Decreto cautelare 30 agosto 2022
Ordinanza cautelare 12 settembre 2022
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00415/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Istituto Comprensivo “Bogliasco – Pieve Ligure – Sori” di Bogliasco (Ge), Commissione (-OMISSIS-), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1. degli esiti finali dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 2021/2022, contenuti in apposito documento redatto in data 28.6.2022, a firma del Presidente della Commissione, affisso all'albo scolastico dell'Istituto indicato in epigrafe il 28.6.2022, attraverso il quale -OMISSIS- è stato reso edotto di non aver superato l'esame di Stato;
2. del verbale n.11 della Commissione d'esame (consiglio della classe III N) relativo allo scrutinio finale, redatto in data 28.6.2022, a firma del Segretario nonché del Presidente della Commissione, conosciuto in data 12.8.2022, riportante la deliberazione di bocciatura dell'alunno;
3. del giudizio di bocciatura dell'alunno;
4. della scheda – verbale del candidato, redatta in data 28.6.2022, a firma del Presidente della Commissione, conosciuta in data 12.8.2022;
5. delle prove scritte e orali svolte dall'alunno durante gli esami di Stato, relativamente alle insufficienze riportate;
6. dei verbali n.4 e n.6 della sottocommissione d'esame, rispettivamente inerenti la correzione e la valutazione delle prove scritte e le operazioni di scrutinio, relativamente alle insufficienze riportate;
7. delle griglie e delle tabelle di valutazione delle prove svolte dal candidato;
8. del rigetto dell'istanza di riesame della valutazione dell'alunno, a firma del Dirigente scolastico (nota prot. n.-OMISSIS-;
9. di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (ivi incluso eventuale nuovo scrutinio finale), anche non conosciuto,
con domanda di risarcimento del danno subìto dai ricorrenti per effetto degli illegittimi provvedimenti impugnati.
con istanza di abbreviazione dei termini e di oscuramento dei dati personali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa IL NI; nessuno presente per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) -OMISSIS- ha impugnato il mancato superamento dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione 2021/2022 (scuola media) del figlio, unitamente ai verbali e alle valutazioni delle singole prove, articolando cinque motivi.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione delle disposizioni in materia di compilazione delle griglie di valutazioni, che non presentano la data, per cui non si può avere certezza del fatto che siano stati compilate prima della valutazione.
Nella seconda e terza censura deduce l’illegittimità delle operazioni di valutazioni per il mancato rispetto dei tempi e per l’assenza di discussione tra i componenti.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che il minore non sia stato esaminato sulla lingua straniera e sull’ educazione civica.
Nell’ultimo motivo lamenta il mancato rilascio della documentazione richiesta.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda cautelare veniva respinta, con la seguente motivazione:
“ Il Collegio rileva quanto segue.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che le griglie di valutazione delle prove scritte non siano state compilate il 15 e 16.6.2022 o comunque nell’immediatezza delle prove stesse.
Il motivo è infondato avuto riguardo al contenuto del verbale n 4 (sub doc n. 1 prod. Avvocatura dello Stato 1 settembre 2022) che attesta la avvenuta compilazione delle griglie nella immediatezza delle prove.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che il tempo che le sottocommissioni d’esame hanno dedicato alla correzione ed alla valutazione delle prove scritte non sarebbe stato adeguato atteso che in entrambi i giorni le correzioni sarebbero iniziate alle 13 e si sarebbero concluse alla stessa ora.
Il Collegio ritiene evidente come tale risultanza sia frutto di un evidente errore materiale nella verbalizzazione, dal momento che è impossibile che qualsiasi operazione possa concludersi nello stesso momento in cui inizia.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che le proposte di voto, una volta raccolte, vengono recepite acriticamente dalla commissione, senza discussioni sulle stesse.
Il motivo non è fondato.
Dalla lettura del verbale n. 11 del 28 giugno 2022 emerge che: ““Il Preside passa poi alla lettura dei voti finali (con eventuale lode) proposti per ciascun candidato dalle singole sottocommissioni, al termine della quale chiede se vi siano osservazioni da parte dei commissari. Non vengono avanzate osservazioni di alcun genere. Il Preside chiede che i voti proposti dalle sottocommissioni per i candidati vengano ratificati, per alzata di mano, dai membri della Commissione La Commissione approva all’unanimità i voti finali proposti”. (doc n. 3 prod. Avvocatura dello Stato 1 settembre 2022).
