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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/12/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 456/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 456/2025 promossa da:
, nato a [...] l'[...], residente in [...], località Parte_1
Mizzana, Via Menotti Cova, n. 54 int. 6 (codice fiscale ), rappresentato e C.F._1 difeso, in forza di mandato allegato alla busta di deposito telematico del ricorso introduttivo, dall'Avvocato Filippo Marcello del Foro di Ferrara (codice fiscale - indirizzo C.F._2
PEC: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di Email_1 posta elettronica certificata del medesimo avvocato ( ) Email_1
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Isasca n. 5, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Gamberoni C.F._3 del Foro di Ferrara, c.f. ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in C.F._4
Ferrara (FE), Piazzetta dei Combattenti n. 3, giusta mandato in atti, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo PEC Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 13 Le conclusioni di parte ricorrente: “Chiede che, fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art.
473-bis.21 c.p.c., il Giudice assuma i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti necessari, anche in via istruttoria e, una volta rimessa la causa in decisione, voglia: pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con addebito alla moglie, per aver tenuto un Controparte_1 Parte_1 comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio nei confronti del coniuge e della prole;
affidare il figlio minorenne in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione stabile presso il padre, salvo che il Tribunale non reputi più rispondente all'interesse del figlio l'affidamento esclusivo al padre, in ragione della notevole distanza della residenza materna da quella del figlio;
assegnare conseguentemente a la casa familiare, di proprietà dello stesso, con tutto Parte_1 quanto la arreda e correda;
regolamentare i rapporti del figlio minorenne con la madre in termini compatibili con le reali possibilità e disponibilità di a spostarsi fino a Ferrara Controparte_1 durante il periodo scolastico del figlio, ad accogliere presso di sé il figlio durante i periodi di vacanze scolastiche;
in ogni caso, in maniera tale da garantire il mantenimento di un significativo rapporto tra
i due;
disporre che sia tenuta a concorrere al mantenimento del figlio mediante Controparte_1 versamento di un importo mensile pari ad € 400,00 ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che dovesse risultare di giustizia alla luce della capacità reddituale della madre, da documentare;
somma comunque da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
disporre altresì che sia tenuta a concorrere, nella Controparte_1 misura del 50%, mediante anticipazione o rimborso al padre antistatario, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, regolamentate conformemente al Protocollo adottato dall'intestato Tribunale;
disporre che l'assegno unico universale ed altre eventuali provvidenze pubbliche relative al figlio siano integralmente percepiti dal signor . Con vittoria di Parte_1 spese, anche generali, compenso professionale del giudizio, oltre CNA ed IVA come per legge. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa precedute dalla locuzione “vero che”. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli: 1. “Vero che fino a settembre 2024 i rapporti tra ed erano sereni”. 2. “Vero che in sua presenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 ha sempre parlato bene del marito”. 3. “Vero che, nel periodo tra ottobre e dicembre 2024, le insegnanti di in più occasioni hanno detto al padre di trovare particolarmente Parte_4 Pt_4 confuso e aggressivo, sia nei confronti delle insegnanti sia nei confronti dei compagni di classe”. 4.
“Vero che a partire da ottobre 2024 si è completamente disinteressato Parte_3 dell'andamento scolastico del figlio ”. 5. “Vero che a partire da ottobre 2024 Pt_4 Parte_3 si è completamente disinteressato dello stato psicologico del figlio ”. 6. “Vero che lei in data 1° Pt_4 pagina 2 di 13 ottobre 2024 ha redatto la relazione investigativa che le si rammostra (doc. 5 allegato al ricorso per separazione)”. 7. “Vero che lei ha scattato le fotografie allegate alla relazione investigativa che le si rammostra (doc. 5 allegato al ricorso per separazione)”. Si indicano come testi i signori:
[...]
residente in [...], sui capitoli da 1 a 5; , residente in [...]
Ferrara - località Malborghetto di Boara, via S. Margherita n. 244, sui capitoli da 1 a 5; Tes_3
domiciliata presso la Scuola I.C. Perlasca con sede a Ferrara, Via Poletti n. 65, sui capitoli 3,
[...]
4 e 5; dott.ssa con studio in Ferrara, sui capitoli 3, 4 e 5; il dottor Testimone_4 Testimone_5 domiciliato in Ferrara presso l'Agenzia Investigativa Americana, via Bersaglieri del Po 10, sui capitoli 6 e 7.
Le conclusioni di parte resistente: “Affido condiviso del minore, con collocazione preferenziale presso il padre come da decisione assunta dal giudice delegato all'esito dell'ascolto del minore;
corresponsione di un contributo di mantenimento per il minore a carico della madre di euro 200 mensili oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie al 50% come da Protocollo;
AUU al padre, ribadite tutte le ulteriori istanze anche istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
IN VIA ISTRUTTORIA. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il matrimonio dei sigg. era entrato in crisi 5 anni fa circa? 2. Vero che nel mese di agosto 2022 CP_1 la sig.ra comunicava al marito di volersi separare? 3. Vero che il Sig. , dopo Controparte_1 CP_1 aver appreso dalla moglie che si voleva separare, aveva cominciato a trattarla come una domestica, rivolgendole continue umiliazioni anche alla presenza del figlio? 4. Vero che dal mese di agosto 2024, quando la sig.ra moglie ha formalizzato la propria intenzione di ottenere la separazione il marito ha intensificato le aggressioni verbali nei suoi confronti? 5. Vero che, dopo l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, il sig. si rivolgeva anche ai familiari della moglie per denigrarla, CP_1 definendola una puttana, una cattiva madre, minacciando di farle del male se avesse portato con sé il figlio? 6. Vero che il Sig. , dopo l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, ha CP_1 continuato a pedinarla e a inviarle messaggi minacciosi? 7. Vero che la sig.ra a Controparte_1 causa delle minacce ricevute dal marito e dei messaggi che questi inviava attestando di conoscere e controllare i suoi movimenti e quelli del suo nuovo compagno, era entrata in uno stato di prostrazione
e paura tali da non sentirsi al sicuro né in casa e né fuori casa? 8. Vero che, quando la sig.ra CP_1 si è recata in Albania dalla propria famiglia alla fine del mese di agosto 2024 per parlare della decisione di separarsi, successivamente il 01/10/2024 il sig. la raggiungeva e durante la CP_1 permanenza in Albania si recava tutti i giorni presso la famiglia della moglie descrivendo la sig.ra
come una “poco di buono”; una “cattiva madre”, cercando di convincere i familiari a CP_1 forzare la figlia a tornare con lui? 9. Vero che il Sig. frequenta un'altra donna presso CP_1 pagina 3 di 13 l'abitazione familiare da quando la moglie si è allontanata?" Si indicano a testi: - Tes_6 residente in [...]; - , residente in [...]
