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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/11/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza dell'11/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DIBITONTO Parte_1 C.F._1
C.F._2 ricorrente e
; Controparte_1
Controparte_2
; Controparte_3 in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore; difes_ come in atti. resistenti
Premesso
Con atto1 depositato il 26/11/2024 ha adito questa A.G. chiedendo Parte_1 condanna della resistente Ammin pagamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in ragione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . CP_1 determinava il quantum in d €. 2.507,31 deducendo di avere lavorato come docente a tempo determinato nell'a.s. 2019/2020, per nr. 202 giornate, e nell'a.s. 2020/2021, per n. 219 giornate in ragione di € 174,50 lordi mensili sino al 31-12-2020 e in ragione di € 184,50 lordi mensili sino al 31-12-2021.
Si costituiva l'Amministrazione non opponendosi alla richiesta nel richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo liquidarsi l'indennità proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato.
Precisamente, eccepiva che la ricorrente, nel determinare il quantum, non avrebbe detratto 6 assenze (dal 30/11/2019 al 4/12/2019 e dal 15/12/2020 al 15/12/2020) suscettibili di
1 detrazione economica nel calcolo dei giorni e nella relativa somma richiesta a titolo di riconoscimento della RPD.
Pertanto, i giorni di lavoro per cui sarebbe dovuto il beneficio economico ammonterebbero a 415 e non a 421 e, dunque, l'importo spettante ammonterebbe a € 2.472,39, in luogo degli € 2.507,31 domandati nel ricorso.
Con note di trattazione scritta del 3.11.2025, parte ricorrente ha aderito alla prospettazione del e ha chiesto che la domanda venisse accolta nei termini indicati CP_1 dall' azione convenuta.
La causa è stata portata in decisione nella forma prevista dall'articolo 127 ter c.p.c. con note di trattazione.
Osserva
La ricorrente lamenta di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche).
Effettivamente la tesi di parte ricorrente ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare
La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo indicato (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale.
Il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis.
Al ricorrente deve essere riconosciuto, a tale titolo, l'importo così come calcolato dal nella propria memoria difensiva;
prospettazione, che appare immune da censure e CP_1
i tra l'altro, l'odierna instate ha esplicitamente aderito con note di t.s. depositate per l'odierna udienza
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Non si fa seguito alla richiesta di aumento per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali in quanto non funzionati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da , così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla erogazione della retribuzione indicata in motivazione con riferimento ai periodi durante i quali ha lavorato a tempo determinato come docente, da calcolarsi secondo i valori tabellari contrattuali ratione temporis richiamati in motivazione;
condanna la parte resistente all'erogazione della somma così dovuta (€ 2.472,39), con accessori di legge sino al saldo;
2 - condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 49,00 per esborsi, € 1.314,00 per compensi, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 11/11/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza dell'11/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DIBITONTO Parte_1 C.F._1
C.F._2 ricorrente e
; Controparte_1
Controparte_2
; Controparte_3 in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore; difes_ come in atti. resistenti
Premesso
Con atto1 depositato il 26/11/2024 ha adito questa A.G. chiedendo Parte_1 condanna della resistente Ammin pagamento della retribuzione professionale docenti, ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in ragione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il . CP_1 determinava il quantum in d €. 2.507,31 deducendo di avere lavorato come docente a tempo determinato nell'a.s. 2019/2020, per nr. 202 giornate, e nell'a.s. 2020/2021, per n. 219 giornate in ragione di € 174,50 lordi mensili sino al 31-12-2020 e in ragione di € 184,50 lordi mensili sino al 31-12-2021.
Si costituiva l'Amministrazione non opponendosi alla richiesta nel richiamo alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015/2018; al contempo chiedendo liquidarsi l'indennità proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento prestato.
Precisamente, eccepiva che la ricorrente, nel determinare il quantum, non avrebbe detratto 6 assenze (dal 30/11/2019 al 4/12/2019 e dal 15/12/2020 al 15/12/2020) suscettibili di
1 detrazione economica nel calcolo dei giorni e nella relativa somma richiesta a titolo di riconoscimento della RPD.
Pertanto, i giorni di lavoro per cui sarebbe dovuto il beneficio economico ammonterebbero a 415 e non a 421 e, dunque, l'importo spettante ammonterebbe a € 2.472,39, in luogo degli € 2.507,31 domandati nel ricorso.
Con note di trattazione scritta del 3.11.2025, parte ricorrente ha aderito alla prospettazione del e ha chiesto che la domanda venisse accolta nei termini indicati CP_1 dall' azione convenuta.
La causa è stata portata in decisione nella forma prevista dall'articolo 127 ter c.p.c. con note di trattazione.
Osserva
La ricorrente lamenta di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche).
Effettivamente la tesi di parte ricorrente ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, n. 33140; Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare
La domanda va pertanto accolta e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire, per il periodo indicato (ed ovviamente anche per quelli successivi nei quali dovesse svolgere ulteriori prestazioni a tempo determinato) la retribuzione professionale.
Il quantum è da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis.
Al ricorrente deve essere riconosciuto, a tale titolo, l'importo così come calcolato dal nella propria memoria difensiva;
prospettazione, che appare immune da censure e CP_1
i tra l'altro, l'odierna instate ha esplicitamente aderito con note di t.s. depositate per l'odierna udienza
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Non si fa seguito alla richiesta di aumento per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali in quanto non funzionati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da , così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla erogazione della retribuzione indicata in motivazione con riferimento ai periodi durante i quali ha lavorato a tempo determinato come docente, da calcolarsi secondo i valori tabellari contrattuali ratione temporis richiamati in motivazione;
condanna la parte resistente all'erogazione della somma così dovuta (€ 2.472,39), con accessori di legge sino al saldo;
2 - condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 49,00 per esborsi, € 1.314,00 per compensi, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 11/11/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.