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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/10/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 699/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 699/2023 promossa da:
P. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cosentino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Lauria (PZ), in Contrada Montagnola – Selici snc;
-Appellante- contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
C.F. ) CP_2 C.F._3 entrambi in proprio ed elettivamente domiciliati elettivamente domiciliato in VIA SABBATINI, 13 MODENA presso il difensore avv. LD DO
(C.F. Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Lombardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Milano, in Piazza Sant'Ambrogio n. 16;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANI DAVIDE, Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SABBATINI N. 13 41124 MODENA presso il difensore avv. STEFANI DAVIDE
pagina 1 di 10 -Appellati-
AD OGGETTO: RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE – DIFFAMAZIONE IN SCRITTI GIUDIZIARI
CONCLUSIONI RASSEGNATE CON NOTE SCRITTE EX ART. 352 CPC PER L'UDIENZA DEL
04.03.2025:
APPELLANTE: «Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Bologna così provvedere: - accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 442/2023 del Tribunale di Modena;
- conseguentemente condannare, in solido fra loro, i convenuti (oggi appellati) a corrispondere in favore del danneggiato la somma richiesta in giudizio di € 50.000,00, ovvero quella ritenuta più equa;
- con vittoria di spese legali del primo e secondo grado di giudizio e diretta attribuzione allo scrivente legale, dichiaratamente antistatario.».
APPELLATI LD E «➢ Contrariis reiectis;
CP_2
➢ piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna;
A. IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
➢ accertare e dichiarare che l'impugnazione oggetto del presente giudizio, promossa da è Parte_1 inammissibile e/o manifestamente infondata e, conseguentemente, disporre la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c. al fine di accertarne e dichiararne l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
B. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
➢ respingersi integralmente il gravame proposto avverso la sentenza n.442/2023, pubblicata in data 17.3.2023 emessa dal Tribunale di Modena, nella persona del Giudice Dott. Roberto Masoni, in data 16.3.2023, nella causa civile n. 7174/2021 R.G. e comunque ogni domanda in quanto infondata e non provata sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti nell'atto d'appello del 15.4.2023, con integrale conferma della gravata sentenza dianzi indicata, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
➢ dichiarare tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1 per la stessa impugnazione principale, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; C. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
➢ nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello avversario, dichiarare la società , (C.F. e P. IVA ), con sede secondaria e Rappresentanza Generale per Controparte_3 P.IVA_1 l'Italia in 20123 Milano, Via della Posta, n. 7, in persona del rappresentante generale per l'Italia, Dott. CP_4 tenuta a manlevare e/o comunque tenere indenne gli Avv.ti ME RA e da quanto dagli stessi CP_2 eventualmente dovuto a qualsiasi titolo al Sig. all'esito del presente giudizio, nonché delle spese di Parte_1 causa.
➢ In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali al 15% come da tariffa, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del primo e del secondo grado di giudizio. ➢ Gli scriventi dichiarano, infine, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e / o eccezioni ex adverso eventualmente formulate.».
APPELLATA CENTRO NEL CENTRO S.R.L.: « - Contrariis reiectis;
- piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna;
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- respingersi integralmente il gravame proposto avverso la sentenza n. 442/2023, pubblicata in data 17.3.2023 emessa dal Tribunale di Modena, nella persona del Giudice Dott. Roberto Masoni, in data 16.3.2023, nella causa civile n. 7174/2021 R.G. e ogni domanda in quanto infondata e non provata sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti, con integrale conferma della gravata sentenza dinanzi indicata, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- dichiarare tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1 per la stessa impugnazione principale, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali al 15% come da tariffa, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del primo e del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente legale antistatario.».
APPELLATA : «Voglia la Corte d'Appello adita, Controparte_3 pagina 2 di 10 In via principale: rigettare l'appello promosso dal signor per tutti i motivi dedotti in narrativa e, Parte_1 conseguentemente, confermare la sentenza n. 442/2023 resa dal Giudice Unico del Tribunale di Modena dott. Roberto Masoni, non sussistendo profili di responsabilità professionale attribuibili agli avvocati ME RA e CP_2 nell'esecuzione del loro incarico;
[...]
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello promosso dal signor rigettare Parte_1 la domanda di manleva e garanzia formulata dagli avvocati ME RA e nei confronti di CP_2 [...]
, non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alle polizze di Controparte_3 Responsabilità Civile Professionale n. PI-63697120M0 sottoscritta dallo e n. Parte_3 59819920M0 sottoscritta dall'avvocato ME RA per tutti i motivi dedotti in narrativa;
In via di ulteriore subordine: in caso di accoglimento dell'appello promosso dal signor e di Parte_1 accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dagli avvocati ME RA e nei confronti CP_2 di , statuire la condanna di quest'ultima nei limiti della franchigia e massimali. Controparte_3 Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi»
LA CORTE Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio gli avvocati ME RA e Parte_1 CP_2 nonché la società dinnanzi al Tribunale di Modena, al fine di chiedere il Parte_2 risarcimento dei danni subiti a seguito di una serie di espressioni non veritiere e diffamatorie, utilizzate dai predetti procuratori in un atto di citazione, relativo ad causa di opposizione a precetto, del 19.02.2021, promossa dalla società patrocinata dai suddetti avvocati, contro suo Parte_2 figlio, opposizione rubricata al n. 1137/2021. Nello specifico, l'attore Controparte_5 sosteneva anche l'avvenuta produzione di un documento falso (n.22), costituito da un provvedimento del Giudice dell'esecuzione, perché alterato con l'utilizzo del bianchetto. Chiedeva un risarcimento del danno quantificato in €. 50.000,00 da devolversi ad un ente di beneficenza. Il deduceva di Parte_1 aver avuto notizia dal proprio figlio della ricezione di una notifica di un atto giudiziario, proveniente da Modena, a firma degli Avvocati ME RA e e che in tale atto, redatto per CP_2 Pa conto della società Centro nel Centro gli autori si esprimevano con una serie di espressioni che riteneva essere di disvalore, in quanto “assolutamente diffamanti per la reputazione dello stesso attore”; “nello specifico, alla pag. 15 di 23 dell'atto de quo, si parla del signor Parte_1 come se fosse stato parte nel giudizio di cui al documento n. 22 di 2 pagine” e che tale documento 22, prodotto nel fascicolo della società nel Centro, presentava vari “sbianchettamenti” in entrambe Pt_2 le pagine. Per tali fatti aveva già sporto atto di querela, in cui aveva esposto e denunciato che – attraverso questo atto – sarebbe stato tratto in inganno il Giudice del procedimento introdotto innanzi al Tribunale di Modena e che essi contemplavano i reati di falso ideologico, nella dichiarazione in atti, e falso materiale nel documento di cui all'allegato 22. 1.1. Gli avvocati ME RA e si costituivano in giudizio, chiedendo di CP_2 essere autorizzati alla chiamata di terzo in garanzia della propria compagnia assicuratrice, invocando l'operatività della garanzia assicurativa da essi sottoscritta. Affermavano la loro carenza di legittimazione attiva in applicazione dell'art. 89 cpc o comunque la non punibilità prevista dall'art. 598 cp e nel merito chiedevano il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, non sussistendo alcuna diffamazione e alcun falso materiale o ideologico che fosse.
