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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/11/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1011/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, spirato il termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 18.11.2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1011/2017 R.G. pendente
TRA
(C.F..: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dagli Avv.ti Antonio Ippolito e Raffaele Boninfante ed elettivamente domiciliato in Auletta
(SA) alla via Principi di Piemonte n. 151;
PARTE ATTRICE
E
(P.IVA.: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in LD (MT) al Viale Berlinguer n. 46, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Lavitola ed elettivamente domiciliata in LD (MT) al Corso
Umberto n. 300/B.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc. (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)”
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la società chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertato CP_1
il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, dichiarare la risoluzione del contratto intervenuto tra l'attore e la società convenuta, per grave inadempimento di
pagina 1 di 9 quest'ultima, con condanna della stessa alla restituzione del prezzo di euro 42.000,00, oltre agli interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
2) in via gradata, accertato il cattivo funzionamento dell'impianto, che, a distanza di soli sei anni dalla sua installazione, non produce affatto energia elettrica, condannare al risarcimento del danno subito dal Dott. CP_1 [...]
, pari a euro 25.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in Parte_1
corso di causa, per il mancato guadagno in relazione alla mancata produzione di energia elettrica;
3) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite.”
A fondamento delle domande spiegate, l'attore premetteva di aver commissionato alla società convenuta, mediante la stipula del contratto di appalto d'opera privata del 15.06.2010, la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di KWp 10,12, connesso alla rete elettrica e composto da n. 45 pannelli FV marca “Canadian Solar CS6P- 23/EOS Solar/Yuraku”, inverter Aurora Power One -PVI- 3.6-Out- D-IT, struttura di sostegno, quadro elettrico, cablaggio e certificazioni previste dal D.M. 28.07.2005, al prezzo convenuto ed interamente pagato di euro
42.000,00, comprensivo di IVA al 10%.
Esponeva che, verso la metà di settembre del 2016, effettuava un controllo all'impianto a seguito dell'accensione di una spia nel quadro elettrico segnalante un'anomalia e che, nell'immediatezza, con la nota del 26.09.2016, comunicava alla convenuta il malfunzionamento dell'impianto, facendo presente che dodici pannelli fotovoltaici erano danneggiati con evidente stato di infiltrazione di acqua e conseguente problema di funzionamento dell'impianto che si ripercuoteva su tutte le stringhe che componevano il generatore fotovoltaico e, pertanto, la invitava ad effettuare un sopralluogo.
Rappresentava che la convenuta, con la nota del 20.10.2016, dava disponibilità ad effettuare lo smontaggio e rimontaggio dei pannelli, previo sopralluogo, così riconoscendo il vizio dell'impianto e, tuttavia, non eseguiva le opere in questione e, invitata in data 9.12.2016 a partecipare alla procedura di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. n. 132/2014, non compariva.
Precisava che, commissionata una perizia tecnica per valutare il malfunzionamento dell'impianto, scopriva che i moduli fotovoltaici installati dalla convenuta non erano quelli indicati in contratto
“Canadian Solar CS6P- 23/EOS Solar Yuraku”, bensì del tipo “System Photonics STL- BAI 175 W” e che ciò aveva determinato una potenza nominale ridotta (a 175 Wp anziché 230 Wp) ed un aumento del numero dei pannelli fotovoltaici installati sul tetto (58 anziché 45).
Lamentava quindi l'installazione di un impianto di tipologia diversa e non conforme a quella prevista dal contratto e, al contempo, un danno da mancato guadagno, osservando che i pannelli di qualità inferiore non avevano prodotto l'energia nella quantità dovuta;
che la produzione, ingiustificatamente diminuita di oltre il 10 % nel corso degli anni, a sei anni dall'attivazione era pari a zero e che il pagina 2 di 9 deterioramento del modulo fotovoltaico non aveva garantito le giuste e dovute prestazioni, pregiudicando l'investimento effettuato, fino all'isolamento del gruppo di conversione DC/AC, inverter in blocco.
Deduceva, pertanto, in via principale il proprio diritto alla sostituzione dell'impianto fotovoltaico ex art. 130 Codice del Consumo o, in subordine, il diritto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta ed al risarcimento del danno subito, oltre alla restituzione del prezzo e concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.11.2017, si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di AT ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto del 15.06.2010; la improponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 1667, comma 1, c.c., essendo l'attore già a conoscenza dell'installazione di una marca di pannelli differente da quella inizialmente stabilita in contratto fin dall'accettazione dell'opera o comunque dal 19.12.2010 (data della domanda al di Roma della tariffa Parte_2
incentivante di cui al D.M. 19.02.2007); nonché la intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia azionata.
