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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
ER NI, RE
MA GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2788/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orta Di Atella - C/o Casa Comunale 81030 Orta Di Atella CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. PA - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/9 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/9 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/9 TARI 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/9 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/9 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/9 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/9 TARSU/TIA 2013
- INGIUNZIONE n. 2018/1249 TARSU/TIA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2020/364 TARSU/TIA 2013
- INGIUNZIONE n. 2019/994 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 2020/492 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 2019/577 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 2019/577 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020/3591 TARI 2017
- INGIUNZIONE n. 2020/6480 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5477/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento N. 2025/9, emessa dalla So.ge.r.t. PA , agente della riscossione del Comune di Orta Di Atella
, per il recupero, quale erede di Nominativo_1, della somma di Euro 40.202,64, per debiti TARSU anno 2013, IMU anni 2013 e 2014 e TARI anni 2014, 2015, 2016 e 2017.
La parte ricorrente eccepisce : 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2)il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata;
3) la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti intimati;
4) l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni ed interessi agli eredi.
Si è costituita la So.ge.r.t. PA , che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
1. Dall'esame degli atti di causa si rileva che l'intimazione di pagamento impugnata è stata preceduta dai seguenti atti, regolarmente notificati al de cuius signor Nominativo_1 : a) per la Tarsu anno 2013, dall' atto di intimazione n. 2020/364, notificato in data 16/06/2020;
b) per l'Imu anno 2013, dall' Ingiunzione n. 2019/994, notificata in data 04/06/2020;
c) per l' Imu anno 2014, dall' Ingiunzione n. 2020/492, notificata in data 04/06/2020;
d) per la Tari anni 2014 2015, dall' Ingiunzione n. 2019/577, notificata in data 04/06/2020;
e) per la Taria anno 2016, dall'Ingiunzione n. 2020/6480, notificato in data 06/08/2020;
f) per la Tari anno 2017, dall'accertamento esecutivo n.2020/3591, notificato in data 12/10/2020.
I predetti atti non sono stati impugnati nei termini di legge dal contribuente. Ciò ha comportato la definitività dei crediti richiesti in riscossione. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tali atti, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo. ( Cfr. Ord. Cass. Sez. Trib. 22108 del 05.08.2024).
Il diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento, cristallizzatisi alla data di notifica dell'atto non impugnato, è soggetto al decorso di un nuovo termine di prescrizione, la cui durata dipende dal tipo di tributo richiesto al contribuente ( Cass., sez. unite civ., 17 novembre 2016, n.23397). Nel caso in esame, è pacifico che i crediti posti in riscossione afferiscono a tributi locali soggetti al termine di prescrizione quinquennale
Tra la data di notificazione delle richiamate ingiunzioni di pagamento e quella di notificazione dell'intimazione, oggetto della presente impugnativa, detti termini non risultano decorsi. Ciò, anche in ragione della sospensione ex lege introdotta dalla legislazione emergenziale per "Covid". Nello specifico, l'art.68 del DL
. 18/2020 ha stabilito la sospensione di tutti i versamenti dovuti all'agente della riscossione in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Al primo comma, inoltre, si richiama integralmente l'art.12 del
Dlgs.159/2015. Quest'ultima norma dispone che in presenza di sospensione dei termini di pagamento , causata da eventi emergenziali, tutti i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività pendenti alla data di inizio della sospensione , sono automaticamente prorogati per un periodo pari a quello della stessa
( 542 gg.).
2) Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli eredi del contribuente rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa con esclusione delle sole sanzioni che non possono essere trasferite ai successori, che non hanno partecipato all'illecito tributario originario e non possono quindi essere chiamati a risponderne. Gli interessi di mora e gli altri accessori tributari, essendo strettamente connessi al tributo principale, si trasmettono agli eredi.
Questi non sono qualificabili come sanzioni, ma piuttosto come una parte accessoria del debito fiscale, destinata a integrare la somma originariamente dovuta dal defunto. In tal senso, gli accessori costituiscono una componente del debito che si trasmette agli eredi in quanto non punitivi, ma legati al debito principale
( cfr. Cass. ordinanza n. 8684 del 2 aprile 2025).
3) L'eccezione di illegittimità dell'intimazione impugnata per difetto di motivazione è infondata e va rigettata.
L'atto d'intimazione di pagamento è a contenuto vincolato (Cfr. Cass. ordinanza n. 21065/2022) e ha quale scopo quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso va parzialmente accolto e, per l'effetto, l'intimazione impugnata va annullata limitatamente alle sanzioni che si dichiarano non dovute. Per il resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso quanto alle sanzioni che dichiara non dovute. Rigetta nel resto.
Compensa le spese.