pagina 3 di 10 Pa 1.2. Si costituiva altresì anche la nel Centro aderendo alle difese dei due Pt_2 professionisti, evidenziando anch'essa come in particolare non potesse ritenersi concretata alcuna delle ipotesi di responsabilità allegate e non provate,
1.3. Si costituiva in giudizio anche la chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda di manleva e garanzia, formulata da ME RA e previo rigetto delle CP_2 domande svolte da in quanto infondate in fatto e in diritto per ragioni Parte_1 sostanzialmente omologhe a quelle espresse dagli assicurati
2. Con sentenza n. 442/2023, pubblicata il 16.03.2023 e notificata il 17.03.2023, il Tribunale di Modena respingeva le domande avanzate da ritenendo privi di legittimazione Parte_1 passiva ex art. 89 cpc i due difensori e comunque insussistente sia la presunta diffamazione sia le falsità addotte. L'attore era così condannato anche al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti e della Compagnia terza chiamata nonché al pagamento ex art. 96, 3^ co., cpc dell'ulteriore somma di €. 2.500,00.
3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con atto di citazione, Parte_1 notificato a mezzo pec in data 15/04/2023, lamentando tre motivi di gravame. 3.1. Gli avvocati ME RA e Vaccari ME si costituivano in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello sia sotto il profilo dell'art. 342 c.p.c. sia sotto quello dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto. 3.2. Si costituiva la nel invocando il rigetto del gravame nel merito Pt_2 Parte_2
3.3. Si costituiva infine in giudizio anche la eccependo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. del gravame avversario e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello e, solo in via subordinata – in caso di accoglimento dell'appello – il rigetto della domanda di manleva e garanzia formulata dai convenuti.
4. All'udienza del 24.10.2024, il Consigliere Istruttore designato rinviava la causa per la decisione all'udienza del 04.03.2025. assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc e successivamente sulle rassegnate difese rimetteva la causa in decisione.
5. L'appello è privo di fondamento.
Risulta anzitutto necessario premettere che l'appello effettivamente stride con il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., essendosi l'appellante per lo più limitato a ribadire quanto già esposto nell'ambito del procedimento di prime cure, non offrendo, al contempo, alcun argomento o anche semplice spunto critico concreto, per opinare quanto affermato di contrario avviso dal primo Giudice. Tuttavia dal complessivo tenore delle difese è sufficientemente agevole comprendere l'ambito del devolutum al presente grado e le ragioni di esso. In ogni caso va effettivamente dato atto che, come eccepito, l'appellante, dopo la prima udienza, ha limitato la sua difesa con la produzione delle sole note di precisazione delle conclusioni in data 23.01.2025 e, quindi, oltre il termine del 03.01.2025, e delle note di udienza ex art. 127ter cpc, con le quali non ha mosso alcuna specifica contestazione alle difese svolte dagli appellanti, con la conseguenza che all'odierna decisione può ben soccorrere anche l'evenienza della mancata specifica contestazione di cui all'art. 115 cpc, non rivestendo tali caratteristiche le contestazioni solo generiche e di stile, come avvenuto nel caso di specie. 6. affida le proprie censure a tre motivi di appello, contenenti più ragioni. Parte_1
6.1 Col primo motivo censura la sentenza, sostenendo che l'accoglimento della “eccezione preliminare avanzata dai convenuti Avvocati RA e circa la loro carenza di legittimazione CP_2 pagina 4 di 10 passiva” sarebbe affetta da “illogicità”, in quanto l'atto sarebbe stato confezionato dai due avvocati, che, quindi, avrebbero posto in essere l'attività materiale. 6.2 Col secondo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice avrebbe erroneamente valutato le prove. In particolare, l'appellante ritiene di aver dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, a mezzo della documentazione prodotta ed allegata al fascicolo di parte, la diffamazione perpetrata dai convenuti nei suoi confronti. Sostiene, infatti, di aver prodotto la querela presentata, in data 26.03.2021, alla quale sarebbero allegati gli scritti incriminati. Insiste in particolare negli “sbianchettamenti”, nell'essere “qualificato come parte di un giudizio a lui completamente estraneo”, nella inveritiera affermazione di aver riportato condanne a fronte di un certificato penale immacolato, posto che presso il Tribunale di Paola il processo, che lo riguardava, era ancora pendente.
6.3 Con il terzo ed ultimo motivo ritiene <eccessivamente sanzionatoria la comminatoria imposta dal Giudice di prime cure per un presunto “abuso dello strumento processuale” >>, essendosi egli limitato a formulare una domanda risarcitoria per condotte che riteneva lesive.
