Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 09/03/2026, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01623/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05617/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5617 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IT UA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Nicola Battista Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lipani in Napoli, piazza Carità, 32;
contro
Ente ID Campano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mastroianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Caserta, Comune di Baia e Latina, Comune di Casaluce, Comune di Galluccio, Comune di Roccaromana, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera, Condominio Palazzo Anto, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
I.T.L. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota dell'Ente ID Campano prot. n. 0016800 del 23 agosto 2022, avente a oggetto “ Aggiornamento della proposta tariffaria di ItalGas UA Spa per il secondo periodo. Riscontro nota prot. 22215DEF0158 del 03/08/2022 e precedenti ”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IT UA S.p.A. il 7/4/2023:
per l'annullamento,
- della nota dell'Ente ID Campano del 9 gennaio 2023, trasmessa a IT UA S.p.A. a mezzo PEC prot. 496 del 10 gennaio 2023, avente a oggetto “Diffida ad adempiere ai sensi dei commi 5.6 e 6.4 della deliberazione 580/2019/R/Idr, dei punti 2 e 3 della deliberazione 459/2022/R/Idr e dell'art. 3, comma 1 lett. f) del DPCM 20 luglio 2012. Schema regolatorio 2020-2023 ItalGas UA Spa ”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente ID Campano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa NN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è gestore uscente del servizio di distribuzione idrica, tra gli altri, nel territorio del Comune di Caserta.
La “Convenzione del pubblico servizio di distribuzione dell’acqua potabile” è giunta a scadenza in data 7 agosto 2021, ma da allora prosegue la gestione in virtù dell’obbligo di garantire la continuità del servizio pubblico.
In data 29 aprile 2022 ha chiesto all’Ente ID Campano di provvedere all’aggiornamento e alla revisione infraperiodo della tariffa per il biennio 2022-2023, ai sensi dell’art. 6.1 della delibera 580/2019/R/idr.
Con la nota impugnata con il ricorso introduttivo l’E.I.C. ha respinto l’istanza evidenziando che la concessione è scaduta, il Comune di Caserta non ha inteso prorogarlo e che in tempi brevi il servizio sarebbe stato affidato tramite gara.
Ritenendo illegittimo il diniego opposto dall’EIC, con nota prot. 22279DEF0199 del 6 ottobre 2022, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie istanze e, contestualmente, ha sollecitato AR ad esercitare i poteri sostitutivi previsti dagli articoli 5 e 6 della delibera 580/2019/R/idr.
Parallelamente, con il ricorso all’esame, ha impugnato la nota dell’EIC per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 6 e 8 della deliberazione AR 580/2019/R/idr. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza.
L’aggiornamento della tariffa a cura dell’EIC non sarebbe una mera facoltà, ma un obbligo necessario a garantire che la tariffa possa coprire integralmente i costi di investimento e di erogazione del servizio.
L’EIC ha rigettato l’istanza affermando che la concessione relativa al Comune di Caserta è scaduta e che l’indisponibilità dell’Amministrazione comunale a prorogarne la durata fino al termine del periodo regolatorio in corso precluderebbe alla radice la possibilità di approvare la predisposizione tariffaria e il relativo aggiornamento. La nota di EIC riferisce inoltre che, in ragione dei cogenti termini previsti dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, per la transizione verso le gestioni d’ambito, l’individuazione del gestore unico per il distretto di Caserta è imminente.
Le motivazioni addotte sarebbero incoerenti con il dato normativo, violando le disposizioni che impongono come obbligo l’aggiornamento della tariffa. Analogamente non varrebbe a legittimare la mancata approvazione della tariffa l’individuazione della Società ITL S.p.A. quale gestore del distretto di Caserta, avvenuta il 26 ottobre 2022, unitamente all’approvazione del Piano d’Ambito distrettuale, poiché la delibera n. 580/2019/R/idr disciplina espressamente i casi di esclusione dell’aggiornamento tariffario e tra essi non è compresa la fattispecie indicata dall’ente.
