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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. ES MI Presidente dott.ssa LL MO Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2503/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Marco Di Bernando, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate telematicamente il 2/4/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/5/2024, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 451/2025 del 26/3/2025, pubblicata l'1/4/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
1 Con successiva ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (18/3/2025);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 451/2025 del 26/3/2025, pubblicata l'1/4/2025, passata in giudicato (cfr. attestazione di cancelleria del 2/5/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi e in virtù del presente ricorso, Parte_1 Controparte_1 manifestano la concorde volontà di vivere legalmente separati l'uno dall'altra, con l'obbligo di mutuo rispetto, prestandosi, a tal fine ed in tal senso, reciproco consenso.
2. I coniugi convengono che il figlio sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con domicilio prevalente materno. Si dà atto che il sig. , dopo la cessazione Controparte_1 della convivenza matrimoniale, già a far data del 19/04/2024, ha lasciato la casa coniugale e si è trasferito presso altra abitazione. Il sig. si impegna, sin d'ora, a comunicare CP_1 tempestivamente alla moglie ogni variazione della propria abitazione, di modo che la stessa possa sempre rintracciare il figlio nei periodi di permanenza col padre.
3. Il sig. , tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, Controparte_1 nonché della tenera età del figlio di undici anni, potrà tenere con sé il figlio secondo il Per_1 seguente calendario (c.d. “ordinario”):
a) il padre potrà far visita al figlio, tenendolo con sé per il tempo che vorrà, a semplice richiesta, purché previamente concordato con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del figlio che i genitori dichiarano essere preminenti, nell'interesse del minore. Previsione di Per_1 ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali: è facoltà del padre, compatibilmente ai
2 reciproci impegni lavorativi, tenere il figlio per tre giorni alla settimana;
b) a settimane alterne, dall'uscita di scuola del venerdì, e comunque dalle ore 14:00, sino alla domenica sera dopo l'orario di cena, con onere di accompagnare il figlio presso l'abitazione materna entro le ore
20.30, salvo la eventuale indisponibilità del predetto figlio minore.
c) I coniugi concordano, inoltre, sul diritto di trascorrere, alternativamente le festività natalizie con il figlio. Per quest'anno concordano sin d'ora che trascorrerà il 25 Dicembre, il 26 Dicembre Per_1 ed il 6 Gennaio con la madre e il 31 Dicembre e l'01 Gennaio col padre. Per i restanti giorni si osserverà il calendario ordinario.
d) In relazione alla Pasqua, i coniugi concordano che il figlio trascorra con un genitore la Domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Per quest'anno le parti concordano, sin d'ora, che trascorrerà con il padre la Domenica di Per_1
Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo.
Per quanto riguarda tutte le altre festività che si celebreranno nel corso dell'anno, le stesse saranno trascorse, alternativamente con ognuno dei genitori, separatamente. Durante le vacanze estive, intese dalle parti, nel periodo che va dal mese di Giugno a fine Agosto, il figlio per ogni mese trascorrerà per ogni mese con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, che potranno anche essere consecutive, da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno (c.d. “calendario estivo”) .
In caso di mancato accordo, si osserverà il calendario ordinario. Per quest'anno i coniugi concordano che trascorrerà con la madre il periodo dal 15 Giugno al 29 Giugno, mentre con il padre Per_1 dal 29 Giugno al 13 Luglio.
E così anche per le altre settimane sino al 31 Agosto, seguendo il criterio dell'alternanza di due settimane.
I coniugi concordano, sin d'ora, che durante tali periodi sarà sospeso il diritto dell'altro genitore di vedere e/o tenere con sé il figlio, fermo restando l'obbligo di garantire quotidiani e plurimi contatti telefonici, anche a mezzo di videochiamata. Resta riservato il diritto ad entrambi i genitori di trascorrere con il figlio la festa della mamma e del papà.
Il giorno del compleanno di coniugi stabiliscono che, come fatto negli anni passati verrà Per_1 organizzata una festa presso la casa estiva sita in Custonaci.
Al di là che la permanenza spetti all'uno o all'altro, ciascuno potrà partecipare alla festa e gli invitati saranno scelti di comune intesa.