7. Preliminare al merito della causa è l'inquadramento giuridico dei fatti odierni nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. In proposito possono richiamarsi i principi giurisprudenziali enucleati in materia di violazione dell'art. 89 c.p.c. per l'identità di ratio con l'odierna fattispecie, posto che gli scritti offensivi sono avvenuti e riguardano una causa, in cui l'odierno appellante non era parte. Tale norma sancisce che «negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconveniente od offensive» e che, conseguentemente, «il Giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconveniente od offensive e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa». Secondo la giurisprudenza di legittimità, «la condanna al risarcimento del danno prevista dall'art. 89 c.p.c. è originata non solo dalla non inerenza delle frasi sconvenienti all'oggetto della lite, ma anche dalla loro eccedenza rispetto alle esigenze della difesa» [(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29193 del 12/11/2024 (Rv. 672668 - 01) che richiama n. 10916/2001 e Cass., S.U., n. 2579/1988]. Inoltre, a parer della Corte di Cassazione, sono da escludere «i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni» (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. n. 17325/2015). E, ancora, «nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art. 89 c.p.c. ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore e al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa» (Cass. Sez. 3, sent. n. 10916/2001). 8. Tanto premesso in diritto, passando all'esame in fatto della vicenda de qua, la Corte ritiene condivisibili le ragioni sostanziali del primo giudice e l'iter motivazionale seguito ed opportuno esaminare i primi due motivi congiuntamente, in quanto intrinsecamente e logicamente connessi,
pagina 5 di 10 mostrandosi però necessaria una correzione della motivazione in diritto circa l'affermata carenza di legittimazione passiva dei due professionisti. Come già detto, la vicenda va inquadrata sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 cc e l'art. 89 cpc non è stato correttamente evocato dal Tribunale gravato, perché l'appellante non era parte di quel giudizio;
ciò nella doverosa ulteriore premessa che in ogni caso la questione, pur a voler seguire l'iter motivazionale della decisione, avrebbe dovuto riguardare il rigetto nel merito della domanda, posto che la legittimazione va indagata sotto il profilo della prospettazione attorea, la quale indubbiamente individua anche i due avvocati come autori dei fatti. 8.1 L'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che non fosse stata allegata alcuna prova a fondamento della lesività e offensività delle espressioni utilizzate dai due difensori. A fondamento della propria impugnazione, infatti, sostiene di aver allegato all'atto di citazione una querela, la quale attesterebbe, a suo dire, la prova del danno patito come conseguenza della condotta diffamatoria e falsificatoria realizzata dai convenuti. 8.2 A parer di questa Corte, la citata querela – sebbene effettivamente allegata all'atto di citazione in primo grado – nulla prova in ordine al danno asseritamente subito da Parte_1
Si rammenta, infatti, come la querela abbia semplicemente la funzione di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto di reato e di manifestare l'istanza di punizione in ordine allo stesso. Pertanto, dalla semplice allegazione della querela il Giudice civile non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda. In ogni caso, la querela presentata in data 26.03.2021 è utile al fine di individuare quelle pretese espressioni di disvalore, affermate come assolutamente diffamanti e calunniose, con le quali gli avvocati ME RA e si sarebbero espressi nell'atto di opposizione a precetto, CP_2 causa intentata a difesa della cliente Parte_2
Come chiaramente riportato dal Tribunale gravato al paragrafo IV « L'attore assume il contenuto diffamatorio delle espressioni lessicali utilizzate nella p. 15 della citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. In vero, in quel passo, la citazione si è limitata a testualmente dedurre che il g.es. dr. Per_1
(doc. 22) aveva “rigettato le eccezioni del padre della controparte, sempre il sig. Parte_1 Par condannando la conduttrice dell'immobile al pagamento del canone di locazione in favore di , in quanto in assenza di trascrizione di un'autonoma formalità, ha ritenuto il pagamento anticipato delle pigioni non opponibile alla procedura”. ». Infatti, il passaggio incriminato nella sua maggior ampiezza di contenuto, ciò per una miglior comprensione della vicenda, afferma « Il suddetto orientamento è altresì condiviso dal Tribunale di Modena, in persona del Giudice Dott.ssa (doc. n.22), la Per_1 quale, chiamata a pronunciarsi sull'opponibilità del canone di locazione dovuto per il “Lotto n. 1” della procedura esecutiva n. 188/2016 R.G.E. (ossia la medesima procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile per cui è causa) ha dapprima rigettato le eccezioni del padre della controparte, sempre il sig. condannando la conduttrice dell'immobile al pagamento del canone Parte_1 Par di locazione in favore di , in quanto in assenza di trascrizione di un'autonoma formalità, ha ritenuto il pagamento anticipato delle pigioni non opponibile alla procedura.». 8.3 Orbene, come correttamente statuito dal primo Giudice, le affermazioni di cui sopra sono del tutto inoffensive e per nulla diffamanti, trattandosi di semplici e basilari nozioni di diritto civile, nonché termini tecnici e giuridici diretti a fornire un'interpretazione dei fatti a sostegno della propria tesi giuridica. Inoltre, trattasi di terminologia utilizzata dallo stesso legislatore.
pagina 6 di 10 8.4 Nel giudizio d'opposizione a precetto, contente le asserite frasi offensive, gli odierni professionisti appellati erano i difensori della la quale eccepiva – ai sensi Parte_2 dell'art. 615, 1^ co., cpc – la nullità del contratto di locazione ultranovennale, stipulato tra la società e – figlio dell'odierno appellante – allegandone la simulazione Parte_5 Controparte_5 assoluta. Inoltre, la società opponente, a suffragio delle proprie allegazioni, produceva il decreto di sequestro preventivo in cui, ad avviso della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Paola, veniva considerato amministratore di fatto di ben ventiquattro società, tra le quali Parte_1 anche la venendo così indagato per vari gravi reati. Parte_5
Inoltre per quanto di maggior specifico interesse odierno, passando così ad esaminare l'asserito “falso da sbianchettamento” , il documento n. 22 prodotto nella summenzionata causa di opposizione a precetto, richiamato nella denuncia–querela del 26.6.2021, riguardava un provvedimento emesso dall'allora G.E. del Tribunale di Modena, Dott.ssa Giulia Lucchi, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 188/2016, contro la società di cui sempre CP_6 Parte_1 secondo quanto è emerso dal decreto di sequestro preventivo dell'11.12.2017, emesso nei confronti dello stesso attore, dal Gip del Tribunale di Paola, nel procedimento penale n. 2157/16 R.G. – n. 267/17 R.G. Gip, (doc. 5 comparsa di primo grado), risultava essere l'amministratore di fatto. La sentenza, oggi impugnata, così motiva «Assume ancora l'istante che il documento richiamato in quel passo e poi prodotto nel giudizio di opposizione all'esecuzione (doc. 22) presenterebbe “vari sbianchettamenti in entrambe le pagine”, che integrerebbero i delitti di falso materiale ed ideologico. È vero che l'ordinanza del g.es. presenta “vari sbianchettamenti”, ma Per_1 gli stessi sono stati, evidentemente, compiuti dalla difesa nell'ottica di oscurare dati sensibili, quali il nome della parte ed il suo IBAN di conto corrente. Consegue che tali alterazioni, che non incidono sul tenore del provvedimento giudiziario e sulla sua intellegibilità, non rappresentano certo falsificazioni ovvero alterazioni dotate di rilevanza penale.». È del tutto evidente come lo scarno motivo di appello non si misura affatto con questa icastica ratio decidendi e già solo per questa ragione non può che essere respinto. Tuttavia, come allegato dalle difese dei professionisti ed in parte anche da quella della Società appellata, senza alcuna presa di posizione da parte della difesa di parte appellante, «Orbene, il
