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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12420/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Alberto Pugliese, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Di CP_1
Flora, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, e dall'avv. Enrico Maria Buonfantino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
appellata
NONCHÉ
in persona del Sindaco l.r.p.t., con il Controparte_2
patrocinio degli avv.ti Carlo Rosella, giusta procura generale alle liti del
22.5.2020, e Valeria Cigliano, giusta procura generale alle liti del 15.9.2022
appellato
***
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa per violazione del
C.d.S. (art. 7 D. Lgs. 150/2011)
Pagina 1 di 7 Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 15.10.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato il 21.12.2018, ha CP_1
evocato in giudizio, dinnanzi l' Giudice di Pace di Napoli, CP_3
l' e il proponendo Controparte_4 Controparte_2
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0712018004874725000,
notificata in data 13.12.2018, relativa a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, elevate al 2014.
A fondamento della domanda, l'attrice ha eccepito: di avere tempestivamente versato, il giorno di avvenuta notificazione degli stessi, le somme richieste nei verbali di contravvenzione, recanti n. VE PU e C.F._1
VE PU 9948/14; ove la cartella fosse riferita ad altri verbali, di non aver mai ricevuto valida notificazione degli stessi.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella opposta.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto Controparte_4
della spiegata domanda, attesa la sua inammissibilità e infondatezza.
Il si costituiva in giudizio domandando il rigetto Controparte_2
della domanda, in considerazione della regolarità della notifica dei verbali di accertamento.
Con la sentenza n. 45424/19, pronunciata il 25.09.19 e pubblicata il
29.10.19, il Giudice di Pace di Napoli, in considerazione dell'illegittimità
della notificazione eseguita dal concessionario a mani del portiere dello
Pagina 2 di 7 stabile, priva dell'attestazione di avere compiuto vane ricerche delle altre persone indicate dall'art. 139 c.p.c., ha accolto il ricorso annullando la cartella di pagamento impugnata, con condanna dell'Agente della
Riscossione alle refusione delle spese di lite e compensazione tra la ricorrente e il Controparte_2
Avverso la suindicata pronuncia, in data 11.6.2020, ha proposto appello l' , deducendo;
1) la ritualità della Controparte_4
notifica della cartella opposta e dei verbali;
2) l'erronea condanna al pagamento delle spese di giudizio, che avrebbero dovuto gravare, in ogni caso, sul solo ente creditore.
Costituitasi in giudizio, ha domandato la conferma CP_1
integrale della sentenza gravata, attesa l'inammissibilità nonché infondatezza dell'atto di appello.
Il aderendo al motivo d'appello con il quale si Controparte_2
evidenzia la regolarità della notifica della cartella di pagamento, ha domandato la riforma del provvedimento, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 15.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
2. La domanda proposta da è stata correttamente CP_1
qualificata ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 150/2011, che disciplina l'opposizione al verbale di accertamento di sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. Sebbene, infatti, l'opponente sia stata già destinataria della relativa cartella di pagamento, ella è infatti ammesso, ove non abbia
Pagina 3 di 7 ricevuto regolare notifica dei prodromici verbali di contravvenzione al
C.d.S., a promuovere opposizione ex art. 7 del D. Lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.
Viene infatti qui in rilievo il principio di diritto espresso dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080/2017:
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione
di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del
codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1
settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione
ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il
primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in
ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo
verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine
per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta
giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
Come emerge dalla documentazione prodotta, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata in data 13.12.2018, mentre il ricorso di primo grado è stato ritualmente depositato il 21.12.18, nel rispetto, dunque, del termine massimo di giorni trenta, prescritto dalla suindicata norma.
Tanto premesso, va rimarcato che il primo motivo di appello, laddove l'istante si dilunga sulla corretta notificazione della cartella esattoriale, non appare correttamente focalizzato sulle ragioni della decisione adottata dal primo giudice.