Nel merito, evidenziava la inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di cui all'art. 1668 c.c. osservando che, anche ammettendo il blocco dell'inverter, i vizi lamentati dall'attore non erano tali da rendere l'opera del tutto inservibile o inadatta alla sua destinazione e, di conseguenza, anche la non accoglibilità della domanda di risarcimento per difetto della causa petendi e, in ogni caso, per l'assenza di colpa. In subordine, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi limitata alla installazione di pannelli fotovoltaici prodotti e forniti dalla con sede Controparte_2
in Milano ed essendo, dunque, tenuta a fornire la propria garanzia solo rispetto a vizi e/o errori nell'installazione dell'impianto e concludeva formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare
1) dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, stante l'attribuzione contrattuale della competenza al Tribunale di AT , ai sensi dell'art. 10 del contratto d'appalto stipulato dalle parti in data
15.06.2010; 2) accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda ex art. 1667, comma 1, c.c., in quanto proposta successivamente all'accettazione dell'opera da parte del committente;
3) accertare e dichiarare la domanda così come proposta tardiva in quanto soggetta al termine di prescrizione e decadenza di cui al citato art. 1667, commi 2 e 3, c.c.; Nel merito 4) accertare e dichiarare che la domanda attorea è inammissibile per difetto della causa petendi e, per l'effetto, rigettare la stessa per tutte le ragioni addotte in diritto sub 4); 5) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per le motivazioni meglio specificate sub 5); 6) in ogni caso, condannare l'attore al CP_1
pagamento delle competenze da versarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
pagina 3 di 9 Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed espletata la prova orale, all'udienza del
23.3.2021 al nominato C.T.U., dott. venivano formulati i seguenti quesiti: “1) Persona_1
descriva l'impianto oggetto del contratto;
2) provveda ad accertare se l'impianto, così come descritto ed installato, risponda alle caratteristiche di cui al contratto ed alle relative condizioni contrattuali;
3) specifichi, ove possibile, se l'impianto così come installato sia stato e/o sia in grado di produrre energia elettrica;
4) specifichi, in caso di mancata produzione di energia elettrica da parte dell'impianto, le cause della mancata produzione di energia;
5) specifichi, ove possibile, se l'impianto in questione sia o meno stato sottoposto a periodica manutenzione, 6) dica quanto altro utile ai fini di giustizia.”
Depositata la relazione peritale in data 15.09.2021 e, in risposta alle osservazioni della convenuta, anche la relazione integrativa in data 18.10.2021, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato, a seguito di alcuni rinvii per esigenze di ruolo, concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica, il processo veniva dichiarato interrotto in data 08.05.2025 per intervenuto decesso dell'avv. Massimo
Lavitola, procuratore della società convenuta.
A seguito di ricorso in riassunzione tempestivamente depositato dall'attore, veniva fissata udienza in prosieguo per il giorno 20.10.2025; il giudizio veniva quindi rinviato per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 18.11.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima e termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. fino al giorno di udienza.
Spirato il termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 18.11.2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Nel presente giudizio l'attore, lamentando la sussistenza di un “difetto di conformità” dell'impianto fotovoltaico installato rispetto a quello indicato in contratto, ha agito al fine di ottenere, in via principale, la risoluzione del contratto di appalto di opera privata stipulato con la convenuta in data
15.06.2010 e la conseguente condanna della stessa alla restituzione del corrispettivo pagato e, in via subordinata, il risarcimento del danno per mancato guadagno asseritamente subito a causa del cattivo funzionamento dell'impianto e, precisamente, della mancata produzione di energia elettrica.
Vale invero osservare che, ad onta del richiamo all'art. 130 Codice del Consumo contenuto nella premessa dell'atto di citazione, nelle conclusioni non è esplicitata alcuna domanda di sostituzione dell'impianto fotovoltaico e, in ogni caso, l'avvenuta sostituzione dei pannelli danneggiati nel corso del pagina 4 di 9 giudizio per stessa ammissione dell'attore (cfr. note di trattazione scritta per le udienze del 15.11.2023,
17.06.2024 e 14.02.2025) determina il venir meno dell'interesse ad agire per la sostituzione.
