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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8643 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 21303/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies, comma tre, c.p.c. nella causa iscritta al n. 21303/2024
r.g.a.c.
TRA
La Parte_1
(CF/P.IVA: con sede in Marsala (TP) C. da Barbarello 504/f ,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, , nato a Parte_2
Marsala (TP), il 06/01/1966, ed ivi residente nella Via Contrada Berbaro 107/A, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giacomo C.F._1
Messina del Foro di Trapani (C.F.: – C.F._2
P.IVA: ed Antonio Bonanno del Foro di Marsala ( C.F.: P.IVA_2
– P. IVA: , elettivamente domiciliato digi- C.F._3 P.IVA_3 talmente presso le caselle PEC dei legali, giusta procura, ed ove si dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi, -
Email_1
- Email_2
-OPPONENTE –
E
( P.IVA: in persona del rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_4 tempore, con sede legale in Napoli (NA) nella Via Alcide De Gasperi n.45, rap- presentata e difesa Avv. Luca Vegini del foro di Bergamo ( C.F.:
[...]
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore C.F._4
- OPPOSTO-
OGGETTO: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: come da verbale nella parte che precede.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'opposizione non è fondata e va disattesa.
L'eccezione di incompetenza per valore è del tutto destituita di fondamen-
to atteso che il credito azionato in monitorio ammonta ad € 13.977,43, importo determinato dalla somma delle fatture (comprensive degli interessi scaduti ante domanda) di cui la creditrice ha richiesto il pagamento.
Inoltre, la opponente ha indicato quale competente il giudice di pace di
ON senza nemmeno specificare la ragione per la quale la creditrice avrebbe dovuto proporre il ricorso presso altro foro.
L'opponente, nel merio, non ha contestato l'esistenza del contratto ma ha genericamente contestato la non conformità della merce effettivamente spedita e ricevuta a quella ordinata.
La opposta ha eccepito tempestivamente l'intervenuta decadenza dalla de-
nuncia dei vizi.
Ebbene i predetti vizi della merce venduta non risultano denunciati prima del giudizio, pertanto la parte è incorsa nella eccepita decadenza;
va poi aggiunto che nella presente opposizione non sono stati documentati i predetti vizi e difetti dalla opponente, la quale non ha nemmeno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.. e non ha articolato alcun mezzo di prova.
Infine del tutto inconferente è il richiamo alla normativa del codice al con-
sumo, essendo il rapporto commerciale intercorso tra due imprenditori.
Il decreto ingiuntivo va quindi confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att.
c.p.c., in virtù del D.M. 22 luglio 2022, n. 147
2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiunti-
vo n. 4587/2024;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di delle CP_1
spese di lite che si liquidano in complessivi ed Euro 1.700 per compenso, oltre
15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luca Ve-
gini.
Il Giudice
(dott.ssa Alessia Notaro )
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies, comma tre, c.p.c. nella causa iscritta al n. 21303/2024
r.g.a.c.
TRA
La Parte_1
(CF/P.IVA: con sede in Marsala (TP) C. da Barbarello 504/f ,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, , nato a Parte_2
Marsala (TP), il 06/01/1966, ed ivi residente nella Via Contrada Berbaro 107/A, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giacomo C.F._1
Messina del Foro di Trapani (C.F.: – C.F._2
P.IVA: ed Antonio Bonanno del Foro di Marsala ( C.F.: P.IVA_2
– P. IVA: , elettivamente domiciliato digi- C.F._3 P.IVA_3 talmente presso le caselle PEC dei legali, giusta procura, ed ove si dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi, -
Email_1
- Email_2
-OPPONENTE –
E
( P.IVA: in persona del rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_4 tempore, con sede legale in Napoli (NA) nella Via Alcide De Gasperi n.45, rap- presentata e difesa Avv. Luca Vegini del foro di Bergamo ( C.F.:
[...]
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore C.F._4
- OPPOSTO-
OGGETTO: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: come da verbale nella parte che precede.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'opposizione non è fondata e va disattesa.
L'eccezione di incompetenza per valore è del tutto destituita di fondamen-
to atteso che il credito azionato in monitorio ammonta ad € 13.977,43, importo determinato dalla somma delle fatture (comprensive degli interessi scaduti ante domanda) di cui la creditrice ha richiesto il pagamento.
Inoltre, la opponente ha indicato quale competente il giudice di pace di
ON senza nemmeno specificare la ragione per la quale la creditrice avrebbe dovuto proporre il ricorso presso altro foro.
L'opponente, nel merio, non ha contestato l'esistenza del contratto ma ha genericamente contestato la non conformità della merce effettivamente spedita e ricevuta a quella ordinata.
La opposta ha eccepito tempestivamente l'intervenuta decadenza dalla de-
nuncia dei vizi.
Ebbene i predetti vizi della merce venduta non risultano denunciati prima del giudizio, pertanto la parte è incorsa nella eccepita decadenza;
va poi aggiunto che nella presente opposizione non sono stati documentati i predetti vizi e difetti dalla opponente, la quale non ha nemmeno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.. e non ha articolato alcun mezzo di prova.
Infine del tutto inconferente è il richiamo alla normativa del codice al con-
sumo, essendo il rapporto commerciale intercorso tra due imprenditori.
Il decreto ingiuntivo va quindi confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att.
c.p.c., in virtù del D.M. 22 luglio 2022, n. 147
2
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiunti-
vo n. 4587/2024;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di delle CP_1
spese di lite che si liquidano in complessivi ed Euro 1.700 per compenso, oltre
15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luca Ve-
gini.
Il Giudice
(dott.ssa Alessia Notaro )
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