183; - via Laghi d'Avignagna, Tarantasca (CN). ULTERIORI ISTANZE Testimone_8
ISTRUTTORIE - Acquisizione della documentazione relativa alla richiesta di ammonimento presentata presso la Questura di Ferrara;
- Ascolto del minore , ai sensi dell'art. 316 del Codice civile, per Pt_4 conoscere le sue preferenze sulla collocazione;
- Ogni altra prova che dovesse che il Giudice dovesse ritenere necessaria nel corso del procedimento in applicazione degli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.”.
Le conclusioni del P.M.: “Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole”.
*** udita la relazione della causa da parte del giudice relatore dott.ssa Costanza Perri;
preso atto delle conclusioni come sopra rassegnate;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
(art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ)
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_5 giudiziale con dichiarazione di addebito alla moglie, , con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio il 1° agosto 2011 in EL (Albania), matrimonio trascritto in Italia, nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Ferrara, al numero 294, Parte 2 Serie C dell'Anno 2018, optando, con separato atto notarile, per il regime patrimoniale della separazione dei beni e stabilendo la residenza coniugale nell'immobile ubicato in Ferrara, località Mizzana, Via Menotti Cova, n. 54 int. 6 di proprietà esclusiva del marito. Esponeva che dalla unione coniugale il 19 maggio 2013 è nato il figlio
; che, a far data dal 10 ottobre 2024, , senza alcun preavviso, aveva lasciato la Pt_4 Controparte_1 casa coniugale per trasferirsi a vivere in un'altra città senza rendere noto al marito dove si fosse stabilita;
che, già prima di tale allontanamento, il ricorrente aveva sospettato che la moglie avesse una relazione extraconiugale, non giustificandosi diversamente le uscite frequenti e prolungate di CP_1 la quale, già dal mese di giugno 2024, si assentava soprattutto nei fine settimana, dicendo al
[...] marito che sarebbe andata a Brescia a trovare un'amica; che è accaduto che la resistente partisse, lasciando il figlio minorenne da solo, senza alcun preavviso al marito;
che tale situazione ha evidentemente condotto a una insanabile crisi del rapporto coniugale, giustificandosi perciò la richiesta di addebito della separazione alla moglie.
pagina 4 di 13 Domandava inoltre il ricorrente l'affido condiviso del minore e la sua collocazione prevalente presso di sé stante l'allontanamento della madre, oltre ad un contributo a carico della stessa di 400 euro al mese e la sua compartecipazione al pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50%.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 9 giugno 2025 senza Controparte_1 opporsi alla pronuncia di separazione dal marito, a carico del quale domandava, a sua volta, l'addebito, deducendo, sul punto, che “la crisi matrimoniale tra i coniugi non è riconducibile ad un CP_1 presunto allontanamento ingiustificato della convenuta o ad una sua fantomatica relazione extraconiugale, bensì ad un deterioramento progressivo del rapporto coniugale iniziato almeno cinque anni fa ed aggravatosi in conseguenza del comportamento prevaricatore, irrispettoso e lesivo della dignità della moglie tanto da aver integrato vera e propria violenza domestica, commessa in numerose occasioni anche alla presenza del figlio minore, nonché tale da giustificare, oggi, l'addebito della separazione allo stesso ricorrente”.
Sul figlio minore la resistente, pur manifestando il desiderio di averlo presso di sé nella nuova residenza in Tarantasca (CN), in considerazione del fatto che il minore è cresciuto a Ferrara dove frequenta la scuola e ha tutte le proprie amicizie, domandava che ogni decisione sulla sua collocazione fosse rimessa alla decisione del minore stesso.
Sulle provvidenze economiche, domandava in caso di collocamento del minore a Ferrara presso il padre di contribuire al mantenimento del figlio versando un importo mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché mendiate il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 25% delle spese straordinarie, tenuto conto del proprio reddito e degli oneri che la gravano per canone di locazione e viaggi per vedere il bambino.
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie interlocutorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025 il GD, sentiti personalmente i coniugi, li autorizzava a vivere separati e fissava per l'audizione del minore l'udienza del 6 agosto 2025.
Sentito il minore, con ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti emessa in data 6 agosto 2025, il GD disponeva l'affidamento condiviso del figlio, con collocazione preferenziale presso il padre e sugli aspetti economici, “tenuto conto della differente capacità economica delle parti (il ricorrente guadagna circa 1200/1300 euro mensili, la resistente circa 1500) e considerato che entrambi sono in grado di incrementare il proprio reddito”, poneva a carico di parte resistente un contributo al mantenimento del figlio di € 250,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del Pt_4 costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 5 di 13 Alla successiva udienza in data 3 dicembre 2025 le parti davano atto di non essere riuscite a pervenire ad un accordo sulle questioni economiche. Il GD ritenuta la causa matura per la decisione ne disponeva l'immediata remissione innanzi al Collegio in difetto di istruttoria. Le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
1) SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Le parti hanno contratto matrimonio il giorno 1° agosto 2011 in EL (Albania), matrimonio trascritto in Italia, nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ferrara, anno 2018, numero 294, Parte
2, Serie C (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Con separato atto notarile, nel 2018 i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
I coniugi hanno stabilito e mantenuto la loro residenza coniugale nell'immobile ubicato in Ferrara, località Mizzana, Via Menotti Cova, n. 54 int. 6 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).
Dall'unione coniugale a Ferrara il 19 maggio 2013 è nato il figlio (cfr. doc. 3). Pt_4
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al giudice delegato, che dal tenore degli atti difensivi, anche della parte resistente, che ha espressamente riconosciuto l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, oltre che dall'insistere nelle rispettive domande di addebito reciproco.
2) SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Entrambe le domande di addebito della separazione sono infondate e debbono, pertanto, essere parimenti rigettate.
La prospettazione dei fatti, così come indicata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, per quanto concerne le reciproche accuse di violazione dei doveri matrimoniali, esclude già in punto di allegazione, prima ancora che di difetto probatorio, la sussistenza di un nesso causale fra le condotte/omissioni rispettivamente attribuite e l'insorgere della crisi coniugale.
