Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 181
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha verificato la regolarità della notifica degli atti presupposti al dante causa, i quali non sono stati impugnati nei termini di legge, rendendoli definitivi.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto che, una volta resi definitivi gli atti presupposti, il nuovo termine di prescrizione quinquennale non era decorso tra la notifica di tali atti e l'intimazione impugnata, anche a causa della sospensione per emergenza Covid.

  • Accolto
    Illegittimità applicazione sanzioni ed interessi agli eredi

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando non dovute le sanzioni in quanto non trasferibili agli eredi, mentre gli interessi di mora e altri accessori sono stati ritenuti trasmissibili in quanto parte accessoria del debito fiscale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione impugnata

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, qualificando l'atto d'intimazione come vincolato e avente funzione equivalente al precetto, assolvendo così la sua funzione informativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 181
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 181
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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