Ciò premesso, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale sollevata dalla parte convenuta, secondo la quale sarebbe invece competente il Tribunale di
AT in forza dell'art. 10 del contratto di appalto del 15.06.2016 che testualmente prevede: “Nel caso di controversie, il foro competente eletto è quello di AT (MT).”
Al riguardo, giova richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il foro stabilito dalle parti (c.d. convenzionale), essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata e non inderogabile e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata (cfr. Cass. nn. 2120/2022; 20478/2016; 8316/1998).
Costituisce poi ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare spazio ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n.
37159 del 2021; Cass. n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass. n.
17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005).
In altri termini, la semplice deroga convenzionale alla competenza territoriale produce unicamente l'effetto di aggiungere il foro convenzionale agli altri già determinati dal legislatore e non è sufficiente ad attribuire carattere di esclusività al foro indicato nell'accordo, potendo questi ritenersi esclusivo solo se le parti hanno manifestato espressamente, in maniera inequivoca e senza lasciare alcun dubbio, la volontà di devolvere la cognizione della causa al giudice del foro prescelto, escludendo la concorrenza di quest'ultimo con quelli che le norme processuali individuano in via alternativa.
Applicando i suesposti principi al caso di specie si deve quindi ritenere che la designazione convenzionale del foro di AT, formulata in termini generali e peraltro oggetto di specifica approvazione e (doppia) sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti, non ha precluso all'attore di proporre la domanda dinanzi al Tribunale di Lagonegro quale forum contractus ex art. 20 c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione in esame in quanto destituita di fondamento.
Sempre in via preliminare, risulta invece fondata l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1667 e
1668 c.c., sollevata dalla convenuta, per non avere l'attore denunciato i vizi entro 60 giorni dalla scoperta.
pagina 5 di 9 In punto di diritto, giova premettere che l'art. 1667 c.c. prevede che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera purché il committente li denunci, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta;
che la denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto ovvero occultato le difformità o i vizi e, inoltre, che l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.
L'onere di provare la tempestiva denuncia incombe sul committente trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (cfr. Cass. nn. 10579/2012; 8187/2000; 10412/1997 e, in materia di vendita, Cass. n. 12337/2023; n. 24348/2019) e il dies a quo è quello dell'effettiva conoscenza del vizio, che può essere anche successivo a quello della presa in consegna e accettazione dell'opera ovvero a quello in cui è avvenuta una prima manifestazione dei vizi, risultando infatti sovente necessario un approfondimento sul piano tecnico dei medesimi (cfr. Cass. nn. 28202/2013; 1993/1999;
11613; 2977/1998; 8053/1994).
L'art. 1668 c.c. poi, nel disciplinare i rimedi (riparatori e caducatori) in cui si sostanzia la garanzia in esame, prevede che “il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”.
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto deve ritenersi ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e sulla funzionalità della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità; mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo chiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'art. 1668 c.c. e cioè che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore ovvero che il prezzo sia proporzionalmente ridotto (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 362462/2022;
1188/2022; 16611/2017; 19868/2009; 3752/2007; 5250/2004).
È stato inoltre precisato che il rimedio risolutorio ex art. 1668, comma 2, c.c. si pone come deroga alla previsione di cui all'art. 1455 c.c., richiedendo una inidoneità totale dell'opera che si traduce evidentemente in una gravità maggiore rispetto a quella prevista dalla disciplina ordinaria.
Premesse tali coordinate giurisprudenziali, nella fattispecie in esame costituisce circostanza pacifica ed anche documentalmente provata che il contratto di appalto di opera privata stipulato tra le parti in data
15.06.2010 prevedeva la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di pagina 6 di 9 kWp 10,12 costituito da 45 pannelli “Canadian Solar CS6P-230/EOS Solar/Yuraku” (cfr. Allegato A al contratto, offerta tecnico-economica del 18.05.2010 e CTU in atti).
Altrettanto pacifica, oltre che provata ed accertata in corso di causa a mezzo CTU, è l'avvenuta installazione di 58 pannelli fotovoltaici “System Photonics STL- BAI 175W”.
In particolare, tale circostanza emerge dalla relazione tecnica a firma dell'Ing. Controparte_3
allegata alla domanda al G.S.E. (cfr. produzione di parte convenuta), dalle dichiarazioni
[...] testimoniali da questi rese all'udienza del 26.03.2009 e dalla CTU in atti.
