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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5267/2025 depositato il 06/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20225-00000-3 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 234/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 propone opposizione all'avviso di accertamento e liquidazione 2025-00000-3 dell'11 marzo 2025 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, notificato il 7 aprile 2025 per l'importo di 4.319,62 euro a titolo di imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, sanzioni e interessi riguardanti quanto pervenutogli in eredità dal padre Nominativo_1.
Resiste l'amministrazione.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente narra che con testamento pubblicato il 16 luglio 2024, registrato il 18 luglio, è stata assegnata l'eredità del padre Nominativo_1, divisa fra lui, la sorella Nominativo_2 e la madre Nominativo_3.
Lamenta che l'Agenzia delle entrate gli ha attribuito, in sede di accertamento, una frazione di 1/3 della proprietà di diversi immobili che, di contro, sono stati assegnati in proprietà esclusiva all'una o all'altra coerede.
Contesta pertanto l'importo preteso dall'Agenzia delle entrate a titolo di imposta nonché le sanzioni che questa gli ha inflitto, evidenziando anche la propria carenza di dolo o colpa, esendo stato il testamento immediatamente registrato, con ciò escludendosi ogni negligenza e dovendosi ritenere che l'amministrazione fosse stata posta tempestivamente a conoscenza della consistenza della frazione di asse a lui attribuita.
L'Agenzia delle entrate ribatte che la coerede Nominativo_2 aveva presentato dichiarazione di successione 221985/88888/2023, registrata in data 12/05/2023, in cui si affermava la devoluzione per legge e non per testamento, e nella quale erano contemplati solo importi da libretti di risparmio, conto corrente e buoni postali cartacei, per un totale di 28.715,00 euro, e nessun immobile.
La convenuta fa presente che il testamento pubblicato il 16 luglio 2024 non le è stato mai comunicato e che gli eredi non hanno mai presentato la dichiarazione sostitutiva, come previsto dall'art. 28 comma 6 D. lgs.
346/1990 (“Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8”) nel termine di un anno fissato dall'art. 31 della stessa legge.
Aggiunge che la registrazione del testamento non sostituisce la dichiarazione di successione e che, trattandosi di un obbligo di legge, non può parlarsi di carenza di colpa.
L'amministrazione segnala ancora che nessuna imposizione è stata applicata quale imposta di successione, in quanto manca il presupposto a causa del rapporto di parentela, ma solo le maggiori imposte ipotecarie, catastali e di bollo calcolate sul valore degli immobili non dichiarati.
L'Agenzia fa ulteriormente presente che uno degli immobili (foglio 166, particella 29) che il ricorrente sostiene essere stato oggetto di divisione e attribuito alla sorella, risulta tuttora presente in banca dati catastale tra gli immobili di proprietà del de cuius e pertanto la divisione va presunto non essere stata resa opponibile ai terzi.
Con le note di replica il Nominativo_1 insiste sulla identità a fini fiscali della registrazione del testamento e della dichiarazione di successione, ma senza invero addurre alcun elemento di diritto a supporto, rimarcando semmai la non necessità nel caso concreto della dichiarazione, argomentazione che presupporrebbe per l'Agenzia l'onere di svolgere una ricognizione ad ogni registrazione di testamento, in spregio all'onere di leale collaborazione. Esula dal thema decidendum il caso, trattato da Casss. Sez. trib. 11192/2013, in cui il contribuente abbia rettificato la dichiarazione di successione, precisando la Suprema Corte che la rettifica può produrre effetti anche se tardiva. Il Nominativo_1 non rivendica infatti di avere rettificato la dichiarazione.
È semmai fondata la richiesta subordinata di espungere le sanzioni. Ricorre infatti un'evidente ipotesi di buona fede ricollegata a oggettive difficoltà interpretative delle quali non può farsi carico il contribuente.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni, rigetta nel resto e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5267/2025 depositato il 06/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20225-00000-3 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 234/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 propone opposizione all'avviso di accertamento e liquidazione 2025-00000-3 dell'11 marzo 2025 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, notificato il 7 aprile 2025 per l'importo di 4.319,62 euro a titolo di imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, sanzioni e interessi riguardanti quanto pervenutogli in eredità dal padre Nominativo_1.
Resiste l'amministrazione.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opponente narra che con testamento pubblicato il 16 luglio 2024, registrato il 18 luglio, è stata assegnata l'eredità del padre Nominativo_1, divisa fra lui, la sorella Nominativo_2 e la madre Nominativo_3.
Lamenta che l'Agenzia delle entrate gli ha attribuito, in sede di accertamento, una frazione di 1/3 della proprietà di diversi immobili che, di contro, sono stati assegnati in proprietà esclusiva all'una o all'altra coerede.
Contesta pertanto l'importo preteso dall'Agenzia delle entrate a titolo di imposta nonché le sanzioni che questa gli ha inflitto, evidenziando anche la propria carenza di dolo o colpa, esendo stato il testamento immediatamente registrato, con ciò escludendosi ogni negligenza e dovendosi ritenere che l'amministrazione fosse stata posta tempestivamente a conoscenza della consistenza della frazione di asse a lui attribuita.
L'Agenzia delle entrate ribatte che la coerede Nominativo_2 aveva presentato dichiarazione di successione 221985/88888/2023, registrata in data 12/05/2023, in cui si affermava la devoluzione per legge e non per testamento, e nella quale erano contemplati solo importi da libretti di risparmio, conto corrente e buoni postali cartacei, per un totale di 28.715,00 euro, e nessun immobile.
La convenuta fa presente che il testamento pubblicato il 16 luglio 2024 non le è stato mai comunicato e che gli eredi non hanno mai presentato la dichiarazione sostitutiva, come previsto dall'art. 28 comma 6 D. lgs.
346/1990 (“Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8”) nel termine di un anno fissato dall'art. 31 della stessa legge.
Aggiunge che la registrazione del testamento non sostituisce la dichiarazione di successione e che, trattandosi di un obbligo di legge, non può parlarsi di carenza di colpa.
L'amministrazione segnala ancora che nessuna imposizione è stata applicata quale imposta di successione, in quanto manca il presupposto a causa del rapporto di parentela, ma solo le maggiori imposte ipotecarie, catastali e di bollo calcolate sul valore degli immobili non dichiarati.
L'Agenzia fa ulteriormente presente che uno degli immobili (foglio 166, particella 29) che il ricorrente sostiene essere stato oggetto di divisione e attribuito alla sorella, risulta tuttora presente in banca dati catastale tra gli immobili di proprietà del de cuius e pertanto la divisione va presunto non essere stata resa opponibile ai terzi.
Con le note di replica il Nominativo_1 insiste sulla identità a fini fiscali della registrazione del testamento e della dichiarazione di successione, ma senza invero addurre alcun elemento di diritto a supporto, rimarcando semmai la non necessità nel caso concreto della dichiarazione, argomentazione che presupporrebbe per l'Agenzia l'onere di svolgere una ricognizione ad ogni registrazione di testamento, in spregio all'onere di leale collaborazione. Esula dal thema decidendum il caso, trattato da Casss. Sez. trib. 11192/2013, in cui il contribuente abbia rettificato la dichiarazione di successione, precisando la Suprema Corte che la rettifica può produrre effetti anche se tardiva. Il Nominativo_1 non rivendica infatti di avere rettificato la dichiarazione.
È semmai fondata la richiesta subordinata di espungere le sanzioni. Ricorre infatti un'evidente ipotesi di buona fede ricollegata a oggettive difficoltà interpretative delle quali non può farsi carico il contribuente.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni, rigetta nel resto e compensa le spese.