4. La casa familiare sita in Palermo Via Pietro Bonanno n. 10, di proprietà esclusiva della sig.ra resta assegnata in uso esclusivo alla stessa, insieme a tutti i mobili che la corredano, Parte_1
3 anch'essi, tutti di proprietà della sig.ra quale domicilio prevalente del figlio Pt_1 Per_1
5. Tutte le spese straordinarie nell'interesse del figlio, intese tutte quelle indicate nel protocollo del
Tribunale di Palermo del 04/07/2019 (doc. 17) sono poste interamente a carico esclusivo della madre
Parte_1
6. I coniugi, sin d'ora, prevedono che le somme erogate dall' a favore del figlio pari ad € 527,16 CP_2 mensili continuino ad essere depositate nel libretto di risparmio postale n. 1 - 1295083776 delle Poste
Italiane intestato al figlio (doc. 8), che al 26/04/2024 presenta un saldo di € 23.753,34.
Le parti concordano che il suindicato libretto costituisce un fondo di risparmio, cosicché le somme già presenti e quelle che verranno ulteriormente depositate non potranno essere impiegate per spese di alcun tipo che, per espresso accordo tra i coniugi, rimangono interamente ed esclusivamente a carico della madre. tutte le spese ordinarie e quelle straordinarie per il mantenimento di Per_1
7. Per espresso accordo tra le parti, la casa estiva sita in Custonaci (Tp) all'interno della riserva di
TE OF iscritta al NCEU di Trapani al Foglio 46, particella 141 e Foglio 46, particella 151 di proprietà della Sig.ra nella misura di 5/7 e del sig. nella Parte_1 Controparte_1 misura di 2/7 sarà utilizzata nel periodo dal mese di Giugno al mese di Settembre di ogni anno dalla madre unitamente al figlio per trascorrere il periodo estivo. Tuttavia anche il marito
[...]
potrà utilizzare detta abitazione unitamente ed esclusivamente con il figlio, purché CP_1 ne faccia richiesta alla madre con congruo anticipo e per periodi non superiori a due settimane, anche consecutive, per ogni mese. Per gli altri periodi dell'anno, l'immobile verrà utilizzato liberamente in via esclusiva dalla sig.ra mentre il sig. potrà utilizzare Parte_1 Controparte_1
l'abitazione, previo accordo con la moglie e comunque solo ed esclusivamente unitamente al figlio
. Persona_2
8. Il motociclo modello Aprilia targato EB13489 di proprietà di di Controparte_1 comune intesa tra i coniugi viene assegnato alla moglie che si farà carico di ogni Parte_1 manutenzione e spesa. Le parti concordano e si impegnato ad effettuare il passaggio di proprietà entro un mese dal deposito del presente ricorso.
9. L'autovettura modello Renault Scenic targata EN760CE di proprietà esclusiva della moglie rimarrà in proprietà ed uso esclusivo a quest'ultima che si farà carico di ogni Parte_1 manutenzione e spesa;
10. Il motociclo modello Royal Enfield targato EZ72120 di proprietà esclusiva di
[...]
di comune intesa tra i coniugi rimarrà in proprietà ed uso esclusivo a quest'ultimo CP_1 che si farà carico di ogni manutenzione e spesa;
4 11. Fermo restando che il matrimonio contratto prevede il regime di separazione dei beni, si precisa che: - l'immobile sito in Rodì Milici (Me) Via San Bartolomeo n 132-134 iscritto al NCEU di Messina al Foglio 24, particella 990 in comproprietà della Sig.ra con altri soggetti nella Parte_1 misura di1/9 pervenuto per successione ereditaria del padre della stessa e su cui il marito
[...]
non vanta alcun diritto reale, rimarrà, nei limiti del diritto di proprietà di cui è CP_1 titolare, in uso alla moglie che si farà carico di ogni manutenzione e spesa;
- il terreno adibito ad agrumeto sito in Rodì Milici (Me) iscritto al NCEU di Messina al Foglio 24, particella 1569 in comproprietà della Sig.ra con altri soggetti nella misura di 1/9 pervenuto per Parte_1 successione ereditaria del padre della stessa e su cui il marito non vanta Controparte_1 alcun diritto reale, rimarrà, nei limiti del diritto di proprietà di cui è titolare, in uso alla moglie e di cui si farà carico di ogni manutenzione e spesa;
- il terreno adibito ad uliveto sito in Rodì Milici (Me) iscritto al NCEU di Messina al Foglio 32, particella 226 in comproprietà della Sig.ra Pt_1 con altri soggetti nella misura di 1/9 pervenuto per successione ereditaria del padre della
[...] stessa e su cui il marito non vanta alcun diritto reale, rimarrà, nei limiti Controparte_1 del diritto di proprietà di cui è titolare, in uso alla moglie e di cui si farà carico di ogni manutenzione e spesa;
- l'immobile sito in Rodì Milici (Me) iscritta al NCEU di Messina al Foglio 16, particella 131 in comproprietà della Sig.ra con altri soggetti nella misura di 1/18 pervenuto per Parte_1 successione ereditaria del padre della stessa e su cui il marito non vanta Controparte_1 alcun diritto reale, rimarrà, nei limiti del diritto di proprietà di cui è titolare, in uso alla moglie e di cui si farà carico di ogni manutenzione e spesa.
