Articolo 1 della Legge 26 dicembre 1958, n. 1120
Articolo 2
Versione
22 gennaio 1959
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 480 milioni di lire, da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per provvedere alla regolazione degli oneri derivanti dalle distribuzioni gratuite di mangimi operate a favore degli allevatori sardi danneggiati dalla siccita' dell'autunno del 1954.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1959