Caserta lì 17.12.2025
Il RE Il V. Presidente
dott. Daniele Perna dott. Carlo Zannini
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
ER NI, RE
MA GIUSEPPE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2788/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orta Di Atella - C/o Casa Comunale 81030 Orta Di Atella CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. PA - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/9 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/9 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/9 TARI 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/9 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/9 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/9 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/9 TARSU/TIA 2013
- INGIUNZIONE n. 2018/1249 TARSU/TIA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2020/364 TARSU/TIA 2013
- INGIUNZIONE n. 2019/994 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 2020/492 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 2019/577 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 2019/577 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2020/3591 TARI 2017
- INGIUNZIONE n. 2020/6480 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5477/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso.
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso, dall'Avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento N. 2025/9, emessa dalla So.ge.r.t. PA , agente della riscossione del Comune di Orta Di Atella
, per il recupero, quale erede di Nominativo_1, della somma di Euro 40.202,64, per debiti TARSU anno 2013, IMU anni 2013 e 2014 e TARI anni 2014, 2015, 2016 e 2017.
La parte ricorrente eccepisce : 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2)il difetto di motivazione dell'intimazione impugnata;
3) la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti intimati;
4) l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni ed interessi agli eredi.
Si è costituita la So.ge.r.t. PA , che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
1. Dall'esame degli atti di causa si rileva che l'intimazione di pagamento impugnata è stata preceduta dai seguenti atti, regolarmente notificati al de cuius signor Nominativo_1 : a) per la Tarsu anno 2013, dall' atto di intimazione n. 2020/364, notificato in data 16/06/2020;
b) per l'Imu anno 2013, dall' Ingiunzione n. 2019/994, notificata in data 04/06/2020;
c) per l' Imu anno 2014, dall' Ingiunzione n. 2020/492, notificata in data 04/06/2020;
d) per la Tari anni 2014 2015, dall' Ingiunzione n. 2019/577, notificata in data 04/06/2020;
e) per la Taria anno 2016, dall'Ingiunzione n. 2020/6480, notificato in data 06/08/2020;
f) per la Tari anno 2017, dall'accertamento esecutivo n.2020/3591, notificato in data 12/10/2020.
I predetti atti non sono stati impugnati nei termini di legge dal contribuente. Ciò ha comportato la definitività dei crediti richiesti in riscossione. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tali atti, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo. ( Cfr. Ord. Cass. Sez. Trib. 22108 del 05.08.2024).
Il diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento, cristallizzatisi alla data di notifica dell'atto non impugnato, è soggetto al decorso di un nuovo termine di prescrizione, la cui durata dipende dal tipo di tributo richiesto al contribuente ( Cass., sez. unite civ., 17 novembre 2016, n.23397). Nel caso in esame, è pacifico che i crediti posti in riscossione afferiscono a tributi locali soggetti al termine di prescrizione quinquennale
Tra la data di notificazione delle richiamate ingiunzioni di pagamento e quella di notificazione dell'intimazione, oggetto della presente impugnativa, detti termini non risultano decorsi. Ciò, anche in ragione della sospensione ex lege introdotta dalla legislazione emergenziale per "Covid". Nello specifico, l'art.68 del DL
. 18/2020 ha stabilito la sospensione di tutti i versamenti dovuti all'agente della riscossione in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021. Al primo comma, inoltre, si richiama integralmente l'art.12 del
Dlgs.159/2015. Quest'ultima norma dispone che in presenza di sospensione dei termini di pagamento , causata da eventi emergenziali, tutti i termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività pendenti alla data di inizio della sospensione , sono automaticamente prorogati per un periodo pari a quello della stessa
( 542 gg.).
2) Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli eredi del contribuente rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa con esclusione delle sole sanzioni che non possono essere trasferite ai successori, che non hanno partecipato all'illecito tributario originario e non possono quindi essere chiamati a risponderne. Gli interessi di mora e gli altri accessori tributari, essendo strettamente connessi al tributo principale, si trasmettono agli eredi.
Questi non sono qualificabili come sanzioni, ma piuttosto come una parte accessoria del debito fiscale, destinata a integrare la somma originariamente dovuta dal defunto. In tal senso, gli accessori costituiscono una componente del debito che si trasmette agli eredi in quanto non punitivi, ma legati al debito principale
( cfr. Cass. ordinanza n. 8684 del 2 aprile 2025).
3) L'eccezione di illegittimità dell'intimazione impugnata per difetto di motivazione è infondata e va rigettata.
L'atto d'intimazione di pagamento è a contenuto vincolato (Cfr. Cass. ordinanza n. 21065/2022) e ha quale scopo quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso va parzialmente accolto e, per l'effetto, l'intimazione impugnata va annullata limitatamente alle sanzioni che si dichiarano non dovute. Per il resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso quanto alle sanzioni che dichiara non dovute. Rigetta nel resto.
Compensa le spese.
Caserta lì 17.12.2025
Il RE Il V. Presidente
dott. Daniele Perna dott. Carlo Zannini