Oggetto di contestazione è invece la tempestività della denuncia di tale difformità da parte del committente-attore nel prescritto termine decadenziale di 60 giorni dalla relativa scoperta.
Secondo la prospettazione attorea, la scoperta della diversità (per modello e quantità) dei pannelli installati è avvenuta in occasione della perizia tecnica commissionata per valutare il malfunzionamento dell'impianto verificatosi verso la metà di settembre del 2016 e denunciato alla società convenuta con la nota del 26.09.2016.
Tuttavia, dall'esame della documentazione in atti emerge che, come eccepito dalla convenuta, l'attore avesse certa e compiuta conoscenza della marca e del numero dei pannelli installati già dal 2010 e, più precisamente, dal 14.12.2010, data in cui lo stesso ha inoltrato al di Roma la richiesta, dallo Parte_2
stesso debitamente sottoscritta, per le tariffe incentivanti previste dal D.M. 19 Febbraio 2007 per l'impianto fotovoltaico per cui è causa, allegando la scheda tecnica finale di impianto in cui sono espressamente indicati la marca ”, il modello “STL- BAI 175W”, il numero di Controparte_2
moduli installati pari a 58 e la relativa potenza (175W) (cfr. allegato003 in produzione di parte convenuta). Né rileva, come sostenuto dall'attore, la circostanza che la scheda tecnica in questione non fosse dallo stesso sottoscritta, posto che l'allegazione della stessa da parte dell'attore alla richiesta di tariffe agevolate implica una piena conoscenza del suo contenuto.
Ciò posto, rispetto alla data del 14.12.2010 l'attore non ha fornito la prova, come era suo onere, di aver tempestivamente denunciato alla società appaltatrice la difformità in parola.
Nemmeno può essere condivisa la ricostruzione attorea nella parte in cui sostiene non necessaria la denuncia per avere l'appaltatore riconosciuto la difformità de qua con la nota del 20.10.2016.
A ben vedere, con detta nota la convenuta, in risposta alla nota del 26.09.2016 con cui l'attore la invitava ad effettuare un sopralluogo per ripristinare il funzionamento dell'impianto, si dichiarava disponibile ad effettuare lo smontaggio e rimontaggio dei pannelli danneggiati, previo sopralluogo, nonché a ricercare e selezionare le aziende che producono pannelli fotovoltaici con le stesse caratteristiche per averli a prezzi vantaggiosi e, dunque, a tenere un comportamento collaborativo improntato a buona fede e correttezza.
pagina 7 di 9 In disparte poi la idoneità della difformità nella specie lamentata a rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione e, quindi, a legittimare l'esperimento del rimedio risolutorio, alla luce delle suesposte considerazioni deve essere accolta l'eccezione di intervenuta decadenza dalla garanzia ex artt. 1667 e
1668 c.c. per mancata denuncia nei termini e, dunque, dichiarata la inammissibilità della domanda di risoluzione proposta.
Passando all'esame della pretesa risarcitoria formulata in via gradata dall'attore, valga rilevare che nella materia per cui è causa, per costante giurisprudenza, l'azione risarcitoria è soggetta ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art 1667 c.c. (cfr. Cass. n. 23075/2009; 28417/2005; 14284/1999) e, pertanto, alla luce di quanto innanzi illustrato deve ritenersi l'attore parimenti decaduto dal diritto di esercitare detta azione.
In specie, si osserva che, secondo consolidato orientamento di Cassazione, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente nel caso di colpa dell'appaltatore, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti da difformità
o vizi cui si applicano, trattandosi di azione comunque riferibile alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinata ad integrarne il contenuto, gli stessi termini di prescrizione e di decadenza previsti dal citato art. 1667 c.c., avendo il legislatore inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine ad un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (Cfr. Cass. nn. 20839/2017; 23075/2009;
3199/2016).