“documento 22)”, come confermato anche dal Giudice a quo, deriva da un'apposita istanza inviata via PEC, in data 17.12.2020, dal Sig. – per il tramite dei propri legali – alla PEC del Parte_1
Tribunale di Modena, Ufficio esecuzioni, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 188/2016, avente come oggetto “rilievi e contestazioni a quanto scritto dal CTU e dal professionista delegato alla vendita”, istanza sottoscritta in ogni pagina nonché in calce, per conferma ed accettazione, proprio dal Sig. colui che oggi si definisce “estraneo all'atto de Parte_1 quo”. Al fine di fare emergere la totale infondatezza e temerarietà delle tesi attoree, gli scriventi producevano in sede di comparsa di costituzione e risposta, la suddetta istanza in cui si legge, a pagina 1: «Si è rivolto allo scrivente Avvocato il sig. , nato a [...] il Parte_1
03.01.1953 e residente in [...], considerato dall'accusa del procedimento n. 2157/2016 R.G.N.R. amministratore di fatto della società “ con sede Controparte_7 legale in Modena alla Via Giardini n. 1091 (P. iva e C.F. ), nonché socio della stessa» P.IVA_3
(doc. 6 comparsa di primo grado). Il “documento 22)”, quindi, non era altro che il provvedimento emesso il 29.12.2020 dalla Dott.ssa Giulia Lucchi, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 188/2016, anch'esso prodotto dai deducenti al momento della costituzione nel presente giudizio (cfr. pagina 7 di 10 doc. 7 comparsa), con cui quest'ultima rigettava i rilievi e le contestazioni avanzati «dalla società
in qualità di conduttrice dell'immobile di cui al lotto 1, sito in Modena, Via Giardini n. CP_7
605» (doc. 7 primo grado), per mezzo dell'istanza inviata da con la predetta PEC Parte_1 del 17.12.2020 (doc. 6 primo grado).» (Cfr, Comparsa di costituzione in appello pag. 10). 9. È piuttosto evidente a questo punto come anche il terzo motivo di appello non possa essere accolto, perché il comportamento processuale è oggettivamente frutto di evidente avventatezza nell'esercizio del diritto di azione. A tal proposito le ragioni di appello sono anche palesemente declinate in maniera vaga e generica e, quindi, in difetto del requisito della necessaria specificità dei motivi di appello, imposta dall'art. 342 cpc. Esse, peraltro, neppure si confrontano adeguatamente con la ratio decidendi, secondo la quale «V. Stante l'evidenziata condotta di abuso dello strumento processuale posta in essere da parte attrice, che ha agito in giudizio senza la normale prudenza, la stessa va sanzionata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., condannandola a corrispondere una somma equivalentemente determinata pari ad una quota parte delle spese processuali. In tal caso, la sanzione per abuso del processo ex art. 96, 3° comma, c.p.c. può essere “calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. 4 luglio 2019, n. 17.902; Cass. 20 novembre 2020, n. 26435)..» (Cfr, Sentenza pag. 5). Nel caso di specie, quindi il ha introdotto un giudizio rivelatosi privo totalmente di Parte_1 fondamento, perché complessivamente privi di sostanza sono gli elementi in fatto addotti e richiamati a sostegno di un intento che sfugge alla comprensione di ogni operatore del diritto e, quindi, si risolve all'evidenza in un uso strumentale le processo. Ha così costretto i contraddittori a difendersi in relazione al legittimo esercizio di attività professionale e a chiamare in causa con evidente dispendio di energie e di costi la Compagnia Assicurativa, avanzando peraltro una pretesa risarcitoria del tutto esorbitante e priva di ogni benchè minimo riscontro o giustificazione, quantificata nella misura di € 50.000,00.
10. Per le ragioni indicate, la Corte ritiene che le espressioni utilizzate non integrino il reato di diffamazione, rientrando nella normale dialettica processuale e nell'ambito del diritto di difesa, avendo i difensori utilizzato una forma espositiva corretta, ovverosia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione dell'agire altrui civilisticamente rilevante e priva di espressioni aggressive o offensive gratuite e distaccate dal ossia eccentriche rispetto al, contesto difensivo. Analogamente l'utilizzo del documento n. 22 non può integrare il delitto di falsità, evocato dall'appellante sotto il duplice profilo del falso ideologico e materiale. Pertanto, l'appello è destituito di fondamento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata, previa correzione limitata al titolo di responsabilità dei due professionisti.
11. Con il rigetto dell'appello, la Corte ritiene superflua ogni analisi circa la posizione della compagnia assicuratrice essendosi costituita al solo fine di richiedere il Controparte_3 rigetto dell'appello e, solo in via subordinata – in caso di accoglimento dell'appello – il rigetto della domanda di manleva e garanzia formulata dai convenuti. Inoltre non è secondario evidenziare come l'appellante non abbia impugnato la statuizione sulle relative spese addossategli.
12. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 55/2014 come da ultimo aggiornato dal DM147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 8 di 10 13. Richiamato anche quanto già dedotto a confutazione del terzo motivo di appello, sussistono anche oggi i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, terzo comma, c.p.c., attesa la finalità palesemente dilatoria e strumentale del presente appello –peraltro connotato da un'esposizione scarna e vuota di reale contenuto censorio, che spesso non si confronta neppure adeguatamente con la decisione gravata, nonostante la enunciazione in capi, articolandosi in motivi inconferenti– resa evidente dalla contrarietà degli assunti difensivi alla giurisprudenza consolidata, dalla manifesta inconsistenza giuridica delle censure e dalla evidente infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. SU n. 22405/2018 secondo cui «La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione»). 13.1 Accertata, quindi, la responsabilità ex art. 96, 3^ co., c.p.c., la Corte condanna altresì l'appellante al pagamento a favore degli appellati della somma che appare ragionevole ed equo determinare in euro 7.000,00, utilizzando quale parametro base quello delle spese di lite, come anche talora suggerito dalla giurisprudenza di legittimità [(Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012 (Rv. 624394-01); vedasi altresì anche Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 (Rv. 654437 – 01)]. 14. Ricorre inoltre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di DO LD e e CP_2 Parte_2 [...]
, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_3
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata, correggendone la motivazione nei limiti indicati in parte motiva;
pagina 9 di 10 -condanna al pagamento delle spese di lite in favore di DO Parte_1
LD e che liquida nella somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre spese CP_2 generali, IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento di euro 7.000,00 ex art. 96, 3^ co., c.p.c.;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che liquida nella somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge, con distrazione in favore del legale antistatario, oltre al pagamento di euro 7.000,00 ex art. 96, 3^ co., c.p.c.;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida nella somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_3 generali, IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento di euro 7.000,00 ex art. 96, 3^ co., c.p.c.;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 14.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 699/2023 promossa da:
P. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cosentino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Lauria (PZ), in Contrada Montagnola – Selici snc;
-Appellante- contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
C.F. ) CP_2 C.F._3 entrambi in proprio ed elettivamente domiciliati elettivamente domiciliato in VIA SABBATINI, 13 MODENA presso il difensore avv. LD DO
(C.F. Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Lombardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Milano, in Piazza Sant'Ambrogio n. 16;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANI DAVIDE, Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SABBATINI N. 13 41124 MODENA presso il difensore avv. STEFANI DAVIDE
pagina 1 di 10 -Appellati-
AD OGGETTO: RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE – DIFFAMAZIONE IN SCRITTI GIUDIZIARI
CONCLUSIONI RASSEGNATE CON NOTE SCRITTE EX ART. 352 CPC PER L'UDIENZA DEL
04.03.2025:
APPELLANTE: «Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Bologna così provvedere: - accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 442/2023 del Tribunale di Modena;
- conseguentemente condannare, in solido fra loro, i convenuti (oggi appellati) a corrispondere in favore del danneggiato la somma richiesta in giudizio di € 50.000,00, ovvero quella ritenuta più equa;
- con vittoria di spese legali del primo e secondo grado di giudizio e diretta attribuzione allo scrivente legale, dichiaratamente antistatario.».
APPELLATI LD E «➢ Contrariis reiectis;
CP_2
➢ piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna;
A. IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
➢ accertare e dichiarare che l'impugnazione oggetto del presente giudizio, promossa da è Parte_1 inammissibile e/o manifestamente infondata e, conseguentemente, disporre la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c. al fine di accertarne e dichiararne l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa;
B. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
➢ respingersi integralmente il gravame proposto avverso la sentenza n.442/2023, pubblicata in data 17.3.2023 emessa dal Tribunale di Modena, nella persona del Giudice Dott. Roberto Masoni, in data 16.3.2023, nella causa civile n. 7174/2021 R.G. e comunque ogni domanda in quanto infondata e non provata sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti nell'atto d'appello del 15.4.2023, con integrale conferma della gravata sentenza dianzi indicata, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
➢ dichiarare tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1 per la stessa impugnazione principale, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; C. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
➢ nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello avversario, dichiarare la società , (C.F. e P. IVA ), con sede secondaria e Rappresentanza Generale per Controparte_3 P.IVA_1 l'Italia in 20123 Milano, Via della Posta, n. 7, in persona del rappresentante generale per l'Italia, Dott. CP_4 tenuta a manlevare e/o comunque tenere indenne gli Avv.ti ME RA e da quanto dagli stessi CP_2 eventualmente dovuto a qualsiasi titolo al Sig. all'esito del presente giudizio, nonché delle spese di Parte_1 causa.
➢ In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali al 15% come da tariffa, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del primo e del secondo grado di giudizio. ➢ Gli scriventi dichiarano, infine, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e / o eccezioni ex adverso eventualmente formulate.».
APPELLATA CENTRO NEL CENTRO S.R.L.: « - Contrariis reiectis;
- piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna;
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- respingersi integralmente il gravame proposto avverso la sentenza n. 442/2023, pubblicata in data 17.3.2023 emessa dal Tribunale di Modena, nella persona del Giudice Dott. Roberto Masoni, in data 16.3.2023, nella causa civile n. 7174/2021 R.G. e ogni domanda in quanto infondata e non provata sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti, con integrale conferma della gravata sentenza dinanzi indicata, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- dichiarare tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1 per la stessa impugnazione principale, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali al 15% come da tariffa, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del primo e del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente legale antistatario.».
APPELLATA : «Voglia la Corte d'Appello adita, Controparte_3 pagina 2 di 10 In via principale: rigettare l'appello promosso dal signor per tutti i motivi dedotti in narrativa e, Parte_1 conseguentemente, confermare la sentenza n. 442/2023 resa dal Giudice Unico del Tribunale di Modena dott. Roberto Masoni, non sussistendo profili di responsabilità professionale attribuibili agli avvocati ME RA e CP_2 nell'esecuzione del loro incarico;
[...]
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello promosso dal signor rigettare Parte_1 la domanda di manleva e garanzia formulata dagli avvocati ME RA e nei confronti di CP_2 [...]
, non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alle polizze di Controparte_3 Responsabilità Civile Professionale n. PI-63697120M0 sottoscritta dallo e n. Parte_3 59819920M0 sottoscritta dall'avvocato ME RA per tutti i motivi dedotti in narrativa;
In via di ulteriore subordine: in caso di accoglimento dell'appello promosso dal signor e di Parte_1 accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dagli avvocati ME RA e nei confronti CP_2 di , statuire la condanna di quest'ultima nei limiti della franchigia e massimali. Controparte_3 Spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio rifusi»
LA CORTE Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio gli avvocati ME RA e Parte_1 CP_2 nonché la società dinnanzi al Tribunale di Modena, al fine di chiedere il Parte_2 risarcimento dei danni subiti a seguito di una serie di espressioni non veritiere e diffamatorie, utilizzate dai predetti procuratori in un atto di citazione, relativo ad causa di opposizione a precetto, del 19.02.2021, promossa dalla società patrocinata dai suddetti avvocati, contro suo Parte_2 figlio, opposizione rubricata al n. 1137/2021. Nello specifico, l'attore Controparte_5 sosteneva anche l'avvenuta produzione di un documento falso (n.22), costituito da un provvedimento del Giudice dell'esecuzione, perché alterato con l'utilizzo del bianchetto. Chiedeva un risarcimento del danno quantificato in €. 50.000,00 da devolversi ad un ente di beneficenza. Il deduceva di Parte_1 aver avuto notizia dal proprio figlio della ricezione di una notifica di un atto giudiziario, proveniente da Modena, a firma degli Avvocati ME RA e e che in tale atto, redatto per CP_2 Pa conto della società Centro nel Centro gli autori si esprimevano con una serie di espressioni che riteneva essere di disvalore, in quanto “assolutamente diffamanti per la reputazione dello stesso attore”; “nello specifico, alla pag. 15 di 23 dell'atto de quo, si parla del signor Parte_1 come se fosse stato parte nel giudizio di cui al documento n. 22 di 2 pagine” e che tale documento 22, prodotto nel fascicolo della società nel Centro, presentava vari “sbianchettamenti” in entrambe Pt_2 le pagine. Per tali fatti aveva già sporto atto di querela, in cui aveva esposto e denunciato che – attraverso questo atto – sarebbe stato tratto in inganno il Giudice del procedimento introdotto innanzi al Tribunale di Modena e che essi contemplavano i reati di falso ideologico, nella dichiarazione in atti, e falso materiale nel documento di cui all'allegato 22. 1.1. Gli avvocati ME RA e si costituivano in giudizio, chiedendo di CP_2 essere autorizzati alla chiamata di terzo in garanzia della propria compagnia assicuratrice, invocando l'operatività della garanzia assicurativa da essi sottoscritta. Affermavano la loro carenza di legittimazione attiva in applicazione dell'art. 89 cpc o comunque la non punibilità prevista dall'art. 598 cp e nel merito chiedevano il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, non sussistendo alcuna diffamazione e alcun falso materiale o ideologico che fosse.