Ed invero, mentre il ricorrente imputa ad una relazione extraconiugale della moglie (dalla stessa peraltro riconosciuta e ammessa ancorché a crisi matrimoniale già in atto), la causa della frattura fra loro, risalente, a suo dire, all'anno 2024, la resistente ha specificamente allegato, senza essere contestata sul punto, che “da oltre 5 anni tra i sigg. ed era venuta meno ogni Parte_1 CP_1 affectio coniugalis tanto che negli ultimi 2 anni i coniugi non avevano neppure più rapporti intimi. A fronte di una convivenza divenuta insostenibile e preso atto della irreversibilità della crisi coniugale, già nel mese di agosto 2022 la sig.ra aveva comunicato al marito di volersi Controparte_1 pagina 6 di 13 separare. Da quel momento il sig. , non accentando la decisione della moglie di separarsi, ha CP_1 cominciato a manifestare comportamenti gravemente offensivi e vessatori nei confronti della odierna convenuta, purtroppo molto spesso anche alla presenza del figlio ”. Pt_4
Dunque, già nel 2022 il rapporto fra le parti era entrato in crisi e, solo in conseguenza della disaffezione coniugale, nel 2024 la resistente inizierà una nuova relazione sentimentale, mentre il ricorrente, all'indomani della scelta della moglie di volersi separare, darà inizio a comportamenti contrari a tale decisione che poi (ma non è dato comprendere la relativa intensità e gravità) la resistente censurerà mediante richiesta di ammonimento al Questore, ancorché esitata in una archiviazione.
Ad ogni buon conto tutte le accuse di violenza domestica (non provate, né la resistente si è posta in prova in modo idoneo ed ammissibile su di esse) sono ricondotte temporalmente dalla resistente ad un periodo successivo alla insorgenza della crisi coniugale, proprio quale conseguenza, secondo la ricostruzione di cui in comparsa, della decisione della donna di separarsi dal marito.
Il difetto di allegazione dianzi delineato è sufficiente ad escludere la fondatezza delle reciproche domande di addebito. Ad ogni buon conto, si osserva come le stesse non abbiano trovato conferma neppure in sede di istruzione quanto al nesso di causalità fra i comportamenti vicendevolmente ascritti e la frattura dell'unione matrimoniale;
invero, i capitoli di prova formulati da ciascuna difesa si sono rivelati, non solo inammissibili sotto il profilo della non corretta articolazione tecnico giuridica, ma altresì inidonei a provare che l'asserita violazione dei doveri di fedeltà e di assistenza morale e materiale possa essere stata causa della crisi fra i coniugi, tenuto peraltro conto della lunga durata della unione matrimoniale, che si è protratta per oltre dieci anni senza che nessuno dei due abbia sollevato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, alcuna domanda formale di separazione.
Va, poi, opportunamente premesso che ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito è necessario accertare, caso per caso, se una determinata condotta di uno dei coniugi in violazione dei doveri imposti dal matrimonio abbia cagionato essa stessa la frattura nel rapporto di coniugio o se, invece, ne sia stata una fisiologica conseguenza in quanto frutto di una crisi già in atto.
Orbene nel caso in esame difetta la prova, per entrambe le parti, non solo dell'esistenza di un nesso causale fra gli inadempimenti reciprocamente contestati e l'insorgenza della crisi coniugale, ma delle stesse asserite violazioni dei doveri matrimoniali.
In particolare, si osserva che parte ricorrente fonda la propria richiesta di addebito della separazione alla moglie su una presunta relazione extraconiugale che la donna avrebbe intrattenuto, all'insaputa del marito, già al tempo della convivenza.
Tale circostanza, tuttavia, come si è preannunciato, è priva di adeguato compendio probatorio.
pagina 7 di 13 Per prima cosa, dal rapporto investigativo non pare emerge alcunché di rilevante, posto che gli accertamenti si riferiscono a situazioni certamente successive all'insorgere della crisi matrimoniale quando la resistente si era già allontanata dall'abitazione familiare, ciò che vale ad escludere che possa ritenersi provato un collegamento eziologico della relazione extraconiugale con la crisi matrimoniale.
Né tale relazione intrattenuta dalla resistente con altro uomo può essere fatta risalire a prima della crisi fra le parti: sia perché il ricorrente non ha allegato che la vita matrimoniale fino alla scoperta della asserita infedeltà della moglie sarebbe stata attiva ed appagante, anzi non ha contestato quanto asserito dalla resistente circa l'impossibilità di proseguire la convivenza sin dal 2022; sia perché la difesa del ricorrente non ha fornito prova (né ha articolato mezzi istruttori ammissibili, neppure in punto a prove orali che sono apparse generiche, valutative ed inconferenti a provare il dedotto tradimento) di comportamenti ambigui e/o diversi della moglie, tali da far ragionevolmente dubitare che la donna stesse intrattenendo una relazione extraconiugale mesi prima della separazione dal marito.
Per quanto concerne invece la domanda di addebito della resistente, come detto ogni comportamento che questa ascrive al marito al fine di addebitargli la separazione risulta cronologicamente successivo alla separazione di fatto intervenuta, come detto, nel 2024 e comunque, per suo stesso riferito, ancora prima nel 2022 quando si sarebbe profilata nella coppia una crisi irreversibile.
Nel riferito contesto, la vicenda familiare nel suo complesso, così come narrata in atti, sia pure con versioni parzialmente discordanti, risulta avere avuto un andamento altalenante negli anni, con difficoltà ed incomprensioni reciproche, accentuate dalla progressiva perdita di interesse affettivo che nei mesi prima ed immediatamente successivi all'interruzione della convivenza è sfociata in un vero e proprio, ingravescente, conflitto di coppia, caratterizzato da accesi litigi e discussioni, che ha verosimilmente portato alla irreversibile frattura del rapporto di coniugio.
In difetto di prova delle reciproche contestate violazioni dei doveri coniugali, tenuto conto dell'elevata conflittualità della separazione, è quindi quanto mai verosimile che le ragioni della insanabile frattura nel rapporto fra le parti abbiano avuto origine molto tempo prima dell'allontanamento della CP_1 dalla casa coniugale, e che la crisi sia da ascrivere ad un lento e progressivo percorso caratterizzato da incomprensioni reciproche ed incapacità, da entrambe le parti, di superare la progressiva perdita di interesse al rapporto di coppia e alle esigenze dell'altro, non sussistendo un fatto preciso, addebitabile all'uno o all'altro coniuge, cui possa essere attribuita la rottura dell'unione coniugale.
Si osserva come, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adulterio (se comunque provato) non possa giustificare, da solo, la pronuncia di addebito al coniuge adultero, qualora la rottura dei rapporti coniugali sia stata determinata indipendentemente dalla successiva violazione dei doveri di fedeltà da parte di uno dei due coniugi, occorrendo a riguardo, da parte del giudice del merito, una valutazione pagina 8 di 13 globale che tenga conto dei comportamenti reciproci dei coniugi (cfr. Cass. sez. I sent. 9472/1999;
13747/2003; 25618/2007; 17089/2013).