Sono esclusi dall’aggiornamento:
a) i gestori cessati ex lege che eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, in violazione di quanto previsto dall’art. 172 del d.lgs. 152/06, come individuati tramite ricognizione svolta dagli Enti di Governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti e trasmessa all’Autorità (art. 8.1);
b) i gestori che, a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito, non risultino aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente (art. 8.4).
La gestione facente capo a IT UA non sarebbe riconducibile alla prima ipotesi richiamata, in quanto conforme alla disciplina vigente all’epoca dell’affidamento e non cessata ex lege. Non sarebbe riconducibile alla seconda, poiché il gestore d’ambito nominato dall’EIC per rispettare i termini previsti dal d.l. n. 115/2022 non è in condizione di subentrare effettivamente nella gestione, né ha richiesto di ricevere la consegna degli impianti.
Si è costituito l’Ente ID Campano, che, in via preliminare ha eccepito l’irricevibilità del ricorso. La nota EIC prot.16800, impugnata sarebbe stata portata a conoscenza della ricorrente a mezzo pec ricevuta in data 23.08.2022, mentre il ricorso è stato notificato in data 31.10.2022. Ad avviso di EIC il termine di impugnazione sarebbe scaduto il 30.10.2022.
Con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato anche la nota del 9 gennaio 2023 con la quale l’EIC, a seguito del sollecito di AR, ha nuovamente negato l’approvazione dello schema regolatorio 2020-2023 e di aggiornamento del medesimo per il periodo 2022-2023, affermando che:
a) il Comune di Caserta ha manifestato volontà di procedere alle attività propedeutiche alla riconsegna delle infrastrutture da parte di IT UA, inviando un atto di diffida e messa in mora per attività di ricognizione propedeutica alla riconsegna degli impianti al fine del successivo trasferimento;
b) “con determinazione 26 settembre 2022, n. 426 il Direttore Generale dell’Ente ID Campano ha definitivamente concluso il procedimento di verifica della legittimità delle gestioni ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. 152/2006 nell’ambito del quale il soggetto IT UA Spa è risultato non salvaguardabile e, in quanto tale, tra i casi di esclusione dell’aggiornamento tariffario previsti dall’art. 8 della deliberazione n. 580/2019/R/Idr” ;
c) con deliberazione 26 ottobre 2022, n. 56 il Comitato Esecutivo dell’Ente ID Campano ha, infine, affidato il servizio idrico integrato dell’ambito distrettuale Caserta alla società I.T.L. S.p.A..
Sulla scorta di tali considerazioni, l’EIC ha confermato che, “allo stato, permangono le condizioni che, a parere degli scriventi, non consentono l’approvazione sia dello schema regolatorio 2020÷2023 sia del relativo aggiornamento 2022÷2023 oggetto della diffida di Codesta Autorità”. L’EIC ha peraltro affermato altresì che “si resta in attesa di ricevere eventuali specifiche indicazioni da parte di Codesta Autorità in relazione ad eventuali ulteriori motivazioni utili all’accoglimento della diffida in oggetto”.
La nota è stata impugnata per i seguenti motivi:
I. violazione e falsa applicazione dell’art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 6 e 8 della deliberazione AR 580/2019/R/idr. Violazione e falsa applicazione delle deliberazioni AR 639/2021/R/idr e 229/2022/R/idr. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Il programma di subentro nelle gestioni approvato dal Piano d’Ambito renderebbe chiaro come al caso di specie non possa applicarsi nemmeno l’altra ipotesi di esclusione dell’aggiornamento tariffario contemplata dalla delibera 580/2019/R/idr, ossia il caso in cui il gestore non abbia effettuato la consegna degli impianti “ in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente”.
Per ammissione dello stesso EIC nel Piano d’Ambito preliminare, il subentro nelle gestioni di IT UA avverrà solo nel 2026-2027.