Queste, infatti, sebbene, invero, stringatamente enunciate, alludono all'irregolare notificazione dei verbali di accertamento, sulla quale soltanto si
Pagina 4 di 7 era soffermato l'opponente nell'atto introduttivo, non già alle modalità di notificazione della cartella esattoriale, sulla quale nessuna eccezione è mai stata svolta dalla . CP_1
È, invero, astrattamente condivisibile quanto asserito dal della riscossione circa la regolarità della notificazione della CP_5
cartella esattoriale, ovverosia che questa, potendo avvenire, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/73, con il semplice invio di raccomandata con avviso di ricevimento, sia disciplinata dalle norme sul servizio postale anziché da quelle contenute negli artt. 139 e ss. c.p.c., e che possa dunque essere eseguita a mani del portiere dello stabile ove risiede il destinatario, senza necessità di una relazione di notifica che dia atto di vane ricerche delle persone indicate dall'art. 139 (v. Cass. VI-V, n. 12742/22).
Ciò, tuttavia, è irrilevante ai fini della decisione, con la quale, in adesione alla domanda introduttiva, è stata accertata la nullità di atti diversi,
ovverosia delle notificazioni dei verbali di accertamento, con la conseguenza,
invero non chiaramente esplicitata dal primo giudice nei suoi successivi passaggi logico giuridici, che il credito sanzionatorio debba intendersi estinto ex art. 201, c. V, c.p.c.
2.1. L'appellante ha altresì dedotto la corretta notificazione dei verbali di accertamento.
Invero, dall'esame degli avvisi di ricevimento attestanti il recapito di detti atti all'opponente, non sembra potersi trarre la medesima conclusione cui è giunto il giudice di pace.
Essi, infatti, attestano la consegna del plico raccomandato al portiere
“in assenza del destinatario e delle persone abilitate”. Così facendo,
Pagina 5 di 7 l'ufficiale postale ha osservato i dettami dell'art. 139 c.p.c. – o, meglio,
dell'art. 7, c. II, l. n. 890/82 in tema di notificazioni a mezzo posta –, avendo compiutamente dato atto del mancato rinvenimento di tutte le persone preferenzialmente indicate dalla legge come consegnatari del plico.
La giurisprudenza consolidatasi in materia (Cass, S.U. Sent. n.
11332/05; Cass., Sez. III, Sent. n. 24536/09) appare pertanto rispettata.
Non può per tale ragione condividersi la decisione assunta in primo grado, che dev'essere di conseguenza riformata.
2.2. L'appellata ha altresì dedotto di avere tempestivamente pagato l'ammontare delle sanzioni comminatele dal che non Controparte_2
avrebbe pertanto ragione di procedere a esecuzione nei suoi confronti.
Tale circostanza, tuttavia, è rimasta priva di dimostrazione, non avendo ella prodotto alcuna prova che la attesti.
Non sono invero presenti agli atti i fascicoli di parte del primo grado,
non avendo la cancelleria del giudice a quo provveduto a trasmettere né essi né il fascicolo d'ufficio, pure richiesto dal tribunale.
Tuttavia, nonostante l'invito, rivolto alle parti con ordinanza dell'11.4.2023, alla ricostruzione della propria produzione di primo grado, la
, al contrario del e dell'appellante, nulla ha CP_1 Controparte_2
depositato.
Poiché l'onere di dimostrare l'estinzione del debito, con il pagamento o con altro mezzo, grava sull'obbligato, esso non può in definitiva ritenersi assolto.
4. Le spese di entrambi i gradi giudizio, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di e del Controparte_4 CP_1 Controparte_2
per la riforma della sentenza n. 45424/19, emessa dal Giudice di Pace di
Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
2. condanna alla refusione delle spese di lite in CP_1
favore di e del Parte_1 CP_2
liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 1.100,00 a €
[...]
