Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 698/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice
dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 698/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to RIGNANESE MATTEO giusta procura in Parte_1
atti;
RICORRENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to MOSCATELLI GIUSEPPINA, giusta Controparte_1 procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note congiunte depositate dalle parti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 2750/2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione tra le parti, le quali hanno contratto matrimonio in Monte Sant'Angelo in data 13 agosto 1998 (trascritto al n.
99, parte II, serie B, Comune di Foggia) e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali connessi alla separazione e, all'udienza del 3 marzo 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per
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Il P.M. ha rassegnato parere favorevole in data 7 marzo 2025.
Il Tribunale rileva che le condizioni così concordate dalle parti, le quali hanno sottoscritto personalmente i patti della separazione in data 3 gennaio 2025, devono considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni congiunte, che i coniugi stessi hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali. Tali condizioni appaiono conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della separazione dei coniugi, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti, anche alla luce della vigente disciplina legislativa, come novellata di recente dalla L. n
54/2006.
Si ritiene inoltre che i motivi della decisione giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione tra le parti alle condizioni dalle stesse concordate come da istanza congiunta sottoscritta in data 3 gennaio 2025, che costituisce parte integrante della presente sentenza e che deve ritenersi integralmente riprodotto nel presente dispositivo;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio celebrato in Monte Sant'Angelo il 13 agosto 1998, trascritto al n. 99,
parte II, serie B, Comune di Foggia);
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 10/03/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
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