Art. 15. Diritto di difesa 1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.
Articolo 15 della Legge 6 marzo 1998, n. 40
Articolo 14Articolo 16
Articolo 15 della Legge 6 marzo 1998, n. 40
Versione
27 marzo 1998
27 marzo 1998
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 02/02/2026, n. 23
- Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/10/2025, n. 1971
- Trib. Bolzano, sentenza 31/01/2025, n. 109
- Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 2151
- Articolo 436 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
- Articolo 122 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173