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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/11/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 195/2025 avente ad oggetto: usucapione
TRA
, codice fiscale Parte_1 C.F._1
, codice fiscale Parte_2 C.F._2
, codice fiscale Parte_3 C.F._3
, codice fiscale Parte_4 C.F._4
, codice fiscale Parte_5 C.F._5
, codice fiscale , erede d Parte_6 C.F._6 Persona_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Perrini (cod. fisc. con domicilio C.F._7 digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Attori
E
, codice fiscale Controparte_1 C.F._8
, codice fiscale Parte_7 C.F._9
, codice fiscale CP_2 C.F._10
, codice fiscale CP_3 C.F._11
, codice fiscale Controparte_4 C.F._12
, codice fiscale , anche in qualità di erede di Controparte_5 C.F._13 [...]
Persona_2
, codice fiscale
[...] C.F._14 , codice fiscale , quale erede d Controparte_6 C.F._15 Persona_3
, codice fiscale , quale erede d
[...] C.F._16 Controparte_7
codice fiscale , quale erede d
[...] C.F._17 [...]
, codice fiscale Persona_4 C.F._18
, codice fiscale Controparte_8 P.IVA_1
Convenuti contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno esposto di essere titolari delle quote, rispettivamente, di 6/60 6/60 6/60 6/60, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, 6/60 , 6/60 – quest'ultimo quale unico erede Parte_4 Parte_5 Parte_6 testamentario della defunta nata a [...] il [...], deceduta in Persona_1
Domodossola il 16/11/2023 - dell'immobile sito nel Comune di Crevaladossola (VB), via località
Fabbrica n. 71 piani terra, 1 e 2, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Crevoladossola al Foglio 40 particella 177 subalterno 1, di Categoria A/4 e classe 2, con vani 9,00, una superficie catastale mq 153 e una rendita catastale euro 306,78.
Hanno esposto che la proprietà dell'immobile oggetto della presente domanda di usucapione era in origine di per ½ e di per il restante ½ e che: Persona_5 CP_9
- gli attori , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e REtavano la quota di pari al 50% dell'immobile
[...] Persona_1 Controparte_10 oggetto del presente giudizio, del quale cui risultano essere intestatari catastalmente già da prima dell'anno 1988, mentre la quota del 50% di;
CP_9
- alla morte del signor l'immobile veniva REtato da tutti i figli dello stesso, e quindi, CP_9
, padre di odierna attrice, (GA , i cui RE erano Persona_6 Parte_1 Persona_7 CP_5
e ), (GA con RE e Controparte_5 Persona_2 Persona_8 CP_3 CP_4 CP_3
), (GA con RE , e
[...] Persona_9 Per_2 Persona_2 Persona_3 Per_4
) e (GA RE , e
[...] Persona_10 CP_1 CP_2 Parte_7 CP_1
).
[...]
Tanto premesso, hanno esposto che dopo il decesso di , nato a [...] il [...] Persona_6 ed ivi deceduto in data 3/1/1988, l'immobile è stato posseduto in modo pacifico, pubblico, continuo ed esclusivo, congiuntamente da e dagli RE di ovvero Parte_1 Persona_5 Parte_2
, e nonché
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1 dall'unico erede testamentario di quest'ultima , escludendo dal godimento del bene tutti Parte_6 gli altri RE di , ossia gli odierni convenuti ed i loro aventi causa, che mai ebbero ad CP_9 utilizzare il bene in questione o a vantare diritti sullo stesso.
Hanno rappresentato che sulla quota di , alla cui REtà è chiamato l'unico fratello Persona_2
, risulta iscritta ipoteca giudiziale in data 13/3/1996 da parte della CARIPLO-Cassa di Controparte_5
Risparmio delle PP.LL SPA, ora . Controparte_8
Hanno dunque citato i convenuti indicati in intestazione, chiedendo dichiararsi l'avvenuto acquisto della intera e piena proprietà del fabbricato per intervenuta usucapione.
Con decreto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. verificata la regolarità della notifica ai convenuti non costituiti, né è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 3.10.2025 sono state ammesse le prove articolati dalla parte attrice e all'udienza odierna, all'esito dell'escussione dei testi, previa discussione orale, la causa è stata riservata in decisione.
2. Preliminarmente, in relazione ai legittimati passivi, dalla documentazione in atti (perizia asseverata del tecnico di parte e visure) risulta che i beni oggetto di domanda risultano in titolarità degli attori per la quota di 6/60 ciascuno, nonché dei convenuti per le seguenti quote:
- 2/60 - 2/60 - 2/60 in forza di successione a Controparte_1 Parte_7 CP_2 Per_10
deceduta in data 8.7.2017;
[...]
