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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/10/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1034/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. LO BUE IRENE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. ROMALLO FRANCESCA;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2016/17, 2017/18. 2018/19, 2019/20,
2020/21.
pagina 1 di 9 Parte ricorrente sosteneva di non aver integralmente fruito delle ferie maturate, di non averle richieste, di non essere stata informata della possibilità di goderne durante i periodi di sospensione delle lezioni e di non essere stata avvisata delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione. Riteneva, pertanto, che tale mancato godimento non potesse considerarsi frutto di una scelta consapevole.
Il ricorso richiamava le disposizioni normative e contrattuali, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, per sostenere che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisse un diritto fondamentale e che il datore di lavoro fosse tenuto a garantire al lavoratore la possibilità effettiva di esercitarlo. In particolare, si richiamava il principio secondo cui la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva poteva essere ammesso solo qualora il datore dimostrasse di aver invitato il lavoratore a fruirne, informandolo delle conseguenze della mancata richiesta. Si evidenziava inoltre che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il docente continuava a svolgere attività funzionali all'insegnamento e rimaneva a disposizione dell'istituto, non potendosi considerare automaticamente in ferie.
Considerazioni analoghe valevano in relazione ai 4 giorni di festività soppresse.
L'importo complessivo preteso da parte ricorrente era pari ad € 4.145,10.
L'Amministrazione resistente, si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese di parte ricorrente.
L'Amministrazione sosteneva che il diritto alle ferie fosse ben noto a ogni lavoratore e che non fosse necessario alcun avviso specifico da parte del datore di lavoro. Si richiamava il principio dell'ignoranza della legge non scusabile. Si evidenziava che, secondo la normativa vigente, le ferie dovessero essere fruite nei periodi di sospensione delle lezioni e che la monetizzazione fosse consentita pagina 2 di 9 solo nei limiti della differenza tra i giorni spettanti e quelli in cui fosse consentito fruirne. Si richiamavano le disposizioni del CCNL e le circolari ministeriali, nonché la normativa nazionale e comunitaria, per sostenere che la mancata fruizione delle ferie fosse imputabile alla docente, che avrebbe dovuto presentare apposita richiesta al termine di ciascun contratto.
In conclusione, l'Amministrazione chiedeva il rigetto integrale del ricorso, sostenendo che la docente non avesse diritto ad alcuna indennità.
***
1. Il d.l. 95/2012, (conv. con L. 07.08.2012, n. 135), all'art. 5, comma 8, prevede che
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”.
La fruizione delle ferie per i pubblici dipendenti è quindi non solo un diritto ma anche un dovere e le ferie non godute non sono monetizzabili, neppure alla fine del rapporto di lavoro. Il rigore della previsione è stato però temperato dalla
Corte Costituzionale, che ha reputato il divieto di monetizzazione alla cessazione del rapporto di lavoro non applicabile quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia (Corte cost. n.
95/2016).
pagina 3 di 9 2. Per il personale scolastico vale una disciplina speciale, introdotta con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54-56. Il comma 54, applicabile indifferentemente per il personale docente di ruolo e a tempo determinato, prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Per questo personale è quindi direttamente la legge a stabilire l'ambito temporale entro il quale le ferie vanno godute, costituito dai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con la sola eccezione di sei giorni fruibili anche in altri periodi, purchè “a costo zero”.
La legge n. 228/2012, con il comma 55 dell'art. 1, ha poi introdotto una previsione che, in deroga alla regola generale di non monetizzazione delle ferie non godute, prevede che l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.».
Mentre per il personale di ruolo (e quello precario impegnato per tutto l'anno scolastico, fino al 30/08) non è possibile monetizzarle, per quello a termine (al 30 giugno o per un tempo più breve), la monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto di lavoro è possibile, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Quindi non pagina 4 di 9 incondizionatamente, ma solo nella misura della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui era possibile al personale godere delle ferie.
3. E' pacifico che la ricorrente non abbia mai chiesto di usufruire delle ferie e che l'Amministrazione non abbia mai adottato alcun provvedimento d'ufficio al riguardo.
4. Secondo l'amministrazione resistente poiché la monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto di lavoro è possibile, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, ciò che rileva non è che l'interessato abbia fatto o meno domanda di ferie bensì che egli abbia avuto l'astratta facoltà di fruirle. Pertanto, se il periodo di sospensione delle lezioni ricompreso nel periodo di vigenza del contratto individuale comprende un numero di giorni superiore ai giorni di ferie maturati, il docente non ha diritto alla monetizzazione, anche se alcuna domanda di ferie ha proposto o alcun provvedimento d'ufficio è stato adottato.
E, in effetti, se si scomputassero dai giorni di ferie maturati da parte ricorrente tutti i giorni di sospensione delle lezioni (dal 1° settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche fissata dal calendario scolastico regionale o anche come stabilito da ogni istituzione scolastica sulla base dei margini di autonomia previsti dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; durante la sospensione delle lezioni per lo svolgimento delle elezioni politiche, amministrative o referendari;
durante la sospensione delle lezioni per lo svolgimento di concorsi;
durante la sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie e pasquali;
tra il termine delle lezioni fissato dal calendario scolastico regionale e il 30 giugno) ella avrebbe azzerato il proprio diritto alle ferie.
5. La ricorrente coglie però nel segno eccependo l'incompatibilità della tesi di parte resistente con l'ordinamento comunitario e segnatamente con l'art. 7, della pagina 5 di 9 Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Rilevano al riguardo le pronunce della Corte di Giustizia nonché la pronuncia della Corte di Cassazione n. 14268/2022 e seguenti fino, attualmente, a Cass.
28587/2024.
La Suprema Corte di Cassazione ha espressamente escluso la possibilità di reputare il docente precario in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni nonostante la mancanza di alcuna domanda e l'assenza di iniziative qualificate del datore di lavoro, richiamando la CGUE, Grande sezione che, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Secondo la Suprema Corte (n. 14268/2022), “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come
pagina 6 di 9 integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Inoltre, “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art.
1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.”
(Cass. 16715/2024).
pagina 7 di 9 6. In definitiva, il principio di autoresponsabilità a cui la resistente fa riferimento, opera a condizione che il datore di lavoro abbia responsabilmente programmato le ferie dei propri dipendenti avvisandoli delle conseguenze del loro mancato godimento.
Ciò che nel caso in esame non risulta dimostrato.
7. Nuovo conteggio della ricorrente.
La difesa ricorrente ha elaborato un nuovo conteggio sulla scorta dei rilievi formulati dall'Amministrazione concernenti i giorni di chiusura dell'istituto scolastico, nei quali non poteva essere richiesta la prestazione lavorativa. La domanda si riduce in tal modo ad € 2198,09.
8. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è respinta perché tardiva. Va respinta pure l'eccezione concernente i periodi di malattia che,, come noto sospendono di regola il periodo di ferie (v. Cass. 1947/1998), non avendo la resistente allegato e provato la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di € 2198,09 in favore della ricorrente.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €
1314,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Pesaro, 22.10.2025
IL GIUDICE
pagina 8 di 9
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1034/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. LO BUE IRENE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. ROMALLO FRANCESCA;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2016/17, 2017/18. 2018/19, 2019/20,
2020/21.
pagina 1 di 9 Parte ricorrente sosteneva di non aver integralmente fruito delle ferie maturate, di non averle richieste, di non essere stata informata della possibilità di goderne durante i periodi di sospensione delle lezioni e di non essere stata avvisata delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione. Riteneva, pertanto, che tale mancato godimento non potesse considerarsi frutto di una scelta consapevole.
Il ricorso richiamava le disposizioni normative e contrattuali, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, per sostenere che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisse un diritto fondamentale e che il datore di lavoro fosse tenuto a garantire al lavoratore la possibilità effettiva di esercitarlo. In particolare, si richiamava il principio secondo cui la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva poteva essere ammesso solo qualora il datore dimostrasse di aver invitato il lavoratore a fruirne, informandolo delle conseguenze della mancata richiesta. Si evidenziava inoltre che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il docente continuava a svolgere attività funzionali all'insegnamento e rimaneva a disposizione dell'istituto, non potendosi considerare automaticamente in ferie.
Considerazioni analoghe valevano in relazione ai 4 giorni di festività soppresse.
L'importo complessivo preteso da parte ricorrente era pari ad € 4.145,10.
L'Amministrazione resistente, si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese di parte ricorrente.
L'Amministrazione sosteneva che il diritto alle ferie fosse ben noto a ogni lavoratore e che non fosse necessario alcun avviso specifico da parte del datore di lavoro. Si richiamava il principio dell'ignoranza della legge non scusabile. Si evidenziava che, secondo la normativa vigente, le ferie dovessero essere fruite nei periodi di sospensione delle lezioni e che la monetizzazione fosse consentita pagina 2 di 9 solo nei limiti della differenza tra i giorni spettanti e quelli in cui fosse consentito fruirne. Si richiamavano le disposizioni del CCNL e le circolari ministeriali, nonché la normativa nazionale e comunitaria, per sostenere che la mancata fruizione delle ferie fosse imputabile alla docente, che avrebbe dovuto presentare apposita richiesta al termine di ciascun contratto.
In conclusione, l'Amministrazione chiedeva il rigetto integrale del ricorso, sostenendo che la docente non avesse diritto ad alcuna indennità.
***
1. Il d.l. 95/2012, (conv. con L. 07.08.2012, n. 135), all'art. 5, comma 8, prevede che
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”.