La collegialità del giudizio è stata garantita.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che il minore non sia stato esaminato sulla lingua straniera e sull’ educazione civica.
Anche questo motivo non è fondato.
Dalla scheda personale del candidato (sub doc. n. 4 prod. Avvocatura dello Stato 1 settembre 2022) si evince come l’alunno sia stato interrogato sia di lingua straniera che di educazione civica. Il verbale riporta anche l’oggetto dell’esame e la valutazione della performance dell’allievo.
Con il quinto motivo la ricorrente lamenta che non siano stati consegnati tutti i documenti richiesti. A tal riguardo occorre rilevare come tale pretesa possa essere tutelata mediante l’esercizio del diritto di accesso.
Di contro non risultano indicati i profili di censura aventi ad oggetto la valutazione della Commissione.
Il Collegio ritiene in definitiva che il ricorso non sia assistito da sufficienti elementi di fondatezza”.
In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha depositato la richiesta di passaggio in decisione; mentre la difesa erariale ha insistito nella domanda di rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 19 marzo 2026 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalla decisione della fase cautelare, condividendo le motivazioni.
2.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta che le griglie di valutazione delle prove scritte non siano state compilate il 15 e 16.6.2022 o comunque nell’immediatezza delle prove stesse, in quanto nelle griglie non è indicata nessuna data.
L’infondatezza del motivo emerge non solo dal verbale n. 1 del 14.6.2022, seduta durante la quale la Commissione definisce i criteri di valutazione, richiamando la normativa in materia, ma anche dal verbale n. 4 del 28.6.2022, in cui si attesta la avvenuta compilazione delle griglie nella immediatezza delle prove (cfr. doc. n. 1 e 2 della difesa erariale).
2.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che il tempo che le sottocommissioni d’esame hanno dedicato alla correzione e alla valutazione delle prove scritte non sarebbe stato adeguato atteso che in entrambi i giorni le correzioni sarebbero iniziate alle 13.00 e si sarebbero concluse alla stessa ora.
Non si può che confermare che i tempi riportati sono chiaramente frutto di un errore materiale nella verbalizzazione, richiamando sul punto dei tempi di correzione l’orientamento consolidato, secondo cui il tempo dedicato ad ogni correzione è un profilo non sindacabile in sede di legittimità, in quanto manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di leggi o di regolamenti, dei tempi da dedicare all’esame dei singoli alunni; inoltre, non è possibile, di norma, stabilire quali alunni abbiano fruito di maggiore o minore tempo per la valutazione.
I calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero degli alunni esaminati, salvi casi di anomalia, che non sono stati dedotti, né risultano dalla documentazione depositata dall’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 18/07/2022, n. 6140).
2.3 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che sulle proposte di voto non vi sarebbe stata discussione.
Anche questo motivo è infondato, in quanto dall’esame del verbale n. 11 del 28 giugno 2022, già richiamato in sede cautelare, emerge che “ Il Preside passa poi alla lettura dei voti finali (con eventuale lode) proposti per ciascun candidato dalle singole sottocommissioni, al termine della quale chiede se vi siano osservazioni da parte dei commissari. Non vengono avanzate osservazioni di alcun genere. Il Preside chiede che i voti proposti dalle sottocommissioni per i candidati vengano ratificati, per alzata di mano, dai membri della Commissione La Commissione approva all’unanimità i voti finali proposti ”. (doc n. 3 della difesa erariale).
Essendovi stata una votazione all’unanimità, non si rendeva necessario riportare gli interventi dei singoli docenti, che devono essere verbalizzati solo quando si delibera a maggioranza.
2.4 L’infondatezza del quarto motivo emerge documentalmente dalla scheda dello studente, (doc. n. 4 depositato dall’Amministrazione), in cui si riportano le materie oggetto dell’interrogazione, tra cui inglese e francese ed educazione civica.
2.5 Rispetto al mancato rilascio dei documenti richiesti, la ricorrente aveva la possibilità di presentare domanda ex art. 116 comma 2 c.p.a.
In ogni caso nel costituirsi in giudizio l’Amministrazione ha depositato tutta la documentazione relativa all’esame sostenuto dallo studente.
III) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP AR, Presidente
IL NI, Consigliere, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL NI | PP AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.