12. I coniugi dichiarano di essere assolutamente economicamente autosufficienti e di non avere nulla l'un l'altro a pretendere a titolo di contributo al proprio mantenimento. Inoltre i coniugi, avendo entrambi piena autonomia economica, concorreranno personalmente ed autonomamente al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva permanenza in via diretta ed in natura senza avere nulla l'un l'altro a pretendere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio. Per espresso accordo tra i coniugi tutte le spese ordinarie e quelle straordinarie sono poste interamente a carico della madre.
13. Dichiarano le parti di aver già provveduto alla individuazione dei beni, custoditi all'interno dell'immobile coniugale, beni che sono già stati tra le parti, ripartiti di comune accordo, confermando di non aver più nulla a pretendere, reciprocamente in tal senso.
14. I coniugi si concedono, sin d'ora, e con la omologazione della separazione, reciproco consenso per il rilascio del passaporto e, pertanto, ciascuno di essi, sin d'ora, consente e vuole che l'Autorità di P.S.
5 ed altre Autorità all'uopo delegate, rilascino a ciascuno dei richiedenti l'autorizzazione all'espatrio
(passaporto), consenso che deve intendersi esteso anche al rilascio del passaporto per la minore. 15.
Le parti dichiarano di non aver null'altro in comune e di avere regolato ogni reciproco rapporto”.
Inoltre, le parti ad integrazione delle condizioni suindicate, hanno precisato all'udienza del
18/3/2025 quanto di seguito riportato: “Congiuntamente le parti dichiarano di prevedere un obbligo di mantenimento del minore a carico del padre di € 150,00 mensili”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
16/7/2007 da nata a [...] il [...], e nato Parte_1 Controparte_1
a Torre del Greco (NA) il 27/1/1974, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 12, parte I, serie A dell'anno 2007);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 1/12/2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LL MO ES MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. ES MI Presidente dott.ssa LL MO Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2503/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Marco Di Bernando, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate telematicamente il 2/4/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/5/2024, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 451/2025 del 26/3/2025, pubblicata l'1/4/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
1 Con successiva ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (18/3/2025);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 451/2025 del 26/3/2025, pubblicata l'1/4/2025, passata in giudicato (cfr. attestazione di cancelleria del 2/5/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1. I coniugi e in virtù del presente ricorso, Parte_1 Controparte_1 manifestano la concorde volontà di vivere legalmente separati l'uno dall'altra, con l'obbligo di mutuo rispetto, prestandosi, a tal fine ed in tal senso, reciproco consenso.
2. I coniugi convengono che il figlio sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con domicilio prevalente materno. Si dà atto che il sig. , dopo la cessazione Controparte_1 della convivenza matrimoniale, già a far data del 19/04/2024, ha lasciato la casa coniugale e si è trasferito presso altra abitazione. Il sig. si impegna, sin d'ora, a comunicare CP_1 tempestivamente alla moglie ogni variazione della propria abitazione, di modo che la stessa possa sempre rintracciare il figlio nei periodi di permanenza col padre.
3. Il sig. , tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, Controparte_1 nonché della tenera età del figlio di undici anni, potrà tenere con sé il figlio secondo il Per_1 seguente calendario (c.d. “ordinario”):
a) il padre potrà far visita al figlio, tenendolo con sé per il tempo che vorrà, a semplice richiesta, purché previamente concordato con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del figlio che i genitori dichiarano essere preminenti, nell'interesse del minore. Previsione di Per_1 ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali: è facoltà del padre, compatibilmente ai
2 reciproci impegni lavorativi, tenere il figlio per tre giorni alla settimana;
b) a settimane alterne, dall'uscita di scuola del venerdì, e comunque dalle ore 14:00, sino alla domenica sera dopo l'orario di cena, con onere di accompagnare il figlio presso l'abitazione materna entro le ore
20.30, salvo la eventuale indisponibilità del predetto figlio minore.
c) I coniugi concordano, inoltre, sul diritto di trascorrere, alternativamente le festività natalizie con il figlio. Per quest'anno concordano sin d'ora che trascorrerà il 25 Dicembre, il 26 Dicembre Per_1 ed il 6 Gennaio con la madre e il 31 Dicembre e l'01 Gennaio col padre. Per i restanti giorni si osserverà il calendario ordinario.
d) In relazione alla Pasqua, i coniugi concordano che il figlio trascorra con un genitore la Domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza annuale. Per quest'anno le parti concordano, sin d'ora, che trascorrerà con il padre la Domenica di Per_1
Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo.
