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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 848/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
PALESCANDOLO MASSIMO, Presidente
DE ON MASSIMILIANO, AT
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4426/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PREV. ISCR n. 10076202500003449000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150029774852000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150036514120000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170002846866000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170020937992000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240041789576000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 588/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “All' Ill.mo Sig. Presidente e a codesta On.le C.G.T. di I Grado Di Salerno adita, preso atto delle sopra rappresentate violazioni di legge constanti nel vizio procedurale di formazione della obbligazione tributaria come sopra declinato, di voler annullare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis- Legge n. 212/2000, gli atti presupposti richiamati nell'intinazione di pagamento in questa sede opposta, altresi' statuendo e pronunziando, in specie, la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato in ragione della misura oggetto dell'odierna lite, con rivalutazione ed interessi, come per legge. 6 Vinte le spese e gli onorari del presente grado ai sensi dell'art. 15-dlgs n. 546/92 con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ax art. 93 c.p.c..”.
Agenzia delle Entrate - Riscossione: “Voglia l'onorevole Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via preliminare al merito:
Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva per carenza dei presupposti;
Nel merito:
Accertare e dichiarare l'avvenuta rituale notifica delle carelle di pagamento impugnate, presupposte alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500003449000;
Dichiarare la legittimità ed esigibilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076202500003449000 e, per l'effetto, rigettare il ricorso;
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 3.9.2025 e depositato il 22.9.2025, il ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha allegato di aver ricevuto, in data 4.8.2025, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500003449000, portante richiesta di pagamento dei crediti portati, tra l'altro, dalle seguenti cartelle:
1. Cartella n. 10020150029774852000, notificata il 14.3.2016, per IRPEF, oltre interessi e sanzioni, ed IVA, dell'importo di euro 4.589,15;
2. Cartella n. 10020150036514120000, notificata il 2.5.2016, per Diritto annuale Camera di commercio dell'importo di euro 71,36;
3. Cartella n. 10020170002846866000, notificata il 28.11.2017, per IRPEF, IVA, dell'importo di euro 7.430,81;
4. Cartella n. 10020170020937992000, notificata il 3.4.2018, per IRPEF, IVA, dell'importo di euro 13.705,84;
5. Cartella n. 10020240041789576000, notificata il 4.12.2024, per Diritto annuale Camera di commercio, dell'importo di euro 137,21.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, sul rilievo dell'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo l'avvenuta richiesta di rateazione delle cartelle, presentata dalla contribuente il 5.9.2025, quale atto interruttivo della prescrizione, e nel merito, resistendo alla domanda e depositando le relate di notifica degli atti prodromici.
In data 5.2.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria, con la quale, insistendo nelle proprie difese, ha contestato la validità della notifica della cartella 10020170002846866000 e della cartella n.
10020170020937992000.
All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In particolare, in primo luogo va disattesa l'eccezione di acquiescenza formulata dalla resistente, non potendosi attribuire valore di comportamento concludente, indicativo di volontà abdicativa, ad una istanza di rateazione depositata successivamente all'introduzione del presente giudizio e a scopo, evidentemente, solo cautelativo.
Ciò premesso, in primo luogo va ritenuta non adeguatamente provata la notifica delle quattro intimazioni di pagamento allegate agli atti, in quanto:
- per l'intimazione n. 10020229003068149000, inviata a mezzo di raccomandata semplice, risulta il perfezionamento dell'invio per compiuta giacenza, nonostante il destinatario risultasse sconosciuto, ma senza che sia stata data la prova dell'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza;
la notifica, quindi, non si è perfezionata;
- la relata di notifica dell'intimazione n. 10020209005750227000 non risulta compilata;
- la notifica dell'intimazione n. 10020199015805766000 non risulta provata, essendo stata depositata solo l'attestazione di affissione nella casa comunale;
la relata di notifica non risulta compilata e non risulta inviata la C.A.D;
- la notifica dell'intimazione n. 10020219004537465000 è invalida, posto che il messo notificatore non ha effettuato le ricerche anagrafiche atte a ricercare l'abitazione del destinatario (“In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né
l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.”: Cass. Sez. 5, 03/04/2024,
n. 8823, Rv. 671046 - 01), risultando solo l'annotazione “non ho trovato l'abitazione. Ho chiesto al ristorante vicino, ma non conoscono la persona”, certificativa del tipo di ricerche svolte, evidentemente inidonee.