Dunque in conclusione, da un lato ed anzitutto, l'allegazione delle parti vale, già di per sé, ad escludere la riconducibilità delle asserite violazioni dei doveri matrimoniali all'insorgere della crisi coniugale;
dall'altro, e ad abundantiam, nessuna prova è stata fornita né quanto alla grave e reiterata violazione dei doveri fondamentali nascenti dal matrimonio ex art. 151, comma 2°, c.c., né quanto all'eventuale nesso di causalità, ossia al presupposto che proprio e solo in conseguenza dei fatti e delle circostanze indicate si sia determinata la frattura del rapporto coniugale fra le parti.
Consegue il rigetto delle richieste di addebito reciprocamente proposte.
3) SUL REGIME DI AFFIDAMENTO E SULLA COLLOCAZIONE DELLA PROLE
Malgrado la conflittualità che ha caratterizzato la fine della unione matrimoniale fra le parti, non sono emerse criticità nella coppia genitoriale né incapacità tali da giustificare una deroga al regime ordinario di affidamento condiviso del minore.
Pertanto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sul figlio minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza del predetto presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo e Pt_4 reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri componenti del nucleo parentale, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Si conferma la collocazione prevalente del minore presso il padre, conformemente, non solo al desiderio espresso da , in occasione del suo ascolto, di rimanere a vivere col padre a Ferrara, Pt_4 città in cui è nato e cresciuto, frequentando la madre a Cuneo per lo più durante le vacanze, ma anche alle conclusioni congiunte delle parti sul punto.
frequenterà la madre vedendola a Ferrara in periodo scolastico almeno una volta al mese e si Pt_4 recherà a Cuneo dalla madre nei periodi di sospensione scolastica con le seguenti modalità: durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni Pt_4 alterni il giorno di Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di
Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, pagina 9 di 13 comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
durante le vacanze estive, trenta giorni, anche non consecutivi, con la madre, da concordare tra i genitori entro il
31/05 di ogni anno;
in difetto di accordo, negli anni dispari la scelta verrà assunta unilateralmente dal padre e negli anni pari dalla madre.
4) CONTRIBUTO DEI GENITORI AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Sul punto è opportuno premettere una breve ricostruzione comparativa delle condizioni reddituali, patrimoniali e lavorative delle parti operata sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni rese in atti. A tal riguardo giova precisare che la documentazione prodotta è idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione economica delle parti, non essendo, invero, necessario né un accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario (cfr. Cass. 20 gennaio 2021 n. 975; n.
20866/21; Cass. 10 giugno 2022, n. 18880). presta attività come lavoratore autonomo (è un muratore) ed ha dichiarato di percepire Parte_1 redditi lordi pari nel 2024 a 18.098 (cfr. doc. 6). Egli è onerato del mutuo gravante sull'immobile di proprietà in cui vive col figlio, pari a circa € 300 mensili. ha un contratto di lavoro a tempo determinato (cfr. doc. 12) in forza del quale Controparte_1 percepisce una retribuzione netta di 1700,00 euro in media al mese (cfr. doc. 13); è gravata dal pagamento del canone di locazione mensile di euro 300,00, oltre spese condominiali e utenze (cfr. doc.
14).
È proprietaria della autovettura Hyundai IX35, tg. ER804EK (cfr. doc. 21).
L'AUU pari a 57,00 euro al mese è integralmente percepito dal ricorrente.
Sul punto è appena il caso di ricordare alle parti che alcun provvedimento di assegnazione di detto emolumento può essere assunto dal Tribunale, posto che ai sensi degli artt. 2 e 6, 4° comma, D. Lgs. n.
230 del 29 dicembre 2021, la percezione da parte di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno, consegue automaticamente ex lege al regime di affidamento condiviso della prole, salvo diverso accordo fra le parti.
Nel caso di specie, pertanto, se le parti modificheranno in futuro l'attuale regime per cui il padre percepisce l'AUU al 100%, tornando a percepirlo al 50% ciascuno, conseguentemente il mantenimento indiretto a carico del genitore non collocatario verrà aumentato del relativo importo (50% dell'AUU dal medesimo percepito a tal titolo).
Ciò precisato, si osserva che l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, come sopra ricostruita, è espressamente richiesta dall'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun pagina 10 di 13 genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, tenuto conto degli ulteriori criteri in esso individuati.
Orbene, tenuto conto: a) delle posizioni reddituali delle parti, sostanzialmente equivalenti;
b) dell'età del minore rapportata alle relative esigenze;
c) dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, nettamente prevalenti col padre stante il collocamento preferenziale presso di lui e la lontananza geografica della madre, quindi della evidente valenza anche economica dei compiti di cura ed accudimento quotidiani;
d) delle spese di viaggio e permanenza a Ferrara o a Cuneo, di cui la madre si farà carico per venire a trovare o per consentirgli di permanere presso di sé a Cuneo;
e) della Pt_4 circostanza per cui attualmente l'AUU è percepito per intero dal padre nella misura complessiva mensile di 57,00 euro;
tutto ciò considerato, il Collegio ritiene equo porre a carico della madre,
, con decorrenza dalla presente pronuncia, l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio minore, versando al padre sig. , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 300,00, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, ricomprendendo in esse a titolo meramente esemplificativo, conformemente a quanto indicato nel Protocollo in uso presso questo Tribunale, le seguenti spese:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno;
pagina 11 di 13 l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1) PRONUNZIA la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(Albania) l'11 maggio 1983, e , nata a [...] il 29 Controparte_1 giugno 1993, unitisi in matrimonio il 1° agosto 2011 ad EL (Albania), matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile dle Comune di Ferrara al numero 294, Parte II Serie C, Anno
2018.
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) RIGETTA entrambe le domande di addebito della separazione.
4) il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il CP_2 Pt_4 padre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o della figlia per la difficoltà di reperire il soggetto.
5) DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio con le modalità ed i tempi indicati in narrativa.
6) Con decorrenza dalla data della presente pronuncia, PONE A CARICO di Controparte_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio , versando al padre Pt_4 Parte_1
pagina 12 di 13 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie indicati esemplificativamente in narrativa.