Per quanto riguarda tutte le altre festività che si celebreranno nel corso dell'anno, le stesse saranno trascorse, alternativamente con ognuno dei genitori, separatamente. Durante le vacanze estive, intese dalle parti, nel periodo che va dal mese di Giugno a fine Agosto, il figlio per ogni mese trascorrerà per ogni mese con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, che potranno anche essere consecutive, da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno (c.d. “calendario estivo”) .
In caso di mancato accordo, si osserverà il calendario ordinario. Per quest'anno i coniugi concordano che trascorrerà con la madre il periodo dal 15 Giugno al 29 Giugno, mentre con il padre Per_1 dal 29 Giugno al 13 Luglio.
E così anche per le altre settimane sino al 31 Agosto, seguendo il criterio dell'alternanza di due settimane.
I coniugi concordano, sin d'ora, che durante tali periodi sarà sospeso il diritto dell'altro genitore di vedere e/o tenere con sé il figlio, fermo restando l'obbligo di garantire quotidiani e plurimi contatti telefonici, anche a mezzo di videochiamata. Resta riservato il diritto ad entrambi i genitori di trascorrere con il figlio la festa della mamma e del papà.
Il giorno del compleanno di coniugi stabiliscono che, come fatto negli anni passati verrà Per_1 organizzata una festa presso la casa estiva sita in Custonaci.
Al di là che la permanenza spetti all'uno o all'altro, ciascuno potrà partecipare alla festa e gli invitati saranno scelti di comune intesa.
4. La casa familiare sita in Palermo Via Pietro Bonanno n. 10, di proprietà esclusiva della sig.ra resta assegnata in uso esclusivo alla stessa, insieme a tutti i mobili che la corredano, Parte_1
3 anch'essi, tutti di proprietà della sig.ra quale domicilio prevalente del figlio Pt_1 Per_1
5. Tutte le spese straordinarie nell'interesse del figlio, intese tutte quelle indicate nel protocollo del
Tribunale di Palermo del 04/07/2019 (doc. 17) sono poste interamente a carico esclusivo della madre
Parte_1
6. I coniugi, sin d'ora, prevedono che le somme erogate dall' a favore del figlio pari ad € 527,16 CP_2 mensili continuino ad essere depositate nel libretto di risparmio postale n. 1 - 1295083776 delle Poste
Italiane intestato al figlio (doc. 8), che al 26/04/2024 presenta un saldo di € 23.753,34.
Le parti concordano che il suindicato libretto costituisce un fondo di risparmio, cosicché le somme già presenti e quelle che verranno ulteriormente depositate non potranno essere impiegate per spese di alcun tipo che, per espresso accordo tra i coniugi, rimangono interamente ed esclusivamente a carico della madre. tutte le spese ordinarie e quelle straordinarie per il mantenimento di Per_1
7. Per espresso accordo tra le parti, la casa estiva sita in Custonaci (Tp) all'interno della riserva di
TE OF iscritta al NCEU di Trapani al Foglio 46, particella 141 e Foglio 46, particella 151 di proprietà della Sig.ra nella misura di 5/7 e del sig. nella Parte_1 Controparte_1 misura di 2/7 sarà utilizzata nel periodo dal mese di Giugno al mese di Settembre di ogni anno dalla madre unitamente al figlio per trascorrere il periodo estivo. Tuttavia anche il marito
[...]
potrà utilizzare detta abitazione unitamente ed esclusivamente con il figlio, purché CP_1 ne faccia richiesta alla madre con congruo anticipo e per periodi non superiori a due settimane, anche consecutive, per ogni mese. Per gli altri periodi dell'anno, l'immobile verrà utilizzato liberamente in via esclusiva dalla sig.ra mentre il sig. potrà utilizzare Parte_1 Controparte_1
l'abitazione, previo accordo con la moglie e comunque solo ed esclusivamente unitamente al figlio
. Persona_2
8. Il motociclo modello Aprilia targato EB13489 di proprietà di di Controparte_1 comune intesa tra i coniugi viene assegnato alla moglie che si farà carico di ogni Parte_1 manutenzione e spesa. Le parti concordano e si impegnato ad effettuare il passaggio di proprietà entro un mese dal deposito del presente ricorso.