pagina 3 di 10 Pa 1.2. Si costituiva altresì anche la nel Centro aderendo alle difese dei due Pt_2 professionisti, evidenziando anch'essa come in particolare non potesse ritenersi concretata alcuna delle ipotesi di responsabilità allegate e non provate,
1.3. Si costituiva in giudizio anche la chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda di manleva e garanzia, formulata da ME RA e previo rigetto delle CP_2 domande svolte da in quanto infondate in fatto e in diritto per ragioni Parte_1 sostanzialmente omologhe a quelle espresse dagli assicurati
2. Con sentenza n. 442/2023, pubblicata il 16.03.2023 e notificata il 17.03.2023, il Tribunale di Modena respingeva le domande avanzate da ritenendo privi di legittimazione Parte_1 passiva ex art. 89 cpc i due difensori e comunque insussistente sia la presunta diffamazione sia le falsità addotte. L'attore era così condannato anche al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti e della Compagnia terza chiamata nonché al pagamento ex art. 96, 3^ co., cpc dell'ulteriore somma di €. 2.500,00.
3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con atto di citazione, Parte_1 notificato a mezzo pec in data 15/04/2023, lamentando tre motivi di gravame. 3.1. Gli avvocati ME RA e Vaccari ME si costituivano in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello sia sotto il profilo dell'art. 342 c.p.c. sia sotto quello dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto. 3.2. Si costituiva la nel invocando il rigetto del gravame nel merito Pt_2 Parte_2
3.3. Si costituiva infine in giudizio anche la eccependo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis c.p.c. del gravame avversario e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello e, solo in via subordinata – in caso di accoglimento dell'appello – il rigetto della domanda di manleva e garanzia formulata dai convenuti.
4. All'udienza del 24.10.2024, il Consigliere Istruttore designato rinviava la causa per la decisione all'udienza del 04.03.2025. assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc e successivamente sulle rassegnate difese rimetteva la causa in decisione.
5. L'appello è privo di fondamento.
Risulta anzitutto necessario premettere che l'appello effettivamente stride con il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., essendosi l'appellante per lo più limitato a ribadire quanto già esposto nell'ambito del procedimento di prime cure, non offrendo, al contempo, alcun argomento o anche semplice spunto critico concreto, per opinare quanto affermato di contrario avviso dal primo Giudice. Tuttavia dal complessivo tenore delle difese è sufficientemente agevole comprendere l'ambito del devolutum al presente grado e le ragioni di esso. In ogni caso va effettivamente dato atto che, come eccepito, l'appellante, dopo la prima udienza, ha limitato la sua difesa con la produzione delle sole note di precisazione delle conclusioni in data 23.01.2025 e, quindi, oltre il termine del 03.01.2025, e delle note di udienza ex art. 127ter cpc, con le quali non ha mosso alcuna specifica contestazione alle difese svolte dagli appellanti, con la conseguenza che all'odierna decisione può ben soccorrere anche l'evenienza della mancata specifica contestazione di cui all'art. 115 cpc, non rivestendo tali caratteristiche le contestazioni solo generiche e di stile, come avvenuto nel caso di specie. 6. affida le proprie censure a tre motivi di appello, contenenti più ragioni. Parte_1
6.1 Col primo motivo censura la sentenza, sostenendo che l'accoglimento della “eccezione preliminare avanzata dai convenuti Avvocati RA e circa la loro carenza di legittimazione CP_2 pagina 4 di 10 passiva” sarebbe affetta da “illogicità”, in quanto l'atto sarebbe stato confezionato dai due avvocati, che, quindi, avrebbero posto in essere l'attività materiale. 6.2 Col secondo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice avrebbe erroneamente valutato le prove. In particolare, l'appellante ritiene di aver dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, a mezzo della documentazione prodotta ed allegata al fascicolo di parte, la diffamazione perpetrata dai convenuti nei suoi confronti. Sostiene, infatti, di aver prodotto la querela presentata, in data 26.03.2021, alla quale sarebbero allegati gli scritti incriminati. Insiste in particolare negli “sbianchettamenti”, nell'essere “qualificato come parte di un giudizio a lui completamente estraneo”, nella inveritiera affermazione di aver riportato condanne a fronte di un certificato penale immacolato, posto che presso il Tribunale di Paola il processo, che lo riguardava, era ancora pendente.
6.3 Con il terzo ed ultimo motivo ritiene <eccessivamente sanzionatoria la comminatoria imposta dal Giudice di prime cure per un presunto “abuso dello strumento processuale” >>, essendosi egli limitato a formulare una domanda risarcitoria per condotte che riteneva lesive.