Passando all'esame della notifica delle cinque cartelle sottese all'intimazione impugnata, la cartella n.
10020150029774852000 e la n. 10020150036514120000 risultano ritualmente notificate con la procedura ex art. 139 c.p.c. e la cartella n. 10020240041789576000 risulta ritirata personalmente dal contribuente.
Quanto alla cartella n. 10020170002846866000 alla cartella n. 10020170020937992000, non risulta oggetto di contestazione il fatto che la notifica sia avvenuta in un luogo, risultante come indirizzo attribuito al contribuente, ove il messo notificatore ha constatato la “temporanea irreperibilità” del destinatario, procedendo all'affissione all'albo con invio della relativa raccomandata, che, tuttavia, non è stata restituita al mittente perché inviata in luogo ove il contribuente stesso era “sconosciuto”, ma è stata recapitata per compiuta giacenza (circostanza che comporta una presunzione di conoscenza dell'atto notificato). Spettava al contribuente, quindi, l'onere di provare l'assoluta estraneità del “luogo di eseguita notifica” e, pertanto, la mancanza di collegamento tra detto luogo ed esso contribuente (in particolare non è stata proposta querela di falso in ordine all'attestazione, da parte dell'ufficiale postale, della “temporanea assenza” del contribuente nel luogo indicato), non essendo a questo scopo sufficiente la sola documentazione anagrafica, alla quale deve essere riconosciuto esclusivamente un valore meramente presuntivo (v. a titolo esemplificativo, essendo l'orientamento costante, Cass. n. 10170 del 2016).
Le allegazioni del ricorrente circa l'invalidità delle notifiche delle due cartelle in questione, quindi, sono rimaste sfornite di prova.
Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.
Le spese possono venire compensate, anche stante il comportamento processuale della parte resistente, che ha depositato una mole di documenti privi di foliario e, quindi, di difficile consultabilità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
PALESCANDOLO MASSIMO, Presidente
DE ON MASSIMILIANO, AT
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4426/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PREV. ISCR n. 10076202500003449000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150029774852000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150036514120000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170002846866000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170020937992000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240041789576000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 588/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “All' Ill.mo Sig. Presidente e a codesta On.le C.G.T. di I Grado Di Salerno adita, preso atto delle sopra rappresentate violazioni di legge constanti nel vizio procedurale di formazione della obbligazione tributaria come sopra declinato, di voler annullare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis- Legge n. 212/2000, gli atti presupposti richiamati nell'intinazione di pagamento in questa sede opposta, altresi' statuendo e pronunziando, in specie, la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato in ragione della misura oggetto dell'odierna lite, con rivalutazione ed interessi, come per legge. 6 Vinte le spese e gli onorari del presente grado ai sensi dell'art. 15-dlgs n. 546/92 con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ax art. 93 c.p.c..”.
Agenzia delle Entrate - Riscossione: “Voglia l'onorevole Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via preliminare al merito:
Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva per carenza dei presupposti;
Nel merito:
Accertare e dichiarare l'avvenuta rituale notifica delle carelle di pagamento impugnate, presupposte alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500003449000;
Dichiarare la legittimità ed esigibilità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10076202500003449000 e, per l'effetto, rigettare il ricorso;
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 3.9.2025 e depositato il 22.9.2025, il ricorrente Ricorrente_1, a mezzo di procuratore costituito, ha allegato di aver ricevuto, in data 4.8.2025, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500003449000, portante richiesta di pagamento dei crediti portati, tra l'altro, dalle seguenti cartelle:
1. Cartella n. 10020150029774852000, notificata il 14.3.2016, per IRPEF, oltre interessi e sanzioni, ed IVA, dell'importo di euro 4.589,15;
2. Cartella n. 10020150036514120000, notificata il 2.5.2016, per Diritto annuale Camera di commercio dell'importo di euro 71,36;
3. Cartella n. 10020170002846866000, notificata il 28.11.2017, per IRPEF, IVA, dell'importo di euro 7.430,81;
4. Cartella n. 10020170020937992000, notificata il 3.4.2018, per IRPEF, IVA, dell'importo di euro 13.705,84;
5. Cartella n. 10020240041789576000, notificata il 4.12.2024, per Diritto annuale Camera di commercio, dell'importo di euro 137,21.
