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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/11/2025, n. 5610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5610 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10066/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Lisa Micochero Presidente dott. ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 10066/2025, promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. LIVIO
ES (C.F. ) presso il cui studio legale sito in Bergamo (BG), via C.F._2 dei Partigiani n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti da considerarsi congiunta al ricorso
ricorrente contro
(C.F. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
CA IE (C.F. presso il cui studio legale sito in C.F._4
Gorizia, via IX Agosto n. 14, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti allegata al ricorso
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
1 Oggetto: Divorzio - scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Contrariis reiectis, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 9.07.2011 tra i sig.ri e , presso il Comune di AD (PD), il cui atto Parte_1 Controparte_1 di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 19, P. II, Serie C, anno 2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione dei Comuni di rispettiva residenza, alle seguenti: CONDIZIONI dato atto che la convivenza tra i coniugi non è più ripresa in seguito alla loro separazione, ed è pertanto cessata ogni comunione spirituale e materiale, disporre lo scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi. In via istruttoria: - con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, formulare capitoli di prova, documentare, indicare testimoni;
In ogni caso: con vittoria di spese e di tutte le competenze di lite, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Parte resistente ha così concluso:
“accoglimento delle condizioni di cui al ricorso giudiziale per lo scioglimento del matrimonio già depositato precedentemente”
Il P.M. ha così concluso:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/04/2025 chiedeva pronunciarsi, alle Parte_1 condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato con
il 09/07/2011 nel Comune di AD e dalla cui unione non sono Controparte_1 nati figli.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da accordo di separazione concluso avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AD in data
29/01/2021 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa né era possibile una riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva in giudizio e dava atto della propria adesione alla domanda sullo status formulata da controparte, senza formulare alcuna domanda in ordine ai provvedimenti accessori.
2 Nelle note di trattazione scritta, depositate rispettivamente il 25/09/2025 per la ricorrente e il
06/10/2025 per il resistente, i coniugi confermavano la propria volontà di divorziare a conclusioni congiunte, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso giudiziale depositato il 02/04/2025; la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui sopra, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. concludeva come da nota del 22/10/2025, in atti.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 29/01/2021, data di conclusione dell'accordo di separazione delle parti innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di
AD, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori nulla va disposto, non essendo stata formulata alcuna istanza da parte dei coniugi in tal senso, il tutto come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 07/10/2025.
Spese legali compensate, considerata la natura e l'esito della causa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in AD il 09/07/2011 tra Pt_1
e e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] Controparte_1
AD (PD) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2011, Parte 1, n. 133, nonché trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pianiga (PD) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2011, Parte 2, Serie C, n. 19.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
3 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di AD, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 19/11/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott. Lisa Micochero
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Lisa Micochero Presidente dott. ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 10066/2025, promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. LIVIO
ES (C.F. ) presso il cui studio legale sito in Bergamo (BG), via C.F._2 dei Partigiani n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti da considerarsi congiunta al ricorso
ricorrente contro
(C.F. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
CA IE (C.F. presso il cui studio legale sito in C.F._4
Gorizia, via IX Agosto n. 14, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti allegata al ricorso
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
1 Oggetto: Divorzio - scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Contrariis reiectis, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 9.07.2011 tra i sig.ri e , presso il Comune di AD (PD), il cui atto Parte_1 Controparte_1 di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile al n. 19, P. II, Serie C, anno 2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione dei Comuni di rispettiva residenza, alle seguenti: CONDIZIONI dato atto che la convivenza tra i coniugi non è più ripresa in seguito alla loro separazione, ed è pertanto cessata ogni comunione spirituale e materiale, disporre lo scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi. In via istruttoria: - con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, formulare capitoli di prova, documentare, indicare testimoni;
In ogni caso: con vittoria di spese e di tutte le competenze di lite, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
Parte resistente ha così concluso:
“accoglimento delle condizioni di cui al ricorso giudiziale per lo scioglimento del matrimonio già depositato precedentemente”
Il P.M. ha così concluso:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/04/2025 chiedeva pronunciarsi, alle Parte_1 condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato con
il 09/07/2011 nel Comune di AD e dalla cui unione non sono Controparte_1 nati figli.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati consensualmente come da accordo di separazione concluso avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AD in data
29/01/2021 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa né era possibile una riconciliazione dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva in giudizio e dava atto della propria adesione alla domanda sullo status formulata da controparte, senza formulare alcuna domanda in ordine ai provvedimenti accessori.
2 Nelle note di trattazione scritta, depositate rispettivamente il 25/09/2025 per la ricorrente e il
06/10/2025 per il resistente, i coniugi confermavano la propria volontà di divorziare a conclusioni congiunte, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso giudiziale depositato il 02/04/2025; la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui sopra, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. concludeva come da nota del 22/10/2025, in atti.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 29/01/2021, data di conclusione dell'accordo di separazione delle parti innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di
AD, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori nulla va disposto, non essendo stata formulata alcuna istanza da parte dei coniugi in tal senso, il tutto come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 07/10/2025.
Spese legali compensate, considerata la natura e l'esito della causa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in AD il 09/07/2011 tra Pt_1
e e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
[...] Controparte_1
AD (PD) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2011, Parte 1, n. 133, nonché trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pianiga (PD) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2011, Parte 2, Serie C, n. 19.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
3 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di AD, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 19/11/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott. Lisa Micochero
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