7. Preliminare al merito della causa è l'inquadramento giuridico dei fatti odierni nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. In proposito possono richiamarsi i principi giurisprudenziali enucleati in materia di violazione dell'art. 89 c.p.c. per l'identità di ratio con l'odierna fattispecie, posto che gli scritti offensivi sono avvenuti e riguardano una causa, in cui l'odierno appellante non era parte. Tale norma sancisce che «negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconveniente od offensive» e che, conseguentemente, «il Giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconveniente od offensive e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa». Secondo la giurisprudenza di legittimità, «la condanna al risarcimento del danno prevista dall'art. 89 c.p.c. è originata non solo dalla non inerenza delle frasi sconvenienti all'oggetto della lite, ma anche dalla loro eccedenza rispetto alle esigenze della difesa» [(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29193 del 12/11/2024 (Rv. 672668 - 01) che richiama n. 10916/2001 e Cass., S.U., n. 2579/1988]. Inoltre, a parer della Corte di Cassazione, sono da escludere «i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni» (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. n. 17325/2015). E, ancora, «nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art. 89 c.p.c. ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore e al decoro della controparte comporta l'obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa» (Cass. Sez. 3, sent. n. 10916/2001). 8. Tanto premesso in diritto, passando all'esame in fatto della vicenda de qua, la Corte ritiene condivisibili le ragioni sostanziali del primo giudice e l'iter motivazionale seguito ed opportuno esaminare i primi due motivi congiuntamente, in quanto intrinsecamente e logicamente connessi,
pagina 5 di 10 mostrandosi però necessaria una correzione della motivazione in diritto circa l'affermata carenza di legittimazione passiva dei due professionisti. Come già detto, la vicenda va inquadrata sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 cc e l'art. 89 cpc non è stato correttamente evocato dal Tribunale gravato, perché l'appellante non era parte di quel giudizio;
ciò nella doverosa ulteriore premessa che in ogni caso la questione, pur a voler seguire l'iter motivazionale della decisione, avrebbe dovuto riguardare il rigetto nel merito della domanda, posto che la legittimazione va indagata sotto il profilo della prospettazione attorea, la quale indubbiamente individua anche i due avvocati come autori dei fatti. 8.1 L'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che non fosse stata allegata alcuna prova a fondamento della lesività e offensività delle espressioni utilizzate dai due difensori. A fondamento della propria impugnazione, infatti, sostiene di aver allegato all'atto di citazione una querela, la quale attesterebbe, a suo dire, la prova del danno patito come conseguenza della condotta diffamatoria e falsificatoria realizzata dai convenuti. 8.2 A parer di questa Corte, la citata querela – sebbene effettivamente allegata all'atto di citazione in primo grado – nulla prova in ordine al danno asseritamente subito da Parte_1
Si rammenta, infatti, come la querela abbia semplicemente la funzione di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto di reato e di manifestare l'istanza di punizione in ordine allo stesso. Pertanto, dalla semplice allegazione della querela il Giudice civile non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda. In ogni caso, la querela presentata in data 26.03.2021 è utile al fine di individuare quelle pretese espressioni di disvalore, affermate come assolutamente diffamanti e calunniose, con le quali gli avvocati ME RA e si sarebbero espressi nell'atto di opposizione a precetto, CP_2 causa intentata a difesa della cliente Parte_2
Come chiaramente riportato dal Tribunale gravato al paragrafo IV « L'attore assume il contenuto diffamatorio delle espressioni lessicali utilizzate nella p. 15 della citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. In vero, in quel passo, la citazione si è limitata a testualmente dedurre che il g.es. dr. Per_1
(doc. 22) aveva “rigettato le eccezioni del padre della controparte, sempre il sig. Parte_1 Par condannando la conduttrice dell'immobile al pagamento del canone di locazione in favore di , in quanto in assenza di trascrizione di un'autonoma formalità, ha ritenuto il pagamento anticipato delle pigioni non opponibile alla procedura”. ». Infatti, il passaggio incriminato nella sua maggior ampiezza di contenuto, ciò per una miglior comprensione della vicenda, afferma « Il suddetto orientamento è altresì condiviso dal Tribunale di Modena, in persona del Giudice Dott.ssa (doc. n.22), la Per_1 quale, chiamata a pronunciarsi sull'opponibilità del canone di locazione dovuto per il “Lotto n. 1” della procedura esecutiva n. 188/2016 R.G.E. (ossia la medesima procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile per cui è causa) ha dapprima rigettato le eccezioni del padre della controparte, sempre il sig. condannando la conduttrice dell'immobile al pagamento del canone Parte_1 Par di locazione in favore di , in quanto in assenza di trascrizione di un'autonoma formalità, ha ritenuto il pagamento anticipato delle pigioni non opponibile alla procedura.». 8.3 Orbene, come correttamente statuito dal primo Giudice, le affermazioni di cui sopra sono del tutto inoffensive e per nulla diffamanti, trattandosi di semplici e basilari nozioni di diritto civile, nonché termini tecnici e giuridici diretti a fornire un'interpretazione dei fatti a sostegno della propria tesi giuridica. Inoltre, trattasi di terminologia utilizzata dallo stesso legislatore.
pagina 6 di 10 8.4 Nel giudizio d'opposizione a precetto, contente le asserite frasi offensive, gli odierni professionisti appellati erano i difensori della la quale eccepiva – ai sensi Parte_2 dell'art. 615, 1^ co., cpc – la nullità del contratto di locazione ultranovennale, stipulato tra la società e – figlio dell'odierno appellante – allegandone la simulazione Parte_5 Controparte_5 assoluta. Inoltre, la società opponente, a suffragio delle proprie allegazioni, produceva il decreto di sequestro preventivo in cui, ad avviso della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Paola, veniva considerato amministratore di fatto di ben ventiquattro società, tra le quali Parte_1 anche la venendo così indagato per vari gravi reati. Parte_5
Inoltre per quanto di maggior specifico interesse odierno, passando così ad esaminare l'asserito “falso da sbianchettamento” , il documento n. 22 prodotto nella summenzionata causa di opposizione a precetto, richiamato nella denuncia–querela del 26.6.2021, riguardava un provvedimento emesso dall'allora G.E. del Tribunale di Modena, Dott.ssa Giulia Lucchi, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 188/2016, contro la società di cui sempre CP_6 Parte_1 secondo quanto è emerso dal decreto di sequestro preventivo dell'11.12.2017, emesso nei confronti dello stesso attore, dal Gip del Tribunale di Paola, nel procedimento penale n. 2157/16 R.G. – n. 267/17 R.G. Gip, (doc. 5 comparsa di primo grado), risultava essere l'amministratore di fatto. La sentenza, oggi impugnata, così motiva «Assume ancora l'istante che il documento richiamato in quel passo e poi prodotto nel giudizio di opposizione all'esecuzione (doc. 22) presenterebbe “vari sbianchettamenti in entrambe le pagine”, che integrerebbero i delitti di falso materiale ed ideologico. È vero che l'ordinanza del g.es. presenta “vari sbianchettamenti”, ma Per_1 gli stessi sono stati, evidentemente, compiuti dalla difesa nell'ottica di oscurare dati sensibili, quali il nome della parte ed il suo IBAN di conto corrente. Consegue che tali alterazioni, che non incidono sul tenore del provvedimento giudiziario e sulla sua intellegibilità, non rappresentano certo falsificazioni ovvero alterazioni dotate di rilevanza penale.». È del tutto evidente come lo scarno motivo di appello non si misura affatto con questa icastica ratio decidendi e già solo per questa ragione non può che essere respinto. Tuttavia, come allegato dalle difese dei professionisti ed in parte anche da quella della Società appellata, senza alcuna presa di posizione da parte della difesa di parte appellante, «Orbene, il