5.200,01), per ciascuno di essi, in € 500,00 per compensi del primo grado e in ulteriori € 850,00 per compensi del secondo grado, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 4.2.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12420/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Alberto Pugliese, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Di CP_1
Flora, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, e dall'avv. Enrico Maria Buonfantino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
appellata
NONCHÉ
in persona del Sindaco l.r.p.t., con il Controparte_2
patrocinio degli avv.ti Carlo Rosella, giusta procura generale alle liti del
22.5.2020, e Valeria Cigliano, giusta procura generale alle liti del 15.9.2022
appellato
***
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa per violazione del
C.d.S. (art. 7 D. Lgs. 150/2011)
Pagina 1 di 7 Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 15.10.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato il 21.12.2018, ha CP_1
evocato in giudizio, dinnanzi l' Giudice di Pace di Napoli, CP_3
l' e il proponendo Controparte_4 Controparte_2
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0712018004874725000,
notificata in data 13.12.2018, relativa a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, elevate al 2014.
A fondamento della domanda, l'attrice ha eccepito: di avere tempestivamente versato, il giorno di avvenuta notificazione degli stessi, le somme richieste nei verbali di contravvenzione, recanti n. VE PU e C.F._1
VE PU 9948/14; ove la cartella fosse riferita ad altri verbali, di non aver mai ricevuto valida notificazione degli stessi.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella opposta.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto Controparte_4
della spiegata domanda, attesa la sua inammissibilità e infondatezza.
Il si costituiva in giudizio domandando il rigetto Controparte_2
della domanda, in considerazione della regolarità della notifica dei verbali di accertamento.
Con la sentenza n. 45424/19, pronunciata il 25.09.19 e pubblicata il
29.10.19, il Giudice di Pace di Napoli, in considerazione dell'illegittimità
della notificazione eseguita dal concessionario a mani del portiere dello
Pagina 2 di 7 stabile, priva dell'attestazione di avere compiuto vane ricerche delle altre persone indicate dall'art. 139 c.p.c., ha accolto il ricorso annullando la cartella di pagamento impugnata, con condanna dell'Agente della
Riscossione alle refusione delle spese di lite e compensazione tra la ricorrente e il Controparte_2
Avverso la suindicata pronuncia, in data 11.6.2020, ha proposto appello l' , deducendo;
1) la ritualità della Controparte_4
notifica della cartella opposta e dei verbali;
2) l'erronea condanna al pagamento delle spese di giudizio, che avrebbero dovuto gravare, in ogni caso, sul solo ente creditore.
Costituitasi in giudizio, ha domandato la conferma CP_1
integrale della sentenza gravata, attesa l'inammissibilità nonché infondatezza dell'atto di appello.
Il aderendo al motivo d'appello con il quale si Controparte_2
evidenzia la regolarità della notifica della cartella di pagamento, ha domandato la riforma del provvedimento, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 15.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
2. La domanda proposta da è stata correttamente CP_1
qualificata ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 150/2011, che disciplina l'opposizione al verbale di accertamento di sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. Sebbene, infatti, l'opponente sia stata già destinataria della relativa cartella di pagamento, ella è infatti ammesso, ove non abbia
Pagina 3 di 7 ricevuto regolare notifica dei prodromici verbali di contravvenzione al
C.d.S., a promuovere opposizione ex art. 7 del D. Lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.
Viene infatti qui in rilievo il principio di diritto espresso dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080/2017:
“L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione
di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del
codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1
settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione
ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il
primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in
ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo
verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine
per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta
giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
Come emerge dalla documentazione prodotta, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata in data 13.12.2018, mentre il ricorso di primo grado è stato ritualmente depositato il 21.12.18, nel rispetto, dunque, del termine massimo di giorni trenta, prescritto dalla suindicata norma.
Tanto premesso, va rimarcato che il primo motivo di appello, laddove l'istante si dilunga sulla corretta notificazione della cartella esattoriale, non appare correttamente focalizzato sulle ragioni della decisione adottata dal primo giudice.