In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi sviluppate, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile-complessità bassa, tenuto conto del carattere assorbente dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, con esclusione della fase decisoria, non avendo parte convenuta depositato memorie conclusionali.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico del soccombente attore.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da per le ragioni di cui alla parte motiva;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida nella
[...]
complessiva somma di € 4.711,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU così come liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Lagonegro in data 19/11/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, spirato il termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 18.11.2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1011/2017 R.G. pendente
TRA
(C.F..: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dagli Avv.ti Antonio Ippolito e Raffaele Boninfante ed elettivamente domiciliato in Auletta
(SA) alla via Principi di Piemonte n. 151;
PARTE ATTRICE
E
(P.IVA.: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in LD (MT) al Viale Berlinguer n. 46, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Lavitola ed elettivamente domiciliata in LD (MT) al Corso
Umberto n. 300/B.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc. (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)”
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la società chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertato CP_1
il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, dichiarare la risoluzione del contratto intervenuto tra l'attore e la società convenuta, per grave inadempimento di
pagina 1 di 9 quest'ultima, con condanna della stessa alla restituzione del prezzo di euro 42.000,00, oltre agli interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
2) in via gradata, accertato il cattivo funzionamento dell'impianto, che, a distanza di soli sei anni dalla sua installazione, non produce affatto energia elettrica, condannare al risarcimento del danno subito dal Dott. CP_1 [...]
, pari a euro 25.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in Parte_1
corso di causa, per il mancato guadagno in relazione alla mancata produzione di energia elettrica;
3) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite.”
A fondamento delle domande spiegate, l'attore premetteva di aver commissionato alla società convenuta, mediante la stipula del contratto di appalto d'opera privata del 15.06.2010, la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di KWp 10,12, connesso alla rete elettrica e composto da n. 45 pannelli FV marca “Canadian Solar CS6P- 23/EOS Solar/Yuraku”, inverter Aurora Power One -PVI- 3.6-Out- D-IT, struttura di sostegno, quadro elettrico, cablaggio e certificazioni previste dal D.M. 28.07.2005, al prezzo convenuto ed interamente pagato di euro
42.000,00, comprensivo di IVA al 10%.
Esponeva che, verso la metà di settembre del 2016, effettuava un controllo all'impianto a seguito dell'accensione di una spia nel quadro elettrico segnalante un'anomalia e che, nell'immediatezza, con la nota del 26.09.2016, comunicava alla convenuta il malfunzionamento dell'impianto, facendo presente che dodici pannelli fotovoltaici erano danneggiati con evidente stato di infiltrazione di acqua e conseguente problema di funzionamento dell'impianto che si ripercuoteva su tutte le stringhe che componevano il generatore fotovoltaico e, pertanto, la invitava ad effettuare un sopralluogo.
Rappresentava che la convenuta, con la nota del 20.10.2016, dava disponibilità ad effettuare lo smontaggio e rimontaggio dei pannelli, previo sopralluogo, così riconoscendo il vizio dell'impianto e, tuttavia, non eseguiva le opere in questione e, invitata in data 9.12.2016 a partecipare alla procedura di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. n. 132/2014, non compariva.
Precisava che, commissionata una perizia tecnica per valutare il malfunzionamento dell'impianto, scopriva che i moduli fotovoltaici installati dalla convenuta non erano quelli indicati in contratto
“Canadian Solar CS6P- 23/EOS Solar Yuraku”, bensì del tipo “System Photonics STL- BAI 175 W” e che ciò aveva determinato una potenza nominale ridotta (a 175 Wp anziché 230 Wp) ed un aumento del numero dei pannelli fotovoltaici installati sul tetto (58 anziché 45).
Lamentava quindi l'installazione di un impianto di tipologia diversa e non conforme a quella prevista dal contratto e, al contempo, un danno da mancato guadagno, osservando che i pannelli di qualità inferiore non avevano prodotto l'energia nella quantità dovuta;
che la produzione, ingiustificatamente diminuita di oltre il 10 % nel corso degli anni, a sei anni dall'attivazione era pari a zero e che il pagina 2 di 9 deterioramento del modulo fotovoltaico non aveva garantito le giuste e dovute prestazioni, pregiudicando l'investimento effettuato, fino all'isolamento del gruppo di conversione DC/AC, inverter in blocco.
Deduceva, pertanto, in via principale il proprio diritto alla sostituzione dell'impianto fotovoltaico ex art. 130 Codice del Consumo o, in subordine, il diritto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta ed al risarcimento del danno subito, oltre alla restituzione del prezzo e concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.11.2017, si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di AT ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto del 15.06.2010; la improponibilità dell'azione ai sensi dell'art. 1667, comma 1, c.c., essendo l'attore già a conoscenza dell'installazione di una marca di pannelli differente da quella inizialmente stabilita in contratto fin dall'accettazione dell'opera o comunque dal 19.12.2010 (data della domanda al di Roma della tariffa Parte_2
incentivante di cui al D.M. 19.02.2007); nonché la intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia azionata.
