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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
TI AU, EL
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2400/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 241/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2 01336234370 TRIBUTI SPECIAL 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2 01336234370 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2 01336234370 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2 01336234370 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2 01336234370 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2 01336234370 BOLLO 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 241-2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano accoglieva il ricorso avanzato da Resistente_1 in qualità di curatore dell'eredità giacente del sig. Nominativo_1 avverso l'avviso di liquidazione emesso a seguito di controllo dell'Ufficio, con cui quest'ultimo aveva proceduto alla correzione di errore di compilazione della dichiarazione di successione individuando quali eredi soggetti estranei e non lo Stato ed imponendo il pagamento delle relative imposte e sanzioni in capo al curatore.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate lamentando la VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL
COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 36 COMMI 3, 4, 27 COMMA 2 DEL D.LGS. 31 OTTOBRE
1990 N. 346, NONCHÉ DEGLI ARTICOLI 2 E 10 DEL D.LGS. 31 OTTOBRE 1990 N. 347, IN UNO CON
L'ART. 530 PRIMO E SECONDO COMMA COD. CIV.; eccepisce infatti che la sentenza impugnata, pur dando atto del orientamento ondivago del Foro Milanese, ha ritenuto illegittimo l'avviso impugnato, deducendo che non sarebbe sussistente, nel caso di specie, il presupposto in capo all'appellato per la debenza e il versamento della imposta di successione, in quanto il curatore sarebbe un mero detentore e non possessore dell'asse ereditario;
che tale errata interpretazione è invero stata sconfessata a più riprese dalla più recente Giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito con diverse pronunce che il curatore non è un mero detentore, ma possessore dell'asse ereditario ai fini fiscali “per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali”. (Corte di Cassazione,
Ordinanza 8 novembre 2024 n. 28869 (All. 5); Cassazione civile, sez. V, tributaria, 18 Ottobre 2024, n.
27081, che hanno ribadito le statuizioni e le conclusioni di principio di cui alla Cass. 15/07/2009 n. 16428); che deve quindi ritenersi dovuta dall'eredità giacente l'imposta di successione liquidata dall'Ufficio, attesa, nel caso di specie, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma e cioè:
- l'esistenza di un obbligo giuridico di versamento dell'imposta in capo al curatore (il curatore è soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ex artt. 28 e 31 del D. lgs. n. 346/1990 e al pagamento delle relative imposte);
- l'esistenza di uno stato attivo patrimoniale dell'eredità giacente, nei cui limiti il curatore risponde del tributo.
Si costituisce in giudizio Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo che non vi è alcuna chiara dimostrazione nell'atto di appello del fatto che il curatore dell'eredità giacente sia il possessore dei beni ereditari;
che non si rinviene altresì nell'atto di appello alcun passaggio volto a confutare l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui “nel corso di intervenuta giacenza dell'eredità, non si assiste ad alcun trasferimento di beni, né la Curatela può in alcun modo assurgere al rango di Erede, e, pertanto, nel caso in esame può trovare applicazione l'art. 5 del D.Lgs. 31.10.1990 n. 347, che limita la debenza dell'imposta ai soli eredi e legatari.”
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene di dovere condividere i principi recentemente espressi dalla Suprema Corte secondo cui (Cass. Ord. 28869/24): “Come la Corte ha già rilevato (Cass., 15 luglio 2009, n. 16428), il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è dunque tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, sempre e comunque nei soli limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.
4.7. In sintesi, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente, seppur nei limiti "del valore dei beni ereditari in suo possesso": non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires, sicché non è condivisibile, sul punto, la tesi della Avvocatura erariale nella parte in cui ritiene che debba risponderne direttamente personalmente con i propri beni (pag. 13 del 11 ricorso), in quanto ex lege non può viceversa che risponderne nei limiti di patrimonio ereditario.
4.8. Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, deve ritenersi, in conclusione, che il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e 31 del D.Lgs. n. 346 del
1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale.”
Deve osservarsi, in proposito, che è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l'onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 cod. civ.) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso (per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali).
Consegue che l'atto impugnato è legittimo, essendo il Curatore tenuto al pagamento delle imposte ereditarie nei limiti del valore dei beni ereditari. La sentenza impugnata deve essere dunque riformata.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere compensate tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali.
