Decreto cautelare 15 marzo 2025
Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/03/2026, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01960/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01256/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, e CE Acampora, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Sorrentino, Pietro Venanzio, Liberato Orsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Antonio Abate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Perillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari monocratiche e collegiali
- del provvedimento del 20.01.2025 dell’Ufficio SUAP del Comune di Sant’Antonio Abate di decadenza delle autorizzazioni NCC -OMISSIS-, notificato il 21.01.2025;
- in parte qua, del regolamento comunale di esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30.04.2002;
- nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso a quelli impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Antonio Abate;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa IT CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 20.01.2025 dell’Ufficio SUAP del Comune di S. Antonio Abate con il quale è stata disposta la decadenza dalle autorizzazioni NCC -OMISSIS-, notificato il 21.01.2025 oltre che regolamento comunale di esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30.04.2002;
-l’istanza cautelare è stata accolta da questo Tribunale con ordinanza n. 684 del 3.04.2025, ferma restando la possibilità del Comune di rinnovare il procedimento;
-con istanza del 23.02.2026 parte ricorrente chiedeva disporsi il rinvio della causa per proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento notificato il 25.02.2026, con il quale il Comune resistente, una volta riattivato il procedimento amministrativo con nota prot. -OMISSIS-/2026 del 13.01.2026, ha annullato, in autotutela, le precedenti determinazioni e disposto la decadenza definitiva della ricorrente dalle autorizzazioni n. -OMISSIS-.
Rilevato che parte ricorrente ha successivamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del giudizio e chiesto la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in forza del principio di soccombenza virtuale, essendo stati annullati, in autotutela, i provvedimenti impugnati.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, dalla documentazione depositata in atti, e per come sopra evidenziato, il Comune di Sant’Antonio Abate, facendo seguito alle statuizioni di questo Tribunale rese in sede cautelare, ha riattivato il procedimento ed ha adottato una nuova determina di decadenza dalle autorizzazioni NCC di cui la ricorrente era titolare, ivi chiarendo e precisando le circostanze che integrerebbero i presupposti per la perdita del requisito soggettivo necessario alla titolarità di siffatte autorizzazioni.
Rilevato, dunque, che il nuovo provvedimento, notificato in data 25.02.26, non può ritenersi meramente confermativo della precedente determinazione assunta dal Comune, in quanto frutto di una rinnovata istruttoria e ponderazione degli interessi in conflitto; esso, pertanto, è idoneo a sostituire integralmente la precedente volizione amministrativa, peraltro espressamente annullata in autotutela, rendendo inutile e priva di interesse ogni eventuale statuizione giurisdizionale su di essa.
Preso atto, altresì, che non risultano proposti motivi aggiunti.
Ritenuto che la declaratoria di improcedibilità del ricorso non esime il Tribunale dall’esaminare il merito dele censure in esso proposte ai soli fini della statuizione delle spese di lite.
Ritenuto, per l’effetto, che la domanda di condanna del Comune intimato alle spese di lite, formulata da parte ricorrente per il tramite del procuratore costituito alla udienza pubblica del 5.03.2026, non merita accoglimento: se è vero, infatti, che il Comune ha posto in essere un nuovo provvedimento, meglio precisando e chiarendo le ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti, in capo alla società ricorrente, i requisiti soggettivi necessari al rilascio della licenza, è anche vero che tale provvedimento non è stato ulteriormente impugnato né gravato, così consolidando in via definitiva la determinazione negativa dell’Amministrazione.
Ritenuto, quindi, che sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di -OMISSIS-
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO LO, Presidente
IT CE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT CE | AO LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.