Nel merito, evidenziava la inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di cui all'art. 1668 c.c. osservando che, anche ammettendo il blocco dell'inverter, i vizi lamentati dall'attore non erano tali da rendere l'opera del tutto inservibile o inadatta alla sua destinazione e, di conseguenza, anche la non accoglibilità della domanda di risarcimento per difetto della causa petendi e, in ogni caso, per l'assenza di colpa. In subordine, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi limitata alla installazione di pannelli fotovoltaici prodotti e forniti dalla con sede Controparte_2
in Milano ed essendo, dunque, tenuta a fornire la propria garanzia solo rispetto a vizi e/o errori nell'installazione dell'impianto e concludeva formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare
1) dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, stante l'attribuzione contrattuale della competenza al Tribunale di AT , ai sensi dell'art. 10 del contratto d'appalto stipulato dalle parti in data
15.06.2010; 2) accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda ex art. 1667, comma 1, c.c., in quanto proposta successivamente all'accettazione dell'opera da parte del committente;
3) accertare e dichiarare la domanda così come proposta tardiva in quanto soggetta al termine di prescrizione e decadenza di cui al citato art. 1667, commi 2 e 3, c.c.; Nel merito 4) accertare e dichiarare che la domanda attorea è inammissibile per difetto della causa petendi e, per l'effetto, rigettare la stessa per tutte le ragioni addotte in diritto sub 4); 5) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per le motivazioni meglio specificate sub 5); 6) in ogni caso, condannare l'attore al CP_1
pagamento delle competenze da versarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
pagina 3 di 9 Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed espletata la prova orale, all'udienza del
23.3.2021 al nominato C.T.U., dott. venivano formulati i seguenti quesiti: “1) Persona_1
descriva l'impianto oggetto del contratto;
2) provveda ad accertare se l'impianto, così come descritto ed installato, risponda alle caratteristiche di cui al contratto ed alle relative condizioni contrattuali;
3) specifichi, ove possibile, se l'impianto così come installato sia stato e/o sia in grado di produrre energia elettrica;
4) specifichi, in caso di mancata produzione di energia elettrica da parte dell'impianto, le cause della mancata produzione di energia;
5) specifichi, ove possibile, se l'impianto in questione sia o meno stato sottoposto a periodica manutenzione, 6) dica quanto altro utile ai fini di giustizia.”
Depositata la relazione peritale in data 15.09.2021 e, in risposta alle osservazioni della convenuta, anche la relazione integrativa in data 18.10.2021, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato, a seguito di alcuni rinvii per esigenze di ruolo, concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica, il processo veniva dichiarato interrotto in data 08.05.2025 per intervenuto decesso dell'avv. Massimo
Lavitola, procuratore della società convenuta.
A seguito di ricorso in riassunzione tempestivamente depositato dall'attore, veniva fissata udienza in prosieguo per il giorno 20.10.2025; il giudizio veniva quindi rinviato per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 18.11.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima e termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. fino al giorno di udienza.
Spirato il termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione del 18.11.2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Nel presente giudizio l'attore, lamentando la sussistenza di un “difetto di conformità” dell'impianto fotovoltaico installato rispetto a quello indicato in contratto, ha agito al fine di ottenere, in via principale, la risoluzione del contratto di appalto di opera privata stipulato con la convenuta in data
15.06.2010 e la conseguente condanna della stessa alla restituzione del corrispettivo pagato e, in via subordinata, il risarcimento del danno per mancato guadagno asseritamente subito a causa del cattivo funzionamento dell'impianto e, precisamente, della mancata produzione di energia elettrica.
Vale invero osservare che, ad onta del richiamo all'art. 130 Codice del Consumo contenuto nella premessa dell'atto di citazione, nelle conclusioni non è esplicitata alcuna domanda di sostituzione dell'impianto fotovoltaico e, in ogni caso, l'avvenuta sostituzione dei pannelli danneggiati nel corso del pagina 4 di 9 giudizio per stessa ammissione dell'attore (cfr. note di trattazione scritta per le udienze del 15.11.2023,
17.06.2024 e 14.02.2025) determina il venir meno dell'interesse ad agire per la sostituzione.
Ciò premesso, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale sollevata dalla parte convenuta, secondo la quale sarebbe invece competente il Tribunale di
AT in forza dell'art. 10 del contratto di appalto del 15.06.2016 che testualmente prevede: “Nel caso di controversie, il foro competente eletto è quello di AT (MT).”
Al riguardo, giova richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il foro stabilito dalle parti (c.d. convenzionale), essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata e non inderogabile e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata (cfr. Cass. nn. 2120/2022; 20478/2016; 8316/1998).
Costituisce poi ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare spazio ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n.
37159 del 2021; Cass. n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; Cass. n.
17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005).
In altri termini, la semplice deroga convenzionale alla competenza territoriale produce unicamente l'effetto di aggiungere il foro convenzionale agli altri già determinati dal legislatore e non è sufficiente ad attribuire carattere di esclusività al foro indicato nell'accordo, potendo questi ritenersi esclusivo solo se le parti hanno manifestato espressamente, in maniera inequivoca e senza lasciare alcun dubbio, la volontà di devolvere la cognizione della causa al giudice del foro prescelto, escludendo la concorrenza di quest'ultimo con quelli che le norme processuali individuano in via alternativa.
Applicando i suesposti principi al caso di specie si deve quindi ritenere che la designazione convenzionale del foro di AT, formulata in termini generali e peraltro oggetto di specifica approvazione e (doppia) sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti, non ha precluso all'attore di proporre la domanda dinanzi al Tribunale di Lagonegro quale forum contractus ex art. 20 c.p.c.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione in esame in quanto destituita di fondamento.
Sempre in via preliminare, risulta invece fondata l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1667 e
1668 c.c., sollevata dalla convenuta, per non avere l'attore denunciato i vizi entro 60 giorni dalla scoperta.
pagina 5 di 9 In punto di diritto, giova premettere che l'art. 1667 c.c. prevede che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera purché il committente li denunci, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta;
che la denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto ovvero occultato le difformità o i vizi e, inoltre, che l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.
L'onere di provare la tempestiva denuncia incombe sul committente trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (cfr. Cass. nn. 10579/2012; 8187/2000; 10412/1997 e, in materia di vendita, Cass. n. 12337/2023; n. 24348/2019) e il dies a quo è quello dell'effettiva conoscenza del vizio, che può essere anche successivo a quello della presa in consegna e accettazione dell'opera ovvero a quello in cui è avvenuta una prima manifestazione dei vizi, risultando infatti sovente necessario un approfondimento sul piano tecnico dei medesimi (cfr. Cass. nn. 28202/2013; 1993/1999;
11613; 2977/1998; 8053/1994).
L'art. 1668 c.c. poi, nel disciplinare i rimedi (riparatori e caducatori) in cui si sostanzia la garanzia in esame, prevede che “il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”.
Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto deve ritenersi ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e sulla funzionalità della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità; mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo chiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'art. 1668 c.c. e cioè che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore ovvero che il prezzo sia proporzionalmente ridotto (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 362462/2022;
1188/2022; 16611/2017; 19868/2009; 3752/2007; 5250/2004).
È stato inoltre precisato che il rimedio risolutorio ex art. 1668, comma 2, c.c. si pone come deroga alla previsione di cui all'art. 1455 c.c., richiedendo una inidoneità totale dell'opera che si traduce evidentemente in una gravità maggiore rispetto a quella prevista dalla disciplina ordinaria.
Premesse tali coordinate giurisprudenziali, nella fattispecie in esame costituisce circostanza pacifica ed anche documentalmente provata che il contratto di appalto di opera privata stipulato tra le parti in data
15.06.2010 prevedeva la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di pagina 6 di 9 kWp 10,12 costituito da 45 pannelli “Canadian Solar CS6P-230/EOS Solar/Yuraku” (cfr. Allegato A al contratto, offerta tecnico-economica del 18.05.2010 e CTU in atti).
Altrettanto pacifica, oltre che provata ed accertata in corso di causa a mezzo CTU, è l'avvenuta installazione di 58 pannelli fotovoltaici “System Photonics STL- BAI 175W”.
In particolare, tale circostanza emerge dalla relazione tecnica a firma dell'Ing. Controparte_3
allegata alla domanda al G.S.E. (cfr. produzione di parte convenuta), dalle dichiarazioni
[...] testimoniali da questi rese all'udienza del 26.03.2009 e dalla CTU in atti.
