Articolo 74 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 73Articolo 75
Versione
27 settembre 1941
Art. 74.

I salariati degli Istituti indicati alla lettera f) del precedente art. 5 hanno facolta' di chiedere la regolarizzazione dell'iscrizione alla Cassa di preyidenza, anche per il periodo intercedente tra la data da cui l'Istituto ha cessato di essere obbligatoriamente soggetto alla Cassa e quella della entrata in vigore del presente Ordinamento, assoggettandosi al versamento, a proprio carico, dell'intero contributo relativo, salvo volontario concorso dell'Ente, e dell'interesse cinque per cento fino alla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, purche' nel periodo sopra indicato abbiano sempre prestato servizio nell'Istituto medesimo.

Le iscrizioni di fatto che fossero gia' state effettuate nel periodo sa accennato si considerano consolidate a favore dei salariati.

La domanda d'iscrizione facoltativa, con regolarizzazione di cui al precedente primo comma, deve essere presentata nel termine perentorio di due anni dalla pubblicazione del presente Ordinamento.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941