Ciò premesso, ha impugnato l'intimazione, chiedendone l'annullamento, sul rilievo dell'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo l'avvenuta richiesta di rateazione delle cartelle, presentata dalla contribuente il 5.9.2025, quale atto interruttivo della prescrizione, e nel merito, resistendo alla domanda e depositando le relate di notifica degli atti prodromici.
In data 5.2.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria, con la quale, insistendo nelle proprie difese, ha contestato la validità della notifica della cartella 10020170002846866000 e della cartella n.
10020170020937992000.
All'udienza del 16.2.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In particolare, in primo luogo va disattesa l'eccezione di acquiescenza formulata dalla resistente, non potendosi attribuire valore di comportamento concludente, indicativo di volontà abdicativa, ad una istanza di rateazione depositata successivamente all'introduzione del presente giudizio e a scopo, evidentemente, solo cautelativo.
Ciò premesso, in primo luogo va ritenuta non adeguatamente provata la notifica delle quattro intimazioni di pagamento allegate agli atti, in quanto:
- per l'intimazione n. 10020229003068149000, inviata a mezzo di raccomandata semplice, risulta il perfezionamento dell'invio per compiuta giacenza, nonostante il destinatario risultasse sconosciuto, ma senza che sia stata data la prova dell'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza;
la notifica, quindi, non si è perfezionata;
- la relata di notifica dell'intimazione n. 10020209005750227000 non risulta compilata;
- la notifica dell'intimazione n. 10020199015805766000 non risulta provata, essendo stata depositata solo l'attestazione di affissione nella casa comunale;
la relata di notifica non risulta compilata e non risulta inviata la C.A.D;
- la notifica dell'intimazione n. 10020219004537465000 è invalida, posto che il messo notificatore non ha effettuato le ricerche anagrafiche atte a ricercare l'abitazione del destinatario (“In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né
l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.”: Cass. Sez. 5, 03/04/2024,
n. 8823, Rv. 671046 - 01), risultando solo l'annotazione “non ho trovato l'abitazione. Ho chiesto al ristorante vicino, ma non conoscono la persona”, certificativa del tipo di ricerche svolte, evidentemente inidonee.
Passando all'esame della notifica delle cinque cartelle sottese all'intimazione impugnata, la cartella n.
10020150029774852000 e la n. 10020150036514120000 risultano ritualmente notificate con la procedura ex art. 139 c.p.c. e la cartella n. 10020240041789576000 risulta ritirata personalmente dal contribuente.
Quanto alla cartella n. 10020170002846866000 alla cartella n. 10020170020937992000, non risulta oggetto di contestazione il fatto che la notifica sia avvenuta in un luogo, risultante come indirizzo attribuito al contribuente, ove il messo notificatore ha constatato la “temporanea irreperibilità” del destinatario, procedendo all'affissione all'albo con invio della relativa raccomandata, che, tuttavia, non è stata restituita al mittente perché inviata in luogo ove il contribuente stesso era “sconosciuto”, ma è stata recapitata per compiuta giacenza (circostanza che comporta una presunzione di conoscenza dell'atto notificato). Spettava al contribuente, quindi, l'onere di provare l'assoluta estraneità del “luogo di eseguita notifica” e, pertanto, la mancanza di collegamento tra detto luogo ed esso contribuente (in particolare non è stata proposta querela di falso in ordine all'attestazione, da parte dell'ufficiale postale, della “temporanea assenza” del contribuente nel luogo indicato), non essendo a questo scopo sufficiente la sola documentazione anagrafica, alla quale deve essere riconosciuto esclusivamente un valore meramente presuntivo (v. a titolo esemplificativo, essendo l'orientamento costante, Cass. n. 10170 del 2016).
Le allegazioni del ricorrente circa l'invalidità delle notifiche delle due cartelle in questione, quindi, sono rimaste sfornite di prova.
Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.
Le spese possono venire compensate, anche stante il comportamento processuale della parte resistente, che ha depositato una mole di documenti privi di foliario e, quindi, di difficile consultabilità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.