Oggetto di contestazione è invece la tempestività della denuncia di tale difformità da parte del committente-attore nel prescritto termine decadenziale di 60 giorni dalla relativa scoperta.
Secondo la prospettazione attorea, la scoperta della diversità (per modello e quantità) dei pannelli installati è avvenuta in occasione della perizia tecnica commissionata per valutare il malfunzionamento dell'impianto verificatosi verso la metà di settembre del 2016 e denunciato alla società convenuta con la nota del 26.09.2016.
Tuttavia, dall'esame della documentazione in atti emerge che, come eccepito dalla convenuta, l'attore avesse certa e compiuta conoscenza della marca e del numero dei pannelli installati già dal 2010 e, più precisamente, dal 14.12.2010, data in cui lo stesso ha inoltrato al di Roma la richiesta, dallo Parte_2
stesso debitamente sottoscritta, per le tariffe incentivanti previste dal D.M. 19 Febbraio 2007 per l'impianto fotovoltaico per cui è causa, allegando la scheda tecnica finale di impianto in cui sono espressamente indicati la marca ”, il modello “STL- BAI 175W”, il numero di Controparte_2
moduli installati pari a 58 e la relativa potenza (175W) (cfr. allegato003 in produzione di parte convenuta). Né rileva, come sostenuto dall'attore, la circostanza che la scheda tecnica in questione non fosse dallo stesso sottoscritta, posto che l'allegazione della stessa da parte dell'attore alla richiesta di tariffe agevolate implica una piena conoscenza del suo contenuto.
Ciò posto, rispetto alla data del 14.12.2010 l'attore non ha fornito la prova, come era suo onere, di aver tempestivamente denunciato alla società appaltatrice la difformità in parola.
Nemmeno può essere condivisa la ricostruzione attorea nella parte in cui sostiene non necessaria la denuncia per avere l'appaltatore riconosciuto la difformità de qua con la nota del 20.10.2016.
A ben vedere, con detta nota la convenuta, in risposta alla nota del 26.09.2016 con cui l'attore la invitava ad effettuare un sopralluogo per ripristinare il funzionamento dell'impianto, si dichiarava disponibile ad effettuare lo smontaggio e rimontaggio dei pannelli danneggiati, previo sopralluogo, nonché a ricercare e selezionare le aziende che producono pannelli fotovoltaici con le stesse caratteristiche per averli a prezzi vantaggiosi e, dunque, a tenere un comportamento collaborativo improntato a buona fede e correttezza.
pagina 7 di 9 In disparte poi la idoneità della difformità nella specie lamentata a rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione e, quindi, a legittimare l'esperimento del rimedio risolutorio, alla luce delle suesposte considerazioni deve essere accolta l'eccezione di intervenuta decadenza dalla garanzia ex artt. 1667 e
1668 c.c. per mancata denuncia nei termini e, dunque, dichiarata la inammissibilità della domanda di risoluzione proposta.
Passando all'esame della pretesa risarcitoria formulata in via gradata dall'attore, valga rilevare che nella materia per cui è causa, per costante giurisprudenza, l'azione risarcitoria è soggetta ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art 1667 c.c. (cfr. Cass. n. 23075/2009; 28417/2005; 14284/1999) e, pertanto, alla luce di quanto innanzi illustrato deve ritenersi l'attore parimenti decaduto dal diritto di esercitare detta azione.
In specie, si osserva che, secondo consolidato orientamento di Cassazione, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente nel caso di colpa dell'appaltatore, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti da difformità
o vizi cui si applicano, trattandosi di azione comunque riferibile alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinata ad integrarne il contenuto, gli stessi termini di prescrizione e di decadenza previsti dal citato art. 1667 c.c., avendo il legislatore inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine ad un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (Cfr. Cass. nn. 20839/2017; 23075/2009;
3199/2016).
In conclusione, alla luce delle considerazioni innanzi sviluppate, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile-complessità bassa, tenuto conto del carattere assorbente dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, con esclusione della fase decisoria, non avendo parte convenuta depositato memorie conclusionali.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico del soccombente attore.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da per le ragioni di cui alla parte motiva;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida nella
[...]
complessiva somma di € 4.711,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU così come liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Lagonegro in data 19/11/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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