7) RIGETTA ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
8) COMPENSA interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 5 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 456/2025 promossa da:
, nato a [...] l'[...], residente in [...], località Parte_1
Mizzana, Via Menotti Cova, n. 54 int. 6 (codice fiscale ), rappresentato e C.F._1 difeso, in forza di mandato allegato alla busta di deposito telematico del ricorso introduttivo, dall'Avvocato Filippo Marcello del Foro di Ferrara (codice fiscale - indirizzo C.F._2
PEC: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di Email_1 posta elettronica certificata del medesimo avvocato ( ) Email_1
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Isasca n. 5, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Gamberoni C.F._3 del Foro di Ferrara, c.f. ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in C.F._4
Ferrara (FE), Piazzetta dei Combattenti n. 3, giusta mandato in atti, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo PEC Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 13 Le conclusioni di parte ricorrente: “Chiede che, fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art.
473-bis.21 c.p.c., il Giudice assuma i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti necessari, anche in via istruttoria e, una volta rimessa la causa in decisione, voglia: pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con addebito alla moglie, per aver tenuto un Controparte_1 Parte_1 comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio nei confronti del coniuge e della prole;
affidare il figlio minorenne in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione stabile presso il padre, salvo che il Tribunale non reputi più rispondente all'interesse del figlio l'affidamento esclusivo al padre, in ragione della notevole distanza della residenza materna da quella del figlio;
assegnare conseguentemente a la casa familiare, di proprietà dello stesso, con tutto Parte_1 quanto la arreda e correda;
regolamentare i rapporti del figlio minorenne con la madre in termini compatibili con le reali possibilità e disponibilità di a spostarsi fino a Ferrara Controparte_1 durante il periodo scolastico del figlio, ad accogliere presso di sé il figlio durante i periodi di vacanze scolastiche;
in ogni caso, in maniera tale da garantire il mantenimento di un significativo rapporto tra
i due;
disporre che sia tenuta a concorrere al mantenimento del figlio mediante Controparte_1 versamento di un importo mensile pari ad € 400,00 ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che dovesse risultare di giustizia alla luce della capacità reddituale della madre, da documentare;
somma comunque da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
disporre altresì che sia tenuta a concorrere, nella Controparte_1 misura del 50%, mediante anticipazione o rimborso al padre antistatario, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio, regolamentate conformemente al Protocollo adottato dall'intestato Tribunale;
disporre che l'assegno unico universale ed altre eventuali provvidenze pubbliche relative al figlio siano integralmente percepiti dal signor . Con vittoria di Parte_1 spese, anche generali, compenso professionale del giudizio, oltre CNA ed IVA come per legge. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa precedute dalla locuzione “vero che”. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli: 1. “Vero che fino a settembre 2024 i rapporti tra ed erano sereni”. 2. “Vero che in sua presenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 ha sempre parlato bene del marito”. 3. “Vero che, nel periodo tra ottobre e dicembre 2024, le insegnanti di in più occasioni hanno detto al padre di trovare particolarmente Parte_4 Pt_4 confuso e aggressivo, sia nei confronti delle insegnanti sia nei confronti dei compagni di classe”. 4.
“Vero che a partire da ottobre 2024 si è completamente disinteressato Parte_3 dell'andamento scolastico del figlio ”. 5. “Vero che a partire da ottobre 2024 Pt_4 Parte_3 si è completamente disinteressato dello stato psicologico del figlio ”. 6. “Vero che lei in data 1° Pt_4 pagina 2 di 13 ottobre 2024 ha redatto la relazione investigativa che le si rammostra (doc. 5 allegato al ricorso per separazione)”. 7. “Vero che lei ha scattato le fotografie allegate alla relazione investigativa che le si rammostra (doc. 5 allegato al ricorso per separazione)”. Si indicano come testi i signori:
[...]
residente in [...], sui capitoli da 1 a 5; , residente in [...]
Ferrara - località Malborghetto di Boara, via S. Margherita n. 244, sui capitoli da 1 a 5; Tes_3
domiciliata presso la Scuola I.C. Perlasca con sede a Ferrara, Via Poletti n. 65, sui capitoli 3,
[...]
4 e 5; dott.ssa con studio in Ferrara, sui capitoli 3, 4 e 5; il dottor Testimone_4 Testimone_5 domiciliato in Ferrara presso l'Agenzia Investigativa Americana, via Bersaglieri del Po 10, sui capitoli 6 e 7.
Le conclusioni di parte resistente: “Affido condiviso del minore, con collocazione preferenziale presso il padre come da decisione assunta dal giudice delegato all'esito dell'ascolto del minore;
corresponsione di un contributo di mantenimento per il minore a carico della madre di euro 200 mensili oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie al 50% come da Protocollo;
AUU al padre, ribadite tutte le ulteriori istanze anche istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
IN VIA ISTRUTTORIA. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il matrimonio dei sigg. era entrato in crisi 5 anni fa circa? 2. Vero che nel mese di agosto 2022 CP_1 la sig.ra comunicava al marito di volersi separare? 3. Vero che il Sig. , dopo Controparte_1 CP_1 aver appreso dalla moglie che si voleva separare, aveva cominciato a trattarla come una domestica, rivolgendole continue umiliazioni anche alla presenza del figlio? 4. Vero che dal mese di agosto 2024, quando la sig.ra moglie ha formalizzato la propria intenzione di ottenere la separazione il marito ha intensificato le aggressioni verbali nei suoi confronti? 5. Vero che, dopo l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, il sig. si rivolgeva anche ai familiari della moglie per denigrarla, CP_1 definendola una puttana, una cattiva madre, minacciando di farle del male se avesse portato con sé il figlio? 6. Vero che il Sig. , dopo l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, ha CP_1 continuato a pedinarla e a inviarle messaggi minacciosi? 7. Vero che la sig.ra a Controparte_1 causa delle minacce ricevute dal marito e dei messaggi che questi inviava attestando di conoscere e controllare i suoi movimenti e quelli del suo nuovo compagno, era entrata in uno stato di prostrazione
e paura tali da non sentirsi al sicuro né in casa e né fuori casa? 8. Vero che, quando la sig.ra CP_1 si è recata in Albania dalla propria famiglia alla fine del mese di agosto 2024 per parlare della decisione di separarsi, successivamente il 01/10/2024 il sig. la raggiungeva e durante la CP_1 permanenza in Albania si recava tutti i giorni presso la famiglia della moglie descrivendo la sig.ra
come una “poco di buono”; una “cattiva madre”, cercando di convincere i familiari a CP_1 forzare la figlia a tornare con lui? 9. Vero che il Sig. frequenta un'altra donna presso CP_1 pagina 3 di 13 l'abitazione familiare da quando la moglie si è allontanata?" Si indicano a testi: - Tes_6 residente in [...]; - , residente in [...]