“documento 22)”, come confermato anche dal Giudice a quo, deriva da un'apposita istanza inviata via PEC, in data 17.12.2020, dal Sig. – per il tramite dei propri legali – alla PEC del Parte_1
Tribunale di Modena, Ufficio esecuzioni, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 188/2016, avente come oggetto “rilievi e contestazioni a quanto scritto dal CTU e dal professionista delegato alla vendita”, istanza sottoscritta in ogni pagina nonché in calce, per conferma ed accettazione, proprio dal Sig. colui che oggi si definisce “estraneo all'atto de Parte_1 quo”. Al fine di fare emergere la totale infondatezza e temerarietà delle tesi attoree, gli scriventi producevano in sede di comparsa di costituzione e risposta, la suddetta istanza in cui si legge, a pagina 1: «Si è rivolto allo scrivente Avvocato il sig. , nato a [...] il Parte_1
03.01.1953 e residente in [...], considerato dall'accusa del procedimento n. 2157/2016 R.G.N.R. amministratore di fatto della società “ con sede Controparte_7 legale in Modena alla Via Giardini n. 1091 (P. iva e C.F. ), nonché socio della stessa» P.IVA_3
(doc. 6 comparsa di primo grado). Il “documento 22)”, quindi, non era altro che il provvedimento emesso il 29.12.2020 dalla Dott.ssa Giulia Lucchi, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 188/2016, anch'esso prodotto dai deducenti al momento della costituzione nel presente giudizio (cfr. pagina 7 di 10 doc. 7 comparsa), con cui quest'ultima rigettava i rilievi e le contestazioni avanzati «dalla società
in qualità di conduttrice dell'immobile di cui al lotto 1, sito in Modena, Via Giardini n. CP_7
605» (doc. 7 primo grado), per mezzo dell'istanza inviata da con la predetta PEC Parte_1 del 17.12.2020 (doc. 6 primo grado).» (Cfr, Comparsa di costituzione in appello pag. 10). 9. È piuttosto evidente a questo punto come anche il terzo motivo di appello non possa essere accolto, perché il comportamento processuale è oggettivamente frutto di evidente avventatezza nell'esercizio del diritto di azione. A tal proposito le ragioni di appello sono anche palesemente declinate in maniera vaga e generica e, quindi, in difetto del requisito della necessaria specificità dei motivi di appello, imposta dall'art. 342 cpc. Esse, peraltro, neppure si confrontano adeguatamente con la ratio decidendi, secondo la quale «V. Stante l'evidenziata condotta di abuso dello strumento processuale posta in essere da parte attrice, che ha agito in giudizio senza la normale prudenza, la stessa va sanzionata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., condannandola a corrispondere una somma equivalentemente determinata pari ad una quota parte delle spese processuali. In tal caso, la sanzione per abuso del processo ex art. 96, 3° comma, c.p.c. può essere “calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. 4 luglio 2019, n. 17.902; Cass. 20 novembre 2020, n. 26435)..» (Cfr, Sentenza pag. 5). Nel caso di specie, quindi il ha introdotto un giudizio rivelatosi privo totalmente di Parte_1 fondamento, perché complessivamente privi di sostanza sono gli elementi in fatto addotti e richiamati a sostegno di un intento che sfugge alla comprensione di ogni operatore del diritto e, quindi, si risolve all'evidenza in un uso strumentale le processo. Ha così costretto i contraddittori a difendersi in relazione al legittimo esercizio di attività professionale e a chiamare in causa con evidente dispendio di energie e di costi la Compagnia Assicurativa, avanzando peraltro una pretesa risarcitoria del tutto esorbitante e priva di ogni benchè minimo riscontro o giustificazione, quantificata nella misura di € 50.000,00.
10. Per le ragioni indicate, la Corte ritiene che le espressioni utilizzate non integrino il reato di diffamazione, rientrando nella normale dialettica processuale e nell'ambito del diritto di difesa, avendo i difensori utilizzato una forma espositiva corretta, ovverosia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione dell'agire altrui civilisticamente rilevante e priva di espressioni aggressive o offensive gratuite e distaccate dal ossia eccentriche rispetto al, contesto difensivo. Analogamente l'utilizzo del documento n. 22 non può integrare il delitto di falsità, evocato dall'appellante sotto il duplice profilo del falso ideologico e materiale. Pertanto, l'appello è destituito di fondamento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata, previa correzione limitata al titolo di responsabilità dei due professionisti.
11. Con il rigetto dell'appello, la Corte ritiene superflua ogni analisi circa la posizione della compagnia assicuratrice essendosi costituita al solo fine di richiedere il Controparte_3 rigetto dell'appello e, solo in via subordinata – in caso di accoglimento dell'appello – il rigetto della domanda di manleva e garanzia formulata dai convenuti. Inoltre non è secondario evidenziare come l'appellante non abbia impugnato la statuizione sulle relative spese addossategli.
12. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 55/2014 come da ultimo aggiornato dal DM147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
pagina 8 di 10 13. Richiamato anche quanto già dedotto a confutazione del terzo motivo di appello, sussistono anche oggi i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, terzo comma, c.p.c., attesa la finalità palesemente dilatoria e strumentale del presente appello –peraltro connotato da un'esposizione scarna e vuota di reale contenuto censorio, che spesso non si confronta neppure adeguatamente con la decisione gravata, nonostante la enunciazione in capi, articolandosi in motivi inconferenti– resa evidente dalla contrarietà degli assunti difensivi alla giurisprudenza consolidata, dalla manifesta inconsistenza giuridica delle censure e dalla evidente infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. SU n. 22405/2018 secondo cui «La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione»). 13.1 Accertata, quindi, la responsabilità ex art. 96, 3^ co., c.p.c., la Corte condanna altresì l'appellante al pagamento a favore degli appellati della somma che appare ragionevole ed equo determinare in euro 7.000,00, utilizzando quale parametro base quello delle spese di lite, come anche talora suggerito dalla giurisprudenza di legittimità [(Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012 (Rv. 624394-01); vedasi altresì anche Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 17902 del 04/07/2019 (Rv. 654437 – 01)]. 14. Ricorre inoltre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di DO LD e e CP_2 Parte_2 [...]
, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_3
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata, correggendone la motivazione nei limiti indicati in parte motiva;
pagina 9 di 10 -condanna al pagamento delle spese di lite in favore di DO Parte_1
LD e che liquida nella somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre spese CP_2 generali, IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento di euro 7.000,00 ex art. 96, 3^ co., c.p.c.;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2
che liquida nella somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA come per legge, con distrazione in favore del legale antistatario, oltre al pagamento di euro 7.000,00 ex art. 96, 3^ co., c.p.c.;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida nella somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_3 generali, IVA e CPA come per legge, oltre al pagamento di euro 7.000,00 ex art. 96, 3^ co., c.p.c.;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 14.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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