9. L'autovettura modello Renault Scenic targata EN760CE di proprietà esclusiva della moglie rimarrà in proprietà ed uso esclusivo a quest'ultima che si farà carico di ogni Parte_1 manutenzione e spesa;
10. Il motociclo modello Royal Enfield targato EZ72120 di proprietà esclusiva di
[...]
di comune intesa tra i coniugi rimarrà in proprietà ed uso esclusivo a quest'ultimo CP_1 che si farà carico di ogni manutenzione e spesa;
4 11. Fermo restando che il matrimonio contratto prevede il regime di separazione dei beni, si precisa che: - l'immobile sito in Rodì Milici (Me) Via San Bartolomeo n 132-134 iscritto al NCEU di Messina al Foglio 24, particella 990 in comproprietà della Sig.ra con altri soggetti nella Parte_1 misura di1/9 pervenuto per successione ereditaria del padre della stessa e su cui il marito
[...]
non vanta alcun diritto reale, rimarrà, nei limiti del diritto di proprietà di cui è CP_1 titolare, in uso alla moglie che si farà carico di ogni manutenzione e spesa;
- il terreno adibito ad agrumeto sito in Rodì Milici (Me) iscritto al NCEU di Messina al Foglio 24, particella 1569 in comproprietà della Sig.ra con altri soggetti nella misura di 1/9 pervenuto per Parte_1 successione ereditaria del padre della stessa e su cui il marito non vanta Controparte_1 alcun diritto reale, rimarrà, nei limiti del diritto di proprietà di cui è titolare, in uso alla moglie e di cui si farà carico di ogni manutenzione e spesa;
- il terreno adibito ad uliveto sito in Rodì Milici (Me) iscritto al NCEU di Messina al Foglio 32, particella 226 in comproprietà della Sig.ra Pt_1 con altri soggetti nella misura di 1/9 pervenuto per successione ereditaria del padre della
[...] stessa e su cui il marito non vanta alcun diritto reale, rimarrà, nei limiti Controparte_1 del diritto di proprietà di cui è titolare, in uso alla moglie e di cui si farà carico di ogni manutenzione e spesa;
- l'immobile sito in Rodì Milici (Me) iscritta al NCEU di Messina al Foglio 16, particella 131 in comproprietà della Sig.ra con altri soggetti nella misura di 1/18 pervenuto per Parte_1 successione ereditaria del padre della stessa e su cui il marito non vanta Controparte_1 alcun diritto reale, rimarrà, nei limiti del diritto di proprietà di cui è titolare, in uso alla moglie e di cui si farà carico di ogni manutenzione e spesa.
12. I coniugi dichiarano di essere assolutamente economicamente autosufficienti e di non avere nulla l'un l'altro a pretendere a titolo di contributo al proprio mantenimento. Inoltre i coniugi, avendo entrambi piena autonomia economica, concorreranno personalmente ed autonomamente al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva permanenza in via diretta ed in natura senza avere nulla l'un l'altro a pretendere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio. Per espresso accordo tra i coniugi tutte le spese ordinarie e quelle straordinarie sono poste interamente a carico della madre.
13. Dichiarano le parti di aver già provveduto alla individuazione dei beni, custoditi all'interno dell'immobile coniugale, beni che sono già stati tra le parti, ripartiti di comune accordo, confermando di non aver più nulla a pretendere, reciprocamente in tal senso.
14. I coniugi si concedono, sin d'ora, e con la omologazione della separazione, reciproco consenso per il rilascio del passaporto e, pertanto, ciascuno di essi, sin d'ora, consente e vuole che l'Autorità di P.S.
5 ed altre Autorità all'uopo delegate, rilascino a ciascuno dei richiedenti l'autorizzazione all'espatrio
(passaporto), consenso che deve intendersi esteso anche al rilascio del passaporto per la minore. 15.
Le parti dichiarano di non aver null'altro in comune e di avere regolato ogni reciproco rapporto”.
Inoltre, le parti ad integrazione delle condizioni suindicate, hanno precisato all'udienza del
18/3/2025 quanto di seguito riportato: “Congiuntamente le parti dichiarano di prevedere un obbligo di mantenimento del minore a carico del padre di € 150,00 mensili”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
16/7/2007 da nata a [...] il [...], e nato Parte_1 Controparte_1
a Torre del Greco (NA) il 27/1/1974, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 12, parte I, serie A dell'anno 2007);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 1/12/2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LL MO ES MI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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