183; - via Laghi d'Avignagna, Tarantasca (CN). ULTERIORI ISTANZE Testimone_8
ISTRUTTORIE - Acquisizione della documentazione relativa alla richiesta di ammonimento presentata presso la Questura di Ferrara;
- Ascolto del minore , ai sensi dell'art. 316 del Codice civile, per Pt_4 conoscere le sue preferenze sulla collocazione;
- Ogni altra prova che dovesse che il Giudice dovesse ritenere necessaria nel corso del procedimento in applicazione degli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.”.
Le conclusioni del P.M.: “Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole”.
*** udita la relazione della causa da parte del giudice relatore dott.ssa Costanza Perri;
preso atto delle conclusioni come sopra rassegnate;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
(art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ)
Con ricorso depositato in data 10 marzo 2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_5 giudiziale con dichiarazione di addebito alla moglie, , con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio il 1° agosto 2011 in EL (Albania), matrimonio trascritto in Italia, nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Ferrara, al numero 294, Parte 2 Serie C dell'Anno 2018, optando, con separato atto notarile, per il regime patrimoniale della separazione dei beni e stabilendo la residenza coniugale nell'immobile ubicato in Ferrara, località Mizzana, Via Menotti Cova, n. 54 int. 6 di proprietà esclusiva del marito. Esponeva che dalla unione coniugale il 19 maggio 2013 è nato il figlio
; che, a far data dal 10 ottobre 2024, , senza alcun preavviso, aveva lasciato la Pt_4 Controparte_1 casa coniugale per trasferirsi a vivere in un'altra città senza rendere noto al marito dove si fosse stabilita;
che, già prima di tale allontanamento, il ricorrente aveva sospettato che la moglie avesse una relazione extraconiugale, non giustificandosi diversamente le uscite frequenti e prolungate di CP_1 la quale, già dal mese di giugno 2024, si assentava soprattutto nei fine settimana, dicendo al
[...] marito che sarebbe andata a Brescia a trovare un'amica; che è accaduto che la resistente partisse, lasciando il figlio minorenne da solo, senza alcun preavviso al marito;
che tale situazione ha evidentemente condotto a una insanabile crisi del rapporto coniugale, giustificandosi perciò la richiesta di addebito della separazione alla moglie.
pagina 4 di 13 Domandava inoltre il ricorrente l'affido condiviso del minore e la sua collocazione prevalente presso di sé stante l'allontanamento della madre, oltre ad un contributo a carico della stessa di 400 euro al mese e la sua compartecipazione al pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50%.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 9 giugno 2025 senza Controparte_1 opporsi alla pronuncia di separazione dal marito, a carico del quale domandava, a sua volta, l'addebito, deducendo, sul punto, che “la crisi matrimoniale tra i coniugi non è riconducibile ad un CP_1 presunto allontanamento ingiustificato della convenuta o ad una sua fantomatica relazione extraconiugale, bensì ad un deterioramento progressivo del rapporto coniugale iniziato almeno cinque anni fa ed aggravatosi in conseguenza del comportamento prevaricatore, irrispettoso e lesivo della dignità della moglie tanto da aver integrato vera e propria violenza domestica, commessa in numerose occasioni anche alla presenza del figlio minore, nonché tale da giustificare, oggi, l'addebito della separazione allo stesso ricorrente”.
Sul figlio minore la resistente, pur manifestando il desiderio di averlo presso di sé nella nuova residenza in Tarantasca (CN), in considerazione del fatto che il minore è cresciuto a Ferrara dove frequenta la scuola e ha tutte le proprie amicizie, domandava che ogni decisione sulla sua collocazione fosse rimessa alla decisione del minore stesso.
Sulle provvidenze economiche, domandava in caso di collocamento del minore a Ferrara presso il padre di contribuire al mantenimento del figlio versando un importo mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché mendiate il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 25% delle spese straordinarie, tenuto conto del proprio reddito e degli oneri che la gravano per canone di locazione e viaggi per vedere il bambino.
Intervenuto il P.M. e depositate le memorie interlocutorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025 il GD, sentiti personalmente i coniugi, li autorizzava a vivere separati e fissava per l'audizione del minore l'udienza del 6 agosto 2025.
Sentito il minore, con ordinanza di provvedimenti temporanei ed urgenti emessa in data 6 agosto 2025, il GD disponeva l'affidamento condiviso del figlio, con collocazione preferenziale presso il padre e sugli aspetti economici, “tenuto conto della differente capacità economica delle parti (il ricorrente guadagna circa 1200/1300 euro mensili, la resistente circa 1500) e considerato che entrambi sono in grado di incrementare il proprio reddito”, poneva a carico di parte resistente un contributo al mantenimento del figlio di € 250,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del Pt_4 costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 5 di 13 Alla successiva udienza in data 3 dicembre 2025 le parti davano atto di non essere riuscite a pervenire ad un accordo sulle questioni economiche. Il GD ritenuta la causa matura per la decisione ne disponeva l'immediata remissione innanzi al Collegio in difetto di istruttoria. Le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
1) SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Le parti hanno contratto matrimonio il giorno 1° agosto 2011 in EL (Albania), matrimonio trascritto in Italia, nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ferrara, anno 2018, numero 294, Parte
2, Serie C (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Con separato atto notarile, nel 2018 i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
I coniugi hanno stabilito e mantenuto la loro residenza coniugale nell'immobile ubicato in Ferrara, località Mizzana, Via Menotti Cova, n. 54 int. 6 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).
Dall'unione coniugale a Ferrara il 19 maggio 2013 è nato il figlio (cfr. doc. 3). Pt_4
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al giudice delegato, che dal tenore degli atti difensivi, anche della parte resistente, che ha espressamente riconosciuto l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, oltre che dall'insistere nelle rispettive domande di addebito reciproco.
2) SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Entrambe le domande di addebito della separazione sono infondate e debbono, pertanto, essere parimenti rigettate.
La prospettazione dei fatti, così come indicata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, per quanto concerne le reciproche accuse di violazione dei doveri matrimoniali, esclude già in punto di allegazione, prima ancora che di difetto probatorio, la sussistenza di un nesso causale fra le condotte/omissioni rispettivamente attribuite e l'insorgere della crisi coniugale.
