupposto (intimazione) già annullato con sentenza esecutiva, e per Giurisprudenza assolutamente condivisibile l'annullamento dell'atto presupposto invalida automaticamente l'atto conseguente. Un atto annullato, anche se la sentenza non è definitiva, non può essere posto a base di nuova riscossione, in applicazione del principio che prevede il divieto di procedere a riscossione su atti annullati non riformati.
Accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente Ricorrente_1 e, in riforma della decisione impugnata, annullamento dell'atto in contestazione Spese di lite a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di Euro 400//00 (quattrocento//00) oltre oneri ed accessori
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 10, distaccata di Messina, accoglie l'appello proposto dal contribuente Ricorrente_1 e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla gli atti impositivi (cartelle di pagamento) in contestazione. Spese di lite a carico della parte soccombente TO ME PA (in liquidazione) liquidate nella complessiva somma di Euro 400//00 (quattrocento//00) oltre onero ed accessori dovuti per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
CRESCENTI EMANUELE, RE
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4538/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6492/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033668717000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033668717000 TARI 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2324/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il presente appello e, per gli effetti, annullare e/o riformare la sentenza impugnata,con conseguente annullamento dell'atto impositivo e della relativa pretesa. Condannare, ex art. 15 D. Lgs. 546/92, la controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: Rigettare l'appello con la conferma della sentenza emessa dalla C.T.P. di Messina.
Con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 6492/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 e confermava la cartella di pagamento emessa per tassa rifiuti TARI anni 2006 - 2997 condannando Il ricorrente alle spese del giudizio.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente eccependo l'illegittimità della cartella perché basata su atto presupposto (intimazione) già annullato con sentenza esecutiva, anche se non passata in giudicato (alla data di proposizione dell'appello).
Fissato il giudizio d'appello, la commissione all'odierna udienza, decide come da dispositivo per l'accoglimento del gravame e l'annullamento dell'atto di pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto riformando la sentenza di primo grado ed annullando l'atto in contestazione. La cartella impugnata riguarda una imposizione per TARI già oggetto di precedente sentenza che ha annullato l'intimazione di pagamento collegata.
Decisione diversa dall'accoglimento dell'appello provocherebbe conflitto di giudicati e violazione del principio “ne bis in idem” - art.
9-bis L. 212/2000 stessa materia giudicata due volte -.
Principio valido anche ove non risulti decisione passata in giudicato. La cartella risulta pertanto basata su atto presupposto (intimazione) già annullato con sentenza esecutiva, e per Giurisprudenza assolutamente condivisibile l'annullamento dell'atto presupposto invalida automaticamente l'atto conseguente. Un atto annullato, anche se la sentenza non è definitiva, non può essere posto a base di nuova riscossione, in applicazione del principio che prevede il divieto di procedere a riscossione su atti annullati non riformati.
Accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente Ricorrente_1 e, in riforma della decisione impugnata, annullamento dell'atto in contestazione Spese di lite a carico della parte soccombente liquidate nella complessiva somma di Euro 400//00 (quattrocento//00) oltre oneri ed accessori
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 10, distaccata di Messina, accoglie l'appello proposto dal contribuente Ricorrente_1 e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla gli atti impositivi (cartelle di pagamento) in contestazione. Spese di lite a carico della parte soccombente TO ME PA (in liquidazione) liquidate nella complessiva somma di Euro 400//00 (quattrocento//00) oltre onero ed accessori dovuti per legge.