Anche le altre due motivazioni addotte dall’EIC sarebbero erronee e inconferenti. Con riguardo all’avvio, da parte del Comune di Caserta, delle “attività di ricognizione propedeutica alla riconsegna degli impianti al fine del successivo trasferimento “in conformità alle previsioni legislative nazionali e regionali ed alle relative determinazioni comunali”, si tratta di attività propedeutiche al futuro trasferimento degli impianti, ma non possono anticiparne la data, rispetto a quanto previsto dal programma stabilito dal Piano d’Ambito preliminare.
La diffida comunale a cui fa riferimento l’EIC nel provvedimento impugnato (prot. 77018) risale al 2021 e dovrebbe ritenersi superata dall’intervenuta approvazione del Piano d’Ambito preliminare, che prevede che IT UA prosegua nella gestione nel Comune di Caserta fino al 2027.
Per le medesime ragioni, la mancata approvazione dello schema regolatorio 2020-2023 non potrebbe trovare giustificazione nell’intervenuto affidamento in favore di I.T.L. S.p.A.
L’EIC ha reiterato l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo ed eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, poiché la mera predisposizione della proposta tariffaria non avrebbe natura di atto immediatamente lesivo, avendo un’efficacia transitoria nelle more dell’approvazione dell’Arera.
Ha controdedotto nel merito delle avverse censure.
Dopo lo scambio di ulteriori scritti difensivi, all’udienza del 11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. E’ possibile soprassedere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate da parte ricorrente essendo il ricorso infondato nel merito.
2. Il ricorso in trattazione verte su un’unica questione, ovvero il diritto della ricorrente, che gestisce ormai di fatto dal 2021 il servizio idrico nel Comune di Caserta, ad ottenere l’aggiornamento della tariffa ai sensi dei par. 5.5 e 6.3 della deliberazione AR 580/20219/R/Idr.
Nelle due note impugnate con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti (n.0016800 del 23-08-2022 e n.0000496 del 10-01-2023), l’Ente ID Campano ha negato l’aggiornamento tariffario, ritenendone insussistenti i presupposti per i seguenti motivi:
- la concessione per la gestione del servizio idrico rilasciata dal Comune di Caserta è scaduta;
- il Comune, interpellato sul punto dall’EIC, non ha inteso prorogare la concessione fino alla fine del periodo regolatorio;
- con nota prot. 77018 del 2021 ha diffidato IT UA Spa a porre in essere le attività di ricognizione propedeutica alla riconsegna degli impianti al fine del successivo trasferimento “in conformità alle previsioni legislative nazionali e regionali ed alle relative determinazioni comunali”;
- con deliberazione 26 ottobre 2022, n. 56 il Comitato Esecutivo dell’Ente ID Campano ha affidato il servizio idrico integrato dell’ambito distrettuale Caserta alla società ITL Spa;
- con determinazione 26 settembre 2022, n. 426 il Direttore Generale dell’Ente ID Campano ha concluso il procedimento di verifica della legittimità delle gestioni ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. 152/2006 nell’ambito del quale il soggetto IT UA Spa è risultato non salvaguardabile e, in quanto tale, tra i casi di esclusione dell’aggiornamento tariffario previsti dall’art. 8 della deliberazione n. 580/2019/R/Idr.
La ricorrente afferma che tali motivazione non sono rispettose della normativa regolatoria vigente, in quanto la delibera AR del 2019, che disciplina la predisposizione e l’aggiornamento della tariffa del S.I.I., prevede l’aggiornamento come obbligatorio da parte del gestore ad esclusione di specifiche fattispecie che non ricorrerebbero nel presente caso, in quanto la ricorrente gestisce il servizio sulla base di una concessione legittimamente conferita sulla base della normativa vigente all’epoca, la concessione non sarebbe cessata ex lege, né ricorrerebbe l’ipotesi di inadempimento all’obbligo di restituzione dell’infrastruttura, poiché lo stesso Ente ID avrebbe indicato nel Piano di gestione che il subentro del nuovo gestore unico del S.I.I. (I.T.L. s.p.a.), avverrà nel 2027.