Ed invero, mentre il ricorrente imputa ad una relazione extraconiugale della moglie (dalla stessa peraltro riconosciuta e ammessa ancorché a crisi matrimoniale già in atto), la causa della frattura fra loro, risalente, a suo dire, all'anno 2024, la resistente ha specificamente allegato, senza essere contestata sul punto, che “da oltre 5 anni tra i sigg. ed era venuta meno ogni Parte_1 CP_1 affectio coniugalis tanto che negli ultimi 2 anni i coniugi non avevano neppure più rapporti intimi. A fronte di una convivenza divenuta insostenibile e preso atto della irreversibilità della crisi coniugale, già nel mese di agosto 2022 la sig.ra aveva comunicato al marito di volersi Controparte_1 pagina 6 di 13 separare. Da quel momento il sig. , non accentando la decisione della moglie di separarsi, ha CP_1 cominciato a manifestare comportamenti gravemente offensivi e vessatori nei confronti della odierna convenuta, purtroppo molto spesso anche alla presenza del figlio ”. Pt_4
Dunque, già nel 2022 il rapporto fra le parti era entrato in crisi e, solo in conseguenza della disaffezione coniugale, nel 2024 la resistente inizierà una nuova relazione sentimentale, mentre il ricorrente, all'indomani della scelta della moglie di volersi separare, darà inizio a comportamenti contrari a tale decisione che poi (ma non è dato comprendere la relativa intensità e gravità) la resistente censurerà mediante richiesta di ammonimento al Questore, ancorché esitata in una archiviazione.
Ad ogni buon conto tutte le accuse di violenza domestica (non provate, né la resistente si è posta in prova in modo idoneo ed ammissibile su di esse) sono ricondotte temporalmente dalla resistente ad un periodo successivo alla insorgenza della crisi coniugale, proprio quale conseguenza, secondo la ricostruzione di cui in comparsa, della decisione della donna di separarsi dal marito.
Il difetto di allegazione dianzi delineato è sufficiente ad escludere la fondatezza delle reciproche domande di addebito. Ad ogni buon conto, si osserva come le stesse non abbiano trovato conferma neppure in sede di istruzione quanto al nesso di causalità fra i comportamenti vicendevolmente ascritti e la frattura dell'unione matrimoniale;
invero, i capitoli di prova formulati da ciascuna difesa si sono rivelati, non solo inammissibili sotto il profilo della non corretta articolazione tecnico giuridica, ma altresì inidonei a provare che l'asserita violazione dei doveri di fedeltà e di assistenza morale e materiale possa essere stata causa della crisi fra i coniugi, tenuto peraltro conto della lunga durata della unione matrimoniale, che si è protratta per oltre dieci anni senza che nessuno dei due abbia sollevato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, alcuna domanda formale di separazione.
Va, poi, opportunamente premesso che ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito è necessario accertare, caso per caso, se una determinata condotta di uno dei coniugi in violazione dei doveri imposti dal matrimonio abbia cagionato essa stessa la frattura nel rapporto di coniugio o se, invece, ne sia stata una fisiologica conseguenza in quanto frutto di una crisi già in atto.
Orbene nel caso in esame difetta la prova, per entrambe le parti, non solo dell'esistenza di un nesso causale fra gli inadempimenti reciprocamente contestati e l'insorgenza della crisi coniugale, ma delle stesse asserite violazioni dei doveri matrimoniali.
In particolare, si osserva che parte ricorrente fonda la propria richiesta di addebito della separazione alla moglie su una presunta relazione extraconiugale che la donna avrebbe intrattenuto, all'insaputa del marito, già al tempo della convivenza.
Tale circostanza, tuttavia, come si è preannunciato, è priva di adeguato compendio probatorio.
pagina 7 di 13 Per prima cosa, dal rapporto investigativo non pare emerge alcunché di rilevante, posto che gli accertamenti si riferiscono a situazioni certamente successive all'insorgere della crisi matrimoniale quando la resistente si era già allontanata dall'abitazione familiare, ciò che vale ad escludere che possa ritenersi provato un collegamento eziologico della relazione extraconiugale con la crisi matrimoniale.
Né tale relazione intrattenuta dalla resistente con altro uomo può essere fatta risalire a prima della crisi fra le parti: sia perché il ricorrente non ha allegato che la vita matrimoniale fino alla scoperta della asserita infedeltà della moglie sarebbe stata attiva ed appagante, anzi non ha contestato quanto asserito dalla resistente circa l'impossibilità di proseguire la convivenza sin dal 2022; sia perché la difesa del ricorrente non ha fornito prova (né ha articolato mezzi istruttori ammissibili, neppure in punto a prove orali che sono apparse generiche, valutative ed inconferenti a provare il dedotto tradimento) di comportamenti ambigui e/o diversi della moglie, tali da far ragionevolmente dubitare che la donna stesse intrattenendo una relazione extraconiugale mesi prima della separazione dal marito.
Per quanto concerne invece la domanda di addebito della resistente, come detto ogni comportamento che questa ascrive al marito al fine di addebitargli la separazione risulta cronologicamente successivo alla separazione di fatto intervenuta, come detto, nel 2024 e comunque, per suo stesso riferito, ancora prima nel 2022 quando si sarebbe profilata nella coppia una crisi irreversibile.
Nel riferito contesto, la vicenda familiare nel suo complesso, così come narrata in atti, sia pure con versioni parzialmente discordanti, risulta avere avuto un andamento altalenante negli anni, con difficoltà ed incomprensioni reciproche, accentuate dalla progressiva perdita di interesse affettivo che nei mesi prima ed immediatamente successivi all'interruzione della convivenza è sfociata in un vero e proprio, ingravescente, conflitto di coppia, caratterizzato da accesi litigi e discussioni, che ha verosimilmente portato alla irreversibile frattura del rapporto di coniugio.
In difetto di prova delle reciproche contestate violazioni dei doveri coniugali, tenuto conto dell'elevata conflittualità della separazione, è quindi quanto mai verosimile che le ragioni della insanabile frattura nel rapporto fra le parti abbiano avuto origine molto tempo prima dell'allontanamento della CP_1 dalla casa coniugale, e che la crisi sia da ascrivere ad un lento e progressivo percorso caratterizzato da incomprensioni reciproche ed incapacità, da entrambe le parti, di superare la progressiva perdita di interesse al rapporto di coppia e alle esigenze dell'altro, non sussistendo un fatto preciso, addebitabile all'uno o all'altro coniuge, cui possa essere attribuita la rottura dell'unione coniugale.
Si osserva come, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adulterio (se comunque provato) non possa giustificare, da solo, la pronuncia di addebito al coniuge adultero, qualora la rottura dei rapporti coniugali sia stata determinata indipendentemente dalla successiva violazione dei doveri di fedeltà da parte di uno dei due coniugi, occorrendo a riguardo, da parte del giudice del merito, una valutazione pagina 8 di 13 globale che tenga conto dei comportamenti reciproci dei coniugi (cfr. Cass. sez. I sent. 9472/1999;
13747/2003; 25618/2007; 17089/2013).
