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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa UE IE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 504 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
, elettivamente domiciliata in Terni, via XX Settembre Parte_1 n.15, presso lo studio dell'Avv. Eliana Senatore che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce al ricorso
RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del direttore della CP_1 Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore ing. che agisce ai sensi CP_2 dell'art.16 del D.Lgs. n.29/1993 e giusta delibera del Presidente – Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n.78, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito Notaio Per_1 del 17 dicembre 2010, rep. n.87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura Inail di Terni RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 maggio 2025 parte ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' chiedendo: - di accertare e dichiarare che la ricorrente è CP_1 affetta da “spondilodiscopatie del tratto lombare” patologia contratta a causa e nello svolgimento delle mansioni di addetta alle pulizie alle dipendenze della Soc. Coop. Cosp Tecno Service e operatrice-socio sanitaria alle dipendenze dell'Azienda ospedaliera S. Maria di Terni, come esplicitato in narrativa, con consequenziale invalidità permanente – in termini di danno biologico – nella misura del 10% o in quella diversa misura che risulterà di giustizia e, conseguentemente, di condannare l' a corrispondere CP_1 all'istante il corrispondente indennizzo dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' dando atto che in via amministrativa, a seguito di riesame della CP_1 pratica in data 5.8.25, la ricorrente è stata riconosciuta affetta da spondilodiscopatie del rachide lombare di origine professionale col grado di invalidità permanente del 7% e complessivamente, tenuto conto della preesistenza del 2%, del 9% (cfr. mod. 22 SS allegato in atti) chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate. All'udienza odierna le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso il riconoscimento in via amministrativa in capo alla parte ricorrente di percentuale di invalidità del 7% e complessivamente del 9% con relativa liquidazione di indennizzo in capitale;
tuttavia, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa da parte dell' della natura CP_1 professionale della patologia denunciata “spondilodiscopatie del rachide lombare” con grado di invalidità del 7% che, cumulato con le preesistenti invalidità, ha determinato un grado complessivo di invalidità del 9% e conseguente liquidazione del beneficio economico (cfr. modello 22 SS depositati in atti), con integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dalla parte ricorrente, così come riconosciuto dalla difesa attorea all'odierna udienza, consente di dichiarare cessata la materia del contendere. Deve evidenziarsi che il procuratore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell' di dichiarazione di cessata materia del contendere, tuttavia con vittoria delle CP_1 spese di lite. In merito alla regolamentazione delle spese di lite l'adempimento spontaneo da parte dell' avvenuto in data 5.08.2025 che ha consentito di definire celermente la CP_1 controversia, dunque successivamente al deposito del ricorso, costituisce giusto motivo per compensare nella misura della metà le spese del giudizio;
l' convenuto, il CP_3 quale, con il tardivo riconoscimento della malattia professionale ha costretto il ricorrente a presentare ricorso, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella CP_1 misura della metà che liquida complessivamente in € 900,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Terni, lì 9 ottobre 2025
Il giudice
UE IE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa UE IE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 504 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa DA
, elettivamente domiciliata in Terni, via XX Settembre Parte_1 n.15, presso lo studio dell'Avv. Eliana Senatore che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in calce al ricorso
RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n.144, in persona del direttore della CP_1 Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore ing. che agisce ai sensi CP_2 dell'art.16 del D.Lgs. n.29/1993 e giusta delibera del Presidente – Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n.78, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito Notaio Per_1 del 17 dicembre 2010, rep. n.87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura Inail di Terni RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 maggio 2025 parte ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' chiedendo: - di accertare e dichiarare che la ricorrente è CP_1 affetta da “spondilodiscopatie del tratto lombare” patologia contratta a causa e nello svolgimento delle mansioni di addetta alle pulizie alle dipendenze della Soc. Coop. Cosp Tecno Service e operatrice-socio sanitaria alle dipendenze dell'Azienda ospedaliera S. Maria di Terni, come esplicitato in narrativa, con consequenziale invalidità permanente – in termini di danno biologico – nella misura del 10% o in quella diversa misura che risulterà di giustizia e, conseguentemente, di condannare l' a corrispondere CP_1 all'istante il corrispondente indennizzo dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria e vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' dando atto che in via amministrativa, a seguito di riesame della CP_1 pratica in data 5.8.25, la ricorrente è stata riconosciuta affetta da spondilodiscopatie del rachide lombare di origine professionale col grado di invalidità permanente del 7% e complessivamente, tenuto conto della preesistenza del 2%, del 9% (cfr. mod. 22 SS allegato in atti) chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate. All'udienza odierna le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso il riconoscimento in via amministrativa in capo alla parte ricorrente di percentuale di invalidità del 7% e complessivamente del 9% con relativa liquidazione di indennizzo in capitale;
tuttavia, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura in udienza del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa da parte dell' della natura CP_1 professionale della patologia denunciata “spondilodiscopatie del rachide lombare” con grado di invalidità del 7% che, cumulato con le preesistenti invalidità, ha determinato un grado complessivo di invalidità del 9% e conseguente liquidazione del beneficio economico (cfr. modello 22 SS depositati in atti), con integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dalla parte ricorrente, così come riconosciuto dalla difesa attorea all'odierna udienza, consente di dichiarare cessata la materia del contendere. Deve evidenziarsi che il procuratore di parte ricorrente ha aderito alla richiesta dell' di dichiarazione di cessata materia del contendere, tuttavia con vittoria delle CP_1 spese di lite. In merito alla regolamentazione delle spese di lite l'adempimento spontaneo da parte dell' avvenuto in data 5.08.2025 che ha consentito di definire celermente la CP_1 controversia, dunque successivamente al deposito del ricorso, costituisce giusto motivo per compensare nella misura della metà le spese del giudizio;
l' convenuto, il CP_3 quale, con il tardivo riconoscimento della malattia professionale ha costretto il ricorrente a presentare ricorso, deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella CP_1 misura della metà che liquida complessivamente in € 900,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Terni, lì 9 ottobre 2025
Il giudice
UE IE
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