La fruizione delle ferie per i pubblici dipendenti è quindi non solo un diritto ma anche un dovere e le ferie non godute non sono monetizzabili, neppure alla fine del rapporto di lavoro. Il rigore della previsione è stato però temperato dalla
Corte Costituzionale, che ha reputato il divieto di monetizzazione alla cessazione del rapporto di lavoro non applicabile quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore, come nel caso della malattia (Corte cost. n.
95/2016).
pagina 3 di 9 2. Per il personale scolastico vale una disciplina speciale, introdotta con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54-56. Il comma 54, applicabile indifferentemente per il personale docente di ruolo e a tempo determinato, prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Per questo personale è quindi direttamente la legge a stabilire l'ambito temporale entro il quale le ferie vanno godute, costituito dai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici, con la sola eccezione di sei giorni fruibili anche in altri periodi, purchè “a costo zero”.
La legge n. 228/2012, con il comma 55 dell'art. 1, ha poi introdotto una previsione che, in deroga alla regola generale di non monetizzazione delle ferie non godute, prevede che l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.».
Mentre per il personale di ruolo (e quello precario impegnato per tutto l'anno scolastico, fino al 30/08) non è possibile monetizzarle, per quello a termine (al 30 giugno o per un tempo più breve), la monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto di lavoro è possibile, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Quindi non pagina 4 di 9 incondizionatamente, ma solo nella misura della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui era possibile al personale godere delle ferie.
3. E' pacifico che la ricorrente non abbia mai chiesto di usufruire delle ferie e che l'Amministrazione non abbia mai adottato alcun provvedimento d'ufficio al riguardo.
4. Secondo l'amministrazione resistente poiché la monetizzazione delle ferie non godute alla fine del contratto di lavoro è possibile, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, ciò che rileva non è che l'interessato abbia fatto o meno domanda di ferie bensì che egli abbia avuto l'astratta facoltà di fruirle. Pertanto, se il periodo di sospensione delle lezioni ricompreso nel periodo di vigenza del contratto individuale comprende un numero di giorni superiore ai giorni di ferie maturati, il docente non ha diritto alla monetizzazione, anche se alcuna domanda di ferie ha proposto o alcun provvedimento d'ufficio è stato adottato.
E, in effetti, se si scomputassero dai giorni di ferie maturati da parte ricorrente tutti i giorni di sospensione delle lezioni (dal 1° settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche fissata dal calendario scolastico regionale o anche come stabilito da ogni istituzione scolastica sulla base dei margini di autonomia previsti dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; durante la sospensione delle lezioni per lo svolgimento delle elezioni politiche, amministrative o referendari;
durante la sospensione delle lezioni per lo svolgimento di concorsi;
durante la sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie e pasquali;
tra il termine delle lezioni fissato dal calendario scolastico regionale e il 30 giugno) ella avrebbe azzerato il proprio diritto alle ferie.
5. La ricorrente coglie però nel segno eccependo l'incompatibilità della tesi di parte resistente con l'ordinamento comunitario e segnatamente con l'art. 7, della pagina 5 di 9 Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Rilevano al riguardo le pronunce della Corte di Giustizia nonché la pronuncia della Corte di Cassazione n. 14268/2022 e seguenti fino, attualmente, a Cass.
28587/2024.
La Suprema Corte di Cassazione ha espressamente escluso la possibilità di reputare il docente precario in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni nonostante la mancanza di alcuna domanda e l'assenza di iniziative qualificate del datore di lavoro, richiamando la CGUE, Grande sezione che, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Secondo la Suprema Corte (n. 14268/2022), “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come
pagina 6 di 9 integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla
Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Inoltre, “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art.
1 della legge n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.”
(Cass. 16715/2024).
pagina 7 di 9 6. In definitiva, il principio di autoresponsabilità a cui la resistente fa riferimento, opera a condizione che il datore di lavoro abbia responsabilmente programmato le ferie dei propri dipendenti avvisandoli delle conseguenze del loro mancato godimento.
Ciò che nel caso in esame non risulta dimostrato.
7. Nuovo conteggio della ricorrente.
La difesa ricorrente ha elaborato un nuovo conteggio sulla scorta dei rilievi formulati dall'Amministrazione concernenti i giorni di chiusura dell'istituto scolastico, nei quali non poteva essere richiesta la prestazione lavorativa. La domanda si riduce in tal modo ad € 2198,09.
8. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è respinta perché tardiva. Va respinta pure l'eccezione concernente i periodi di malattia che,, come noto sospendono di regola il periodo di ferie (v. Cass. 1947/1998), non avendo la resistente allegato e provato la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di € 2198,09 in favore della ricorrente.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €
1314,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Pesaro, 22.10.2025
IL GIUDICE
pagina 8 di 9
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 9 di 9