P.Q.M.
accoglie appello dell'Ufficio.Spese compensate
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
TI AU, EL
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2400/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 241/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 7
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2 01336234370 TRIBUTI SPECIAL 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2 01336234370 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2 01336234370 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2 01336234370 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2 01336234370 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP2 01336234370 BOLLO 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 241-2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano accoglieva il ricorso avanzato da Resistente_1 in qualità di curatore dell'eredità giacente del sig. Nominativo_1 avverso l'avviso di liquidazione emesso a seguito di controllo dell'Ufficio, con cui quest'ultimo aveva proceduto alla correzione di errore di compilazione della dichiarazione di successione individuando quali eredi soggetti estranei e non lo Stato ed imponendo il pagamento delle relative imposte e sanzioni in capo al curatore.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate lamentando la VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL
COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 36 COMMI 3, 4, 27 COMMA 2 DEL D.LGS. 31 OTTOBRE
1990 N. 346, NONCHÉ DEGLI ARTICOLI 2 E 10 DEL D.LGS. 31 OTTOBRE 1990 N. 347, IN UNO CON
L'ART. 530 PRIMO E SECONDO COMMA COD. CIV.; eccepisce infatti che la sentenza impugnata, pur dando atto del orientamento ondivago del Foro Milanese, ha ritenuto illegittimo l'avviso impugnato, deducendo che non sarebbe sussistente, nel caso di specie, il presupposto in capo all'appellato per la debenza e il versamento della imposta di successione, in quanto il curatore sarebbe un mero detentore e non possessore dell'asse ereditario;
che tale errata interpretazione è invero stata sconfessata a più riprese dalla più recente Giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito con diverse pronunce che il curatore non è un mero detentore, ma possessore dell'asse ereditario ai fini fiscali “per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali”. (Corte di Cassazione,
Ordinanza 8 novembre 2024 n. 28869 (All. 5); Cassazione civile, sez. V, tributaria, 18 Ottobre 2024, n.
27081, che hanno ribadito le statuizioni e le conclusioni di principio di cui alla Cass. 15/07/2009 n. 16428); che deve quindi ritenersi dovuta dall'eredità giacente l'imposta di successione liquidata dall'Ufficio, attesa, nel caso di specie, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma e cioè:
- l'esistenza di un obbligo giuridico di versamento dell'imposta in capo al curatore (il curatore è soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ex artt. 28 e 31 del D. lgs. n. 346/1990 e al pagamento delle relative imposte);
- l'esistenza di uno stato attivo patrimoniale dell'eredità giacente, nei cui limiti il curatore risponde del tributo.
Si costituisce in giudizio Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello ed eccependo che non vi è alcuna chiara dimostrazione nell'atto di appello del fatto che il curatore dell'eredità giacente sia il possessore dei beni ereditari;
che non si rinviene altresì nell'atto di appello alcun passaggio volto a confutare l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui “nel corso di intervenuta giacenza dell'eredità, non si assiste ad alcun trasferimento di beni, né la Curatela può in alcun modo assurgere al rango di Erede, e, pertanto, nel caso in esame può trovare applicazione l'art. 5 del D.Lgs. 31.10.1990 n. 347, che limita la debenza dell'imposta ai soli eredi e legatari.”
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene di dovere condividere i principi recentemente espressi dalla Suprema Corte secondo cui (Cass. Ord. 28869/24): “Come la Corte ha già rilevato (Cass., 15 luglio 2009, n. 16428), il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è dunque tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, sempre e comunque nei soli limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.
4.7. In sintesi, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente, seppur nei limiti "del valore dei beni ereditari in suo possesso": non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires, sicché non è condivisibile, sul punto, la tesi della Avvocatura erariale nella parte in cui ritiene che debba risponderne direttamente personalmente con i propri beni (pag. 13 del 11 ricorso), in quanto ex lege non può viceversa che risponderne nei limiti di patrimonio ereditario.
4.8. Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, deve ritenersi, in conclusione, che il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e 31 del D.Lgs. n. 346 del
1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale.”
Deve osservarsi, in proposito, che è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l'onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 cod. civ.) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso (per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali).
Consegue che l'atto impugnato è legittimo, essendo il Curatore tenuto al pagamento delle imposte ereditarie nei limiti del valore dei beni ereditari. La sentenza impugnata deve essere dunque riformata.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere compensate tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali.
P.Q.M.
accoglie appello dell'Ufficio.Spese compensate