- 3/60 - 3/60 in forza di successione a deceduta CP_3 Controparte_4 Persona_8 in data 8.1.1999;
- 2/60 - 2/60 - 2/60, in forza di successione a Persona_2 Persona_3 Persona_4
deceduta in data 28.10.2015; Persona_9
- 3/60 - 3/60, in forza di successione a Controparte_5 Persona_2 Persona_7 deceduta in data 22.1.1990;
Dalla documentazione allegata all'atto di citazione risulta inoltre che:
- è deceduto in data 1.12.2024 e che l'REtà si è devoluta alla moglie Persona_3 CP_6
e ai figli, e
[...] Persona_3 CP_7
- è deceduto in data 4.9.2014 (doc.5) e che la moglie Persona_2 Controparte_11
e il figlio hanno rinunciato all'REtà (doc. 3 e 4), per cui l'REtà si è devoluta Controparte_12 al fratello convenuto in giudizio anche nella qualità di erede, . Controparte_5
Dalla relazione asseverata del tecnico di parte non risultano esistenti formalità pregiudizievoli e titolari di diritti reali sul bene ulteriori rispetto a - ora - che aveva iscritto giudiziale sulla CP_13 Controparte_8 quota di in data 13.3.1996. Persona_2
Il contraddittorio risulta, pertanto, correttamente instaurato.
La notifica a tutti i convenuti si è regolarmente perfezionata: in data 17.2.2025 mediante consegna a mani proprie dei convenuti , e – , – , Parte_7 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Persona_2 CP_
e – ; in data 5.3.2025 nei confronti di;
in Persona_4 Per_3 Controparte_6 Controparte_5 data 12.2.2025 nei confronti di . Controparte_8
3. Nel merito, in punto di diritto, giova preliminarmente osservare che, nel caso di specie, la domanda proposta dagli attori ha ad oggetto l'usucapione della quota del bene immobile in titolarità dei convenuti.
Venendo in rilievo una domanda proposta da un partecipante alla comunione trova applicazione il principio in forza del quale: il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo ("uti dominus") e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 cod. civ., potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole,tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui;
viceversa, non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante
o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005;
Sez. 2 - , Sentenza n. 9100 del 12/04/2018).
3.1. Ciò posto, i beni immobili oggetto di domanda sono identificati nell'estratto mappa foglio 40
Comune di Crevoladossola (doc. 2 di parte attrice), nelle piantine in scala del fabbricato sito in
Crevoladossola, via Fabbrica n.71 (doc. 9) e nelle fotografie prodotte dalla parte attrice (doc.10).
I testi escussi all'udienza del 25.11.2025 hanno tutti riferito che il fabbricato riportato nei rilievi fotografici prodotti dalla parte attrice è stato da sempre utilizzato solo dalla famiglia degli attori e dalla Parte_2 famiglia dell'attrice . Parte_1
Hanno confermato che sino agli anni '70 nel predetto immobile viveva la famiglia e che nel Parte_2 medesimo edificio vi aveva abitato anche con i suoi genitori. Parte_1
Hanno riferito che, a seguito del decesso dei genitori, gli attori hanno continuato ad occuparsi in via esclusiva dell'immobile, verificandone le condizioni con accessi periodici.
Hanno infine riferito che gli attori sono gli unici a detenere in via esclusiva le chiavi di accesso dell'immobile e di non aver mai visto nessun altro sui luoghi.
Il teste , figlio di , nipote degli altri attori ha dichiarato: Testimone_1 Parte_4 Parte_2
Riconosco il fabbricato che si vede nelle foto che mi vengono mostrate;
si trova Crevoladossola, frazione Fabbrica;
questo fabbricato è utilizzato da sempre dalla mia famiglia, da mio zio zia da mio papà e prima da mia Pt_5 Pt_2 zia ora c'è il marito, prima ancora era utilizzato da mia ON;
Per_1 Parte_6 posso dire che lo utilizzano solo loro, da almeno quaranta anni, da quando ero piccolo;
le chiavi di accesso le ha mio zio che vive nella stessa casa con mia zia e le conserva lui Pt_5 Pt_2 Parte_6 ma gli altri fratelli e possono prenderle quando vogliono;
quando mio padre vuole andare passa da mio Parte_6 zio prende le chiavi e ci va;
il fabbricato è composto da tre piani utilizzati a deposito, principalmente i locali al piano terra;
ricordo che sono stati fatti dei lavori qualche tempo fa, mio zio ha fatto ripristinare la gronda e sistemare le pietre all'ingresso; in precedenza, questo immobile era la casa della ON, , sino agli anni sessanta/settanta; Persona_11 la OR è invece cugina di mio padre, non posso dire di preciso quando ci vada, ma credo che anche lei abbia Parte_1 le chiavi di questa casa;
non ho mai visto nessun altro sui luoghi;
ADR. dell'Avv. Perrini: Credo che anche i genitori della OR vi avessero abitato in passato, ma non posso essere Pt_1 più preciso, non posso dire precisamente in quali parti dell'immobile abitassero.