Queste, infatti, sebbene, invero, stringatamente enunciate, alludono all'irregolare notificazione dei verbali di accertamento, sulla quale soltanto si
Pagina 4 di 7 era soffermato l'opponente nell'atto introduttivo, non già alle modalità di notificazione della cartella esattoriale, sulla quale nessuna eccezione è mai stata svolta dalla . CP_1
È, invero, astrattamente condivisibile quanto asserito dal della riscossione circa la regolarità della notificazione della CP_5
cartella esattoriale, ovverosia che questa, potendo avvenire, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/73, con il semplice invio di raccomandata con avviso di ricevimento, sia disciplinata dalle norme sul servizio postale anziché da quelle contenute negli artt. 139 e ss. c.p.c., e che possa dunque essere eseguita a mani del portiere dello stabile ove risiede il destinatario, senza necessità di una relazione di notifica che dia atto di vane ricerche delle persone indicate dall'art. 139 (v. Cass. VI-V, n. 12742/22).
Ciò, tuttavia, è irrilevante ai fini della decisione, con la quale, in adesione alla domanda introduttiva, è stata accertata la nullità di atti diversi,
ovverosia delle notificazioni dei verbali di accertamento, con la conseguenza,
invero non chiaramente esplicitata dal primo giudice nei suoi successivi passaggi logico giuridici, che il credito sanzionatorio debba intendersi estinto ex art. 201, c. V, c.p.c.
2.1. L'appellante ha altresì dedotto la corretta notificazione dei verbali di accertamento.
Invero, dall'esame degli avvisi di ricevimento attestanti il recapito di detti atti all'opponente, non sembra potersi trarre la medesima conclusione cui è giunto il giudice di pace.
Essi, infatti, attestano la consegna del plico raccomandato al portiere
“in assenza del destinatario e delle persone abilitate”. Così facendo,
Pagina 5 di 7 l'ufficiale postale ha osservato i dettami dell'art. 139 c.p.c. – o, meglio,
dell'art. 7, c. II, l. n. 890/82 in tema di notificazioni a mezzo posta –, avendo compiutamente dato atto del mancato rinvenimento di tutte le persone preferenzialmente indicate dalla legge come consegnatari del plico.
La giurisprudenza consolidatasi in materia (Cass, S.U. Sent. n.
11332/05; Cass., Sez. III, Sent. n. 24536/09) appare pertanto rispettata.
Non può per tale ragione condividersi la decisione assunta in primo grado, che dev'essere di conseguenza riformata.
2.2. L'appellata ha altresì dedotto di avere tempestivamente pagato l'ammontare delle sanzioni comminatele dal che non Controparte_2
avrebbe pertanto ragione di procedere a esecuzione nei suoi confronti.
Tale circostanza, tuttavia, è rimasta priva di dimostrazione, non avendo ella prodotto alcuna prova che la attesti.
Non sono invero presenti agli atti i fascicoli di parte del primo grado,
non avendo la cancelleria del giudice a quo provveduto a trasmettere né essi né il fascicolo d'ufficio, pure richiesto dal tribunale.
Tuttavia, nonostante l'invito, rivolto alle parti con ordinanza dell'11.4.2023, alla ricostruzione della propria produzione di primo grado, la
, al contrario del e dell'appellante, nulla ha CP_1 Controparte_2
depositato.
Poiché l'onere di dimostrare l'estinzione del debito, con il pagamento o con altro mezzo, grava sull'obbligato, esso non può in definitiva ritenersi assolto.
4. Le spese di entrambi i gradi giudizio, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di e del Controparte_4 CP_1 Controparte_2
per la riforma della sentenza n. 45424/19, emessa dal Giudice di Pace di
Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
2. condanna alla refusione delle spese di lite in CP_1
favore di e del Parte_1 CP_2
liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da € 1.100,00 a €
[...]
5.200,01), per ciascuno di essi, in € 500,00 per compensi del primo grado e in ulteriori € 850,00 per compensi del secondo grado, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 4.2.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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