Il ricorso non è fondato.
Analoga questione, concernente il diritto all’aggiornamento della tariffa preteso dai concessionari uscenti, che stiano esercitando “di fatto ” il servizio idrico nelle more della designazione del gestore unico, è stato oggetto di diverse pronunce del Consiglio di Stato.
Il giudice d’appello ha negato la fondatezza della pretesa, sia rimarcando la natura cogente dell’obbligo di restituzione dei beni e delle infrastrutture necessarie all’espletamento del servizio alla scadenza delle concessioni; sia evidenziando come un aggiornamento tariffario, fondato su investimenti non realizzabili da un gestore temporaneo, sarebbe privo di fondamento causale.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato: “salvo il caso delle gestioni salvaguardate, il gestore cessato dal servizio, alla scadenza del periodo di affidamento o a seguito dell’anticipata risoluzione della convenzione, ha un obbligo di restituire i beni e gli impianti relativi al servizio idrico integrato che discende direttamente dalla legge (artt. 151 e 172, comma 5, D.lgs. n. 152/2006) e che è immediatamente esigibile senza necessità di ordine espresso e senza poter essere subordinato a ulteriori prescrizioni che non possono incidere sull’an della consegna e ha, altresì, evidenziato che “nel caso di gestione provvisoria (…) l’invarianza della tariffa è giustificata fino alla consegna degli impianti per l’operatività del nuovo gestore, mentre l’aggiornamento della tariffa stessa discende dai costi di investimento previsti nel Piano economico finanziario e destinati alla realizzazione degli interventi individuati dal relativo programma, inserito nel Piano d’ambito. Questi investimenti sono però spettanti al gestore d’ambito e non al gestore temporaneo che, quindi, godrebbe di un aggiornamento tariffario ingiustificato” (C.d.S., 30 giugno 2020, sez. VI, nn. 4154 e 4155).” Consiglio di Stato, Sez. II, 21.9.2023, n.8449/2023.
Si è osservato che la disciplina del Codice dell’ambiente che ha istituito il servizio idrico integrato prevede termini perentori, volti a contenere i tempi per il passaggio al sistema del gestore unico di A.T.O.. La previsione di un aggiornamento delle tariffe anche nel caso di esercizio “di fatto ” del servizio oltre i termini di legge, confliggerebbe con la perentorietà degli stessi e l’obbligo del concessionario uscente di riconsegnare le infrastrutture attraverso cui il servizio deve essere gestito.
Il giudice d’appello ha, infatti, affermato che l’art. 172 D.Lgs. 152/2006, al comma 5 “prevede che “alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione”.
Infine, l’articolo 151 dello stesso D.lgs. n. 152 del 2006 individua, nell’ambito del contenuto obbligatorio delle convenzioni di affidamento, “l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento”.
I modi indicati dalle norme appaiono estremamente stringenti, in linea con la ricostruzione dell’istituto che, come anche aveva ricordato il primo giudice, ha la finalità di ridurre la frammentazione delle gestioni. In questa ottica, ogni elemento, condizione, presupposto ulteriormente interferente con la scansione individuata dalla legge si oppone al perseguito intento acceleratorio e deve dunque essere riguardato con attenzione in quanto disfunzionale rispetto all’obiettivo cercato.
Sulla base delle direttrici normative appena individuate, non appare condivisibile la linea ricostruttiva adottata dal primo giudice che, da un lato, ha valorizzato il dato evincibile dal comma 7.3 della deliberazione 641/2013/R/idr (“Fermo restando quanto previsto dal comma 3.3 della deliberazione 585/2012/R/idr e dal comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/idr per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, sono altresì escluse dall’aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente”) e, dall’altro, ha attribuito una ampia valenza alle prescrizioni indicate nella detta disposizioni, da renderle di fatto ostative alla realizzazione dell’obiettivo perseguito.
