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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/11/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1874 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2 domiciliata elettivamente in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, nello studio dell'Avv.
LO FA che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.08.2024, la chiedeva al Tribunale Parte_3 di:
«accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti del Sig. e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 condannare quest'ultimo al pagamento della total somma di € 8.041,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data del 13.11.2020 e sino al dì dell'effettivo saldo
Con vittoria di spese e competenze di lite».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti, in causa il Giudice non può fissare TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251 ha, invero, precisato che “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte'”.
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 20/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
2 di 2
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1874 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2 domiciliata elettivamente in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, nello studio dell'Avv.
LO FA che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.08.2024, la chiedeva al Tribunale Parte_3 di:
«accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti del Sig. e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 condannare quest'ultimo al pagamento della total somma di € 8.041,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data del 13.11.2020 e sino al dì dell'effettivo saldo
Con vittoria di spese e competenze di lite».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti, in causa il Giudice non può fissare TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251 ha, invero, precisato che “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte'”.
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 20/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
2 di 2