Dunque in conclusione, da un lato ed anzitutto, l'allegazione delle parti vale, già di per sé, ad escludere la riconducibilità delle asserite violazioni dei doveri matrimoniali all'insorgere della crisi coniugale;
dall'altro, e ad abundantiam, nessuna prova è stata fornita né quanto alla grave e reiterata violazione dei doveri fondamentali nascenti dal matrimonio ex art. 151, comma 2°, c.c., né quanto all'eventuale nesso di causalità, ossia al presupposto che proprio e solo in conseguenza dei fatti e delle circostanze indicate si sia determinata la frattura del rapporto coniugale fra le parti.
Consegue il rigetto delle richieste di addebito reciprocamente proposte.
3) SUL REGIME DI AFFIDAMENTO E SULLA COLLOCAZIONE DELLA PROLE
Malgrado la conflittualità che ha caratterizzato la fine della unione matrimoniale fra le parti, non sono emerse criticità nella coppia genitoriale né incapacità tali da giustificare una deroga al regime ordinario di affidamento condiviso del minore.
Pertanto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sul figlio minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza del predetto presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo e Pt_4 reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri componenti del nucleo parentale, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Si conferma la collocazione prevalente del minore presso il padre, conformemente, non solo al desiderio espresso da , in occasione del suo ascolto, di rimanere a vivere col padre a Ferrara, Pt_4 città in cui è nato e cresciuto, frequentando la madre a Cuneo per lo più durante le vacanze, ma anche alle conclusioni congiunte delle parti sul punto.
frequenterà la madre vedendola a Ferrara in periodo scolastico almeno una volta al mese e si Pt_4 recherà a Cuneo dalla madre nei periodi di sospensione scolastica con le seguenti modalità: durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà con sé sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni Pt_4 alterni il giorno di Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di
Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, pagina 9 di 13 comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
durante le vacanze estive, trenta giorni, anche non consecutivi, con la madre, da concordare tra i genitori entro il
31/05 di ogni anno;
in difetto di accordo, negli anni dispari la scelta verrà assunta unilateralmente dal padre e negli anni pari dalla madre.
4) CONTRIBUTO DEI GENITORI AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Sul punto è opportuno premettere una breve ricostruzione comparativa delle condizioni reddituali, patrimoniali e lavorative delle parti operata sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni rese in atti. A tal riguardo giova precisare che la documentazione prodotta è idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione economica delle parti, non essendo, invero, necessario né un accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario (cfr. Cass. 20 gennaio 2021 n. 975; n.
20866/21; Cass. 10 giugno 2022, n. 18880). presta attività come lavoratore autonomo (è un muratore) ed ha dichiarato di percepire Parte_1 redditi lordi pari nel 2024 a 18.098 (cfr. doc. 6). Egli è onerato del mutuo gravante sull'immobile di proprietà in cui vive col figlio, pari a circa € 300 mensili. ha un contratto di lavoro a tempo determinato (cfr. doc. 12) in forza del quale Controparte_1 percepisce una retribuzione netta di 1700,00 euro in media al mese (cfr. doc. 13); è gravata dal pagamento del canone di locazione mensile di euro 300,00, oltre spese condominiali e utenze (cfr. doc.
14).
È proprietaria della autovettura Hyundai IX35, tg. ER804EK (cfr. doc. 21).
L'AUU pari a 57,00 euro al mese è integralmente percepito dal ricorrente.
Sul punto è appena il caso di ricordare alle parti che alcun provvedimento di assegnazione di detto emolumento può essere assunto dal Tribunale, posto che ai sensi degli artt. 2 e 6, 4° comma, D. Lgs. n.
230 del 29 dicembre 2021, la percezione da parte di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno, consegue automaticamente ex lege al regime di affidamento condiviso della prole, salvo diverso accordo fra le parti.
Nel caso di specie, pertanto, se le parti modificheranno in futuro l'attuale regime per cui il padre percepisce l'AUU al 100%, tornando a percepirlo al 50% ciascuno, conseguentemente il mantenimento indiretto a carico del genitore non collocatario verrà aumentato del relativo importo (50% dell'AUU dal medesimo percepito a tal titolo).
Ciò precisato, si osserva che l'esame della diversa situazione economica e reddituale delle parti, come sopra ricostruita, è espressamente richiesta dall'art. 337 ter, 4° comma c.c. nello stabilire che ciascun pagina 10 di 13 genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, tenuto conto degli ulteriori criteri in esso individuati.
Orbene, tenuto conto: a) delle posizioni reddituali delle parti, sostanzialmente equivalenti;
b) dell'età del minore rapportata alle relative esigenze;
c) dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, nettamente prevalenti col padre stante il collocamento preferenziale presso di lui e la lontananza geografica della madre, quindi della evidente valenza anche economica dei compiti di cura ed accudimento quotidiani;
d) delle spese di viaggio e permanenza a Ferrara o a Cuneo, di cui la madre si farà carico per venire a trovare o per consentirgli di permanere presso di sé a Cuneo;
e) della Pt_4 circostanza per cui attualmente l'AUU è percepito per intero dal padre nella misura complessiva mensile di 57,00 euro;
tutto ciò considerato, il Collegio ritiene equo porre a carico della madre,
, con decorrenza dalla presente pronuncia, l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio minore, versando al padre sig. , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 300,00, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, ricomprendendo in esse a titolo meramente esemplificativo, conformemente a quanto indicato nel Protocollo in uso presso questo Tribunale, le seguenti spese:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno;
pagina 11 di 13 l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1) PRONUNZIA la separazione personale fra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(Albania) l'11 maggio 1983, e , nata a [...] il 29 Controparte_1 giugno 1993, unitisi in matrimonio il 1° agosto 2011 ad EL (Albania), matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile dle Comune di Ferrara al numero 294, Parte II Serie C, Anno
2018.
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) RIGETTA entrambe le domande di addebito della separazione.
4) il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il CP_2 Pt_4 padre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o della figlia per la difficoltà di reperire il soggetto.
5) DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio con le modalità ed i tempi indicati in narrativa.
6) Con decorrenza dalla data della presente pronuncia, PONE A CARICO di Controparte_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio , versando al padre Pt_4 Parte_1
pagina 12 di 13 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie indicati esemplificativamente in narrativa.
7) RIGETTA ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
8) COMPENSA interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 5 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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