Il teste ha dichiarato: Testimone_2
Riconosco questo immobile che si vede nelle foto che mi vengono mostrate, si trova a Crevoladossola in regione Fabbrica, queste foto le ho scattate io;
io sono un'amica, ma faccio parte della Congregazione delle suore MI e la OR è la mia Superiora e
Pt_1 responsabile italiana;
non sono del posto, ma conosco il fabbricato perché sono residente qui da più di venti anni e ancora prima avevo già vissuto qui dal 1984 al 1987; più volte mi è capitato di andare con la OR in questo immobile per verificare se ci fosse
Pt_1 qualcosa da fare ad esempio sistemare l'erba - perché c'è un piccolo giardinetto - e verificare che non ci fossero perdite;
posso riferire che in questo immobile ci abitavano i genitori della OR , ma quando sono arrivata nel 1984 già
Pt_1 erano andati via;
posso dirlo perché me lo ha riferito la OR;
Pt_1 confermo che la OR ha sempre avuto le chiavi di questo immobile e confermo che le chiavi le hanno anche i signori
Pt_1
, so che in passato ci vivevano anche i parenti dei signori;
Parte_2 Parte_2
l'immobile è completamente vuoto, è stata tentata la vendita, ma non ne sono sicura;
a parte loro non ho mai visto nessun altro in questo immobile e che io sappia nessun altro ne ha le chiavi.
Il teste ha dichiarato: Testimone_3
Riconosco il fabbricato che si vede nelle foto, era l'abitazione in cui abitava mia ON con mio papà e i suoi fratelli e dove abitava anche la OR con i suoi genitori;
Pt_1 credo che ci abbiano vissuto fino agli anni 70 indicativamente;
questo posso dirlo perché me lo raccontano in famiglia, ma anche perché ci andavo con mia ON quando ero piccola, per sistemare il giardino e mi raccontava dove dormivano e dove mangiavano;
le chiavi di questo immobile ce le ha mio zio che va sempre a controllare, lascia lì gli attrezzi;
posso dire che ha Pt_5 sistemato una gronda e che svolge piccoli lavori di manutenzione;
gli altri zii quando vogliono ci possono andare, ma per una questione di comodità le chiavi le tiene mio zio Pt_5 so che anche la OR ne ha una copia, io però lì però non l'ho mai vista. Pt_1 Il teste ha dichiarato: Testimone_4
Riconosco il fabbricato che si vede nelle foto, si tratta della casa giù lì alla Fabbrica, metà era di mia zia , Persona_12
Per_ mamma di , e metà era dei : Parte_2 ricordo che accompagnavo mia zia per andare a verificare periodicamente la situazione e se entrasse acqua Persona_12 dal tetto;
l'ho accompagnata dal 1983/1984 sino al 2005 poco tempo prima che morisse;
lei si era già trasferita a vivere altrove e sino a che è potuta andare andava giù a piedi poi ha cominciato a farsi accompagnare;
Per_ dopo sono andato anche con la a vedere il tetto, quando mia zia già non c'era più; io facevo il muratore e poiché ero specialista in tetto e piode mi facevano controllare il tetto;
confermo che mia zia aveva le chiavi;
a parte mia zia so che solo l'altra famiglia, , aveva le chiavi. Parte_2
Come si evince dalle dichiarazioni concordanti dei testi, gli attori hanno esercitato sul bene immobile oggetto di domanda un possesso congiunto, tale da escludere la possibilità di un contestuale da parte dei comproprietari convenuti, manifestando in tal modo la volontà di possedere in via esclusiva gli immobili, quali titolari dell'intero bene ed escludendo dal possesso i comproprietari convenuti.
Risulta, conclusivamente, pienamente provato, quantomeno da venti anni, il possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico ed esclusivo in capo agli attori dei beni oggetto di domanda.
Quanto all'animus possidendi, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di possesso,
l'animus possidendi — da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis — consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto: ai fini dell'usucapione, l'animus rem sibi habendi non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che, invece, questo appartiene ad altri (Cass. II, n. 6079/2002)”.
In punto spese di lite, ne va esclusa la ripetizione nei confronti dei convenuti contumaci, alla luce della mancanza di contestazione in ordine alla intervenuta usucapione anche in sede extraprocessuale e della non riconducibilità sul piano causale del processo al comportamento dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara l'acquisto per intervenuta usucapione da parte di nata a [...] il Parte_1
23/04/1948, codice fiscale , nata a C.F._1 Parte_2
Domodossola il 26/07/1964, codice fiscale , nata a C.F._2 Parte_3
Domodossola il 28/10/1955, codice fiscale , , C.F._3 Parte_4 nato a [...] il [...], codice fiscale , , C.F._4 Parte_5 nato a [...], il [...], , e , nato a C.F._5 Parte_6
VA (VE) il 02/08/1940, codice fiscale , delle quote non già in C.F._6 titolarità dei medesimi della piena proprietà dell'immobile catastalmente identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Crevoladossola al Foglio 40 particella 177 subalterno 1, sito nel comune di Crevoladossola, in località Fabbrica n.71.
2. Autorizza la competente Conservatoria dei RRII a trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità.
3. Nulla per le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Verbania, 25/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Vittoria Mingione