L’affermazione per cui sarebbe stato necessario, successivamente all’individuazione del gestore d’ambito, un espresso ordine verso il gestore uscente di consegnare gli impianti e che anzi questo avrebbe ricevuto una puntuale indicazione di proseguire la gestione fino a quando il nuovo soggetto non fosse stato in grado di farsene carico, rende palese una vicenda di contrasto tra l’esplicita volontà del legislatore e la situazione verificatasi nella situazione concreta che merita sicuramente soluzione, ma nel senso opposto da quello indicato nella sentenza gravata. Il fine della riforma adottata viene infatti svilito dall’adozione di aggravi procedimentali non previsti né autorizzati dalla legge mentre è auspicabile una svolta acceleratoria, al fine di impedire che la mancata sostituzione del gestore comporti una permanenza di situazioni di fatto avversate dalla normativa vigente.
Va quindi rimarcato, al contrario di quanto ritenuto dal T.A.R., che il gestore cessato ha un obbligo di restituzione direttamente discendente dalla legge, la cui efficacia non può essere subordinata da ulteriori prescrizioni, peraltro derivanti da una opzione interpretativa che si scontra con i contenuti cogenti di restituzione previsti nella convenzione di gestione (sulla configurazione di un obbligo da parte dei Comuni di conferire l’uso gratuito degli impianti al gestore d’ambito, vedi Cons. Stato, V, sent. 14 giugno 2017, n. 2913). Peraltro, nella ricostruzione operata dal primo giudice, l’ampiezza di tale prescrizione è tale da non incidere unicamente sul quomodo, ma addirittura sull’an della consegna degli impianti, atteso che la necessaria collaborazione tra le parti richiesta dalla sentenza si scontra con i diversi ruoli istituzionali e quindi di fatto introduce poteri reciproci di veto, ovviamente incompatibili con gli scopi individuati dal legislatore.
Deve quindi escludersi che, nel caso in esame, debba doversi indagare sulle ragioni e sulle responsabilità della mancata consegna degli impianti (vicenda su cui la sentenza si è lungamente soffermata ai punti 17 e 18), atteso che si tratta di un adempimento cogente conseguenziale e necessitato. L’obbligo di restituzione in capo alla società appellata era quindi già esigibile, con la conseguenza che il mancato adempimento non poteva che comportare il diniego di aggiornamento, come effettivamente avvenuto. ” (così Consiglio di Stato, sez. VI, 30 giugno 2020, n. 4154/2020).
Nel caso di specie, la ricorrente è tra i gestori “non salvaguardati ”, quantomeno perché, al momento in cui l’EIC ne ha effettuato la ricognizione ai sensi dell’art. 172, comma 1, D.Lgs. 152/06, la sua concessione era in scadenza. Essa è, infatti, scaduta il 7 agosto 2021.
Sulla scorta dei principi sopra richiamati, da tale momento la ricorrente era tenuta alla restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato senza necessità di ulteriori diffide che, peraltro, dalla nota impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, il Comune di Caserta ha effettivamente inviato.
Per tale ragione, alla stregua dei principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata, l’aggiornamento della tariffa da tale momento non era più dovuto, così come previsto dall’art. 8.4 della delibera AR del 2019, nella parte in cui prevede che: “sono altresì escluse dall’aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito, non risultino aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente .”.
Va infine rimarcato che l’art. 172 D.Lgs. 152/06, ai commi 3 e 4, prevede appositi strumenti per garantire il rispetto dei termini da esso indicati per l’individuazione del gestore unico nell’ambito dell’A.T.O., anche con interventi sostitutivi, che il gestore uscente deve ritenersi legittimato a sollecitare ( “1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.
(…) “4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. ”.).
3. Per le sopra esposte ragioni il ricorso è infondato
4. Le spese di giudizio, stante la peculiarità della fattispecie e la complessità delle questioni esaminate sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente
NN OR, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN OR | PA RI |
IL SEGRETARIO