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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5306/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata in Ucraina il 22.11.1981
Cittadina ucraina
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato in Ucraina il 27.01.1981
Cittadino ucraino
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Ucraina in data 08.06.2003
(atto n.23 parte 2 S C anno 2025)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: nata il [...] a [...], c.f. , Persona_1 C.F._3 minorenne e nato il [...] a [...], c.f. , minorenne Persona_2 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Magenta (MI), Via Palestro n. 7, viene assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla moglie che vi abiterà unitamente ai figli;
c) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalentemente presso l'abitazione materna;
d) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni quindici giorni dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina;
durante la settimana il padre terrà con sé i figli nei giorni in cui la madre farà il turno
06.30/14.30 ogni mattina andando presso l'abitazione materna e provvedendo ad accompagnare i minori a scuola, nei giorni in cui la madre farà il turno pomeridiano 13.30/21.00 tutti i pomeriggi dall'uscita di scuola e sino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
e) durante il periodo estivo i minori trascorreranno due settimane con ciascun genitore, tale periodo verrà concordato entro il 30 aprile di ogni anno;
per le festività natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il 31 dicembre e il giorno di Capodanno. Le festività pasquali i minori le trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
tutte le altre festività seguiranno il rito dell'alternanza;
f) i coniugi considerato i periodi di permanenza presso ciascun genitore si faranno carico di provvedere al mantenimento diretto dei figli per il periodo in cui gli stessi staranno presso ciascuno di loro;
g) il genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Milano che qui si riporta integralmente: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche,
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione
/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo delle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta entro
10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'atro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
h) l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre;
i) il marito lascerà la casa coniugale entro e non otre il 31.07.2025 provvedendo ad asportare dalla stessa i propri effetti personali, fino a tale momento i coniugi vivranno da separati sotto lo stesso tetto;
l) dal momento in cui il marito lascerà la casa coniugale le spese condominiali ordinarie, le utenze e tutte le spese inerenti all'uso della casa saranno a carico esclusivo della moglie;
m) il marito potrà continuare ad utilizzare il box cointestato e sito in Magenta (MI), Via Palestro n.7; n) il mutuo gravante sulla casa coniugale verrà pagato dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
le rate del finanziamento Findomestic di Euro 144,80= mensile e le rate del finanziamento Agos di Euro
114,50= mensile verranno pagate al 50% ciascuno dai coniugi;
la rata del finanziamento Santander di Euro 287,50= mensili verrà pagata in via esclusiva dal marito;
o) l'autovettura Kia Carens targata FR415LV intestata al marito resterà di proprietà dello stesso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data08.06.2023 in Ucraina
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 21.05.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata in Ucraina il 22.11.1981
Cittadina ucraina
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato in Ucraina il 27.01.1981
Cittadino ucraino
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Graziana Nisi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Ucraina in data 08.06.2003
(atto n.23 parte 2 S C anno 2025)
In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: nata il [...] a [...], c.f. , Persona_1 C.F._3 minorenne e nato il [...] a [...], c.f. , minorenne Persona_2 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Magenta (MI), Via Palestro n. 7, viene assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla moglie che vi abiterà unitamente ai figli;
c) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalentemente presso l'abitazione materna;
d) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni quindici giorni dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina;
durante la settimana il padre terrà con sé i figli nei giorni in cui la madre farà il turno
06.30/14.30 ogni mattina andando presso l'abitazione materna e provvedendo ad accompagnare i minori a scuola, nei giorni in cui la madre farà il turno pomeridiano 13.30/21.00 tutti i pomeriggi dall'uscita di scuola e sino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
e) durante il periodo estivo i minori trascorreranno due settimane con ciascun genitore, tale periodo verrà concordato entro il 30 aprile di ogni anno;
per le festività natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il 31 dicembre e il giorno di Capodanno. Le festività pasquali i minori le trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
tutte le altre festività seguiranno il rito dell'alternanza;
f) i coniugi considerato i periodi di permanenza presso ciascun genitore si faranno carico di provvedere al mantenimento diretto dei figli per il periodo in cui gli stessi staranno presso ciascuno di loro;
g) il genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Milano che qui si riporta integralmente: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche,
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione
/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo delle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta entro
10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare ( a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'atro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
h) l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre;
i) il marito lascerà la casa coniugale entro e non otre il 31.07.2025 provvedendo ad asportare dalla stessa i propri effetti personali, fino a tale momento i coniugi vivranno da separati sotto lo stesso tetto;
l) dal momento in cui il marito lascerà la casa coniugale le spese condominiali ordinarie, le utenze e tutte le spese inerenti all'uso della casa saranno a carico esclusivo della moglie;
m) il marito potrà continuare ad utilizzare il box cointestato e sito in Magenta (MI), Via Palestro n.7; n) il mutuo gravante sulla casa coniugale verrà pagato dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
le rate del finanziamento Findomestic di Euro 144,80= mensile e le rate del finanziamento Agos di Euro
114,50= mensile verranno pagate al 50% ciascuno dai coniugi;
la rata del finanziamento Santander di Euro 287,50= mensili verrà pagata in via esclusiva dal marito;
o) l'autovettura Kia Carens targata FR415LV intestata al marito resterà di proprietà dello stesso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data08.06.2023 in Ucraina
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 21.05.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG