Articolo 15 della Legge 6 marzo 1998, n. 40
Articolo 14Articolo 16
Versione
27 marzo 1998
Art. 15. Diritto di difesa 1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.
Entrata in vigore il 27 marzo 1998